REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2002, n. 1309

L.R. 7/98 - Approvazione del testo delle direttive emanate con la deliberazione 715/98 come risultante dalle modifiche apportate con le deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01, 1830/01, 1051/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 concernente: "Organizzazione                   
turistica regionale. Interventi per la promozione e                             
commercializzazione turistica. Abrogazione delle Leggi regionali 5              
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e           
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28";                          
richiamate, nel loro testo integrale, le seguenti proprie                       
deliberazioni esecutive nei modi di legge:                                      
- n. 715 in data 18 maggio 1998 concernente: "L.R. 4 marzo 1998, n.             
7. Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di                 
promozione e di commercializzazione turistica";                                 
- n. 2145 in data 24 novembre 1998, concernente: "L.R. 4 marzo 1998             
n. 7 - Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale             
n. 715 in data 18 maggio 1998";                                                 
- n. 1225 in data 18 luglio 2000 concernente: "L.R. 7/98 -                      
determinazione in via indicativa dei budget da destinare alle Unioni            
di Prodotto per l'anno 2001 - Parziale modifica della delibera 715/98           
e degli articoli 5 e 6 della Convenzione Quadro tra Regione ed APT              
Servizi Srl - Approvazione schema di Convenzione aggiuntiva";                   
- n. 1546 in data 19 settembre 2000 concernente: "L.R. 7/98 -                   
parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 715/98 e           
degli articoli 5 e 6 della Convenzione Quadro tra Regione ed APT                
Servizi Srl - Approvazione schema Convenzione aggiuntiva";                      
- n. 1200 in data 27 giugno 2001 concernente: "L.R. 7/98 - Parziale             
modifica delle delibere Giunta regionale 715/98 e successive                    
modificazioni e degli articoli 5 e 6 della Convenzione Quadro fra               
Regione ed APT Servizi Srl approvazione schema di Convenzione                   
aggiuntiva";                                                                    
- n. 1830 in data 5 settembre 2001 concernente: "L.R. 7/98.                     
Integrazione della composizione del nucleo per la valutazione dei               
programmi delle Unioni di Prodotto e dei progetti dei privati,                  
previsto dalla deliberazione Giunta regionale 1200/01";                         
- n. 1051 in data 17 giugno 2002 concernente "L.R. 7/98. Parziale               
modifica delle delibere di Giunta regionale 715/98 e successive                 
modificazioni. Modifica della Convenzione Quadro fra Regione ed APT             
Servizi Srl. Approvazione schema Convenzione aggiuntiva.                        
Predeterminazione griglia di punteggi per la valutazione";                      
rilevato che, in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti            
con i quali sono state modificate le direttive applicative della L.R.           
7/98, la consultazione delle stesse risulta estremamente complessa;             
ritenuto opportuno procedere alla approvazione ed alla pubblicazione            
del testo delle direttive per l'attuazione degli interventi regionali           
per la promozione e la commercializzazione turistica, emanate con la            
citata deliberazione 715/98, come risultante dalle modifiche                    
apportate con le proprie deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00,               
1200/01, 1830/01 e 1051/02, che in Allegato A al presente atto ne               
forma parte integrante e sostanziale;                                           
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di             
legge:                                                                          
- n. 2774 in data 10/12/2001 concernente: "Direttive sulle modalita'            
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
- n. 2775 in data 10/12/2001 concernente: "Disposizioni per la                  
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";                     
- 2832 in data 17/12/2001 concernente: "Riorganizzazione delle                  
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 in data 28/12/2001 concernente: "Approvazione degli atti di           
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/1/2002)";                                                                     
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
propria deliberazione 2774/01;                                                  
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Turismo e Qualita' Aree turistiche, dr. Valter Verlicchi, in merito             
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dr. Uber Fontanesi, in                 
merito alla legittimita' della presente deliberazione;                          
su proposta dell'Assessore Turismo, Commercio;                                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si               
intendono qui integralmente riportate, il testo delle direttive per             
l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la                  
commercializzazione turistica, emanate con la deliberazione 715/98,             
come risultante dalle modifiche apportate con le proprie                        
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01, 1830/01 e 1051/02,            
che in Allegato A al presente atto ne forma parte integrante e                  
sostanziale;                                                                    
b) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Allegato A - L.R. 7/98 - Testo delle direttive per la attuazione                
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione           
turistica emanate con la deliberazione della Giunta regionale 715/98,           
come risultante dalle modifiche apportate con le proprie                        
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01, 1830/01, 1051/02              
INDICE                                                                          
TITOLO I - Premessa                                                             
TITOLO II - Attivita' di promozione ed attivita' di                             
commercializzazione di rilevante interesse regionale                            
CAPO 1 - Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                    
Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale per il             
turismo                                                                         
Paragrafo 2 - Gestione                                                          
CAPO 2 - Le Unioni di prodotto                                                  
Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni                                       
Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi alla                  
promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno              
alla commercializzazione, ad altre iniziative realizzate con la                 
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione                
della promozione e della commercializzazione, ad altre iniziative               
realizzate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati per             
l'integrazione della promozione e della commercializzazione                     
Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                
TITOLO III - Attivita' di carattere provinciale e locale                        
CAPO 1 - Programmi turistici di promozione locale                               
CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione                                   
CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'             
inserite nei Programmi turistici di promozione locale delle Province            
TITOLO IV - Progetti speciali o iniziative di carattere straordinario           
ovvero nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale           
TITOLO I                                                                        
PREMESSA                                                                        
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione              
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del                
"Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e            
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata               
legge.                                                                          
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le               
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da               
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.              
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova             
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.                             
Puo' prevedersi un aggiornamento delle presenti direttive a seguito             
della emanazione del Programma poliennale da parte del Consiglio                
regionale ed a seguito della definizione, previa consultazione e                
concertazione con i diversi soggetti interessati, delle linee                   
strategiche degli interventi della Regione, degli Enti locali ed                
istituzionali e delle Unioni di prodotto, in materia di promozione e            
di commercializzazione turistica.                                               
TITOLO II                                                                       
ATTIVITA' DI PROMOZIONE                                                         
ED ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE                                             
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                                                
CAPO 1                                                                          
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                             
Paragrafo 1                                                                     
Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale                                  
per il Turismo                                                                  
La determinazione del Comitato di concertazi'one dell'Agenzia                   
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per             
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni            
dall'adozi'one dell'atto.Il Direttore stesso provvede inoltre a                 
trasmettere tempesti'vamente alla Regi'one le determinazi'oni                   
attinenti le altre funzioni svolte dall'Agenzia.                                
Il Piano annuale costi'tui'sce punto di' riferimento propedeutico al            
successivo iter procedurale per le domande dei soggetti proponenti e            
per i provvedimenti regionali di cofinanziamento nonche' per gli                
incarichi all'APT Servizi Srl.                                                  
L'Agenzia regionale per il Turismo adotta il Piano annuale entro il             
31 maggio dell'anno antecedente quello di riferimento, al fi'ne di'             
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 30 giugno.           
Paragrafo 2                                                                     
Gestione                                                                        
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con               
provvedimento della Giunta regionale, e' trasmesso tempestivamente              
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.                 
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro il 31 luglio dell'anno              
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la            
progettazione esecutiva.                                                        
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto             
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta regionale dispone la                    
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la                     
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,               
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale               
competente in materia di Turismo.                                               
CAPO 2                                                                          
Le Unioni di Prodotto                                                           
Paragrafo 1                                                                     
Riconoscimento delle Unioni                                                     
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta             
dal legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei             
soci fondatori.                                                                 
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme           
dello statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che           
l'Unione ritenga di produrre.                                                   
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la                 
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte                    
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire             
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera                   
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.                    
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento                    
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,            
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.                          
La Giunta regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2                   
dell'art. 13 della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto                
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.                                  
I legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,                
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il mese di             
agosto di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro rappresentanti,            
nonche' eventuali modifiche statutarie.                                         
Paragrafo 2                                                                     
Programmi delle Unioni di Prodotto relativi alla promozione,                    
al marketing, al co-marketing di prodotto,                                      
al sostegno alla commercializzazione, ad altre iniziative                       
realizzate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati                 
per l'integrazione della promozione                                             
e della commercializzazione                                                     
1) Presentazione delle domande                                                  
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve                     
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'           
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' Aree               
turistiche - Viale A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda ai fini           
del cofinanziamento regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 5,                  
lettera a) della L.R. 7/98, entro il 31 luglio dell'anno antecedente            
quello di riferimento.La domanda deve essere sottoscritta dal legale            
rappresentante dell'Unione di Prodotto e deve contenere il programma            
annuale dell'Unione stessa da proporre per il cofinanziamento                   
regionale, concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati              
aderenti all'Unione stessa.                                                     
Tale programma deve contenere:                                                  
- l'indicazione dei singoli progetti di promozione, di marketing, di            
co-marketing di prodotto, di sostegno alla commercializzazione e di             
altre iniziative realizzate con la partecipazione di soggetti                   
pubblici e privati;                                                             
- l'indicazione di eventuali soggetti incaricati dell'attuazione di             
parti del programma stesso (progetti o azioni);                                 
- una relazione generale ed una scheda tecnica di sintesi per                   
evidenziare:                                                                    
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate e le tipologie di strumenti che si prevede di           
utilizzare;                                                                     
- il preventivo di spesa, comprensivo dell'IVA, corredato da un piano           
finanziario;                                                                    
- che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati              
per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e           
dell'Unione Europea.                                                            
Copia del programma stesso viene inviata dall'Unione interessata, per           
opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento,             
all'APT Servizi Srl ed alle Province interessate.                               
2) Elementi per l'ammissibilita' dei programmi                                  
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto              
principalmente a sostenere le azioni congiunte dei soggetti pubblici            
con i soggetti privati aderenti alle Unioni, suscettibili di                    
rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed ottimizzare le             
risorse disponibili in una logica di concertazione, di condivisione             
degli obiettivi, nonche' le azioni di co-marketing realizzate                   
congiuntamente tra pubblico e privato.                                          
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e             
prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna in misura                         
quantitativamente superiore al 30% dell'intero programma o delle                
singole iniziative;                                                             
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshops dei soci                
pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale                    
ordinario.                                                                      
E' ritenuta ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% sul            
costo del programma quale riconoscimento forfettario di spese                   
generali per la gestione del programma stesso.                                  
3) Modalita' procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali                 
La Giunta regionale, a seguito del proprio provvedimento di                     
approvazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale per           
l'anno di riferimento, stabilisce, con proprio atto, una preventiva             
determinazione a carattere indicativo ed orientativo degli importi in           
cifre assolute del cofinanziamento destinato ai programmi delle                 
diverse Unioni, per l'esercizio di riferimento, tenuto conto delle              
risorse finanziarie iscritte a bilancio a livello previsionale.                 
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche della Direzione                  
regionale Attivita' produttive, Commercio e Turismo valuta i                    
programmi di ciascuna Unione, entro sessanta giorni dalla ricezione             
degli stessi, tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza           
del programma alle linee strategiche regionali contenute nel Piano              
annuale delle azioni di carattere generale, approvato dalla Giunta              
regionale per l'anno di riferimento, nonche' della congruita',                  
incisivita' ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel                
programma stesso.                                                               
La Giunta regionale, a seguito della suddetta valutazione, provvede,            
con propria deliberazione, ad approvare il Piano di cofinanziamento             
dei programmi delle Unioni per l'anno di riferimento e stabilisce e             
quantifica gli importi di cofinanziamento definitivi assegnati, sulla           
base delle effettive disponibilita' del bilancio regionale per                  
l'esercizio di riferimento.Tale Piano tiene conto delle indicazioni             
iniziali di finanziamento, rapportate alla consistenza e alla                   
qualita' dei programmi presentati.                                              
I suddetti cofinanziamenti possono essere differenziati per ciascuna            
Unione ed i relativi importi in cifre assolute originariamente                  
previsti dalla Giunta regionale, sono almeno confermati se i                    
programmi presentati dalle singole Unioni hanno contenuti che la                
Giunta regionale ritenga qualitativamente e quantitativamente                   
adeguati in relazione ai parametri di valutazione di cui sopra.                 
