REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2119

L.R. 20/01 concernente provvedimenti in favore aziende colpite da BSE. Adeguamento criteri e modalita' di calcolo indennizzo per fermo d'impresa e procedure di concessione. Modifiche a deliberazione 2407/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed urgenti           
a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE", che disciplina la            
concessione di indennizzi per fermo d'impresa a seguito                         
dell'abbattimento dei capi bovini alle aziende agricole del settore             
zootecnico colpite da BSE e che intendono ripristinare l'attivita'              
produttiva;                                                                     
- la propria deliberazione n. 2047 del 9 ottobre 2001, con la quale             
sono stati stabiliti i criteri oggettivi per il calcolo della perdita           
di reddito e sono state definite le modalita' di concessione                    
dell'indennizzo;                                                                
dato atto:                                                                      
- che i criteri e le modalita' di calcolo stabiliti dalla citata                
deliberazione sono stati elaborati al fine di determinare l'importo             
necessario a compensare il mancato reddito per fermo d'impresa                  
conseguente all'abbattimento totale dei capi presenti in azienda,               
disposto dall'Autorita' sanitaria in via obbligatoria ed eseguito               
successivamente all'1 gennaio 2001, fino alla ripresa dell'attivita'            
produttiva;                                                                     
- che detti criteri e modalita' si fondano su dati oggettivi, che               
tengono conto delle reali condizioni di mercato, e sul presupposto di           
indennizzare esclusivamente i casi di abbattimento totale dei capi              
previsto per le aziende colpite da BSE dalle leggi in vigore al                 
momento della loro definizione;                                                 
considerato:                                                                    
- che la Legge del 25 luglio 2001, n. 305 - di conversione in legge,            
con modificazioni, del DL 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di            
termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza                   
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina - ha stabilito che,             
in caso di conferma della positivita' dei risultati del test di                 
diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme               
bovina, non si procede all'abbattimento e alla distruzione di tutti i           
bovini dell'azienda in cui e' stata confermata la malattia di un                
animale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'Allegato VII,               
punto 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento             
Europeo e del Consiglio in data 22 maggio 2001, come sostituito                 
dall'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione            
del 29 maggio 2001;                                                             
- che con propria deliberazione n. 2402 del 12 novembre 2001 e' stato           
autorizzato nella regione Emilia-Romagna l'abbattimento parziale dei            
capi delle aziende colpite da BSE, in alternativa all'abbattimento di           
tutti i capi bovini presenti;                                                   
ritenuto, pertanto, necessario modificare alcune delle disposizioni             
contenute nell'Allegato A alla predetta deliberazione 2047/01,                  
relative ai criteri e alle modalita' di calcolo dell'indennizzo da              
corrispondere per fermo d'impresa, per adeguarle ai casi di                     
abbattimento parziale dei capi presenti in azienda, disposto                    
dall'Autorita' sanitaria in via obbligatoria ed eseguito secondo                
quanto disposto dalla deliberazione 2402/01, fino alla ripresa                  
dell'attivita' produttiva;dato atto che l'adeguamento dei citati                
criteri e' finalizzato a quantificare l'indennizzo in modo oggettivo            
e coerente con la realta' produttiva nei casi di abbattimento                   
parziale per non penalizzare l'allevatore dal punto di vista della              
definizione dell'indennizzo;                                                    
considerato, altresi', necessario procedere alla correzione di errore           
materiale contenuto nell'Allegato A della piu' volte citata                     
deliberazione 2047/01, nonche' all'ulteriore specifica di alcuni                
punti del medesimo allegato, al fine di ottimizzare la modalita' di             
calcolo dell'indennizzo e la procedura per la concessione dello                 
stesso sia nel caso di abbattimento totale che di abbattimento                  
parziale;                                                                       
preso atto che gli adeguamenti qui approvati non contrastano con                
quanto indicato dalla Commissione Europea in sede di esame di                   
compatibilita' comunitaria della L.R. 20/01, il cui esito positivo e'           
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna n. 181 dell'11 dicembre 2001;                                    
ritenuto, pertanto, di approvare gli adeguamenti ai criteri e alle              
modalita' di calcolo dell'aiuto, nonche' alle procedure per la                  
concessione dello stesso come specificati nell'allegato al presente             
atto del quale e' parte integrante e sostanziale;                               
preso atto che, per tutto quanto non modificato con il presente atto,           
e' confermato quanto previsto dall'Allegato A della deliberazione n.            
