REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 126

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 - Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po (PAI)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore regionale alla Difesa del suolo e della              
costa - Protezione civile;                                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge 18                 
maggio 1989, n. 183, la direttiva in allegato "Disposizioni regionali           
concernenti l'attuazione del Piano stralcio per l'assetto                       
idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po (PAI)", parte              
integrante e sostanziale della presente deliberazione;                          
2) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano stralcio              
per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po              
(PAI)                                                                           
(art. 17, comma 6 della Legge 18 maggio 1989, n. 183)                           
Indice                                                                          
Premessa                                                                        
Rapporti tra il PAI e gli strumenti della pianificazione urbanistica            
comunale                                                                        
1) Dissesti                                                                     
1.1) Disposizioni immediatamente vincolanti                                     
1.2) Adeguamento degli strumenti urbanistici                                    
1.2.1) Esonero                                                                  
1.3) Disposizioni transitorie                                                   
1.4) Disposizioni a regime                                                      
2) Fasce fluviali                                                               
2.1) Ambito di riferimento                                                      
2.2) Fasce fluviali A e B (artt. 29 e 30 delle Norme del Pai)                   
2.3) "B di progetto"                                                            
2.4) Aree classificate come fascia A e B ricadenti all'interno dei              
centri edificati                                                                
2.5) Aree ricadenti in fascia C                                                 
3) Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS267)                        
Rapporti tra il PAI e i piani territoriali di coordinamento                     
provinciale                                                                     
Appendice 1 Procedure per l'aggiornamento della Carta Inventario del            
Dissesto in scala 1:10.000 Allegato 1 Elenco dei Comuni nei quali               
ricade un "dissesto condiviso" Allegato 2 Elenco dei Comuni nei quali           
ricade un'area a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS267)                 
Allegato 3 Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce                   
fluviali Allegato 4 Comuni interessati dalle fasce fluviali Allegato            
5 Indirizzi per la valutazione delle condizioni di rischio nei                  
territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato come            
"limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" Allegato 6                   
Indirizzi per la valutazione delle condizioni di rischio nei                    
territori classificati come fascia A e B ricadenti all'interno dei              
centri edificati                                                                
Premessa                                                                        
Con deliberazione n. 18/01 del 26 aprile 2001, pubblicata sul                   
Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19                
luglio 2001, il Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del             
fiume Po ha adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico              
(PAI), successivamente approvato con DPCM del 4 maggio 2001,                    
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001. La               
suddetta deliberazione prevede, per avviare il processo di attuazione           
del Piano, alcuni adempimenti da parte della Regione e dei Comuni               
interessati, che in sintesi riguardano l'obbligo da parte dei Comuni            
di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle disposizioni              
del PAI e la trasmissione di eventuali proposte di aggiornamento                
della cartografia deldissesto del Piano (Elaborato 2 del PAI "Atlante           
dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati           
montani esposti a pericolo") risultanti dalle varianti di adeguamento           
adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione.            
La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuna una rilettura dei               
principali disposti della deliberazione alla luce della normativa               
regionale, rispetto alla quale anche le Province sono parte attiva              
nel processo pianificatorio in quanto soggetti della pianificazione             
territoriale a cui sono attribuite in particolare funzioni che                  
attengono alla cura degli interessi sovracomunali o che non possono             
essere efficacemente svolti a livello comunale.                                 
Alla luce di quanto richiesto a Regione e Comuni, si e' infatti reso            
opportuno individuare un percorso che conduca all'aggiornamento della           
cartografia del dissesto del PAI della quale, anche in fase di                  
osservazione ed espressione del parere regionale, sono stati                    
evidenziati limiti e problematiche.                                             
Tale aggiornamento deve pero' essere condotto con un processo                   
governato unitariamente in modo da ottenere in tempi comunque non               
lunghi risultati omogenei tra loro e con la banca dati originale.               
Al fine di giungere ad un quadro omogeneo utilizzabile a larga scala,           
la Regione Emilia-Romagna ha predisposto la presente direttiva                  
contenente anche le linee-guida per l'aggiornamento del quadro                  
conoscitivo relativo al dissesto, anche alla luce del ruolo che le              
Province hanno nella pianificazione regionale.                                  
Il quadro di riferimento iniziale non puo' che essere la Carta                  
dell'Inventario del Dissesto (ed. 1996) elaborata dall'Ufficio                  
Geologico regionale, assunta a riferimento dallo stesso PAI, dai PTCP           
fino ad ora approvati o dai documenti preliminari dei PTCP in                   
itinere.                                                                        
Per l'aggiornamento di detta Carta e' stato avviato un percorso di              
stretta collaborazione con le Province le quali a loro volta hanno il           
compito di attivare la collaborazione dei Comuni del proprio                    
territorio.                                                                     
La nuova Carta Inventario del Dissesto rappresentera' un quadro                 
conoscitivo condiviso e aggiornato che le stesse Province assumeranno           
come base di riferimento, secondo le modalita' gia' previste                    
dall'art. 26, comma 2 delle norme del PTPR.                                     
A scala regionale e di bacino, la banca dati cartografica cosi'                 
realizzata avra' i necessari requisiti di omogeneita' e di immediata            
validabilita'.                                                                  
Per quanto riguarda i Comuni, bisogna considerare che l'adeguamento             
richiesto dalla norma, al di la' della complessa casistica che si               
cerchera' in seguito di illustrare, e' di due tipi: conoscitivo e               
normativo.                                                                      
Relativamente al primo aspetto, l'elaborazione di un quadro                     
conoscitivo condiviso da parte di Regione e Province puo' costituire            
senza dubbio un utile supporto per i Comuni, per molti dei quali la             
revisione del quadro dei dissesti all'interno del proprio territorio,           
imposta dall'esterno e non programmata, rappresenterebbe comunque un            
pesante onere.                                                                  
A questo proposito e' opportuno che le Province, nel processo di                
"costruzione" del quadro conoscitivo, svolgano attivamente il ruolo             
di coordinamento loro assegnato in modo da rendere i Comuni partecipi           
dell'elaborazione della cartografia eventualmente modificabile anche            
sulla base di dati piu' recenti in loro possesso.                               
