DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2002, n. 1309
L.R. 7/98 - Approvazione del testo delle direttive emanate con la deliberazione 715/98 come risultante dalle modifiche apportate con le deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01, 1830/01, 1051/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 concernente: "Organizzazione
turistica regionale. Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica. Abrogazione delle Leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28";
richiamate, nel loro testo integrale, le seguenti proprie
deliberazioni esecutive nei modi di legge:
- n. 715 in data 18 maggio 1998 concernente: "L.R. 4 marzo 1998, n.
7. Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di
promozione e di commercializzazione turistica";
- n. 2145 in data 24 novembre 1998, concernente: "L.R. 4 marzo 1998
n. 7 - Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale
n. 715 in data 18 maggio 1998";
- n. 1225 in data 18 luglio 2000 concernente: "L.R. 7/98 -
determinazione in via indicativa dei budget da destinare alle Unioni
di Prodotto per l'anno 2001 - Parziale modifica della delibera 715/98
e degli articoli 5 e 6 della Convenzione Quadro tra Regione ed APT
Servizi Srl - Approvazione schema di Convenzione aggiuntiva";
- n. 1546 in data 19 settembre 2000 concernente: "L.R. 7/98 -
parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 715/98 e
degli articoli 5 e 6 della Convenzione Quadro tra Regione ed APT
Servizi Srl - Approvazione schema Convenzione aggiuntiva";
- n. 1200 in data 27 giugno 2001 concernente: "L.R. 7/98 - Parziale
modifica delle delibere Giunta regionale 715/98 e successive
modificazioni e degli articoli 5 e 6 della Convenzione Quadro fra
Regione ed APT Servizi Srl approvazione schema di Convenzione
aggiuntiva";
- n. 1830 in data 5 settembre 2001 concernente: "L.R. 7/98.
Integrazione della composizione del nucleo per la valutazione dei
programmi delle Unioni di Prodotto e dei progetti dei privati,
previsto dalla deliberazione Giunta regionale 1200/01";
- n. 1051 in data 17 giugno 2002 concernente "L.R. 7/98. Parziale
modifica delle delibere di Giunta regionale 715/98 e successive
modificazioni. Modifica della Convenzione Quadro fra Regione ed APT
Servizi Srl. Approvazione schema Convenzione aggiuntiva.
Predeterminazione griglia di punteggi per la valutazione";
rilevato che, in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti
con i quali sono state modificate le direttive applicative della L.R.
7/98, la consultazione delle stesse risulta estremamente complessa;
ritenuto opportuno procedere alla approvazione ed alla pubblicazione
del testo delle direttive per l'attuazione degli interventi regionali
per la promozione e la commercializzazione turistica, emanate con la
citata deliberazione 715/98, come risultante dalle modifiche
apportate con le proprie deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00,
1200/01, 1830/01 e 1051/02, che in Allegato A al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di
legge:
- n. 2774 in data 10/12/2001 concernente: "Direttive sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 in data 10/12/2001 concernente: "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- 2832 in data 17/12/2001 concernente: "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 in data 28/12/2001 concernente: "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Turismo e Qualita' Aree turistiche, dr. Valter Verlicchi, in merito
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dr. Uber Fontanesi, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore Turismo, Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si
intendono qui integralmente riportate, il testo delle direttive per
l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la
commercializzazione turistica, emanate con la deliberazione 715/98,
come risultante dalle modifiche apportate con le proprie
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01, 1830/01 e 1051/02,
che in Allegato A al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
b) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato A - L.R. 7/98 - Testo delle direttive per la attuazione
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione
turistica emanate con la deliberazione della Giunta regionale 715/98,
come risultante dalle modifiche apportate con le proprie
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01, 1830/01, 1051/02
INDICE
TITOLO I - Premessa
TITOLO II - Attivita' di promozione ed attivita' di
commercializzazione di rilevante interesse regionale
CAPO 1 - Il Piano annuale delle azioni di carattere generale
Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale per il
turismo
Paragrafo 2 - Gestione
CAPO 2 - Le Unioni di prodotto
Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni
Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi alla
promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno
alla commercializzazione, ad altre iniziative realizzate con la
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione
della promozione e della commercializzazione, ad altre iniziative
realizzate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati per
l'integrazione della promozione e della commercializzazione
Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni
TITOLO III - Attivita' di carattere provinciale e locale
CAPO 1 - Programmi turistici di promozione locale
CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione
CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'
inserite nei Programmi turistici di promozione locale delle Province
TITOLO IV - Progetti speciali o iniziative di carattere straordinario
ovvero nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale
TITOLO I
PREMESSA
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del
"Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata
legge.
