DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2002, n. 930
Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2002/2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi
universitari";
- il DPCM 9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre
1991, n. 390";
- la L.R. n. 50 del 24 dicembre 1996 "Disciplina per il diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modificazioni ed in
particolare l'art. 5 che istituisce le Aziende regionali per il
diritto allo studio universitario (ARDSU) quali organismi di gestione
degli interventi per il diritto allo studio universitario sul
territorio della regione Emilia-Romagna;
- l'art. 4 della citata L.R. n. 50 del 1996 che prevede che la Giunta
regionale impartisca, fra l'altro, agli organismi di gestione
direttive relativamente a:
a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle
condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi
attribuibili per concorso;
b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi
delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 6305 del 22 dicembre
1999 avente per oggetto "Programma regionale per il diritto allo
studio universitario per il triennio 2000/2002", ai sensi dell'art. 4
della L.R. n. 50 del 1996;
- la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al
Titolo V della parte seconda della Costituzione", ed in particolare
l'art. 3, per cui la materia del diritto allo studio universitario,
non essendo enumerata ne' fra le materie di legislazione esclusiva
dello Stato ne' in quelle di legislazione concorrente, rientra nella
competenza generale residuale delle Regioni a titolo esclusivo;
ritenuto altresi':
- indispensabile garantire in modo uniforme su tutto il territorio
regionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di
diritto allo studio universitario, nelle more della definizione di
standard minimi nazionali, si reputa opportuno, per il corrente anno
accademico, attenersi ai parametri economici e di merito definiti dal
predetto DPCM 9 aprile 2001;
- indispensabile procedere con urgenza ad emanare le direttive
affinche' le Aziende regionali per il DSU, preventivamente informate
e consultate, possano predisporre ed emanare i bandi di concorso per
l'anno accademico 2002/2003 in tempo utile per consentire l'accesso
degli studenti agli interventi previsti dalla legge, tenendo conto
dei criteri e delle indicazioni riportati nell'Allegato 1, parte
integrante della presente deliberazione, come pure delle indicazioni
sul sistema tariffario dei servizi, che si riportano nell'Allegato 2,
parte integrante della presente deliberazione;
rilevato inoltre che i criteri e le indicazioni di cui sopra sono
emanati, con l'intento di perseguire principi di omogeneita' nei
bandi di concorso, di equita' e di coerenza tra le varie sedi
universitarie del territorio regionale a favore degli studenti, in
termini di requisiti per l'accesso agli interventi tali da rendere
effettivo e reale il diritto allo studio universitario;
ritenuto infine opportuno raccomandare alle Aziende, di operare in
direzione di una progressiva concentrazione delle risorse a sostegno
dei capaci, meritevoli e privi di mezzi;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in merito
alla legittimita' del presente atto, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 37, quarto comma della L.R. n. 43 del 2001 e dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
"Politiche per l'istruzione e per l'integrazione dei Sistemi
formativi", dott.ssa Cristina Bertelli, in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37,
quarto comma della L.R. n. 43 del 2001 e dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
a) di approvare le direttive per l'elaborazione dei bandi di concorso
per borse di studio e posti-alloggio, che si riportano nell'Allegato
1, parte integrante della presente deliberazione;
b) di approvare le indicazioni sul sistema tariffario dei servizi,
che si riportano nell'Allegato 2, parte integrante della presente
deliberazione;
c) di stabilire che le Aziende regionali per il DSU si attengano ai
criteri per l'elaborazione dei bandi di concorso di cui alle
precedenti lettere a) e b);
d) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
DIRETTIVE PER L'EMANAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO PER POSTI-ALLOGGIO E
BORSE DI STUDIO
A) Destinatari
Gli studenti che siano iscritti presso le Universita', gli Istituti
universitari e gli Istituti superiori di grado universitario aventi
sede nella regione, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, che siano in possesso dei requisiti di reddito e di
merito di cui ai successivi punti B) e C).
B) Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono quelle individuate
dall'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge
2 dicembre 1991, n. 390".
L'Indicatore della Condizione Patrimoniale Equivalente (ICPE) del
nucleo familiare dello studente non puo' superare il limite di 27.729
Euro, importo che sara' aggiornato annualmente con decreto del
Ministro entro il 28 febbraio.
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo
familiare dello studente non puo' superare il limite di 16.432 Euro,
importo che sara' aggiornato annualmente con decreto del Ministro
entro il 28 febbraio.
C) Requisiti di merito
I requisiti di merito sono quelli previsti dall'art. 6 del DPCM 9
aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991,
n. 390".
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di
laurea specialistica, la seconda rata della borsa e' corrisposta al
conseguimento di un livello minimo di merito di 20 crediti per i
corsi organizzati in piu' periodi didattici, quadrimestri, semestri o
moduli e di 10 crediti per gli altri, purche' conseguiti entro il 10
agosto.
