REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 337

Autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' di smaltimento dei rifiuti in discarica controllata ai sensi dell'art. 5, comma 6 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visti:                                                                          
- l'art. 5, comma 6 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive                
modifiche ed integrazioni, che dispone "Dall'1 gennaio 2000 e'                  
consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti               
individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano             
dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui            
ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'Allegato B. Per casi di                     
comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il                     
Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente,               
puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite           
prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.";                       
- l'art. 57, comma 1 del medesimo DLgs 22/97 che dispone in via                 
transitoria la vigenza delle preesistenti norme regolamentari e                 
tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti, fino alla                 
adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del medesimo             
DLgs 22/97;                                                                     
premesso che:                                                                   
- il citato termine dell'1 gennaio 2000 e' stato piu' volte                     
prorogato, e da ultimo con l'art. 1, comma 1 del DL 16/7/2001, n.               
286, convertito dalla Legge 20/8/2001, n. 335, fino all'adozione di             
specifiche norme tecniche e regolamentari in materia e comunque non             
oltre il 22 agosto 2002;                                                        
- la Legge 1 marzo 2002, n. 39 recante "Disposizioni per                        
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia               
alle Comunita' Europee. Legge comunitaria 2001", all'art. 42 delega             
il Governo ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di                
entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo recante            
le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva 1999/31/CE del           
Consiglio del 26 aprile 1999, in materia di discariche di rifiuti;              
dato atto che con la lettera prot. n. GAB/2002/8570/B09 in data 12              
agosto 2002 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio             
informa:                                                                        
- che e' in avanzata elaborazione lo schema di decreto legislativo              
per l'attuazione della sopracitata Direttiva 1999/31/CE in materia di           
discariche di rifiuti che regolamenta in modo definitivo e                      
soddisfacente la materia e che contiene anche le norme tecniche e               
regolamentari previste dall'art. 5, comma 6 del DLgs 22/97;                     
- che l'entrata in vigore di tali nuove norme tecniche e                        
regolamentari avverra' successivamente al termine del 22 agosto 2002,           
fissato dal predetto DL 286/01 come convertito dalla Legge 335/01;              
- che, qualora i Presidenti delle Regioni, per fronteggiare                     
situazioni di emergenza determinate dalla mancata emanazione delle              
nuove norme tecniche, ritenessero di attivare il meccanismo                     
autorizzativo previsto dall'art. 5, comma 6 del DLgs 22/97, vi e' la            
totale disponibilita' a fornire la propria intesa alla prosecuzione             
delle attivita' di smaltimento dei rifiuti in discarica, con le                 
modalita' gia' in essere, secondo la precedente autorizzazione, fino            
all'entrata in vigore del citato decreto legislativo;                           
valutato che:                                                                   
- allo stato attuale, nell'ambito del sistema impiantistico regionale           
per lo smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio definitivo mediante               
discarica controllata rappresenta ancora la forma di smaltimento                
prevalente;                                                                     
- le discariche controllate in attivita' nel territorio regionale               
sono gestite sulla base di specifici atti autorizzativi provinciali             
che individuano prescrizioni ed obblighi determinati sulla base della           
vigente normativa tecnica di settore;                                           
rilevato che a fronte di tale situazione, la mancata emanazione delle           
nuove norme tecniche e il contestuale divieto di smaltimento in                 
discarica di cui in premessa, potranno determinare sul territorio               
regionale una situazione di emergenza, con conseguenti ripercussioni            
di carattere igienico-sanitario e di tutela della salute e                      
dell'ambiente;                                                                  
considerato che la procedura di intesa tra Presidente della Regione e           
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, cosi' come                
prevista dall'art. 5, comma 6 del DLgs 22/97 non e' sembrata                    
percorribile nell'immediato in considerazione del ristretto tempo               
disponibile;                                                                    
ravvisata pertanto la sussistenza delle condizioni per l'adozione di            
una ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 13 del DLgs           
22/97, al fine di disporre la prosecuzione delle attivita' di                   
smaltimento dei rifiuti in discarica controllata;                               
dato atto che:                                                                  
- e' stata adottata, con atto n. 227 del 22 agosto 2002 una ordinanza           
contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 13 del DLgs 22/97, con la            
quale e' stata disposta, fino all'entrata in vigore del decreto                 
legislativo per l'attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE e           
comunque per un periodo non superiore a tre mesi, eventualmente                 
rinnovabile, la prosecuzione delle attivita' di smaltimento dei                 
rifiuti in discarica controllata, secondo quanto previsto nei singoli           
provvedimenti autorizzativi delle Amministrazioni provinciali;                  
- e' stata contestualmente avviata l'attivazione delle procedure per            
l'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio            
ai sensi dell'art. 5, comma 6 del DLgs 22/97;                                   
- che e' imminente la scadenza dell'ordinanza soprarichiamata;                  
- in mancanza dell'emanazione delle norme tecniche previste dal piu'            
volte citato art. 5, comma 6 del DLgs 22/97 si rende necessario                 
consentire la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica           
controllata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nei              
singoli provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Amministrazioni            
provinciali nonche' delle disposizioni vigenti;                                 
ritenuto pertanto di richiedere la prevista intesa di cui all'art. 5,           
comma 6 del DLgs 22/97, al fine di poter autorizzare la prosecuzione            
dello smaltimento in discarica dei rifiuti;                                     
vista la nota prot. GAB/2002/11748/B09 del 22/11/2002 con la quale il           
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio ha accordato               
l'intesa di cui al citato art. 5, comma 6 del DLgs 22/97;                       
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
deliberazione della Giunta regionale 2774/01:                                   
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica del                  
presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Rifiuti e                  
Bonifica siti, dott. Diego Cinelli;                                             
- del parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto           
espresso dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e               
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti,                                       
decreta:                                                                        
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del DLgs 22/97, la              
prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica controllata,            
nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nei singoli                   
provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Amministrazioni                    
provinciali nonche' delle disposizioni vigenti;                                 
- di stabilire che il presente provvedimento trova applicazione fino            
all'adozione del decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva           
1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 in materia di discariche;           
- di stabilire che il presente decreto venga notificato alle                    
Amministrazioni provinciali della regione e trasmesso al Ministro               
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e al Ministro della                 
Salute e sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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