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.
Puo' prevedersi un aggiornamento delle presenti direttive a seguito
della emanazione del Programma poliennale da parte del Consiglio
regionale ed a seguito della definizione, previa consultazione e
concertazione con i diversi soggetti interessati, delle linee
strategiche degli interventi della Regione, degli Enti locali ed
istituzionali e delle Unioni di prodotto, in materia di promozione e
di commercializzazione turistica.
TITOLO II
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
ED ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
CAPO 1
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale
Paragrafo 1
Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale
per il Turismo
La determinazione del Comitato di concertazi'one dell'Agenzia
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni
dall'adozi'one dell'atto.Il Direttore stesso provvede inoltre a
trasmettere tempesti'vamente alla Regi'one le determinazi'oni
attinenti le altre funzioni svolte dall'Agenzia.
Il Piano annuale costi'tui'sce punto di' riferimento propedeutico al
successivo iter procedurale per le domande dei soggetti proponenti e
per i provvedimenti regionali di cofinanziamento nonche' per gli
incarichi all'APT Servizi Srl.
L'Agenzia regionale per il Turismo adotta il Piano annuale entro il
31 maggio dell'anno antecedente quello di riferimento, al fi'ne di'
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 30 giugno.
Paragrafo 2
Gestione
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con
provvedimento della Giunta regionale, e' trasmesso tempestivamente
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro il 31 luglio dell'anno
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la
progettazione esecutiva.
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta regionale dispone la
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale
competente in materia di Turismo.
CAPO 2
Le Unioni di Prodotto
Paragrafo 1
Riconoscimento delle Unioni
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei
soci fondatori.
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme
dello statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che
l'Unione ritenga di produrre.
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.
La Giunta regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2
dell'art. 13 della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
I legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il mese di
agosto di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro rappresentanti,
nonche' eventuali modifiche statutarie.
Paragrafo 2
Programmi delle Unioni di Prodotto relativi alla promozione,
al marketing, al co-marketing di prodotto,
al sostegno alla commercializzazione, ad altre iniziative
realizzate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati
per l'integrazione della promozione
e della commercializzazione
1) Presentazione delle domande
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' Aree
turistiche - Viale A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda ai fini
del cofinanziamento regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 5,
lettera a) della L.R. 7/98, entro il 31 luglio dell'anno antecedente
quello di riferimento.La domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Unione di Prodotto e deve contenere il programma
annuale dell'Unione stessa da proporre per il cofinanziamento
regionale, concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati
aderenti all'Unione stessa.
Tale programma deve contenere:
- l'indicazione dei singoli progetti di promozione, di marketing, di
co-marketing di prodotto, di sostegno alla commercializzazione e di
altre iniziative realizzate con la partecipazione di soggetti
pubblici e privati;
- l'indicazione di eventuali soggetti incaricati dell'attuazione di
parti del programma stesso (progetti o azioni);
- una relazione generale ed una scheda tecnica di sintesi per
evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate e le tipologie di strumenti che si prevede di
utilizzare;
- il preventivo di spesa, comprensivo dell'IVA, corredato da un piano
finanziario;
- che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati
per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Copia del programma stesso viene inviata dall'Unione interessata, per
opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento,
all'APT Servizi Srl ed alle Province interessate.
