REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2002, n. 189

Quote latte. Modifiche alle deliberazioni di Giunta regionale 397/00, 2686/00 e 3075/01. Affitti di quota in corso di campagna e minimi produttivi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999, convertito con modificazioni in                
Legge 27 aprile 1999, n. 118 recante disposizioni urgenti per il                
settore lattiero-caseario;                                                      
- il DL n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con modificazioni in               
Legge 7 aprile 2000, n. 79, recante disposizioni urgenti per la                 
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di               
latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2726 del 30 dicembre 1999 che definisce i criteri per                      
l'attribuzione delle quote latte consegne resesi disponibili, in                
applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 21 del DL 43/99 -            
campagna lattiera 1999/2000;                                                    
- n. 397 dell'1 marzo 2000 che definisce i criteri per la                       
ripartizione del quantitativo regionale di latte della prima tranche            
dell'aumento comunitario - campagna lattiera 2000/2001;                         
- n. 986 dell'1 giugno 2000 che definisce i criteri per                         
l'attribuzione delle quote latte vendite dirette resesi disponibili,            
in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 21 del DL 43/99           
- campagna lattiera 1999/2000;                                                  
- n. 2686 del 29 dicembre 2000 che definisce i criteri per la                   
ripartizione del quantitativo regionale di latte della seconda                  
tranche dell'aumento comunitario - campagna lattiera 2001/2002, per             
le quote assegnate;                                                             
- n. 1915 del 18 settembre 2001 che definisce i criteri per                     
l'attribuzione delle quote latte consegne resesi disponibili, in                
applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 21 del DL 43/99 -            
campagna lattiera 2001/2002;                                                    
- n. 3075 del 28 dicembre 2001 che definisce i criteri per                      
l'attribuzione delle quote vendite dirette resesi disponibili per la            
campagna lattiera 2001/2002;                                                    
rilevato che, con le citate deliberazioni 2686/00 e 3075/01, si                 
stabiliva, tra l'altro, che le quote assegnate ai sensi dei commi 1 e           
8 bis dell'art. 1 del DL 8/00, nonche' quelle assegnate ai sensi                
dell'art. 1, comma 21 del DL 43/99 confluiscono alla riserva                    
nazionale anche qualora il beneficiario ne disponga ai sensi                    
dell'art. 1, comma 6 del citato DL 8/00 (affitto in corso di                    
campagna);                                                                      
preso atto che il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con           
nota prot. n. c/70 del 17 gennaio 2002, ha espresso il proprio parere           
in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 6 del citato DL 8/00,             
stabilendo che l'affitto in corso di campagna non determina la                  
perdita delle quote assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 8 bis             
del sopracitato DL 8/00 e dell'art. 1, comma 21 del DL 43/99,                   
prevista dall'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legge;                       
considerato che gli "affitti in corso di campagna" consentono un                
riequilibrio fra quei produttori, che pur esprimendo una seria                  
capacita' produttiva, non riescono a calibrare, per cause                       
fisiologiche, la produzione rispetto al quantitativo individuale di             
riferimento;                                                                    
rilevato inoltre:                                                               
- che con le gia' citate deliberazioni 397/00 e 2686/00, nell'ambito            
della definizione dei criteri per la ripartizione dei quantitativi              
regionali di latte derivanti dall'aumento comunitario, viene posto un           
limite produttivo minimo, pari al 90% della quota complessivamente              
disponibile, al di sotto del quale l'assegnazione stessa viene                  
riallineata alla produzione effettiva;                                          
- che, al fine di consentire alle aziende beneficiarie delle                    
assegnazioni di cui sopra di organizzare la propria attivita',                  
l'applicazione di tale minimo produttivo e' prevista per la campagna            
successiva a quella dell'assegnazione stessa;                                   
evidenziato che gli eventi che hanno caratterizzato il settore                  
zootecnico nel corso del 2000 e del 2001 hanno reso difficoltoso per            
gli allevatori mantenere la propria programmazione aziendale - in               
particolare l'intervento straordinario dell'abbattimento dei capi               
bovini al di sopra dei 30 mesi di eta', previo acquisto da parte                
dello Stato, per fronteggiare l'emergenza derivante                             
dall'Encefalopatia Spongiforme Bovina, in attuazione del Reg. CEE               
2777/00 - ha indotto gli allevatori ad accelerare il processo di                
rimonta abbattendo una percentuale di capi superiore quella                     
preventivata;                                                                   
valutato che mantenere il limite di produzione minima al 90% del                
quantitativo individuale di riferimento potrebbe penalizzare aziende            
potenzialmente valide, ma non in grado, al momento, per cause non               
dipendenti dalle stesse, di esprimere appieno il proprio potenziale             
produttivo;                                                                     
ritenuto, pertanto, opportuno provvedere con il presente atto:                  
- ad adeguare le disposizioni regionali fin qui emanate in ordine               
all'affitto in corso di campagna all'interpretazione fornita dal                
Ministero per la citata nota;                                                   
- a posticipare l'applicazione del limite minimo del 90% della                  
produzione, al fine di permettere agli allevatori di effettuare una             
razionale programmazione aziendale;                                             
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in           
data 10 dicembre 2001 recante "Direttive sulle modalita' di                     
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile            
del Servizio Produzioni animali, dott. Davide Barchi, e dal Direttore           
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e           
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare, sulla base di quanto indicato in narrativa e qui              
integralmente richiamato, le deliberazioni 397/00, 2686/00 e 3075/01;           
2) di stabilire, pertanto, che le assegnazioni di cui alle proprie              
deliberazioni 2726/99, 397/00, 986/00, 2686/00, 1915/01 e 3075/01               
possano essere oggetto di contratti di "affitto di quota in corso di            
campagna" disciplinati dall'art. 1, comma 6 del DL 8/00, senza                  
incorrere nella perdita della quota assegnata;                                  
3) di stabilire che il limite minimo di produzione del 90% del                  
quantitativo individuale di riferimento, di cui alle deliberazioni              
397/00 e 2686/00, venga applicato a decorrere dalla campagna lattiera           
2003/2004 indipendentemente dalla campagna lattiera di assegnazione;            
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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