REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2002, n. 930

Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2002/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi                
universitari";                                                                  
- il DPCM 9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli            
studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre             
1991, n. 390";                                                                  
- la L.R. n. 50 del 24 dicembre 1996 "Disciplina per il  diritto allo           
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e           
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modificazioni ed in              
particolare l'art. 5 che istituisce le Aziende regionali per il                 
diritto allo studio universitario (ARDSU) quali organismi di gestione           
degli interventi per il diritto allo studio universitario sul                   
territorio della regione Emilia-Romagna;                                        
- l'art. 4 della citata L.R. n. 50 del 1996 che prevede che la Giunta           
regionale impartisca, fra l'altro, agli organismi di gestione                   
direttive relativamente a:                                                      
a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle                
condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi                
attribuibili per concorso;                                                      
b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi               
delle borse di studio e dei prestiti d'onore;                                   
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 6305 del 22 dicembre              
1999 avente per oggetto "Programma regionale per il diritto allo                
studio universitario per il triennio 2000/2002", ai sensi dell'art. 4           
della L.R. n. 50 del 1996;                                                      
- la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al                
Titolo V della parte seconda della Costituzione", ed in particolare             
l'art. 3, per cui la materia del diritto allo studio universitario,             
non essendo enumerata ne' fra le materie di legislazione esclusiva              
dello Stato ne' in quelle di legislazione concorrente, rientra nella            
competenza generale residuale delle Regioni a titolo esclusivo;                 
ritenuto altresi':                                                              
- indispensabile garantire in modo uniforme su tutto il territorio              
regionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di                  
diritto allo studio universitario, nelle more della definizione di              
standard minimi nazionali, si reputa opportuno, per il corrente anno            
accademico, attenersi ai parametri economici e di merito definiti dal           
predetto DPCM 9 aprile 2001;                                                    
- indispensabile procedere con urgenza ad emanare le direttive                  
affinche' le Aziende regionali per il DSU, preventivamente informate            
e consultate, possano predisporre ed emanare i bandi di concorso per            
l'anno accademico 2002/2003 in tempo utile per consentire l'accesso             
degli studenti agli interventi previsti dalla legge, tenendo conto              
dei criteri e delle indicazioni riportati nell'Allegato 1, parte                
integrante della presente deliberazione, come pure delle indicazioni            
sul sistema tariffario dei servizi, che si riportano nell'Allegato 2,           
parte integrante della presente deliberazione;                                  
rilevato inoltre che i criteri e le indicazioni di cui sopra sono               
emanati, con l'intento di perseguire principi di omogeneita' nei                
bandi di concorso, di equita' e di coerenza tra le varie sedi                   
universitarie del territorio regionale a favore degli studenti, in              
termini di requisiti per l'accesso agli interventi tali da rendere              
effettivo e reale il diritto allo studio universitario;                         
ritenuto infine opportuno raccomandare alle Aziende, di operare in              
direzione di una progressiva concentrazione delle risorse a sostegno            
dei capaci, meritevoli e privi di mezzi;                                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in merito              
alla legittimita' del presente atto, ai sensi di quanto disposto                
dall'art. 37, quarto comma della L.R. n. 43 del 2001 e dalla                    
deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;              
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
"Politiche per l'istruzione e per l'integrazione dei Sistemi                    
formativi", dott.ssa Cristina Bertelli, in merito alla regolarita'              
tecnica del presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37,            
quarto comma della L.R. n. 43 del 2001 e dalla deliberazione della              
Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;                                  
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono                  
integralmente riportate:                                                        
a) di approvare le direttive per l'elaborazione dei bandi di concorso           
per borse di studio e posti-alloggio, che si riportano nell'Allegato            
1, parte integrante della presente deliberazione;                               
b) di approvare le indicazioni sul sistema tariffario dei servizi,              
che si riportano nell'Allegato 2, parte integrante della presente               
deliberazione;                                                                  
c) di stabilire che le Aziende regionali per il DSU si attengano ai             
criteri per l'elaborazione dei bandi di concorso di cui alle                    
precedenti lettere a) e b);                                                     
d) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO 1                                                                      
DIRETTIVE PER L'EMANAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO PER POSTI-ALLOGGIO E           
BORSE DI STUDIO                                                                 
A) Destinatari                                                                  
Gli studenti che siano iscritti presso le Universita', gli Istituti             
universitari e gli Istituti superiori di grado universitario aventi             
sede nella regione, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi            
valore legale, che siano in possesso dei requisiti di reddito e di              
merito di cui ai successivi punti B) e C).                                      
