LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
Art. 11
Organizzazione e personale
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati
con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei
principi di cui al DLgs 30 marzo 2001, n. 165 conformemente alle
disposizioni del presente accordo.
2. L'Agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal
Magistrato per il Po.
3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale
dell'Agenzia si applica il Contratto collettivo del Comparto
Regioni-Enti locali.
4. E' fatta salva la possibilita' di assunzione di personale tramite
procedure selettive, ai sensi del DLgs 165/01.
NOTE ALL'ART. 11 DELL'ACCORDO COSTITUTIVO
Comma 1
1) Il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 concerne Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche.
Comma 4
2) Il DLgs n. 165 del 2001 e' citato alla nota n. 1) al presente
articolo.