2) Elementi per l'ammissibilita' dei programmi
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto
principalmente a sostenere le azioni congiunte dei soggetti pubblici
con i soggetti privati aderenti alle Unioni, suscettibili di
rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed ottimizzare le
risorse disponibili in una logica di concertazione, di condivisione
degli obiettivi, nonche' le azioni di co-marketing realizzate
congiuntamente tra pubblico e privato.
Spese non ammissibili a cofinanziamento:
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e
prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna in misura
quantitativamente superiore al 30% dell'intero programma o delle
singole iniziative;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshops dei soci
pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale
ordinario.
E' ritenuta ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% sul
costo del programma quale riconoscimento forfettario di spese
generali per la gestione del programma stesso.
3) Modalita' procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali
La Giunta regionale, a seguito del proprio provvedimento di
approvazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale per
l'anno di riferimento, stabilisce, con proprio atto, una preventiva
determinazione a carattere indicativo ed orientativo degli importi in
cifre assolute del cofinanziamento destinato ai programmi delle
diverse Unioni, per l'esercizio di riferimento, tenuto conto delle
risorse finanziarie iscritte a bilancio a livello previsionale.
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche della Direzione
regionale Attivita' produttive, Commercio e Turismo valuta i
programmi di ciascuna Unione, entro sessanta giorni dalla ricezione
degli stessi, tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza
del programma alle linee strategiche regionali contenute nel Piano
annuale delle azioni di carattere generale, approvato dalla Giunta
regionale per l'anno di riferimento, nonche' della congruita',
incisivita' ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel
programma stesso.
La Giunta regionale, a seguito della suddetta valutazione, provvede,
con propria deliberazione, ad approvare il Piano di cofinanziamento
dei programmi delle Unioni per l'anno di riferimento e stabilisce e
quantifica gli importi di cofinanziamento definitivi assegnati, sulla
base delle effettive disponibilita' del bilancio regionale per
l'esercizio di riferimento.Tale Piano tiene conto delle indicazioni
iniziali di finanziamento, rapportate alla consistenza e alla
qualita' dei programmi presentati.
I suddetti cofinanziamenti possono essere differenziati per ciascuna
Unione ed i relativi importi in cifre assolute originariamente
previsti dalla Giunta regionale, sono almeno confermati se i
programmi presentati dalle singole Unioni hanno contenuti che la
Giunta regionale ritenga qualitativamente e quantitativamente
adeguati in relazione ai parametri di valutazione di cui sopra.
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura fino al
50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal programma
dell'Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonche' in misura
fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal
programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente
piu' deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Citta' d'Arte,
Cultura e Affari.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le
modalita' per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei
programmi delle Unioni relativi all'anno di riferimento.
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa
regionale vigente.
Paragrafo 3
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni
1) Soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e modalita' per
la presentazione della domanda
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le
aggregazioni di imprese turistiche, in qualsiasi forma costituite,
cosi' come definito al comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 7/98.
Tali soggetti possono richiedere i cofinanziamenti regionali per
progetti di promo-commercializzazione e di commercializzazione
turistica.
La domanda deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna -
Direzione generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo -
Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche - Viale A. Moro n. 64 -
40127 Bologna, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
della aggregazione. Nel caso in cui l'aggregazione sia una
associazione temporanea di imprese la domanda deve essere
sottoscritta dal mandatario.
Tale domanda deve essere inviata alla Regione entro il 31 agosto
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro
postale di partenza.
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto segue:
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del
mandatario dell'aggregazione;
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della
domanda, all'Unione di Prodotto cui fa riferimento il progetto
presentato;
- l'elenco dei soci aderenti all'aggregazione sottoscritto dal
medesimo soggetto che presenta la domanda;
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- atto costitutivo, contenente gli estremi di registrazione, che
rispecchi l'esatta composizione della aggregazione richiedente alla
data di presentazione della domanda;
- il progetto;
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi
per evidenziare:
- gli obiettivi,
- i mercati e i target di domanda da privilegiare,
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento,
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal
piano finanziario.