2047 del 9 ottobre 2001;                                                        
dato atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera' con                 
proprio atto formale - cosi' come previsto al punto 2) del                      
dispositivo della piu' volte citata deliberazione 2047/01 - alla                
concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo spettante ai             
beneficiari nell'importo risultante dall'applicazione dei criteri               
quali risultano dalle modifiche qui approvate e nei limiti delle                
disponibilita' recate, per le finalita' di cui alla L.R. 20/01, dal             
bilancio regionale;                                                             
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2774, in data 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle                   
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2541 in data 4 luglio 1995, recante direttive per l'esercizio              
delle funzioni dirigenziali, cosi' come confermate con la                       
deliberazione n. 2775, in data 10 dicembre 2001;                                
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
preso atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile           
del Servizio Produzioni animali, dott. Davide Barchi, e dal Direttore           
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e           
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in                   
premessa che pertanto costituiscono parte integrante del presente               
deliberato;                                                                     
2) di approvare pertanto - ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 3           
luglio 2001, n. 20 - come specificato nell'allegato parte integrante            
e sostanziale della presente deliberazione gli adeguamenti ai criteri           
e alle modalita' di calcolo dell'indennizzo per fermo d'impresa,                
nonche' alle procedure per la concessione dello stesso gia' stabiliti           
nell'Allegato A alla deliberazione 2047/01;                                     
3) di dare atto che per tutto quanto non modificato con il presente             
atto restano confermate le disposizioni di cui alla deliberazione               
2047/01;4) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura                   
provvedera' con proprio atto formale - in attuazione del punto 2) del           
dispositivo della piu' volte citata deliberazione 2047/01 - alla                
concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo spettante ai             
beneficiari nell'importo risultante dall'applicazione dei criteri qui           
approvati e nei limiti delle disponibilita' recate dal bilancio                 
regionale per le finalita' di cui alla L.R. 20/01 nell'esercizio di             
riferimento;                                                                    
5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO                                                                        
L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed urgenti a              
sostegno delle Aziende agricole colpite da BSE" - Adeguamento dei               
criteri e modalita' di calcolo dell'indennizzo nonche' delle                    
procedure per la concessione di cui all'Allegato A della                        
deliberazione n. 2047 del 9 ottobre 2001                                        
Di seguito si riportano i punti dell'Allegato A della deliberazione             
di Giunta 2047/01 oggetto di adeguamento o modifiche.                           
1) Il punto b) del paragrafo "Criteri e modalita' di calcolo" e'                
cosi' integrato:                                                                
Nel caso di abbattimento parziale, e' necessario rapportare la                  
produzione totale di latte aziendale al numero medio di UBA                     
"produttive" presenti in stalla (vacche oltre i 24 mesi) senza                  
considerare le altre categorie di animali (manze, tori, ecc.).                  
2) Il punto d) del paragrafo "Criteri e modalita' di calcolo" e'                
cosi' integrato:                                                                
Successivamente, la produzione di latte media calcolata in c) deve              
essere moltiplicata per il numero effettivo di UBA "produttive"                 
abbattute, ottenendo la produzione di latte vendibile/anno                      
dell'allevamento (quota di produzione da indennizzare).                         