Le ARDSU possono innalzare i limiti previsti ai commi 4, 5 e 7
dell'art. 6 del DPCM, in misura non superiore al 25% per i corsi ad
accesso programmato delle universita' statali e non statali, sentite
le Universita'.
Le ARDSU, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del DPCM, nei casi in cui,
nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, non siano
immediatamente applicabili i crediti, fanno riferimento ai criteri di
determinazione del merito definiti dall'art. 4 del DPCM 30 aprile
1997.
In riferimento all'art. 14, commi 2 e 5 del DPCM, le ARDSU possono
stabilire per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66%
requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi da
quelli previsti dal DPCM sino ad un massimo del 40%, d'intesa con le
strutture delegate dalle Universita' ai sensi della Legge 18 gennaio
1999, n. 17.
D) Provenienza degli studenti
Sono considerati "fuori sede" gli studenti residenti in un comune la
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta minuti e che prendano
alloggio, a titolo oneroso e per un periodo non inferiore a dieci
mesi, nei pressi della sede universitaria. Qualora tali studenti
prendano alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso sono
considerati studenti pendolari.
Sono considerati "pendolari" gli studenti residenti in un comune la
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90 minuti.
Sono considerati "in sede" gli studenti residenti in un comune la cui
distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo inferiore ai 45 minuti; sono comunque
considerati "in sede" gli studenti residenti nel comune sede del
corso di studio frequentato.
E) Benefici
I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di
ciascuno dei livelli di corsi sottoelencati con le modalita' indicate
ai commi da 1 a 6 dell'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001.
Al fine di raggiungere l'obiettivo della piu' ampia copertura
finanziaria a favore degli studenti idonei, le Aziende procedono,
sulla base delle risorse disponibili (calcolate sommando la
previsione del gettito della tassa regionale, la previsione della
quota del Fondo integrativo nazionale, eventuali fondi propri, ivi
compresi quelli ricevuti da altri soggetti), alla individuazione di
budgets o alla determinazione del numero dei benefici da attribuire
per ciascuna delle seguenti tipologie:
- laurea triennale;
- laurea specialistica a ciclo unico;
- laurea del vecchio ordinamento;
- laurea specialistica;
- corsi di specializzazione;
- studenti stranieri;
- matricole.
evidente che, nell'obiettivo di ampliare il numero degli idonei
beneficiari e a fronte di eventuale successiva disponibilita' di
risorse, si procedera' allo scorrimento delle graduatorie.
Il possesso dei requisiti di reddito e di merito sopraelencati e'
condizione per la presentazione dell'istanza di ammissione ai
benefici previsti per il DSU.
L'assegnazione avviene a seguito dello scorrimento delle rispettive
graduatorie nei limiti del budget all'uopo previsto o del numero dei
benefici prefissati nei bandi di concorso. In tale ambito si prevede
l'elaborazione di graduatorie di merito che tengano conto, a parita'
di crediti, in via subordinata anche del numero di bonus utilizzati.
In via ancora subordinata, in caso di parita' di merito, la posizione
in graduatoria e' determinata con riferimento alla condizione
economica.
Nella determinazione dei budgets o delle quote si reputa altresi'
opportuno non privilegiare la quota a disposizione delle matricole
rispetto alle quote destinate al completamento dei cicli a favore
degli studenti che gia' hanno beneficiato delle provvidenze del DSU.
In considerazione del fatto che la corresponsione dei servizi agli
studenti idonei rappresenta parte costitutiva del beneficio, si
richiede alle ARDSU di stabilire che alla definizione dell'importo
delle varie tipologie di borse concorra la quota relativa ai benefici
erogati sotto forma di servizi.Le ARDSU possono individuare tre fasce
di condizione economica, di cui una soggetta alla concessione delle
borse di importo massimo, una intermedia ed una che si atterra' al
minimo corrispondente alla meta' dell'importo massimo.
I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi, devono
essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva
scadenza.
Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle
informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonche'
all'alloggio per gli studenti fuori sede, sono presentate dagli
studenti avvalendosi della facolta' di autocertificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le Aziende controllano la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione
economica. A tal fine le Aziende possono usare il metodo della
verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno
il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli
interventi non destinati alla generalita' degli studenti.
Nell'espletamento dei controlli sulle autocertificazioni, le ARDSU
possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della
correzione di errori materiali o di modesta entita'.
Per la definizione di tali errori materiali o di modesta entita' si
fa riferimento all'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";
pertanto tali errori materiali o di modesta entita' non devono
incidere sull'accesso al beneficio e sull'entita' dello stesso.
I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi
abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per
gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in
modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e
rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per
i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di
studio, con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle
autocertificazioni rese dagli studenti.
Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque
entro e non oltre il 31 dicembre, e' erogata agli studenti
beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in
servizi ed in denaro. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al
primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata
semestrale della borsa e' erogata entro e non oltre il 30 giugno
dell'anno successivo.
Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie e' garantito il
servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo
degli alloggi effettivamente a disposizione delle Aziende, anche
avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere
provvisorio sino alla fruibilita' di tali alloggi.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui sopra, i
controlli e le verifiche sulla veridicita' delle autocertificazioni
degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla
erogazione dei benefici.
Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei
prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle
condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio
per l'esaurimento delle disponibilita' finanziarie, sono ammessi a
fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad
eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui
si applica l'importo piu' basso delle tariffe.
F) Interventi prioritari
Le ARDSU concedono le borse di studio prioritariamente agli studenti
iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a
ciclo unico e di laurea del vecchio ordinamento. Concedono altresi'
borse di studio ai corsi di laurea specialistica e di
specializzazione obbligatori per l'esercizio delle professioni, nei
limiti del numero prefissato dal bando di concorso.
Le ARDSU possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi
abitativi, anche per un ulteriore semestre o per un ulteriore anno,
come previsto dall'art. 3, comma 4, rispettivamente alle lett. a),
b), c) e d) del DPCM.
G) Ammontare delle borse di studio
L'ammontare minimo della borsa di studio, per l'anno accademico
2002/2003, e' il seguente:
Studenti fuori sede
4.005,30 Euro
Studenti pendolari
2.208,05 Euro
Studenti in sede
1.509,69 Euro + un pasto giornaliero gratuito.
Al fine di mantenere una gestione corretta ed equilibrata della
finanza pubblica, si raccomanda alle ARDSU, nella definizione degli
importi delle borse di studio, di ottemperare all'esigenza
dell'attribuzione delle borse di studio al piu' ampio numero
possibile di idonei con le effettive disponibilita' finanziarie.
La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE
previsto al punto B). Per valori superiori, fino al raggiungimento
del predetto limite, la borsa viene ridotta gradualmente o per
scaglioni come specificato al punto E), fino alla meta' dell'importo
minimo.
Per gli studenti fuori sede che beneficiano di borsa ridotta, cui
siano concessi gratuitamente i servizi abitativi, la parte in danaro
della borsa non puo' comunque essere inferiore a 1.129,70 Euro.
Qualora le Aziende siano in grado di assicurare il servizio abitativo
e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilita'
rispetto alla sede dei corsi di studio, l'importo minimo delle borse
per gli studenti fuori sede e' ridotto di 1.540,50 Euro su base
annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio
abitativo e di 616,20 euro su base annua, in relazione ai mesi di
effettiva erogazione del servizio di ristorazione, corrispondente a
un pasto giornaliero.
Tale metodo puo' essere applicato dalle Aziende per un ulteriore
pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto
giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalita' in
accordo con le rappresentanze elette dagli studenti.
L'importo delle borse di studio puo' essere incrementato, nel caso di
studenti portatori di handicap al fine di consentire l'utilizzo di
protesi e supporti, nonche' di tutti gli interventi che agevolino la
fruizione dell'attivita' didattica e dello studio; inoltre, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, possono essere concessi
contributi e servizi aggiuntivi, in relazione a specifiche esigenze
individuali e bisogni effettivi.
Per tutto quanto non previsto nelle presenti direttive, si rimanda a
quanto indicato nel DPCM 9 aprile 2001.
H) Azioni di orientamento al lavoro
Come previsto nel Programma regionale per il DSU, la Regione ha fatto
ricorso alle risorse del Fondo sociale europeo (POR 2000/2006) per
finanziare l'attivazione, da parte delle ARDSU, di progetti di
orientamento al lavoro e tirocini al fine di ampliare le opportunita'
di inserimento nel mercato del lavoro a favore degli studenti
universitari e dei neolaureati.
Le ARDSU, nel promuovere le iniziative di orientamento al lavoro
finanziate con il FSE, fermo restando il rispetto della normativa
comunitaria e regionale vigente in materia di utilizzo dei fondi
strutturali, adottano misure di coordinamento con le strutture
didattiche e scientifiche delle universita' di riferimento.
ALLEGATO 2
La Regione persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione
delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi
di mezzi e del contenimento dei costi di gestione dei servizi per il
DSU, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
Il servizio di ristorazione deve pertanto essere fruito al costo
medio effettivo di ciascuna Azienda, valutato tenendo conto dei costi
totali di produzione comprensivi dei costi indiretti e degli oneri di
ammortamento dei beni mobili ed immobili.
Le Aziende possono determinare tariffe per il servizio ristorativo
differenziate per gli studenti, sulla base dei criteri di merito e
delle condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima definita
in base alla percentuale del costo a carico degli utenti prevista per
i servizi a domanda individuale degli Enti locali.
Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate dalle Aziende
che possono stabilire un canone mensile minimo a posto letto, anche
differenziato in relazione alle diverse tipologie di alloggio e al
grado di comfort, nonche' un contributo che lo studente e' tenuto a
corrispondere a copertura dei costi dei consumi.