Per facilitare la presentazione della domanda da parte delle
aggregazioni, la Regione predispone una apposita modulistica.
La Regione provvedera' ad attivare uno sportello informativo presso
il quale saranno reperibili tutte le informazioni relative ai
cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.
2) Elementi per l'ammissibilita' dei progetti
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di
concertazione e di condivisione degli obiettivi.
Spese non ammissibili a cofinanziamento:
- le iniziative di sola incentivazione;
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di
materiale cartaceo di carattere generale;
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti
estranei alla regione Emilia-Romagna in misura quantitativamente
superiore al 30% del progetto;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshop del
rappresentante e del personale delle imprese aggregate.
Sono tuttavia ritenute ammissibili:
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla
realizzazione del progetto (pacchetti, confidential, ecc);
- una quota in misura non eccedente il 10% del costo totale delle
azioni del progetto, quale riconoscimento forfettario di spese
generali per la gestione delle iniziative;
- una quota in misura non eccedente il 15% del costo totale delle
azioni del progetto, per spese di progettazione, documentate.
3) Limiti di spesa e di cofinanziamento
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di Prodotto Costa
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000 e
superiore a Euro 233.000; i progetti presentati dalle aggregazioni
aderenti alle altre Unioni di Prodotto non possono essere di importo
unitario inferiore a Euro 21.000 e superiore a Euro 233.000.
Ciascuna aggregazione puo' presentare un solo progetto.
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle
imprese costituenti l'aggregazione.
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura non
superiore al 20%.
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici
economicamente piu' deboli.
I cofinanziamenti regionali possono altresi essere concessi in misura
non superiore al 35% della spesa ritenuta ammissibile, senza alcuna
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti
di Eccellenza" di cui al successivo punto 4).
4) Requisiti dei "Progetti di Eccellenza".
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di
Eccellenza" sono i seguenti:
Requisiti relativi al soggetto
Essere in possesso di un disciplinare di autoregolamentazione mirante
al miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto da
tutte le imprese aderenti alla aggregazione oppure, nei casi in cui
l'aggregazione abbia un legale rappresentante, sottoscritto da
quest'ultimo. Tale disciplinare dovra' almeno prevedere:
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei
prodotti e dei servizi che si intendono proporre al mercato e
commercializzare;
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare.
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,
le denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di
richiesta di cofinanziamento.
Requisiti relativi al progetto
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al
successivo punto 5.3.
5) Modalita' procedurali
5.1) Elementi di valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti e' basata sui seguenti elementi:
- realizzazione di azioni sui mercati esteri, diversificazione e
specializzazione, qualita' dei servizi offerti, precisa
individuazione dei target e dei mercati oggetto dell'intervento,
qualita' delle azioni e relativa efficacia, coerenza intrinseca delle
azioni e degli strumenti previsti rispetto agli obiettivi del
progetto;
- coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste
dal progetto con le linee del Piano annuale delle azioni di carattere
generale della Regione per l'anno di riferimento;
- collegamento del progetto alle azioni ed alle iniziative contenute
nel programma dell'Unione di appartenenza dell'aggregazione.
La Giunta regionale predetermina la griglia dei diversi valori
attribuibili ai suddetti elementi, che sia di riferimento per la
valutazione dei progetti.
Tale griglia e' trasmessa alle quattro Unioni di Prodotto, che
provvederanno alla divulgazione della stessa fra i loro associati, e
puo' essere richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo
e Qualita' Aree turistiche.
5.2) Istruttoria amministrativa
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' Aree turistiche:
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 5.3).
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In
particolare deve essere verificata:
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione
richiedente il cofinanziamento regionale;
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario
dell'aggregazione;
- l'appartenenza alla Unione di Prodotto indicata nella richiesta di
cofinanziamento;
- l'esatta denominazione del progetto;
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle
aggregazioni richiedenti.
5.3) Istruttoria tecnica
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza", e' effettuata da un nucleo di
valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo.I1 nucleo di
valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti ed esprime
per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o "Basso".