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura fino al           
50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal programma                
dell'Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonche' in misura             
fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal                  
programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente            
piu' deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Citta' d'Arte,               
Cultura e Affari.                                                               
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le                    
modalita' per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei             
programmi delle Unioni relativi all'anno di riferimento.                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                 
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.                                                              
Paragrafo 3                                                                     
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                              
1) Soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e modalita' per             
la presentazione della domanda                                                  
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le            
aggregazioni di imprese turistiche, in qualsiasi forma costituite,              
cosi' come definito al comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 7/98.                
Tali soggetti possono richiedere i cofinanziamenti regionali per                
progetti di promo-commercializzazione e di commercializzazione                  
turistica.                                                                      
La domanda deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna -                 
Direzione generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo -                   
Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche - Viale A. Moro n. 64 -             
40127 Bologna, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante             
della aggregazione. Nel caso in cui l'aggregazione sia una                      
associazione temporanea di imprese la domanda deve essere                       
sottoscritta dal mandatario.                                                    
Tale domanda deve essere inviata alla Regione entro il 31 agosto                
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo             
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro            
postale di partenza.                                                            
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto segue:           
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;                       
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del           
mandatario dell'aggregazione;                                                   
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della           
domanda, all'Unione di Prodotto cui fa riferimento il progetto                  
presentato;                                                                     
- l'elenco dei soci aderenti all'aggregazione sottoscritto dal                  
medesimo soggetto che presenta la domanda;                                      
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il                       
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e                  
dell'Unione Europea.                                                            
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:                   
- atto costitutivo, contenente gli estremi di registrazione, che                
rispecchi l'esatta composizione della aggregazione richiedente alla             
data di presentazione della domanda;                                            
- il progetto;                                                                  
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi,                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare,                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento,                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Per facilitare la presentazione della domanda da parte delle                    
aggregazioni, la Regione predispone una apposita modulistica.                   
La Regione provvedera' ad attivare uno sportello informativo presso             
il quale saranno reperibili tutte le informazioni relative ai                   
cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.                                          
2) Elementi per l'ammissibilita' dei progetti                                   
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'                  
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori           
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,           
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di             
concertazione e di condivisione degli obiettivi.                                
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le iniziative di sola incentivazione;                                         
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di                  
materiale cartaceo di carattere generale;                                       
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti               
estranei alla regione Emilia-Romagna in misura quantitativamente                
superiore al 30% del progetto;                                                  
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshop del                      
rappresentante e del personale delle imprese aggregate.                         
Sono tuttavia ritenute ammissibili:                                             
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla              
realizzazione del progetto (pacchetti, confidential, ecc);                      
- una quota in misura non eccedente il 10% del costo totale delle               
azioni del progetto, quale riconoscimento forfettario di spese                  
generali per la gestione delle iniziative;                                      
- una quota in misura non eccedente il 15% del costo totale delle               
azioni del progetto, per spese di progettazione, documentate.                   
3) Limiti di spesa e di cofinanziamento                                         
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti              
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di Prodotto Costa             
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000 e                
superiore a Euro 233.000; i progetti presentati dalle aggregazioni              
aderenti alle altre Unioni di Prodotto non possono essere di importo            
unitario inferiore a Euro 21.000 e superiore a Euro 233.000.                    
Ciascuna aggregazione puo' presentare un solo progetto.                         
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione           
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle             
imprese costituenti l'aggregazione.                                             
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura non               
superiore al 20%.                                                               
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non           
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni                   
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e                 
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici               
economicamente piu' deboli.                                                     
I cofinanziamenti regionali possono altresi essere concessi in misura           
non superiore al 35% della spesa ritenuta ammissibile, senza alcuna             
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti           
di Eccellenza" di cui al successivo punto 4).                                   
