DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2119
L.R. 20/01 concernente provvedimenti in favore aziende colpite da BSE. Adeguamento criteri e modalita' di calcolo indennizzo per fermo d'impresa e procedure di concessione. Modifiche a deliberazione 2407/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed urgenti
a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE", che disciplina la
concessione di indennizzi per fermo d'impresa a seguito
dell'abbattimento dei capi bovini alle aziende agricole del settore
zootecnico colpite da BSE e che intendono ripristinare l'attivita'
produttiva;
- la propria deliberazione n. 2047 del 9 ottobre 2001, con la quale
sono stati stabiliti i criteri oggettivi per il calcolo della perdita
di reddito e sono state definite le modalita' di concessione
dell'indennizzo;
dato atto:
- che i criteri e le modalita' di calcolo stabiliti dalla citata
deliberazione sono stati elaborati al fine di determinare l'importo
necessario a compensare il mancato reddito per fermo d'impresa
conseguente all'abbattimento totale dei capi presenti in azienda,
disposto dall'Autorita' sanitaria in via obbligatoria ed eseguito
successivamente all'1 gennaio 2001, fino alla ripresa dell'attivita'
produttiva;
- che detti criteri e modalita' si fondano su dati oggettivi, che
tengono conto delle reali condizioni di mercato, e sul presupposto di
indennizzare esclusivamente i casi di abbattimento totale dei capi
previsto per le aziende colpite da BSE dalle leggi in vigore al
momento della loro definizione;
considerato:
- che la Legge del 25 luglio 2001, n. 305 - di conversione in legge,
con modificazioni, del DL 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di
termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina - ha stabilito che,
in caso di conferma della positivita' dei risultati del test di
diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme
bovina, non si procede all'abbattimento e alla distruzione di tutti i
bovini dell'azienda in cui e' stata confermata la malattia di un
animale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'Allegato VII,
punto 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento
Europeo e del Consiglio in data 22 maggio 2001, come sostituito
dall'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione
del 29 maggio 2001;
- che con propria deliberazione n. 2402 del 12 novembre 2001 e' stato
autorizzato nella regione Emilia-Romagna l'abbattimento parziale dei
capi delle aziende colpite da BSE, in alternativa all'abbattimento di
tutti i capi bovini presenti;
ritenuto, pertanto, necessario modificare alcune delle disposizioni
contenute nell'Allegato A alla predetta deliberazione 2047/01,
relative ai criteri e alle modalita' di calcolo dell'indennizzo da
corrispondere per fermo d'impresa, per adeguarle ai casi di
abbattimento parziale dei capi presenti in azienda, disposto
dall'Autorita' sanitaria in via obbligatoria ed eseguito secondo
quanto disposto dalla deliberazione 2402/01, fino alla ripresa
dell'attivita' produttiva;dato atto che l'adeguamento dei citati
criteri e' finalizzato a quantificare l'indennizzo in modo oggettivo
e coerente con la realta' produttiva nei casi di abbattimento
parziale per non penalizzare l'allevatore dal punto di vista della
definizione dell'indennizzo;
considerato, altresi', necessario procedere alla correzione di errore
materiale contenuto nell'Allegato A della piu' volte citata
deliberazione 2047/01, nonche' all'ulteriore specifica di alcuni
punti del medesimo allegato, al fine di ottimizzare la modalita' di
calcolo dell'indennizzo e la procedura per la concessione dello
stesso sia nel caso di abbattimento totale che di abbattimento
parziale;
preso atto che gli adeguamenti qui approvati non contrastano con
quanto indicato dalla Commissione Europea in sede di esame di
compatibilita' comunitaria della L.R. 20/01, il cui esito positivo e'
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 181 dell'11 dicembre 2001;
ritenuto, pertanto, di approvare gli adeguamenti ai criteri e alle
modalita' di calcolo dell'aiuto, nonche' alle procedure per la
concessione dello stesso come specificati nell'allegato al presente
atto del quale e' parte integrante e sostanziale;
preso atto che, per tutto quanto non modificato con il presente atto,
e' confermato quanto previsto dall'Allegato A della deliberazione n.
2047 del 9 ottobre 2001;
dato atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera' con
proprio atto formale - cosi' come previsto al punto 2) del
dispositivo della piu' volte citata deliberazione 2047/01 - alla
concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo spettante ai
beneficiari nell'importo risultante dall'applicazione dei criteri
quali risultano dalle modifiche qui approvate e nei limiti delle
disponibilita' recate, per le finalita' di cui alla L.R. 20/01, dal
bilancio regionale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2774, in data 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2541 in data 4 luglio 1995, recante direttive per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali, cosi' come confermate con la
deliberazione n. 2775, in data 10 dicembre 2001;
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
preso atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile
del Servizio Produzioni animali, dott. Davide Barchi, e dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa che pertanto costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2) di approvare pertanto - ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 3
luglio 2001, n. 20 - come specificato nell'allegato parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione gli adeguamenti ai criteri
e alle modalita' di calcolo dell'indennizzo per fermo d'impresa,
nonche' alle procedure per la concessione dello stesso gia' stabiliti
nell'Allegato A alla deliberazione 2047/01;
3) di dare atto che per tutto quanto non modificato con il presente
atto restano confermate le disposizioni di cui alla deliberazione
2047/01;4) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura
provvedera' con proprio atto formale - in attuazione del punto 2) del
dispositivo della piu' volte citata deliberazione 2047/01 - alla
concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo spettante ai
beneficiari nell'importo risultante dall'applicazione dei criteri qui
approvati e nei limiti delle disponibilita' recate dal bilancio
regionale per le finalita' di cui alla L.R. 20/01 nell'esercizio di
riferimento;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed urgenti a
sostegno delle Aziende agricole colpite da BSE" - Adeguamento dei
criteri e modalita' di calcolo dell'indennizzo nonche' delle
procedure per la concessione di cui all'Allegato A della
deliberazione n. 2047 del 9 ottobre 2001
Di seguito si riportano i punti dell'Allegato A della deliberazione
di Giunta 2047/01 oggetto di adeguamento o modifiche.