In questo modo i Comuni possono giungere in maniera "assistita"                 
all'adeguamento cartografico e procedere autonomamente all'eventuale            
adeguamento normativo degli strumenti urbanistici.                              
Si illustrano di seguito i diversi casi di adeguamento degli                    
strumenti urbanistici, e le relative modalita', previsti dal PAI.               
RAPPORTI TRA IL PAI E GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA            
COMUNALE                                                                        
1) Dissesti                                                                     
1.1) Disposizioni immediatamente vincolanti                                     
Si applicano alle aree in dissesto di cui all'art. 3 della                      
deliberazione del CI n. 18 del 26 aprile 2001.                                  
Si tratta dei dissesti cosiddetti "condivisi" che si riferiscono alle           
delimitazioni di aree in dissesto risultanti dalle modifiche                    
cartografiche relative alle osservazioni accolte.                               
Tali dissesti sono delimitati ed indicati con una bandierina di                 
colore giallo nell'Allegato 4 (perimetrazione delle aree in dissesto            
- cartografia in scala 1:25.000) e nell'allegato 4.2 (perimetrazione            
delle aree in dissesto - cartografia in scala 1:10.000/5.000)                   
dell'elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici -            
Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" del PAI.              
I Comuni nei quali ricade un dissesto condiviso sono tenuti da subito           
ad applicare su di esso gli articoli 9, 10, 11, 19, 19-bis e 22 delle           
Norme del PAI, con particolare riferimento all'articolo 9.                      
Tali Comuni sono individuati nell'allegato 1 alle presenti                      
disposizioni.                                                                   
1.2) Adeguamento degli strumenti urbanistici                                    
La Regione Emilia-Romagna, sulla base di quanto disposto dall'art. 18           
delle Norme del PAI e dall'art. 6 della deliberazione del CI n.                 
18/01, ha definito in accordo con le Province il seguente percorso di           
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.                               
Considerati i limiti e le problematiche della cartografia del                   
dissesto di cui all'elaborato 2 del PAI e la conseguente necessita'             
di aggiornamento, la Regione ritiene opportuno che questo                       
aggiornamento sia effettuato in maniera omogenea su tutto il                    
territorio regionale attraverso un processo governato unitariamente.            
stato pertanto individuato un percorso, descritto analiticamente                
nell'Appendice 1, che coinvolge Regione, Province e Comuni al fine di           
pervenire ad una cartografia del dissesto aggiornata e condivisa.               
In questo percorso di aggiornamento della cartografia, al quale                 
seguira' l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, sono               
coinvolti tutti i Comuni, anche quelli interessati dai dissesti                 
cosiddetti "condivisi", in quanto questi ultimi riguardano solo                 
porzioni del territorio comunale.                                               
Alla luce di quanto detto, la variante di adeguamento che i Comuni              
devono effettuare riguarda sia l'aspetto cartografico sia quello                
normativo.                                                                      
I Comuni pertanto provvederanno a recepire le delimitazioni delle               
aree di dissesto cosi' come individuate nella Carta Inventario del              
Dissesto in scale 1:10.000 predisposta dalla Regione Emilia-Romagna             
con le procedure di cui all'Appendice 1.                                        
L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale consistera'                  
nell'effettuare una variante ai sensi dell'art. 41, comma 2 della               
L.R. 24 marzo 2000, n. 20, applicando sulle aree in dissesto,                   
contenute nella Carta Inventario del Dissesto in scala 1:10.000,                
norme compatibili con le prescrizioni dell'art. 9 delle Norme del               
PAI.                                                                            
1.2.1) Esonero                                                                  
L'art. 18, comma 1, delle Norme del PAI prevede che la Regione,                 
all'atto di emanazione della presente direttiva, possa esonerare                
dall'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI quei Comuni che             
abbiano tale strumento gia' adeguato alle condizioni di dissesto                
presenti sul territorio.    Poiche' la Regione Emilia-Romagna si e'             
assunta, unitamente alle Province emiliane, l'onere di aggiornare la            
cartografia del dissesto su tutto il territorio (si ricorda che                 
l'aggiornamento della cartografia costituisce il primo passo                    
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici) non si ritiene                    
opportuno procedere in questa sede all'individuazione di Comuni                 
esonerati.                                                                      
Tale individuazione, ed il conseguente esonero, saranno eventualmente           
effettuati sulla base delle risultanze dell'aggiornamento                       
cartografico condotto dalla Regione e dalle Province.                           
1.3) Disposizioni transitorie                                                   
Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico, da effettuarsi                
entro diciotto mesi dall'8 agosto 2001, data di entrata in vigore del           
Piano, i Comuni sono tenuti a rispettare i disposti dell'art. 6 della           
deliberazione di adozione del PAI, sulle linee individuate nella                
cartografia del dissesto dell'elaborato n. 2 del Piano.                         
In particolare, non possono essere rilasciate concessioni,                      
autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attivita'             
di trasformazione e di uso del territorio, in assenza di una previa e           
documentata valutazione della compatibilita' dell'intervento con le             
condizioni del dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla               
base di idonea documentazione tecnica.                                          
Questa documentazione deve essere redatta sulla base dei contenuti di           
cui al DM 11/3/1988, lettera h).                                                
Il Comune competente dovra' tenere conto della valutazione di                   
compatibilita' dell'intervento in sede di rilascio dei provvedimenti            
suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi              
edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto                      
idrogeologico e del rischio presente.                                           
Del rilascio dei provvedimenti il Comune da' comunicazione alla                 
Provincia territorialmente competente.                                          
Sono escluse da queste disposizioni transitorie i dissesti cosiddetti           
"condivisi", di cui al precedente paragrafo 1.1.                                