B) Requisiti economici                                                          
Le condizioni economiche dello studente sono quelle individuate                 
dall'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul              
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge           
2 dicembre 1991, n. 390".                                                       
L'Indicatore della Condizione Patrimoniale Equivalente (ICPE) del               
nucleo familiare dello studente non puo' superare il limite di 27.729           
Euro, importo che sara' aggiornato annualmente con decreto del                  
Ministro entro il 28 febbraio.                                                  
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo           
familiare dello studente non puo' superare il limite di 16.432 Euro,            
importo che sara' aggiornato annualmente con decreto del Ministro               
entro il 28 febbraio.                                                           
C) Requisiti di merito                                                          
I requisiti di merito sono quelli previsti dall'art. 6 del DPCM 9               
aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi                  
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991,             
n. 390".                                                                        
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di                
laurea specialistica, la seconda rata della borsa e' corrisposta al             
conseguimento di un livello minimo di merito di 20 crediti per i                
corsi organizzati in piu' periodi didattici, quadrimestri, semestri o           
moduli e di 10 crediti per gli altri, purche' conseguiti entro il 10            
agosto.                                                                         
Le ARDSU possono innalzare i limiti previsti ai commi 4, 5 e 7                  
dell'art. 6 del DPCM, in misura non superiore al 25% per i corsi ad             
accesso programmato delle universita' statali e non statali, sentite            
le Universita'.                                                                 
Le ARDSU, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del DPCM, nei casi in cui,             
nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, non siano            
immediatamente applicabili i crediti, fanno riferimento ai criteri di           
determinazione del merito definiti dall'art. 4 del DPCM 30 aprile               
1997.                                                                           
In riferimento all'art. 14, commi 2 e 5 del DPCM, le ARDSU possono              
stabilire per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66%                 
requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi da                
quelli previsti dal DPCM sino ad un massimo del 40%, d'intesa con le            
strutture delegate dalle Universita' ai sensi della Legge 18 gennaio            
1999, n. 17.                                                                    
D) Provenienza degli studenti                                                   
Sono considerati "fuori sede" gli studenti residenti in un comune la            
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i           
mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta minuti e che prendano           
alloggio, a titolo oneroso e per un periodo non inferiore a dieci               
mesi, nei pressi della sede universitaria. Qualora tali studenti                
prendano alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso sono             
considerati studenti pendolari.                                                 
Sono considerati "pendolari" gli studenti residenti in un comune la             
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i           
mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90 minuti.                        
Sono considerati "in sede" gli studenti residenti in un comune la cui           
distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i               
mezzi pubblici, in un tempo inferiore ai 45 minuti; sono comunque               
considerati "in sede" gli studenti residenti nel comune sede del                
corso di studio frequentato.                                                    
E) Benefici                                                                     
I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di             
ciascuno dei livelli di corsi sottoelencati con le modalita' indicate           
ai commi da 1 a 6 dell'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001.                           
Al fine di raggiungere l'obiettivo della piu' ampia copertura                   
finanziaria a favore degli studenti idonei, le Aziende procedono,               
sulla base delle risorse disponibili (calcolate sommando la                     
previsione del gettito della tassa regionale, la previsione della               
quota del Fondo integrativo nazionale, eventuali fondi propri, ivi              
compresi quelli ricevuti da altri soggetti), alla individuazione di             
budgets o alla determinazione del numero dei benefici da attribuire             
per ciascuna delle seguenti tipologie:                                          
- laurea triennale;                                                             
- laurea specialistica a ciclo unico;                                           
- laurea del vecchio ordinamento;                                               
- laurea specialistica;                                                         
- corsi di specializzazione;                                                    
- studenti stranieri;                                                           
- matricole.                                                                    
evidente che, nell'obiettivo di ampliare il numero degli idonei                 
beneficiari e a fronte di eventuale successiva disponibilita' di                
risorse, si procedera' allo scorrimento delle graduatorie.                      
