REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2113

Provvedimenti in materia farmaceutica in applicazione del DM 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della Legge 8 agosto 2002, n. 178"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che, tra le misure definite con propria deliberazione 539/02           
"Provvedimenti in materia farmaceutica in attuazione della Legge                
405/01" come modificata ed integrata dalle successive deliberazioni             
812/02 e 1210/02, e' compresa la lista dei farmaci rimborsabili dal             
SSR e la lista dei farmaci posti a totale carico del cittadino, fra             
quelli individuati dalla CUF con decreto 4 dicembre 2001, in                    
attuazione dell'art. 6 della Legge 405/01;                                      
visti:                                                                          
- il decreto 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai             
sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della Legge 8 agosto 2002, n. 178",              
del Ministro della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200           
del 23 ottobre 2002 ed in vigore dal 7 novembre 2002 che, tra                   
l'altro, determina l'abrogazione del provvedimento CUF 4 dicembre               
2001 e successive integrazioni e modificazioni, e definisce il regime           
di rimborsabilita' da parte del SSN, per i farmaci inclusi in tale              
provvedimento;                                                                  
- il decreto 4 novembre 2002 "Individuazione dei medicinali a base              
dei principi attivi elencati nel DM 27 settembre 2002                           
ôRiclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3             
della Legge 8 agosto 2002, n. 178'", del Direttore generale della               
Valutazione dei medicinali e della Farmacovigilanza, pubblicato nella           
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002, con il quale si                  
forniscono chiarimenti al fine di una corretta applicazione del DM 27           
settembre 2002 (Allegato 1) e sono individuati:                                 
- nell'Allegato 2 i medicinali inclusi in fascia a) e precedentemente           
collocati nell'Allegato I e II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001            
e successive modificazioni ed integrazioni;                                     
- nell'Allegato 3 i medicinali a base dei principi attivi afferenti             
alla "nota relativa ai cortisonici per uso topico";                             
- nell'Allegato 4 i medicinali inclusi in fascia c);                            
dato atto che, con la nota prot. n. ASS/DIR/02/43414 del 6 novembre             
2002, il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali ha chiarito e           
informato le Aziende sanitarie nonche' le categorie professionali dei           
medici e dei farmacisti che, a far data dal 7 novembre 2002:                    
- i farmaci posti a carico del cittadino sono quelli i cui principi             
attivi sono individuati nell'Allegato 7 del DM 27 settembre 2002, e             
che pertanto le categorie di farmaci, gia' escluse dalla                        
rimborsabilita' per effetto della delibera regionale 539/02 e non               
comprese nel citato Allegato 7, sono, da tale data, riammessi alla              
rimborsabilita';                                                                
- i farmaci, gia' rimborsabili dal SSR ai sensi della delibera                  
regionale 539/02, e inseriti nell'elenco, Allegato 7 del DM 27                  
settembre sono, dal 7 novembre 2002, posti a totale carico del                  
cittadino;                                                                      
ritenuto di conseguenza che la deliberazione 539/02, relativamente              
agli aspetti concernenti la definizione della lista dei farmaci                 
rimborsabili dal SSR e la lista dei farmaci posti a totale carico del           
cittadino, e' da ritenere superata, con decorrenza 7 novembre 2002.             
Identicamente superate sono:                                                    
- integralmente la deliberazione 812/02;                                        
- la deliberazione 1210/02 limitatamente alle valutazioni                       
tecnico-scientifiche contenute nella determinazione del Direttore               
generale n. 2602 del 13/3/2002 svolte dal gruppo tecnico all'uopo               
costituito;                                                                     
valutato inoltre che il decreto 27 settembre 2002, all'art. 2,                  
conferma la validita' del provvedimento della CUF 22 dicembre 2000              
"Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di           
riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", e                 
successive integrazioni e modificazioni, con le integrazioni                    
riportate nell'Allegato 6 del citato DM 27 settembre 2002,                      
riguardanti la nota 66 ed una nuova nota relativa ai farmaci                    
cortisonici per uso topico;                                                     
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi             
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria                     
deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001:                                     
a) dalla Responsabile del Servizio Medicina generale e Politica del             
farmaco, dr.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita' tecnica;            
b) dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr.                 
Franco Rossi, in merito alla legittimita';                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) a partire dal giorno 7 novembre 2002, le liste dei farmaci posti a           
totale rimborsabilita' del SSR e a totale carico del cittadino, come            
individuati nella delibera regionale 539/02, modificata ed integrata            
dalle delibere 812/02 e 1210/02, in attuazione dell'art. 6 della                
Legge 405/01, non hanno piu' validita';                                         
2) dalla medesima data, i farmaci posti a carico del cittadino sono             
quelli i cui principi attivi sono indicati nell'Allegato 7 del DM 27            
settembre 2002 riportante le categorie terapeutiche riclassificate in           
classe c);                                                                      
3) i farmaci cortisonici per uso topico, gia' esclusi dalla                     
rimborsabilita' ai sensi della propria delibera 539/02 e successive             
modificazioni, sono riammessi alla rimborsabilita' limitatamente a              
patologie gravi e croniche, solo su diagnosi e piano terapeutico di             
centri che la Regione e' tenuta ad individuare, ai sensi della nuova            
nota introdotta dalla CUF e riportata nell'Allegato 6 del piu' volte            
citato DM 27 settembre 2002. In sede di prima applicazione le                   
modalita' attuative sono quelle riportate nella nota regionale prot.            
n. ASS/DIR/02/43414 del 6 novembre 2002 gia' indicata in premessa;              
4) con la medesima decorrenza di cui al punto 1) sono superate:                 
- integralmente la deliberazione 812/02;                                        
- la deliberazione 1210/02 limitatamente alle valutazioni                       
tecnico-scientifiche contenute nella determinazione del Direttore               
generale n. 2602 del 13/3/2002 svolte dal gruppo tecnico all'uopo               
costituito;                                                                     
5) di dare atto che la presente deliberazione sara' pubblicata nel              
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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