I Comuni e le Province che intendono formare, nel periodo transitorio           
dei diciotto mesi, i propri strumenti di pianificazione urbanistica e           
territoriale sono tenuti ad anticipare in essi i contenuti                      
conoscitivi che fanno parte dell'aggiornamento da realizzarsi con le            
modalita' di cui all'Appendice 1.                                               
Gli strumenti cosi' realizzati costituiranno di fatto                           
un'anticipazione del processo di aggiornamento.                                 
I contenuti conoscitivi dovranno discendere da valutazioni espresse,            
a seguito di confronto con la cartografia regionale "Carta Inventario           
del Dissesto 1:10.000" fornita dalla Regione, in una relazione                  
geologica e geotecnica, redatta ai sensi del DM 11 marzo 1988, lett.            
h), avente i seguenti contenuti:                                                
- rilievo geologico e idrogeologico alla scala 1:5.000 di un'ampia              
zona che comprenda tutta l'estensione del fenomeno franoso e del                
versante interessato. In sede di rilievo dovranno essere cartografati           
tutti gli elementi idonei ad una adeguata interpretazione del                   
fenomeno. La relazione dovra' dare particolare rilievo all'analisi              
dei fattori geologici, morfologici ed idrogeologici predisponenti il            
movimento franoso;                                                              
- ricerca storica documentale, cartografica e fotografica del                   
fenomeno franoso;                                                               
- analisi dei fattori antropici interessanti l'area oggetto di                  
approfondimento (modifiche morfologiche, scavi e movimenti di terra,            
appesantimenti dei versanti, azioni di disboscamento, modifica al               
regime delle acque superficiali e sotterranee, ecc.);                           
- descrizione degli eventuali interventi di                                     
sistemazione/consolidamento realizzati o da realizzare per la                   
stabilita' dei pendii;                                                          
- caratterizzazione geometrica areale ed in profondita' della forma e           
del tipo di movimento franosi, da eseguirsi con appropriate indagini            
ed eventualmente con monitoraggio inclinometrico dell'area                      
interessata, per congruo periodo;                                               
- caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati e valutazione            
dei valori critici della resistenza al taglio;                                  
- verifiche di stabilita' dell'area oggetto di studio e del versante            
interessato, anche con riguardo alla sismicita' della zona.La                   
conformita' al PAI delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti,           
di cui all'art. 41 della L.R. 20/00, e' accertata dalla Provincia               
all'interno delle procedure previste dal medesimo articolo.                     
Per quanto riguarda gli strumenti urbanistici formati ai sensi della            
L.R. 20/00, la conformita' al PAI e' accertata dalla Giunta                     
provinciale in sede di espressione di riserve di cui al comma 7                 
dell'art. 32 della succitata legge e nell'ambito dell'eventuale                 
intesa di cui al comma 10 del medesimo art. 32.                                 
Per quanto riguarda infine gli strumenti territoriali formati ai                
sensi della L.R. 20/00, la conformita' al PAI e' accertata dalla                
Regione all'interno delle procedure previste dall'art. 27 della legge           
medesima.                                                                       
1.4) Disposizioni a regime                                                      
Fermo restando quanto definito al paragrafo 1.2) sulle varanti di               
adeguamento al PAI, ai sensi dell'art. 18, comma 4 delle Norme del              
PAI, all'atto di approvazione dei successivi strumenti urbanistici o            
di loro varianti, le delimitazioni delle aree in dissesto e le                  
previsioni urbanistiche ivi comprese possono modificare                         
perimetrazione e classificazione della cartografia del dissesto del             
PAI, cosi' come aggiornata dalla nuova Carta Inventario del Dissesto            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Vale in ogni caso l'art. 9 delle Norme del PAI come quadro di                   
riferimento delle trasformazioni d'uso del territorio possibili                 
sull'area in dissesto e delle condizioni a cui si possono verificare            
le stesse trasformazioni.                                                       
2) Fasce fluviali                                                               
2.1) Ambito di riferimento                                                      
L'ambito territoriale di riferimento e' costituito dal sistema                  
idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti. Questi ultimi, per           
la parte non considerata nel primo Piano stralcio delle fasce                   
fluviali, sono inseriti nell'Allegato 1 al Titolo II del Piano "Corsi           
d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali" (vedi allegato           
3 alle presenti disposizioni).                                                  
Per i corsi d'acqua di cui all'Allegato 1 del Piano, la delimitazione           
territoriale delle fasce fluviali e' individuata e rappresentata                
nella cartografia del Piano e riguarda i territori dei comuni                   
elencati nell'Allegato 2 al Titolo II del Piano "Comuni interessati             
dalle fasce fluviali" (vedi allegato 4 alle presenti disposizioni).             
2.2) Fasce fluviali A e B                                                       
Riguardano le aree classificate come fascia fluviale A e B e                    
delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole dell'Elaborato 8              
(Tavole di delimitazione delle fasce fluviali in scala 1:50.000,                
1:25.000 e 1:10.000) del PAI.                                                   
Dall'8 agosto 2001, data di entrata in vigore del DPCM di                       
approvazione del PAI, valgono le disposizioni dell'art. 27, comma 1,            
ovvero i Comuni nei quali ricadono dette fasce sono tenuti da subito            
ad applicare su di esse l'art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art.           
30, comma 2, art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39,               
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41 delle Norme del PAI, che dettano                
prescrizioni riguardo alle trasformazioni d'uso del territorio                  
possibili in relazione agli obiettivi di sicurezza idraulica del                
Piano.                                                                          
Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di              
cui al citato art. 27, comma 1, gli Enti territorialmente interessati           
dal Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge 183/89, hanno            
l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi            
dalla pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano.                        
