DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2002, n. 897
Personale adibito a regimi di lavoro articolato su piu' turni - Pausa pranzo e diritto al buono pasto - Integrazione delibera di Giunta regionale 2404/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di riconoscere, al personale adibito a regimi di orario articolato
su piu' turni o secondo una programmazione plurisettimanale, la
possibilita' di effettuare la pausa pranzo, con diritto alla
corresponsione del buono pasto, alle condizioni di seguito
specificate:
A) Turno mattutino (turni che si svolgono nell'arco temporale
compreso tra le ore 7 e le ore 15,30)
Il personale che effettua la prestazione lavorativa su turni che si
svolgono nell'arco temporale compreso tra le ore 7 e le ore 15,30 ha
diritto ad un buono pasto qualora:
- la pausa pranzo, della durata di almeno mezz'ora, sia effettuata
dalle ore 12,30 alle 13,30 o in altro orario in cui sia comunque
garantita la presenza di un sostituto nel corso della pausa;
- la prestazione lavorativa minima successiva alla pausa pranzo sia
di almeno 30 minuti;
- sia effettuata una prestazione lavorativa minima (al netto della
pausa pranzo) di almeno 6 ore e 30 minuti. Il buono pasto, alle sopra
specificate condizioni, e' riconosciuto per un numero di rientri
corrispondente ai rientri obbligatori previsti per i collaboratori
regionali a tempo pieno che non effettuano prestazioni lavorative su
turni;
- sia effettuata una prestazione lavorativa minima (al netto della
pausa pranzo) di almeno 7 ore per ogni ulteriore giornata lavorativa.
Il buono pasto, in presenza delle condizioni sopra indicate, e'
riconosciuto a prescindere dall'ora di uscita, purche' successiva
all'orario di turnazione previsto.
B) Turno pomeridiano (turni che si svolgono successivamente alle ore
12)Il personale che effettua la prestazione lavorativa su turni che
si svolgono successivamente alle ore 12 ha diritto alla
corresponsione del buono pasto qualora:
- la pausa pranzo sia di almeno 30 minuti e sia preceduta da almeno
un'ora di servizio, purche' compatibile con le esigenze organizzative
e funzionali richieste dalla prestazione lavorativa svolta
nell'ambito della turnazione. Il periodo nel quale effettuare la
pausa pranzo puo' essere stabilito dal responsabile della struttura
di appartenenza del collaboratore in relazione alle oggettive
esigenze organizzative;
- la prestazione lavorativa minima successiva alla pausa pranzo sia
di almeno 30 minuti;
- sia effettuata una prestazione lavorativa minima (al netto della
pausa pranzo) di almeno 6 ore e 30 minuti. Il buono pasto in tal caso
e' riconosciuto per un numero di rientri corrispondente ai rientri
obbligatori previsti per i collaboratori regionali a tempo pieno che
non effettuano prestazioni lavorative su turni;
- sia effettuata una prestazione lavorativa minima (con esclusione
della pausa pranzo) di almeno 7 ore per ogni ulteriore giornata
lavorativa.
Il buono pasto, in presenza delle condizioni sopra indicate, e'
riconosciuto a prescindere dall'ora di uscita, purche' successiva
all'orario di turnazione previsto.
C) Turno intermedio (turni che si svolgono dalle ore 9 alle ore 16)
La corresponsione del buono pasto ai collaboratori che effettuano la
turnazione dalle ore 9 alle ore 16 e' riconosciuta alle condizioni
previste per il turno mattutino, ad eccezione della pausa pranzo che
puo' essere effettuata dalle ore 13 alle ore 15;
2) di integrare l'Allegato A), articolo 7 della deliberazione
2404/98, aggiungendo un ulteriore articolo 7-bis intitolato
"Personale adibito a regimi di lavoro articolato su piu' turni -
Pausa pranzo e diritto al buono pasto", che riporta le condizioni
esplicitate al precedente punto 1) del presente deliberato;
3) di disporre che la suddetta disciplina sia applicata dalla data di
adozione della presente deliberazione;
4) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.