1) Il punto b) del paragrafo "Criteri e modalita' di calcolo" e'
cosi' integrato:
Nel caso di abbattimento parziale, e' necessario rapportare la
produzione totale di latte aziendale al numero medio di UBA
"produttive" presenti in stalla (vacche oltre i 24 mesi) senza
considerare le altre categorie di animali (manze, tori, ecc.).
2) Il punto d) del paragrafo "Criteri e modalita' di calcolo" e'
cosi' integrato:
Successivamente, la produzione di latte media calcolata in c) deve
essere moltiplicata per il numero effettivo di UBA "produttive"
abbattute, ottenendo la produzione di latte vendibile/anno
dell'allevamento (quota di produzione da indennizzare).
In questo caso, per numero effettivo di UBA "produttive" abbattute
dovranno considerarsi, oltre alle vacche, solo quelle manze che negli
8 mesi successivi all'abbattimento - periodo di indennizzo per
mancato reddito - sarebbero entrate in produzione (24 mesi ed oltre).
A tal fine, per quantificare il valore di UBA da attribuire ad una
manza relativamente al periodo di 8 mesi, si prende in considerazione
la seguente tabella di valori di conversione manza/UBA calcolati a
partire dall'eta' che la manza possiede alla data di abbattimento:
Eta' manza Eta' manza N. mesi in produzione UBA equivalenza
alla data di dopo 8 mesi (durante il periodo abbattimento
(periodo di di indennizzo) indennizzo)
16 mesi 24 mesi 0 0/8 = 0,000
17 mesi 25 mesi 1 1/8 = 0,125
18 mesi 26 mesi 2 2/8 = 0,250
19 mesi 27 mesi 3 3/8 = 0,375
20 mesi 28 mesi 4 4/8 = 0,500
21 mesi 29 mesi 5 5/8 = 0,625
22 mesi 30 mesi 6 6/8 = 0,750
23 mesi 31 mesi 7 7/8 = 0,875
24 mesi 32 mesi 8 8/8 = 1,000
In tal modo, anziche' attribuire alla manza sempre e comunque il
valore di 0,6 - coefficiente di conversione per il calcolo delle UBA
secondo i parametri indicati all'Allegato III del Regolamento CE
1254/99 (punto b), - si attribuisce un valore piu' oggettivo legato
all'effettiva entrata in produzione della manza per tutti o parte
degli 8 mesi da indennizzare (frazione di 1).
3) Il punto f) del paragrafo "Criteri e modalita' di calcolo" e'
cosi' integrato:
Va considerato anche il caso dei produttori di latte che conferiscono
ai caseifici privati per la produzione di formaggio Parmigiano
Reggiano.
Ai fini del calcolo del valore della produzione, questi produttori
possono essere considerati, sulla base di idonea documentazione, allo
stesso modo di quelli che producono latte alimentare, utilizzando
cioe' il prezzo di base definito dal contratto di vendita stipulato
con l'acquirente.
Qualora dalla copia del contratto di vendita del latte o da una
dichiarazione del caseificio acquirente si evinca che il latte e'
pagato in un'unica soluzione o comunque in modo differente dai
contratti tipo dei caseifici sociali, il valore della produzione
dovra' desumersi applicando il prezzo di base indicato, senza
sottrarre il costo di trasformazione (che rimane ovviamente a carico
dell'acquirente).
4) Integrazioni al paragrafo "Procedure per l'ottenimento
dell'aiuto":
Oltre alla documentazione gia' prevista dall'Allegato A della
deliberazione di Giunta 2047/01, le domande dovranno essere corredate
da:
- copia del contratto di vendita del latte o dichiarazione
dell'acquirente per il latte conferito e compravenduto a caseifici
privati per la produzione di Parmigiano Reggiano;
- certificazione dell'AUSL (Azienda Unita' sanitaria locale)
attestante il numero medio di UBA presenti in stalla nella stessa
campagna lattiera alla quale si riferisce la dichiarazione di
consegna annuale del latte fornita dal beneficiario;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale
rappresentante che attesti di non aver percepito o percepire, per lo
stesso fine al quale si riferisce la domanda, altre somme a titolo di
aiuto previste da normative comunitarie e nazionali;
- certificazione della Provincia di competenza attestante la quota
latte disponibile all'apertura della campagna lattiera successiva
all'abbattimento e nella campagna in corso al momento della
macellazione.