Il possesso dei requisiti di reddito e di merito sopraelencati e'               
condizione per la presentazione dell'istanza di ammissione ai                   
benefici previsti per il DSU.                                                   
L'assegnazione avviene a seguito dello scorrimento delle rispettive             
graduatorie nei limiti del budget all'uopo previsto o del numero dei            
benefici prefissati nei bandi di concorso. In tale ambito si prevede            
l'elaborazione di graduatorie di merito che tengano conto, a parita'            
di crediti, in via subordinata anche del numero di bonus utilizzati.            
In via ancora subordinata, in caso di parita' di merito, la posizione           
in graduatoria e' determinata con riferimento alla condizione                   
economica.                                                                      
Nella determinazione dei budgets o delle quote si reputa altresi'               
opportuno non privilegiare la quota a disposizione delle matricole              
rispetto alle quote destinate al completamento dei cicli a favore               
degli studenti che gia' hanno beneficiato delle provvidenze del DSU.            
In considerazione del fatto che la corresponsione dei servizi agli              
studenti idonei rappresenta parte costitutiva del beneficio, si                 
richiede alle ARDSU di stabilire che alla definizione dell'importo              
delle varie tipologie di borse concorra la quota relativa ai benefici           
erogati sotto forma di servizi.Le ARDSU possono individuare tre fasce           
di condizione economica, di cui una soggetta alla concessione delle             
borse di importo massimo, una intermedia ed una che si atterra' al              
minimo corrispondente alla meta' dell'importo massimo.                          
I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi, devono                 
essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva           
scadenza.                                                                       
Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle           
informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonche'           
all'alloggio per gli studenti fuori sede, sono presentate dagli                 
studenti avvalendosi della facolta' di autocertificazione ai sensi              
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.           
Le Aziende controllano la veridicita' delle autocertificazioni                  
prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione                
economica. A tal fine le Aziende possono usare il metodo della                  
verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno           
il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli               
interventi non destinati alla generalita' degli studenti.                       
Nell'espletamento dei controlli sulle autocertificazioni, le ARDSU              
possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la                   
completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della           
correzione di errori materiali o di modesta entita'.                            
Per la definizione di tali errori materiali o di modesta entita' si             
fa riferimento all'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212                   
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";              
pertanto tali errori materiali o di modesta entita' non devono                  
incidere sull'accesso al beneficio e sull'entita' dello stesso.                 
I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi                  
abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per             
gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in            
modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e           
rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per           
i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di                 
studio, con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle            
autocertificazioni rese dagli studenti.                                         
Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque                
entro e non oltre il 31 dicembre, e' erogata agli studenti                      
beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in                  
servizi ed in denaro. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al           
primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata            
semestrale della borsa e' erogata entro e non oltre il 30 giugno                
dell'anno successivo.                                                           
Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie e' garantito il             
servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo            
degli alloggi effettivamente a disposizione delle Aziende, anche                
avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere                    
provvisorio sino alla fruibilita' di tali alloggi.                              
Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui sopra, i                   
controlli e le verifiche sulla veridicita' delle autocertificazioni             
degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla               
erogazione dei benefici.                                                        
Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei            
prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle                
condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio              
per l'esaurimento delle disponibilita' finanziarie, sono ammessi a              
fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad               
eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui             
si applica l'importo piu' basso delle tariffe.                                  
F) Interventi prioritari                                                        
Le ARDSU concedono le borse di studio prioritariamente agli studenti            
iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a                
ciclo unico e di laurea del vecchio ordinamento. Concedono altresi'             
borse di studio ai corsi di laurea specialistica e di                           
specializzazione obbligatori per l'esercizio delle professioni, nei             
limiti del numero prefissato dal bando di concorso.                             
Le ARDSU possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi                 
abitativi, anche per un ulteriore semestre o per un ulteriore anno,             
come previsto dall'art. 3, comma 4, rispettivamente alle lett. a),              
b), c) e d) del DPCM.                                                           
G) Ammontare delle borse di studio                                              
L'ammontare minimo della borsa di studio, per l'anno accademico                 
2002/2003, e' il seguente:                                                      
Studenti fuori sede                                                             
4.005,30 Euro                                                                   
Studenti pendolari                                                              
2.208,05 Euro                                                                   
Studenti in sede                                                                
1.509,69 Euro + un pasto giornaliero gratuito.                                  