In particolare, per i Comuni nei quali ricadono aree classificate               
come fascia fluviale A e B, tale adempimento comportera' le seguenti            
attivita':                                                                      
- Tracciamento delle fasce fluviali alla scala dello strumento                  
urbanistico comunale.                                                           
A tal fine si ricorda che:                                                      
1) il limite di cui tenere conto per il tracciamento delle fasce                
sulla cartografia comunale e' costituito del bordo interno del segno            
grafico (come specificato nella legenda delle tavole delle fasce                
fluviali);                                                                      
b) laddove la fascia A e la fascia B coincidono si applicano le norme           
di fascia A; in tali casi viene indicato il segno grafico                       
corrispondente al limite di fascia B;                                           
c) l'art. 27, comma 3 prevede che gli strumenti di pianificazione               
provinciali e comunali possono fare coincidere i limiti delle fasce             
A, B e C con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior                   
dettaglio della cartografia dei citati piani rispettandone comunque             
l'unitarieta'. Le modifiche consentite da tale articolo devono                  
pertanto limitarsi a variazioni di modesta entita' e che rispondano             
alle condizioni previste da tale normativa, ossia: - discendano                 
unicamente da una valutazione di maggior dettaglio degli elementi               
morfologici del territorio che costituiscano un rilevato idoneo a               
contenere la piena di riferimento (non sono pertanto ammesse                    
modifiche conseguenti a studi idrologico-idraulici di maggior                   
dettaglio); - siano riferite a elementi morfologici non rilevabili              
alla scala della cartografia del PAI (pertanto se un elemento                   
morfologico e le relative quote sono correttamente rilevabili dalla             
cartografia del PAI non deve ritenersi consentita la modifica della             
fascia); - venga mantenuta l'unitarieta' delle fasce, con particolare           
riguardo all'andamento delle stesse al confine amministrativo dei               
territori comunali.                                                             
- Recepimento, nelle norme dello strumento urbanistico, delle Norme             
del PAI riguardanti le fasce fluviali, con particolare riguardo a               
quanto stabilito dai seguenti articoli: art. 1, commi 5 e 6; art. 29,           
comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38               
bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41.                                  
- Modifica delle previsioni dello strumento urbanistico in contrasto            
con la delimitazione delle fasce fluviali e le relative norme del               
PAI, al fine di renderle compatibili.                                           
2.3) "B di progetto"                                                            
Ai sensi dell'art. 31, comma 5 delle Norme di attuazione e dell'art.            
11 della deliberazione del CI n. 18 del 26 aprile 2001, i Comuni nei            
quali ricadono aree ricomprese tra il limite della fascia B di                  
progetto e il limite della fascia C, in sede di adeguamento degli               
strumenti urbanistici sono tenuti a valutare le condizioni di rischio           
e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente,           
fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle                
norme relative alla fascia B.                                                   
Nell'allegato 5 alle presenti disposizioni sono indicate le modalita'           
con cui individuare le aree a rischio di esondazione tra il limite di           
progetto della fascia B e il limite della fascia C.                             
Per le aree individuate secondo le modalita' dell'allegato 5:                   
- i Comuni, nel caso in cui abbiano utilizzato il Metodo di tipo                
semplificato, dovranno applicare, fino alla avvenuta realizzazione              
delle opere di contenimento o di regimazione idraulica, gli articoli            
delle Norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B al fine di             
minimizzare o non incrementare le condizioni di rischio;                        
- i Comuni, nel caso in cui abbiano individuato l'andamento della               
fascia B secondo il Metodo di approfondimento, possono applicare la             
procedura prevista dall'art. 39, comma 2, anche se l'area non ricade            
all'interno del centro edificato, in maniera tale da applicare la               
norma di fascia B alle sole aree soggette a rischio idraulico piu'              
elevato.                                                                        
2.4) Aree classificate come fascia A e B ricadenti all'interno dei              
centri edificati                                                                
L'art. 39, comma 2 delle Norme di attuazione dispone che, qualora               
all'interno dei centri edificati (cosi' come definiti dal comma 1,              
lett. c del medesimo articolo) ricadano aree comprese nelle fasce A             
e/o B, il Comune e' tenuto a valutare, d'intesa con la Provincia                
territorialmente competente, le condizioni di rischio, provvedendo,             
qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico con le                
procedure ordinarie della pianificazione, al fine di minimizzare tali           
condizioni di rischio.                                                          
A tal fine, l'intesa deve essere perfezionata secondo le modalita'              
definite dai singoli ordinamenti comunali e provinciali.Fino a che la           
valutazione di rischio non e' stata effettuata, si applicano anche              
all'interno dei centri edificati le Norme del PAI per la fasce A e B.           
Nell'allegato 6 alle presenti disposizioni sono indicate le modalita'           
con cui effettuare la valutazione delle condizioni di rischio.                  
2.5) Aree ricadenti in fascia C                                                 
Per tali aree l'art. 31 delle Norme di attuazione stabilisce che                
compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica             
regolamentare le attivita' consentite, i limiti e i divieti.                    
Gli Enti competenti hanno pertanto facolta' di definire le norme                
d'uso del suolo per tali aree in sede di informazione o variante dei            
propri strumenti di pianificazione.                                             
3) Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS267)                        
Si tratta delle aree delimitate nella cartografia di cui all'Allegato           
4.1 (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato            
- cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) dell'elaborato n. 2 del                
Piano che ricomprende le perimetrazioni contenute nel "Piano                    
Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato                 
(PS267)" approvato, ai sensi della Legge 267/98 e successive                    
modifiche ed integrazioni, con deliberazione del CI n. 14/99 del 20             
ottobre 1999.                                                                   
Attraverso il PS267 per queste aree erano state adottate misure di              
salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89 e            
dunque aventi validita' sino all'approvazione del Piano di bacino. Il           
PAI recepisce le perimetrazioni e le sottopone alle Norme di cui al             
Titolo IV, che riprende integralmente i contenuti delle misure di               
salvaguardia.                                                                   
I Comuni nei quali ricade un'area a rischio idrogeologico molto                 
elevato sono tenuti da subito ad applicare su di essa gli articoli di           
cui al Titolo IV delle Norme del PAI.                                           
Tali Comuni sono individuati nell'allegato 2 alle presenti                      
disposizioni.                                                                   
RAPPORTI TRA IL PAI E I PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO                     
PROVINCIALE                                                                     
L'art. 1, comma 11 delle Norme individua nel Piano Territoriale di              
Coordinamento Provinciale (PTPC) lo strumento che attua il PAI                  
specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del           
DLgs 31 marzo 1998, n, 112 e delle relative disposizioni regionali di           
attuazione, nell'ambito di un'intesa Provincia-Regione-Autorita' di             
Bacino.                                                                         
I contenuti dell'intesa definiscono gli approfondimenti di natura               
idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza             
idraulica e di stabilita' dei versanti trattate dal PAI, coordinate             
con gli aspetti ambientali e paesistici proprio del PTCP, al fine di            
realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello           
del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non               
meno di dettaglio.                                                              
L'assunzione di efficacia del PTCP per il quale e' stata raggiunta              
l'intesa implica che l'adeguamento al PAI degli strumenti                       
urbanistici, previsto dall'art. 17 della Legge 183/89, sia effettuato           
nei riguardi del solo strumento provinciale.                                    
