DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2002, n. 189
Quote latte. Modifiche alle deliberazioni di Giunta regionale 397/00, 2686/00 e 3075/01. Affitti di quota in corso di campagna e minimi produttivi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999, convertito con modificazioni in
Legge 27 aprile 1999, n. 118 recante disposizioni urgenti per il
settore lattiero-caseario;
- il DL n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con modificazioni in
Legge 7 aprile 2000, n. 79, recante disposizioni urgenti per la
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di
latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2726 del 30 dicembre 1999 che definisce i criteri per
l'attribuzione delle quote latte consegne resesi disponibili, in
applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 21 del DL 43/99 -
campagna lattiera 1999/2000;
- n. 397 dell'1 marzo 2000 che definisce i criteri per la
ripartizione del quantitativo regionale di latte della prima tranche
dell'aumento comunitario - campagna lattiera 2000/2001;
- n. 986 dell'1 giugno 2000 che definisce i criteri per
l'attribuzione delle quote latte vendite dirette resesi disponibili,
in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 21 del DL 43/99
- campagna lattiera 1999/2000;
- n. 2686 del 29 dicembre 2000 che definisce i criteri per la
ripartizione del quantitativo regionale di latte della seconda
tranche dell'aumento comunitario - campagna lattiera 2001/2002, per
le quote assegnate;
- n. 1915 del 18 settembre 2001 che definisce i criteri per
l'attribuzione delle quote latte consegne resesi disponibili, in
applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 21 del DL 43/99 -
campagna lattiera 2001/2002;
- n. 3075 del 28 dicembre 2001 che definisce i criteri per
l'attribuzione delle quote vendite dirette resesi disponibili per la
campagna lattiera 2001/2002;
rilevato che, con le citate deliberazioni 2686/00 e 3075/01, si
stabiliva, tra l'altro, che le quote assegnate ai sensi dei commi 1 e
8 bis dell'art. 1 del DL 8/00, nonche' quelle assegnate ai sensi
dell'art. 1, comma 21 del DL 43/99 confluiscono alla riserva
nazionale anche qualora il beneficiario ne disponga ai sensi
dell'art. 1, comma 6 del citato DL 8/00 (affitto in corso di
campagna);
preso atto che il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con
nota prot. n. c/70 del 17 gennaio 2002, ha espresso il proprio parere
in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 6 del citato DL 8/00,
stabilendo che l'affitto in corso di campagna non determina la
perdita delle quote assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 8 bis
del sopracitato DL 8/00 e dell'art. 1, comma 21 del DL 43/99,
prevista dall'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legge;
considerato che gli "affitti in corso di campagna" consentono un
riequilibrio fra quei produttori, che pur esprimendo una seria
capacita' produttiva, non riescono a calibrare, per cause
fisiologiche, la produzione rispetto al quantitativo individuale di
riferimento;
rilevato inoltre:
- che con le gia' citate deliberazioni 397/00 e 2686/00, nell'ambito
della definizione dei criteri per la ripartizione dei quantitativi
regionali di latte derivanti dall'aumento comunitario, viene posto un
limite produttivo minimo, pari al 90% della quota complessivamente
disponibile, al di sotto del quale l'assegnazione stessa viene
riallineata alla produzione effettiva;
- che, al fine di consentire alle aziende beneficiarie delle
assegnazioni di cui sopra di organizzare la propria attivita',
l'applicazione di tale minimo produttivo e' prevista per la campagna
successiva a quella dell'assegnazione stessa;
evidenziato che gli eventi che hanno caratterizzato il settore
zootecnico nel corso del 2000 e del 2001 hanno reso difficoltoso per
gli allevatori mantenere la propria programmazione aziendale - in
particolare l'intervento straordinario dell'abbattimento dei capi
bovini al di sopra dei 30 mesi di eta', previo acquisto da parte
dello Stato, per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'Encefalopatia Spongiforme Bovina, in attuazione del Reg. CEE
2777/00 - ha indotto gli allevatori ad accelerare il processo di
rimonta abbattendo una percentuale di capi superiore quella
preventivata;
valutato che mantenere il limite di produzione minima al 90% del
quantitativo individuale di riferimento potrebbe penalizzare aziende
potenzialmente valide, ma non in grado, al momento, per cause non
dipendenti dalle stesse, di esprimere appieno il proprio potenziale
produttivo;
ritenuto, pertanto, opportuno provvedere con il presente atto:
- ad adeguare le disposizioni regionali fin qui emanate in ordine
all'affitto in corso di campagna all'interpretazione fornita dal
Ministero per la citata nota;
- a posticipare l'applicazione del limite minimo del 90% della
produzione, al fine di permettere agli allevatori di effettuare una
razionale programmazione aziendale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in
data 10 dicembre 2001 recante "Direttive sulle modalita' di
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile
del Servizio Produzioni animali, dott. Davide Barchi, e dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, sulla base di quanto indicato in narrativa e qui
integralmente richiamato, le deliberazioni 397/00, 2686/00 e 3075/01;
2) di stabilire, pertanto, che le assegnazioni di cui alle proprie
deliberazioni 2726/99, 397/00, 986/00, 2686/00, 1915/01 e 3075/01
possano essere oggetto di contratti di "affitto di quota in corso di
campagna" disciplinati dall'art. 1, comma 6 del DL 8/00, senza
incorrere nella perdita della quota assegnata;
3) di stabilire che il limite minimo di produzione del 90% del
quantitativo individuale di riferimento, di cui alle deliberazioni
397/00 e 2686/00, venga applicato a decorrere dalla campagna lattiera
2003/2004 indipendentemente dalla campagna lattiera di assegnazione;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.