REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1775

Modifica deliberazione 1782/98 (ratifica consiliare 1021/98) relativa ai criteri per la concessione di contributi a favore delle produzioni agricole frutticole danneggiate da organismi nocivi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che con la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle                 
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi", e' stato                  
introdotto un intervento contributivo in favore delle aziende tenute            
all'estirpazione di piante infette da Sharka o vaiolatura delle                 
drupacee e da Erwinia amylovora o colpo di fuoco batterico delle                
rosacee e situate in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi             
dei decreti ministeriali rispettivamente del 29 novembre 1996 e del             
10 settembre 1999, n. 356;                                                      
- che, al fine di dare attuazione a tale legge, la Regione ha                   
definito specifici criteri con deliberazione n. 1782 del 12 ottobre             
1998, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 1021 del 23                
novembre 1998;                                                                  
- che con la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti per la              
prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka" la                 
Regione e' stata autorizzata ad intervenire con proprie risorse nei             
confronti esclusivamente delle aziende tenute all'abbattimento di               
piante di drupacee infette da Sharka utilizzando, come previsto al              
comma 2 dell'art. 1 della medesima L.R. 15/99, i criteri gia'                   
stabiliti per l'attuazione della Legge 206/97;                                  
- che con la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di           
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle                  
aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale                    
gravita'" e' stato disposto il rifinanziamento della sopra citata               
Legge 206/97;                                                                   
dato atto che le risorse assegnate alla Regione in base alle citate             
norme nazionali sono state integralmente utilizzate nel rispetto dei            
criteri definiti con la richiamata deliberazione 1782/98;                       
visti:                                                                          
- l'art. 129, comma 1, lettera f) della Legge 23 dicembre 2000, n.              
388 (Legge finanziaria 2001) con il quale sono stati disposti                   
finanziamenti per interventi strutturali negli impianti frutticoli              
colpiti da Sharka;                                                              
- i decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.               
100.522 del 9 aprile 2001 e n. 100.655 del 3 maggio 2001 con i quali            
vengono rispettivamente stabiliti i limiti massimi di intervento e              
ripartite le risorse alle Regioni;                                              
preso atto, pertanto:                                                           
- che le attuali linee di finanziamento per interventi in favore                
delle produzioni agricole frutticole danneggiate da organismi nocivi            
sono riferite esclusivamente agli interventi in favore delle aziende            
colpite da Sharka;                                                              
- che dette linee sono rappresentate dalla L.R. 15/99 e dalla Legge             
388/00;                                                                         
- che i criteri stabiliti con la citata deliberazione 1782/98                   
costituiscono lo strumento attuativo in vigore per gli interventi               
contributivi relativi agli abbattimenti da Sharka;                              
rilevato che detti criteri stabiliscono, in particolare, quali                  
condizioni per l'ammissione al contributo:                                      
- l'obbligo al reimpianto nonche' l'utilizzazione esclusiva a tal               
fine di drupacee o rosacee;                                                     
- l'obbligo di reimpianto di una superficie almeno pari a quella                
abbattuta nei casi in cui gli abbattimenti effettuati siano                     
considerati, ai fini del calcolo del contributo, con riferimento alla           
superficie;                                                                     
considerato:                                                                    
- che gia' la Legge 307/99 aveva introdotto il principio che il                 
reimpianto poteva essere realizzato anche con specie frutticole                 
diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente            
ufficio regionale;                                                              
- che, inoltre, l'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche              
determina rilevanti modificazioni nelle tecniche colturali, anche per           
la stessa specie, con particolare riferimento al sesto di impianto;             
- che, conseguentemente, puo' aumentare notevolmente il numero di               
piante poste a dimora per unita' di superficie;                                 
ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire la corretta                 
attivazione della linea di finanziamento rappresentata dalla Legge              
388/00 e la prosecuzione degli interventi finanziari previsti dalla             
L.R. 15/99, adeguare i criteri stabiliti dalla deliberazione 1782/98            
prevedendo sia la possibilita' di reimpianto di specie frutticole               
diverse da rosacee e drupacee sia nuovi criteri per definire la                 
superficie da reimpiantare;                                                     
rilevata, inoltre, la necessita' di disciplinare - sia ai fini del              
calcolo del contributo sia ai fini della realizzazione del reimpianto           
- l'ipotesi di abbattimenti effettuati dalla stessa azienda in                  
superfici o periodi di tempo diversi, stabilendo che il contributo              
concedibile sia calcolato valutando complessivamente il danno subito;           
rilevato, infine:                                                               
- che la normativa comunitaria recata dal Reg. CE 28 ottobre 1996, n.           
