REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2002, n. 204

Approvazione Accordo di programma sulla qualita' dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEPremesso che in data 23/1/2002 e'           
stata sottoscritta l'intesa tra Regione, Province e Comuni per la               
gestione dell'emergenza da PM10 che si e' conclusa il 31/3/2002;                
considerato che, a seguito dell'esperienza trascorsa, si e'                     
manifestata l'esigenza di prevedere, in previsione delle criticita'             
che si andranno a manifestare nella prossima stagione autunnale, una            
serie di provvedimenti di limitazione della circolazione privata                
coordinati su tutto il territorio regionale, in attesa di rendere               
disponibili con l'Accordo di programma quadro tra Ministero                     
dell'Ambiente e Regione le risorse necessarie per la realizzazione              
degli interventi strutturali;                                                   
considerato inoltre che per condividere il percorso nonche'                     
individuare le tipologie dei provvedimenti si sono svolti diversi               
incontri sia tecnici che istituzionali;                                         
rilevato che, a seguito di tali incontri, il 15/7/2002 e' stata                 
convocata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi                 
dell'art. 34, comma 3 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, una                   
conferenza tra i rappresentanti delle Province, dei Comuni capoluogo            
e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la                 
valutazione degli elementi e delle condizioni per la sottoscrizione             
di un Accordo di programma sulla qualita' dell'aria "per la gestione            
dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori              
fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60";                         
dato atto:                                                                      
- che nel corso di tale conferenza si e' addivenuto alla                        
sottoscrizione del citato Accordo di programma, con la sola eccezione           
del Comune di Carpi che si e' riservato comunque di aderire                     
all'iniziativa nell'ambito delle intese previste all'art. 2, comma a)           
del citato Accordo;                                                             
- che si e' convenuto, in sede di attuazione del medesimo, di dare              
facolta' ai Comuni di adattare le fasce orarie indicate all'art. 5,             
punto 2.2, alle specifiche dinamiche del trasporto merci;                       
visto l'art. 34, comma 4 del citato DLgs n. 267 del 18 agosto 2000;             
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 37,                 
quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione 2774/01                     
rispettivamente:                                                                
- dal Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,              
elettromagnetico dr. Sergio Garagnani in merito alla regolarita'                
tecnica del presente decreto;                                                   
- dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della                
costa dott.ssa Leopolda Boschetti in merito alla legittimita' del               
presente decreto;                                                               
decreta:                                                                        
1) di approvare ai sensi dell'art. 34, comma 4 del DLgs n. 267 del 18           
agosto 2000, l'Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna,                 
Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a                 
50.000 abitanti sulla qualita' dell'aria "per la gestione                       
dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori              
fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60";                         
2) di dare facolta' ai Comuni, in sede di attuazione dell'Accordo, di           
adattare le fasce orarie indicate all'art. 5, punto 2.2, alle                   
specifiche dinamiche del trasporto merci;                                       
3) di dare atto che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo in                
parola, in attuazione di quanto stabilito al comma 7 del citato art.            
34 del DLgs 267/00, sara' svolta dai soggetti sottoscrittori con le             
procedure previste all'art. 2 dell'Accordo medesimo;                            
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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