Le aggregazioni potranno essere sentite per eventuali chiarimenti.
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio
competente in materia di turismo e sara' cosi' composto:
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche
della Regione Emilia-Romagna;
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.
Entro il 15 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento il
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).
Gli elenchi dovranno evidenziare:
- i "Progetti di Eccellenza";
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun progetto;
- l'importo complessivo della spesa ammissibile per ciascun progetto.
5.4) Approvazione Piano di cofinanziamento
La Giunta regionale, acquisite le risultanze del lavoro svolto dal
nucleo di valutazione, e con le risultanze della propria istruttoria
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 30 novembre
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione del
Piano di cofinanziamento regionale dei progetti di
promo-commercializzazione ritenuti ammissibili secondo la seguente
graduazione:
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento
non potra' essere superiore al 35% della spesa ritenuta ammissibile;
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore al 20%
della spesa ritenuta ammissibile. Per le aggregazioni aderenti alle
Unioni relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli,
viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non
superiore al 5%;
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di
cofinanziamento non potra' essere superiore al 15% della spesa
ritenuta ammissibile. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli, viene
concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non
superiore al 5%.
In relazione alle disponibilita' del bilancio regionale il
cofinanziamento dei progetti e' effettuato secondo le seguenti
priorita':
1) "Progetti di Eccellenza";
2) Progetti con parere di valutazione "Alto";
3) Progetti con parere di valutazione "Medio";
4) Progetti con parere di valutazione "Basso".
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche o
utilizzo di minori importi nella realizzazione dei progetti, nonche'
le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti dall'assestamento del
bilancio regionale per il medesimo esercizio, verranno utilizzate,
nel rispetto delle disposizioni indicate in termini contabili dalla
normativa vigente, per cofinanziare, con appositi atti del Direttore
generale competente in materia di Turismo, i progetti ritenuti
ammissibili ma non cofinanziati.
Con la deliberazione del Piano di cofinanziamento la Giunta regionale
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi
all'anno di riferimento.
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa
regionale vigente.
TITOLO III
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE
CAPO 1
Programmi turistici di promozione locale
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti
attuatori indicati all'art. 6, secondo comma della L.R. 7/98.
Il programma provinciale deve essere articolato in ambiti di
attivita' ed essere distinto nei seguenti due filoni fondamentali:
Servizi turistici di base dei Comuni
Tale filone comprende l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento
turistico.
Assume particolare rilevanza in questo contesto il funzionamento dei
Servizi di accoglienza ed informazione ai turisti.
Iniziative di promozione turistica di interesse locale
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono
realizzate dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di
qualita' dei servizi e dei prodotti turistici locali, presenti nel
territorio provinciale.
CAPO 2
Criteri generali per la ripartizione
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi
turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun
vincolo per la definitiva destinazione tra i due filoni di attivita',
indicati al precedente Capo 1, che e' effettuata da ciascuna
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai
fini di favorire i processi di collaborazione tra gli operatori
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione
conseguentemente alla adozione della Legge concernente il bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio di riferimento.
La Giunta regionale, nella prima fase di applicazione della L.R.
7/98, dispone la ripartizione della disponibilita' prevista nel
bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i seguenti criteri:
la disponibilita' sara' suddivisa in due quote:
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene
ripartita in parti uguali fra le Province;
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 2728/97).
La Giunta regionale puo' disporre - a seguito della approvazione
della Legge regionale concernente il bilancio di previsione per
l'esercizio di competenza - l'utilizzazione di eventuali maggiori
disponibilita' che risultassero nell'apposito capitolo, per
iniziative di carattere straordinario.
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.
CAPO 3
Modalita' procedurali per il finanziamento
delle attivita' inserite nei Programmi turistici
di promozione locale delle Province
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per
stabilire in via preventiva le linee strategiche e programmatiche per
l'esercizio di riferimento, nonche' le modalita' per definire il
Programma stesso.