4) Requisiti dei "Progetti di Eccellenza".                                      
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di                    
Eccellenza" sono i seguenti:                                                    
Requisiti relativi al soggetto                                                  
Essere in possesso di un disciplinare di autoregolamentazione mirante           
al miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto da           
tutte le imprese aderenti alla aggregazione oppure, nei casi in cui             
l'aggregazione abbia un legale rappresentante, sottoscritto da                  
quest'ultimo. Tale disciplinare dovra' almeno prevedere:                        
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei                
prodotti e dei servizi che si intendono proporre al mercato e                   
commercializzare;                                                               
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica               
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;                            
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i                 
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta                
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare.                     
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,             
le denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre               
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le                
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.                                
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono                     
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di               
richiesta di cofinanziamento.                                                   
Requisiti relativi al progetto                                                  
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al            
successivo punto 5.3.                                                           
5) Modalita' procedurali                                                        
5.1) Elementi di valutazione dei progetti                                       
La valutazione dei progetti e' basata sui seguenti elementi:                    
- realizzazione di azioni sui mercati esteri, diversificazione e                
specializzazione, qualita' dei servizi offerti, precisa                         
individuazione dei target e dei mercati oggetto dell'intervento,                
qualita' delle azioni e relativa efficacia, coerenza intrinseca delle           
azioni e degli strumenti previsti rispetto agli obiettivi del                   
progetto;                                                                       
- coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste            
dal progetto con le linee del Piano annuale delle azioni di carattere           
generale della Regione per l'anno di riferimento;                               
- collegamento del progetto alle azioni ed alle iniziative contenute            
nel programma dell'Unione di appartenenza dell'aggregazione.                    
La Giunta regionale predetermina la griglia dei diversi valori                  
attribuibili ai suddetti elementi, che sia di riferimento per la                
valutazione dei progetti.                                                       
Tale griglia e' trasmessa alle quattro Unioni di Prodotto, che                  
provvederanno alla divulgazione della stessa fra i loro associati, e            
puo' essere richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Direzione                   
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo            
e Qualita' Aree turistiche.                                                     
5.2) Istruttoria amministrativa                                                 
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' Aree turistiche:                       
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del              
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 5.3).                          
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di                    
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la             
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In                
particolare deve essere verificata:                                             
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione                  
richiedente il cofinanziamento regionale;                                       
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario           
dell'aggregazione;                                                              
- l'appartenenza alla Unione di Prodotto indicata nella richiesta di            
cofinanziamento;                                                                
- l'esatta denominazione del progetto;                                          
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle             
aggregazioni richiedenti.                                                       
5.3) Istruttoria tecnica                                                        
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la                 
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono           
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza", e' effettuata da un nucleo di            
valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore                 
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo.I1 nucleo di                  
valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti ed esprime              
per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o "Basso".                
Le aggregazioni potranno essere sentite per eventuali chiarimenti.              
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio            
competente in materia di turismo e sara' cosi' composto:                        
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal              
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;                                   
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.                        
Entro il 15 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento il              
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le                   
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche               
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei               
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).                                      
Gli elenchi dovranno evidenziare:                                               
- i "Progetti di Eccellenza";                                                   
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun progetto;           
- l'importo complessivo della spesa ammissibile per ciascun progetto.           
5.4) Approvazione Piano di cofinanziamento                                      
La Giunta regionale, acquisite le risultanze del lavoro svolto dal              
nucleo di valutazione, e con le risultanze della propria istruttoria            
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 30 novembre                 
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione del              
Piano di cofinanziamento regionale dei progetti di                              
promo-commercializzazione ritenuti ammissibili secondo la seguente              
graduazione:                                                                    
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento             
non potra' essere superiore al 35% della spesa ritenuta ammissibile;            
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la                    
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore al 20%               
della spesa ritenuta ammissibile. Per le aggregazioni aderenti alle             
Unioni relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli,               
viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non            
superiore al 5%;                                                                
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di            
cofinanziamento non potra' essere superiore al 15% della spesa                  
ritenuta ammissibile. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni                  
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli, viene                
concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non                  
superiore al 5%.                                                                
In relazione alle disponibilita' del bilancio regionale il                      
cofinanziamento dei progetti e' effettuato secondo le seguenti                  
priorita':                                                                      
1)  "Progetti di Eccellenza";                                                   
2)  Progetti con parere di valutazione "Alto";                                  
3)  Progetti con parere di valutazione "Medio";                                 
4) Progetti con parere di valutazione "Basso".                                  