In questo caso, per numero effettivo di UBA "produttive" abbattute              
dovranno considerarsi, oltre alle vacche, solo quelle manze che negli           
8 mesi successivi all'abbattimento - periodo di indennizzo per                  
mancato reddito - sarebbero entrate in produzione (24 mesi ed oltre).           
A tal fine, per quantificare il valore di UBA da attribuire ad una              
manza relativamente al periodo di 8 mesi, si prende in considerazione           
la seguente tabella di valori di conversione manza/UBA calcolati a              
partire dall'eta' che la manza possiede alla data di abbattimento:              
Eta' manza  Eta' manza  N. mesi in produzione  UBA equivalenza                  
alla data di  dopo 8 mesi  (durante il periodo  abbattimento                 
(periodo di  di indennizzo)    indennizzo)                                   
  16 mesi  24 mesi  0  0/8 = 0,000                                              
  17 mesi  25 mesi  1  1/8 = 0,125                                              
  18 mesi  26 mesi  2  2/8 = 0,250                                              
  19 mesi  27 mesi  3  3/8 = 0,375                                              
  20 mesi  28 mesi  4  4/8 = 0,500                                              
  21 mesi  29 mesi  5  5/8 = 0,625                                              
  22 mesi  30 mesi  6  6/8 = 0,750                                              
  23 mesi  31 mesi  7  7/8 = 0,875                                              
  24 mesi  32 mesi  8  8/8 = 1,000                                              
In tal modo, anziche' attribuire alla manza sempre e comunque il                
valore di 0,6 - coefficiente di conversione per il calcolo delle UBA            
secondo i parametri indicati all'Allegato III del Regolamento CE                
1254/99 (punto b), - si attribuisce un valore piu' oggettivo legato             
all'effettiva entrata in produzione della manza per tutti o parte               
degli 8 mesi da indennizzare (frazione di 1).                                   
3) Il punto f) del paragrafo "Criteri e modalita' di calcolo" e'                
cosi' integrato:                                                                
Va considerato anche il caso dei produttori di latte che conferiscono           
ai caseifici privati per la produzione di formaggio Parmigiano                  
Reggiano.                                                                       
Ai fini del calcolo del valore della produzione, questi produttori              
possono essere considerati, sulla base di idonea documentazione, allo           
stesso modo di quelli che producono latte alimentare, utilizzando               
cioe' il prezzo di base definito dal contratto di vendita stipulato             
con l'acquirente.                                                               
Qualora dalla copia del contratto di vendita del latte o da una                 
dichiarazione del caseificio acquirente si evinca che il latte e'               
pagato in un'unica soluzione o comunque in modo differente dai                  
contratti tipo dei caseifici sociali, il valore della produzione                
dovra' desumersi applicando il prezzo di base indicato, senza                   
sottrarre il costo di trasformazione (che rimane ovviamente a carico            
dell'acquirente).                                                               
4) Integrazioni al paragrafo "Procedure per l'ottenimento                       
dell'aiuto":                                                                    
Oltre alla documentazione gia' prevista dall'Allegato A della                   
deliberazione di Giunta 2047/01, le domande dovranno essere corredate           
da:                                                                             
- copia del contratto di vendita del latte o dichiarazione                      
dell'acquirente per il latte conferito e compravenduto a caseifici              
privati per la produzione di Parmigiano Reggiano;                               
- certificazione dell'AUSL (Azienda Unita' sanitaria locale)                    
attestante il numero medio di UBA presenti in stalla nella stessa               
campagna lattiera alla quale si riferisce la dichiarazione di                   
consegna annuale del latte fornita dal beneficiario;                            
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale           
rappresentante che attesti di non aver percepito o percepire, per lo            
stesso fine al quale si riferisce la domanda, altre somme a titolo di           
aiuto previste da normative comunitarie e nazionali;                            
- certificazione della Provincia di competenza attestante la quota              
latte disponibile all'apertura della campagna lattiera successiva               
all'abbattimento e nella campagna in corso al momento della                     
macellazione.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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