2200 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune dei mercati             
nel settore dei prodotti ortofrutticoli, prevede un regime di aiuti             
per l'impianto di specie orticole e frutticole;                                 
- che occorre prevedere la non cumulabilita' tra le provvidenze                 
contributive previste dalla predetta normativa comunitaria e quelle             
di cui al presente atto;                                                        
ritenuto necessario, in considerazione della imminente apertura dei             
termini per la presentazione di nuove domande di contributo per                 
abbattimenti di piante infette da Sharka disposti dalla competente              
struttura regionale, provvedere con urgenza alla modifica dei criteri           
definiti con la piu' volte citata deliberazione 1782/98 assumendo i             
poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett.            
i) dello Statuto, salvo ratifica;                                               
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10                
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei             
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Fitosanitario, dott. Ivan Ponti, e dal Direttore generale              
Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla                 
regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente deliberazione,           
ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della                   
predetta deliberazione 2774/01;                                                 
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di dare atto che le linee di finanziamento attualmente vigenti per           
gli interventi a favore delle produzioni agricole frutticole                    
danneggiate da organismi nocivi sono riferite esclusivamente ad                 
interventi in favore delle aziende colpite da Sharka e che dette                
linee sono rappresentate dalla L.R. 15/99 e dalla Legge 388/00;                 
2) di dare atto che i criteri stabiliti con la deliberazione 1782/98,           
ratificata dal Consiglio regionale con atto 1021/98, modificati                 
secondo quanto disposto ai successivi punti 3) e 4), costituiscono lo           
strumento attuativo per gli interventi contributivi relativi agli               
abbattimenti da Sharka;                                                         
3) di modificare, sulla base delle considerazioni formulate in                  
premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato alla                        
deliberazione 1782/98 come segue:                                               
a) con riferimento al punto 3):                                                 
- dopo il primo paragrafo e' aggiunto il seguente ulteriore                     
paragrafo:                                                                      
"Tuttavia, in considerazione dei possibili cambiamenti delle tecniche           
colturali, il reimpianto puo' interessare anche superfici inferiori a           
quelle oggetto dell'abbattimento, purche' venga posto a dimora un               
numero di piante non inferiore al numero di quelle effettivamente               
abbattute.";                                                                    
- il primo periodo del secondo paragrafo e' sostituito dal seguente:            
"Il reimpianto puo' essere realizzato con specie frutticole diverse             
da drupacee e rosacee, previa autorizzazione del Servizio                       
Fitosanitario della Regione.";                                                  
b) con riferimento al punto 6):                                                 
- alla fine del secondo paragrafo e' aggiunto il seguente ulteriore             
paragrafo:                                                                      
"La determinazione del contributo concedibile per abbattimenti che              
abbiano interessato superfici o tempi diversi deve essere comunque              
effettuata valutando complessivamente il danno subito.";                        
4) di stabilire che l'intervento contributivo attuato in base alla              
L.R. 15/99 e alla Legge 388/00 non puo' essere cumulato, per le                 
medesime superfici, con le forme di intervento previste dal Reg. CE             
2200/1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore            
dei prodotti ortofrutticoli, posto in attuazione con propria                    
deliberazione n. 1084 del 24 giugno 1997, ratificata dal Consiglio              
regionale con atto n. 670 del 17 luglio 1997, e successive                      
modificazioni;                                                                  
5) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio                   
regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. i) dello Statuto;               
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 413 del 29 ottobre               
2002.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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