Sono condizioni essenziali per il conseguimento dell'intesa:                    
- l'assunzione, da parte delle Regioni, di atti legislativi inerenti            
la materia, ai sensi dell'art. 57 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, che           
definiscano i ruoli che la stessa Regione e le Province interessate             
devono ricoprire (questa condizione e' soddisfatta dalla L.R. 20/00);           
- la definizione dei contenuti del PTCP che lo caratterizzano come              
approfondimento ed attuazione del PAI, sulla base dei seguenti                  
requisiti minimi:                                                               
Fasce fluviali                                                                  
- congruenza con il "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali"              
descritto all'allegato 3 al Titolo II delle Norme del PAI;                      
- conformita' a quanto previsto dalla Direttiva "Piena di Progetto"             
approvata con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 dell'Autorita'             
di Bacino del fiume Po;                                                         
- utilizzo di rilievi topografici piu' recenti e di maggior                     
dettaglio, rispetto a quelli utilizzati dall'Autorita' di Bacino.               
Dissesti                                                                        
- fino all'avvenuto aggiornamento della cartografia del dissesto di             
cui all'Appendice 1, il quadro di dettaglio dei dissesti dovra'                 
essere paragonabile a quello del PAI;                                           
- successivamente all'aggiornamento, la cartografia condivisa sara'             
recepita dall'Autorita' di Bacino e, venendo contemporaneamente                 
acquisita come quadro conoscitivo dai PTCP, si intendera' con questo            
soddisfatta la condizione di requisito minimo.                                  
Norme                                                                           
- sistema della tutela del territorio e dei vincoli paragonabile alle           
Norme di attuazione del PAI e, in ogni caso, non meno restrittivo.              
Qualora sia verificato nel PTCP il rispetto dei requisiti minimi e si           
decida dunque di giungere all'intesa di cui al piu' volte citato art.           
57, questa potra' essere conseguita tenuto conto delle peculiarita'             
di ogni Provincia e del relativo PTCP.                                          
L'intesa puo' essere raggiunta qualora lo stato di definizione del              
PTCP sia giunto alla conclusione del proprio iter. Tale iter si                 
ritiene concluso:                                                               
- alla pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale           
regionale, per le varianti che seguono le procedure di cui alla L.R.            
6/95. In questo caso, la verifica dei contenuti ai fini dell'intesa             
e' condotta in sede di istruttoria;                                             
- alla pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino                 
Ufficiale regionale, per gli strumenti che seguono le procedure di              
cui alla L.R. 20/00. In questo caso, la verifica dei contenuti ai               
fini dell'intesa e' condotta in sede di conferenza di pianificazione.           
APPENDICE 1                                                                     
Procedure per l'aggiornamento della Carta Inventario del Dissesto in            
scala 1:10.000                                                                  
Allo stato attuale esiste una copertura completa della parte emiliana           
del bacino del fiume Po rappresentata dalla Carta Inventario del                
Dissesto in scala 1:25.000.                                                     
Tale carta e' derivata dal ridisegno a scala 1:25.000 delle coperture           
provenienti dai rilevamenti 1:10.000 per la carta geologica                     
dell'Appennino emiliano-romagnolo, con alcune parziali modifiche e              
aggiornamenti e con le semplificazioni dovute al cambio di scala. La            
sua realizzazione nasceva dalla necessita' di anticipare la                     
produzione di una carta del dissesto in attesa del completamento e              
della digitalizzazione delle carte di base a scala 1:10.000.                    
Poiche' attualmente risulta completato il rilevamento geologico di              
tutto l'Appennino, la cui digitalizzazione sara' completata entro               
gennaio e' possibile ottenere un prodotto piu' dettagliato in cui               
sono integralmente conservate le coperture dei rilevamenti originali            
1:10.000 e mantenute le modifiche e gli aggiornamenti effettuati                
dall'Ufficio Geologico regionale nel corso degli ultimi anni.                   
Gia' da ora e' possibile quindi visionare la cartografia in scala               
1:10.000 su tutto il settore di bacino del fiume Po ricadente in                
Emilia-Romagna.                                                                 
Al fine di ottenere un prodotto il piu' possibile aggiornato, e'                
comunque necessario che il patrimonio conoscitivo in possesso delle             
Province, dei Servizi provinciali Difesa del suolo e degli Enti                 
locali sia condiviso e trasferito nella cartografia in corso di                 
predisposizione.                                                                
Sono pertanto previste le seguenti fasi organizzative.                          
La Regione sta provvedendo a dare diffusione alle Province e ai                 
Servizi provinciali Difesa del suolo del materiale relativo alla                
cartografia del dissesto, in scala 1:10.000, costituito da:                     
- fotocopie a colori degli originali d'autore non ancora                        
digitalizzati;                                                                  
- carte digitalizzate in formato shapefile (shp) ove disponibili,               
inserite in CD suddivisi per provincia.Si e' deciso di anticipare la            
fornitura del materiale, sia pure in due formati, per consentire una            
maggiore durata della fase di analisi da parte dei Servizi                      
provinciali Difesa del suolo e delle Province che dovranno attivarsi,           
tramite verifiche di dettaglio e/o attraverso il recupero di studi ed           
indagini specifiche, al fine di proporre eventuali modifiche alla               
cartografia.                                                                    
Le Province dovranno inoltre provvedere al coinvolgimento dei Comuni            
ricadenti nel territorio di propria competenza nel processo di                  
aggiornamento, al fine di pervenire ad una cartografia del dissesto             
condivisa.                                                                      
Entro febbraio 2002, la Regione procedera' a fornire tutte le sezioni           
definitive e informatizzate dalla Carta Inventario del Dissesto in              
scala 1:10.000, in formato shp.                                                 
Le Province e i Servizi provinciali Difesa del suolo procederanno ad            
effettuare materialmente le proposte di modifica alla cartografia.              
