REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

          Art. 9                                                                
Direttore                                                                       
1. Il Direttore e' scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di               
comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di           
responsabilita' gestionale presso strutture pubbliche o private.                
2. Il Direttore e' assunto con contratto di lavoro subordinato di               
durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il                  
recesso dal contratto e' disciplinato dall'art. 2119 del Codice                 
civile.                                                                         
3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso              
sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa,             
contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di              
organizzazione di cui all'art. 11.                                              
4. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce                    
l'incarico ai dirigenti.                                                        
5. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli                      
all'approvazione del Comitato d'indirizzo:                                      
a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilita';           
b) la relazione programmatica e la relazione gestionale                         
sull'attivita' svolta dall'Agenzia;                                             
c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto                   
consuntivo.                                                                     
6. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione                    
programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione,              
eventuali variazioni e il conto consuntivo.                                     
NOTA ALL'ART. 9 DELL'ACCORDO COSTITUTIVO                                        
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 2119 del Codice Civile e' il seguente:                       
"Art. 2119 - Recesso per giusta causa                                           
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della                 
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza           
preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si                 
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche                      
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato,            
al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa, compete                   
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.               
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il                    
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa            
dell'azienda.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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