Al fine di mantenere una gestione corretta ed equilibrata della                 
finanza pubblica, si raccomanda alle ARDSU, nella definizione degli             
importi delle borse di studio, di ottemperare all'esigenza                      
dell'attribuzione delle borse di studio al piu' ampio numero                    
possibile di idonei con le effettive disponibilita' finanziarie.                
La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui                  
Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo                    
familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE           
previsto al punto B). Per valori superiori, fino al raggiungimento              
del predetto limite, la borsa viene ridotta gradualmente o per                  
scaglioni come specificato al punto E), fino alla meta' dell'importo            
minimo.                                                                         
Per gli studenti fuori sede che beneficiano di borsa ridotta, cui               
siano concessi gratuitamente i servizi abitativi, la parte in danaro            
della borsa non puo' comunque essere inferiore a 1.129,70 Euro.                 
Qualora le Aziende siano in grado di assicurare il servizio abitativo           
e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilita'                   
rispetto alla sede dei corsi di studio, l'importo minimo delle borse            
per gli studenti fuori sede e' ridotto di 1.540,50 Euro su base                 
annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio                
abitativo e di 616,20 euro su base annua, in relazione ai mesi di               
effettiva erogazione del servizio di ristorazione, corrispondente a             
un pasto giornaliero.                                                           
Tale metodo puo' essere applicato dalle Aziende per un ulteriore                
pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto                    
giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalita' in               
accordo con le rappresentanze elette dagli studenti.                            
L'importo delle borse di studio puo' essere incrementato, nel caso di           
studenti portatori di handicap al fine di consentire l'utilizzo di              
protesi e supporti, nonche' di tutti gli interventi che agevolino la            
fruizione dell'attivita' didattica e dello studio; inoltre, nei                 
limiti delle risorse finanziarie disponibili, possono essere concessi           
contributi e servizi aggiuntivi, in relazione a specifiche esigenze             
individuali e bisogni effettivi.                                                
Per tutto quanto non previsto nelle presenti direttive, si rimanda a            
quanto indicato nel DPCM 9 aprile 2001.                                         
H) Azioni di orientamento al lavoro                                             
Come previsto nel Programma regionale per il DSU, la Regione ha fatto           
ricorso alle risorse del Fondo sociale europeo (POR 2000/2006) per              
finanziare l'attivazione, da parte delle ARDSU, di progetti di                  
orientamento al lavoro e tirocini al fine di ampliare le opportunita'           
di inserimento nel mercato del lavoro a favore degli studenti                   
universitari e dei neolaureati.                                                 
Le ARDSU, nel promuovere le iniziative di orientamento al lavoro                
finanziate con il FSE, fermo restando il rispetto della normativa               
comunitaria e regionale vigente in materia di utilizzo dei fondi                
strutturali, adottano misure di coordinamento con le strutture                  
didattiche e scientifiche delle universita' di riferimento.                     
ALLEGATO 2                                                                      
La Regione persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione                
delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi             
di mezzi e del contenimento dei costi di gestione dei servizi per il            
DSU, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.                                     
Il servizio di ristorazione deve pertanto essere fruito al costo                
medio effettivo di ciascuna Azienda, valutato tenendo conto dei costi           
totali di produzione comprensivi dei costi indiretti e degli oneri di           
ammortamento dei beni mobili ed immobili.                                       
Le Aziende possono determinare tariffe per il servizio ristorativo              
differenziate per gli studenti, sulla base dei criteri di merito e              
delle condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima definita            
in base alla percentuale del costo a carico degli utenti prevista per           
i servizi a domanda individuale degli Enti locali.                              
Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate dalle Aziende             
che possono stabilire un canone mensile minimo a posto letto, anche             
differenziato in relazione alle diverse tipologie di alloggio e al              
grado di comfort, nonche' un contributo che lo studente e' tenuto a             
corrispondere a copertura dei costi dei consumi.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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