Tali modifiche, dal punto di vista operativo, devono essere                     
effettuate su copia cartacea derivata da plottaggi della cartografia            
informatizzata fornita dalla Regione, facendo riferimento alla                  
simbologia della Carta Inventario del Dissesto della Regione                    
(edizione 1996). L'informatizzazione di queste modifiche sara'                  
effettuata dalla Regione.                                                       
Le modifiche devono essere apportate tenendo presente che il prodotto           
finale, che la Regione trasmettera' all'Autorita' di Bacino del fiume           
Po, sara' realizzato tenendo presente anche la classificazione del              
dissesto contenuta nel PAI.                                                     
Per facilitare il compito delle Province, si riporta in Tabella 1 la            
corrispondenza della classificazione dei dissesti contenuta negli               
elaborati di seguito elencati in relazione alla legenda                         
dell'elaborato 2 del PAI:                                                       
- Carta Inventario del Dissesto della Regione (edizione 1996);                  
- Cartografie di analisi contenuta nel PTCP di Piacenza;                        
- Cartografie di analisi contenuta nel PTCP di Reggio Emilia;                   
- Cartografie di analisi contenuta nel PTCP di Modena;                          
- Cartografie di analisi contenuta nel Documento preliminare del PTCP           
di Parma.                                                                       
Per quanto concerne, in linee generali, la corrispondenza tra la                
legenda dell'elaborato 2 del PAI e quella dell'Inventario del                   
Dissesto della Regione, si fa osservare quanto segue:                           
- gli Scivolamenti di blocchi (sb), categoria che nell'Inventario               
regionale del Dissesto descrive scivolamenti in massa planari o                 
rotazionali, si riconducono piu' coerentemente alla categoria "Area             
di frana quiescente (Fq)" dell'elaborato 2 del PAI;                             
- per quanto riguarda i Conoidi alluvionali delimitati                          
nell'Inventario regionale del Dissesto, si invitano le Province ad              
un'attenta valutazione che potra' condurre all'inserimento di alcune            
aree di conoide in una categoria differente da quella proposta in               
Tabella 1 o al loro definitivo stralcio dalla cartografia del                   
dissesto del PAI;                                                               
- per quanto riguarda i Depositi di versante s.l. (a3) e i Depositi             
glaciali (c4), categorie che nell'Inventario del Dissesto della                 
Regione sono classificate come "Zone caratterizzate da potenziale               
instabilita'", non si e' ritenuto opportuno proporre una univoca                
corrispondenza con la classificazione del PAI.                                  
All'interno di queste categorie sono infatti individuati sia accumuli           
di detrito in senso stretto che fenomeni di dissesto coinvolgenti               
depositi di versante o glaciali.                                                
Le Province, nel corso della verifica, dovranno quindi procedere ad             
un'attenta valutazione di queste aree che potra' condurre:                      
a) a verificare l'effettiva presenza di un fenomeno di dissesto                 
all'interno di queste aree e, in tal caso, il dissesto dovra' essere            
ricondotto alla categoria "Area di frana attiva (Fa)", "Area di frana           
quiescente (Fq)" o "Area di frana stabilizzata (Fs)" in base al grado           
di attivita' del fenomeno;                                                      
b) in caso contrario, l'area in esame non sara' rappresentata nella             
cartografia del dissesto del PAI;                                               
- per quanto riguarda le "Aree a pericolosita' molto elevata per                
esondazioni e dissesti morfologici", individuate nella cartografia              
del PAI con le sigle Ee, Eb ed Em, la correlazione proposta in                  
Tabella 1 si basa esclusivamente su considerazioni di carattere                 
morfologico.                                                                    
Considerata la necessita' di aggiungere al criterio morfologico anche           
opportune valutazioni di carattere idraulico, si invitano le Province           
ad un'attenta verifica sulla base di studi di dettaglio eventualmente           
in loro possesso o da promuovere nell'ambito dell'aggiornamento della           
cartografia.                                                                    
Per quanto concerne, nello specifico, la corrispondenza tra la                  
legenda dell'elaborato 2 del PAI e quella della Cartografia di                  
analisi contenuta nel PTCP di Modena, si fa osservare quanto segue:             
- per le Aree potenzialmente instabili o aree instabili per altre               
cause (art. 27), delimitate nella cartografia del dissesto del PTCP             
di Modena, non si ritiene possibile a priori una univoca                        
corrispondenza con la classificazione del PAI.                                  
La Provincia, nel corso della verifica, dovra' quindi procedere ad              
un'attenta valutazione di queste aree che potra' condurre al loro               
inserimento nella categoria "Area di frana attiva (Fa)", "Area di               
frana quiescente (Fq)" o "Area di frana stabilizzata (Fs)" in base al           
grado di attivita' del fenomeno.                                                
Infine, per quanto concerne la corrispondenza tra la legenda                    
dell'elaborato 2 del PAI e quella della Cartografia di analisi                  
contenuta nel Documento preliminare del PTCP di Parma, si fa                    
osservare quanto segue:                                                         
- per la categoria "Area calanchiva e subcalanchiva" contenuta nella            
cartografia del dissesto del PTCP di Parma, non si ritiene possibile            
a priori proporre una univoca corrispondenza con la classificazione             
del PAI.                                                                        
La Provincia, nel corso della verifica, dovra' quindi procedere ad              
un'attenta valutazione di queste aree che potra' portare                        
all'individuazione di eventuali zone in frana le quali saranno                  
inserite nella categoria "Area di frana attiva (Fa)" della                      
cartografia del PAI.                                                            
Entro marzo 2002, la Regione predisporra' tavoli di lavoro a livello            
provinciale ai quali parteciperanno le Province e i Servizi                     
provinciali Difesa del suolo al fine di valutare, sulla base di                 
un'istruttoria tecnica, le modifiche proposte.                                  