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche o                   
utilizzo di minori importi nella realizzazione dei progetti, nonche'            
le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti dall'assestamento del           
bilancio regionale per il medesimo esercizio, verranno utilizzate,              
nel rispetto delle disposizioni indicate in termini contabili dalla             
normativa vigente, per cofinanziare, con appositi atti del Direttore            
generale competente in materia di Turismo, i progetti ritenuti                  
ammissibili ma non cofinanziati.                                                
Con la deliberazione del Piano di cofinanziamento la Giunta regionale           
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei                      
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi              
all'anno di riferimento.                                                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                 
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.                                                              
TITOLO III                                                                      
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE                                     
CAPO 1                                                                          
Programmi turistici di promozione locale                                        
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma                    
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,                  
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti                   
attuatori indicati all'art. 6, secondo comma della L.R. 7/98.                   
Il programma provinciale deve essere articolato in ambiti di                    
attivita' ed essere distinto nei seguenti due filoni fondamentali:              
Servizi turistici di base dei Comuni                                            
Tale filone comprende l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento           
turistico.                                                                      
Assume particolare rilevanza in questo contesto il funzionamento dei            
Servizi di accoglienza ed informazione ai turisti.                              
Iniziative di promozione turistica di interesse locale                          
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono               
realizzate dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di            
qualita' dei servizi e dei prodotti turistici locali, presenti nel              
territorio provinciale.                                                         
CAPO 2                                                                          
Criteri generali per la ripartizione                                            
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito              
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a              
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi           
turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun                 
vincolo per la definitiva destinazione tra i due filoni di attivita',           
indicati al precedente Capo 1, che e' effettuata da ciascuna                    
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.                         
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse                   
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai             
fini di favorire i processi di collaborazione tra gli operatori                 
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il            
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.            
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione            
conseguentemente alla adozione della Legge concernente il bilancio di           
previsione della Regione per l'esercizio di riferimento.                        
La Giunta regionale, nella prima fase di applicazione della L.R.                
7/98, dispone la ripartizione della disponibilita' prevista nel                 
bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i seguenti criteri:           
la disponibilita' sara' suddivisa in due quote:                                 
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene               
ripartita in parti uguali fra le Province;                                      
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota             
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali             
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta             
regionale 2728/97).                                                             
La Giunta regionale puo' disporre - a seguito della approvazione                
della Legge regionale concernente il bilancio di previsione per                 
l'esercizio di competenza - l'utilizzazione di eventuali maggiori               
disponibilita' che risultassero nell'apposito capitolo, per                     
iniziative di carattere straordinario.                                          
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'           
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.                               
CAPO 3                                                                          
Modalita' procedurali per il finanziamento                                      
delle attivita' inserite nei Programmi turistici                                
di promozione locale delle Province                                             
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione                
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per            
stabilire in via preventiva le linee strategiche e programmatiche per           
l'esercizio di riferimento, nonche' le modalita' per definire il                
Programma stesso.                                                               
Le Province presentano alla Regione, entro e non oltre il 31 ottobre            
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi                  
turistici di promozione locale contenenti, oltre alle linee                     
strategiche annuali delle politiche provinciali, anche i progetti               
considerati ammissibili al contributo, distinti nei due citati filoni           
di attivita' riportati in schede tecniche contenenti gli elementi               
identificativi dei progetti stessi.                                             
Nel citato Programma turistico di promozione locale deve essere                 
indicata la ridestinazione delle eventuali economie che potranno                
essere accertate dalle Province nel corso dell'attuazione del PTPL              
dell'anno di riferimento, per il completamento di iniziative gia'               
previste o programmando nuove iniziative coerenti con gli atti di               
indirizzo e di programmazione regionale.                                        
Al fine della predisposizione del provvedimento regionale relativo al           
riparto delle risorse indicato al precedente Capo 2, e per permettere           
alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse necessarie per           
fare fronte alle obbligazioni giuridiche da porre in essere a favore            
dei soggetti beneficiari ed al fine di non pregiudicare lo                      
svolgimento delle azioni programmate in rapporto alla stagione                  
turistica, si stabilisce il seguente percorso procedurale riferito al           
riparto, assegnazione e impegno sul bilancio regionale delle risorse            
disponibili:                                                                    
1)  la Giunta regionale dispone, nel rispetto delle disposizioni                
previste al Capo 2 del Titolo III della deliberazione  715/98, la               
ripartizione delle risorse disponibili sull'apposito capitolo del               
bilancio regionale per l'esercizio finanziario di riferimento. Il               
medesimo provvedimento dispone altresi' l'assunzione dell'onere                 
finanziario sul medesimo capitolo, subordinandone eventualmente                 
l'effettivo impegno di spesa all'entrata in vigore della Legge                  
regionale relativa al bilancio per l'esercizio di riferimento ed al             
rispetto delle disposizioni indicate dalla Legge regionale che                  
disciplina la normativa contabile;                                              
2) con successivi atti il Dirigente regionale competente, ai sensi              
della vigente normativa regionale in materia, provvede a liquidare a            
favore di ciascuna Provincia, un acconto fino al 50% del budget                 
assegnato, previo invio da parte delle stesse, di un provvedimento di           
utilizzo del budget assegnato con l'atto di cui al precedente punto             
1).                                                                             
Ogni atto provinciale di utilizzo del budget regionale deve                     
contenere:                                                                      
- la identificazione dei soggetti beneficiari del finanziamento; -              
l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Provincia a ciascun               
progetto; - le modalita' procedurali ed i contenuti delle                       
documentazioni e delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai            
diversi soggetti attuatori ai fini della erogazione dei                         
finanziamenti, nonche' i termini per la presentazione delle                     
documentazioni consuntive stesse;                                               
3) alla liquidazione e alla emissione delle richieste dei titoli di             
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati, fino               
alla concorrenza del relativo budget, provvede con propri atti il               
Dirigente regionale competente ai sensi della vigente normativa                 
regionale attenendosi alle seguenti disposizioni: a) la Provincia               
deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un proprio atto              
che approvi, per ciascuno dei filoni di attivita' ("Servizi di base             
dei Comuni relativi all'informazione e accoglienza turistica" e                 
"Promozione turistica di interesse locale") una relazione                       
tecnico-finanziaria pre consuntiva, dalla quale risultino: gli                  
obiettivi raggiunti e i singoli progetti realizzati, l'importo delle            
spese impegnate, delle spese in corso di liquidazione al 31 dicembre            
e di quelle gia' liquidate; b) la Provincia puo' in corso d'opera               
riutilizzare eventuali economie secondo quanto stabilito nel proprio            
Programma di promozione turistica locale. La relazione                          
tecnico-finanziaria di cui al precedente punto a) deve contenere                
l'indicazione dei provvedimenti provinciali di riutilizzo.                      
Le Province devono inoltre trasmettere entro il 30 aprile dell'anno             
successivo a quello di riferimento, un conto consuntivo redatto per             
ogni progetto compreso nei filoni di attivita' del proprio Programma            
turistico di promozione locale, dal quale risultino le tipologie                
delle spese e il relativo ammontare nonche' le entrate a copertura              
delle spese.                                                                    
TITOLO IV                                                                       
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE                                                  
DI CARATTERE STAORDINARIO                                                       
OVVERO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE                                                
MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE                                            
Il bilancio della Regione Emilia-Romagna prevedera' la disponibilita'           
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al                 
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.                                       
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati                 
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il                    
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,                   
procedurali e gestionali.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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