Le Province presentano alla Regione, entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi
turistici di promozione locale contenenti, oltre alle linee
strategiche annuali delle politiche provinciali, anche i progetti
considerati ammissibili al contributo, distinti nei due citati filoni
di attivita' riportati in schede tecniche contenenti gli elementi
identificativi dei progetti stessi.
Nel citato Programma turistico di promozione locale deve essere
indicata la ridestinazione delle eventuali economie che potranno
essere accertate dalle Province nel corso dell'attuazione del PTPL
dell'anno di riferimento, per il completamento di iniziative gia'
previste o programmando nuove iniziative coerenti con gli atti di
indirizzo e di programmazione regionale.
Al fine della predisposizione del provvedimento regionale relativo al
riparto delle risorse indicato al precedente Capo 2, e per permettere
alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse necessarie per
fare fronte alle obbligazioni giuridiche da porre in essere a favore
dei soggetti beneficiari ed al fine di non pregiudicare lo
svolgimento delle azioni programmate in rapporto alla stagione
turistica, si stabilisce il seguente percorso procedurale riferito al
riparto, assegnazione e impegno sul bilancio regionale delle risorse
disponibili:
1) la Giunta regionale dispone, nel rispetto delle disposizioni
previste al Capo 2 del Titolo III della deliberazione 715/98, la
ripartizione delle risorse disponibili sull'apposito capitolo del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario di riferimento. Il
medesimo provvedimento dispone altresi' l'assunzione dell'onere
finanziario sul medesimo capitolo, subordinandone eventualmente
l'effettivo impegno di spesa all'entrata in vigore della Legge
regionale relativa al bilancio per l'esercizio di riferimento ed al
rispetto delle disposizioni indicate dalla Legge regionale che
disciplina la normativa contabile;
2) con successivi atti il Dirigente regionale competente, ai sensi
della vigente normativa regionale in materia, provvede a liquidare a
favore di ciascuna Provincia, un acconto fino al 50% del budget
assegnato, previo invio da parte delle stesse, di un provvedimento di
utilizzo del budget assegnato con l'atto di cui al precedente punto
1).
Ogni atto provinciale di utilizzo del budget regionale deve
contenere:
- la identificazione dei soggetti beneficiari del finanziamento; -
l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Provincia a ciascun
progetto; - le modalita' procedurali ed i contenuti delle
documentazioni e delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai
diversi soggetti attuatori ai fini della erogazione dei
finanziamenti, nonche' i termini per la presentazione delle
documentazioni consuntive stesse;
3) alla liquidazione e alla emissione delle richieste dei titoli di
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati, fino
alla concorrenza del relativo budget, provvede con propri atti il
Dirigente regionale competente ai sensi della vigente normativa
regionale attenendosi alle seguenti disposizioni: a) la Provincia
deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un proprio atto
che approvi, per ciascuno dei filoni di attivita' ("Servizi di base
dei Comuni relativi all'informazione e accoglienza turistica" e
"Promozione turistica di interesse locale") una relazione
tecnico-finanziaria pre consuntiva, dalla quale risultino: gli
obiettivi raggiunti e i singoli progetti realizzati, l'importo delle
spese impegnate, delle spese in corso di liquidazione al 31 dicembre
e di quelle gia' liquidate; b) la Provincia puo' in corso d'opera
riutilizzare eventuali economie secondo quanto stabilito nel proprio
Programma di promozione turistica locale. La relazione
tecnico-finanziaria di cui al precedente punto a) deve contenere
l'indicazione dei provvedimenti provinciali di riutilizzo.
Le Province devono inoltre trasmettere entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, un conto consuntivo redatto per
ogni progetto compreso nei filoni di attivita' del proprio Programma
turistico di promozione locale, dal quale risultino le tipologie
delle spese e il relativo ammontare nonche' le entrate a copertura
delle spese.
TITOLO IV
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE
DI CARATTERE STAORDINARIO
OVVERO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE
MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE
Il bilancio della Regione Emilia-Romagna prevedera' la disponibilita'
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,
procedurali e gestionali.