I risultati dell'attivita' istruttoria saranno sottoposti all'esame             
del Nucleo Tecnico amministrativo del Comitato di coordinamento dei             
sottobacini del fiume Po al fine del recepimento formale delle                  
modifiche accolte.                                                              
Entro aprile 2002, la Regione provvedera' ad informatizzare le                  
modifiche accolte e a restituire, su supporto informatico, la                   
versione definitiva della Carta Inventario del Dissesto cosi'                   
aggiornata.                                                                     
Il Comitato di Coordinamento dei sottobacini del fiume Po provvedera'           
alla validazione della cartografia, da sottoporre successivamente               
all'approvazione della Giunta regionale.                                        
Aggiornamento periodico della Carta Inventario del Dissesto                     
Successivamente al primo aggiornamento della Carta Inventario del               
Dissesto, effettuato con le procedure descritte al precedente                   
paragrafo, la Regione provvede ad aggiornare periodicamente tale                
cartografia.                                                                    
Le Province concorrono all'aggiornamento della Carta Inventario del             
Dissesto relativa al proprio territorio attraverso specifiche                   
revisioni o in conseguenza dell'approvazione degli strumenti                    
urbanistici comunali e dei relativi quadri conoscitivi del dissesto             
redatti sulla base della metodologia indicata al precedente                     
paragrafo.                                                                      
La Regione recepisce tali aggiornamenti nella propria Carta                     
Inventario del Dissesto secondo modalita' da concordarsi.                       
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 5                                                                      
Indirizzi per la valutazione delle condizioni di rischio nei                    
territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato come            
"limite di progetto tra la fascia B e la fascia C"                              
Le fasce fluviali lungo il reticolo idrografico principale di pianura           
e lungo l'asta del fiume Po sono state individuate tramite                      
l'applicazione del "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali"               
(All. 3 al Titolo II delle Norme del PAI). La delimitazione delle               
fasce fluviali non si limita tuttavia alla rappresentazione dello               
stato di fatto, ma definisce la localizzazione delle nuove opere                
idrauliche per il controllo delle piene. In particolare, laddove                
abitati, infrastrutture ed attivita' esistenti risultano a rischio,             
cioe' non adeguatamente protetti da eventi della piena di                       
riferimento, il Piano prevede di contenere l'esondazione entro limiti           
definiti da opere di nuova realizzazione o da interventi di                     
adeguamento delle opere esistenti; in tal caso compare nella                    
delimitazione delle fasce il cosiddetto "limite di progetto tra la              
fascia B e la fascia C" contrassegnato con apposito segno grafico.              
Particolare rilevanza assume la valutazione delle attuali condizioni            
di pericolosita' e rischio o in tali porzioni di territorio poiche'             
tali ambiti, fino al completamento delle opere previste permangono in           
condizioni di rischio molto maggiori di quelle previste per l'assetto           
definitivo.                                                                     
I paragrafi che seguono forniscono indirizzi per l'individuazione               
delle aree inondabili con tempo di ritorno pari a 200 anni a tergo              
del "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C".                         
In considerazione del limitato tempo a disposizione per                         
l'effettuazione delle verifiche in questione si ritiene di fornire              
due metodologie. La prima, di tipo semplificato, costituisce il                 
livello minimo di approfondimento, da effettuare obbligatoriamente in           
fase di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI e pertanto               
entro il termine ultimo di nove mesi dalla pubblicazione del DPCM di            
approvazione del PAI, avvenuta l'8 agosto 2001. La seconda                      
costituisce il livello di approfondimento considerato ottimale, che             
potra' essere sviluppato anche in tempi successivi.                             
a) Metodo di tipo semplificato                                                  
Per l'applicazione di tale metodo si dovranno impiegare le sezioni di           
calcolo, reperibili presso l'Autorita' di bacino, e i livelli di                
piena utilizzati per il tracciamento delle fasce fluviali del PAI               
(contenuti nella Direttiva "Piena di Progetto", consultabile                    
direttamente sul sito www.adbpo.it dell'Autorita' di Bacino) o i dati           
derivanti da studi di maggior dettaglio eventualmente effettuati per            
approfondimenti o per la formulazione di osservazioni al PAI che sono           
disponibili presso il Servizio Programmazione Difesa del suolo della            
Regione                                                                         
Il tempo di ritorno della piena di riferimento deve essere lo stesso            
utilizzato per il tracciamento della fascia B.                                  
Una volta acquisiti i dati relativi alla piena di riferimento, si               
dovranno effettuare le seguenti operazioni:                                     
1) riportare tali livelli di piena sulla cartografia di dettaglio a             
scala dello strumento urbanistico comunale. Tale operazione si                  
presenta quanto mai delicata e non priva di incertezze. In                      
particolare si dovra' prestare attenzione alle possibili incongruenze           
fra le quote del rilievo delle sezioni del PAI e la cartografia                 
comunale, a causa dell'utilizzo di diversi capisaldi nonche' del                
diverso grado di precisione delle cartografie utilizzate. A tal                 
proposito particolarmente utile potra' essere il confronto fra le               
quote delle sezioni del PAI in corrispondenza di manufatti che non              
abbiano subito modifiche successive al rilievo (quali ponti, briglie,           
soglie, ecc.) e le quote dei medesimi manufatti ripetute nella                  
cartografia comunale. Laddove le caratteristiche del rilievo non                
consentano tale operazione, sara' necessario effettuare un rilievo              
topografico in sito per acquisire le quote di punti significativi che           
consentano di collegare il rilievo stesso con la cartografia                    
comunale. L'eventuale scarto tra i due valori consentira' di                    
trasformare il livello di piena contenuto nella Direttiva "Piena di             
Progetto" o negli studi sopraindicati, nel livello da confrontare con           
la cartografia comunale;                                                        
2) tracciamento delle aree inondabili della piena di riferimento,               
ottenute riportando orizzontalmente le quote del pelo libero                    
individuale al precedente punto 1, fino ad incontrare le quote di               
piano campagna o di rilevati atti contenere la piena, o comunque fino           
al limite della fascia C;                                                       
3) confronto critico fra la delimitazione delle aree ottenute al                
precedente punto 2 con le informazioni disponibili relative a                   
eventuali eventi di piena precedenti e con le informazioni di                   
carattere geomorfologico desumibili dall'analisi del territorio.                
b) Metodo di approfondimento                                                    
Tale metodo prevede i seguenti passaggi:                                        
1) realizzazione di un nuovo rilievo topografico, avendo cura di                
collegarsi alla stessa rete di capisaldi utilizzata per il rilievo              
dell'Autorita' di Bacino;                                                       
2) simulazione in moto permanente (o se ritenuto necessario in moto             
vario) utilizzando le portate individuate dall'Autorita' di Bacino              
nella Direttiva "Piena di Progetto" per il tracciamento della fascia            
B e secondo le metodologie di calcolo della Direttiva "Criteri per la           
valutazione della compatibilita' idraulica delle infrastrutture                 
pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B"                
adottata con deliberazione n. 2/99 dell'11 maggio 1999 dal Comitato             
Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po;                            
3) confronto dei tiranti idraulici ottenuti con la morfologia del               
territorio e tracciamento delle aree inondabili dalla piena di                  
riferimento;                                                                    
4) confronto critico fra la delimitazione delle aree ottenute al                
precedente punto 3 con le informazioni disponibili relative a                   
eventuali eventi di piena precedenti e con le informazioni di                   
carattere geomorfologico desumibili dall'analisi del territorio.                
ALLEGATO 6                                                                      
Indirizzi per la valutazione delle condizioni di rischio nei                    
territori classificati come fascia A e B ricadenti all'interno dei              
centri edificati                                                                
Preliminarmente andra' redatto uno studio idraulico secondo le                  
indicazioni dell'Allegato 5.                                                    
Sulla base di tale studio si dovra' quindi procedere a differenziare            
l'area inondabile in funzione dei diversi livelli di rischio, per la            
cui quantificazione si puo' fare riferimento alle quattro classi                
definite nel PAI:                                                               
- moderato (R1): per il quale sono possibili danni sociali ed                   
economici marginali;                                                            
- medio (R2): per il quale sono possibili danni minori agli edifici e           
alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumita' delle persone,           
l'agibilita' degli edifici e lo svolgimento delle attivita'                     
socio-economiche;                                                               
- elevato (R3): per il quale sono possibili problemi per                        
l'incolumita' delle persone, danni funzionali agli edifici e alle               
infrastrutture con conseguente inagibilita' degli stessi e                      
l'interruzione delle attivita' socio-economiche, danni al patrimonio            
culturale;                                                                      
- molto elevato (R4): per il quale sono possibili la perdita di vite            
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle             
infrastrutture, danni al patrimonio culturale.                                  
La quantificazione del rischio dovra' essere riferita non solo alle             
condizioni insediative attuali ma anche a quelle previste dallo                 
strumento urbanistico.                                                          
La delimitazione delle aree a diverso rischio sara' riportata sulla             
cartografia dello strumento urbanistico comunale.                               
Le aree caratterizzate da un livello di rischio R1 o R2 possono                 
ritenersi generalmente in condizioni di compatibilita'.                         
Le aree caratterizzate dai livelli di rischio pari a R3 ed R4 sono da           
ritenersi in condizioni di non compatibilita' e in suddette aree                
dovranno essere applicate le Norme del PAI che disciplinano le fasce            
A e B, e/o dovranno essere individuate e attuate le misure di                   
mitigazione del rischio necessarie per rendere compatibili le                   
previsioni urbanistiche con la situazione di dissesto. Tali                     
prescrizioni dovranno essere recepite nelle norme tecniche di                   
attuazione dello strumento urbanistico.                                         
Se l'approfondimento dello studio lo consente, potranno essere                  
individuate le condizioni di rischio in funzione del tirante idrico,            
h (m), e della velocita' della corrente, U (m/s), al margine (lato              
fiume) della zona di interesse. Qualora il calcolo idraulico non                
consenta di differenziare il valore della velocita' nelle diverse               
porzioni della sezione, si considerera' la velocita' media nella                
sezione.                                                                        
Di seguito si elencano, a titolo di esempio e senza pretesa di                  
esaustivita', alcuni dei possibili accorgimenti che dovranno essere             
presi in considerazione per la mitigazione del rischio e da indicare            
quali prescrizioni al fine di garantire la compatibilita' degli                 
interventi di trasformazione territoriale:                                      
A)  Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture:            
A1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi                 
industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di           
materiali sopraelevate rispetto al livello della piena di                       
riferimento, evitando in particolare le realizzazioni di piani                  
interrati; A2) realizzare le aperture degli edifici situate al di               
sotto del livello di piena di riferimento a tenuta stagna; disporre             
gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso                     
principale della corrente; A3) progettare la viabilita' minore                  
interna e la disposizione dei fabbricati cosi' da limitare                      
allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle              
acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a           
forte velocita'; A4) progettare la disposizione dei fabbricati in               
modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla               
corrente principale; A5) favorire il deflusso/assorbimento delle                
acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino                     
l'accumulo.                                                                     
B) Misure atte a garantire la stabilita' delle fondazioni:                      
B1) opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei               
terreni di fondazione; B2) opere di difesa per evitare i fenomeni di            
erosione delle fondazioni superficiali; B3) fondazioni profonde per             
limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.           
C)  Misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di            
inondazione: C1) uscite di sicurezza situate sopra il livello della             
piena centennale aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di             
persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori; C2) vie di            
evacuazione situate sopra il livello di piena centennale.                       
D)  Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano               
alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche.                       
E)  Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al                 
contatto con l'acqua.                                                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina