REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2002, n. 890

Approvazione del progetto di trasformazione dell'Ente autonomo Fiera di Rimini in Rimini Fiera SpA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la Regione Emilia-Romagna, anticipando la Legge-quadro                    
nazionale 11 gennaio 2001, n. 7, ha emanato la L.R. 25 febbraio 2000,           
n. 12 di ordinamento del sistema fieristico regionale che, ancorche'            
antecedente alla medesima legge nazionale, reca principi generali e             
finalita' consimili, stesse definizioni e tipologie delle                       
manifestazioni fieristiche, con il compito di promuovere lo sviluppo            
e la valorizzazione dell'attivita' fieristica e delle attivita' ad              
essa strumentali, e cio' anche al fine di realizzare un sistema                 
fieristico regionale integrato e coordinato (art. 1, comma 1) e di              
rendere possibile il passaggio dalla veste formale di ente pubblico             
economico a quella di societa' per azioni, dettando al riguardo la              
norma legittimante la procedura di trasformazione ed attribuendo                
all'ente stesso, tramite i suoi Organi, e non ad una Autorita'                  
amministrativa esterna, il potere determinativo della trasformazione            
medesima;                                                                       
- che tra le disposizioni regionali e quelle della successiva legge             
statale, che reca i principi della materia, non sussistono                      
superamenti ne' contrasti e/o incompatibilita' di discipline, ma                
anzi, le une si interpretano alla luce delle altre, cosicche' la                
legge regionale risulta coerente con la posizione e l'autonomia                 
riconosciuta agli enti fieristici ed in particolare con quanto                  
stabilito dall'art. 10, comma 3 della Legge statale 11/1/2001, n. 7,            
che dispone che "Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente               
fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il              
patrimonio dell'ente fieristico .." ed inoltre, nel caso di                     
costituzione di societa' per azione, lo stesso progetto di                      
trasformazione deve identificare anche (". . . a) gli ulteriori                 
apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attivita'               
dell'ente, da conferire nella societa' per azioni da parte di Enti              
pubblici e di societa' od enti privati; b) la ripartizione del                  
capitale sociale.");                                                            
- rilevato, in particolare, che l'art. 7 della L.R. 12/00, con                  
riguardo ai soggetti gestori dei centri fieristici, individua come              
unica possibile forma di gestione quella della societa' per azioni e            
cio' sia per ragioni di continuita' rispetto al loro attuale                    
carattere imprenditoriale, sia per motivi di trasparenza e di                   
confrontabilita' dei risultati, nonche' per conferire agli attuali              
enti fieristici una veste idonea a renderli competitivi nel settore             
di riferimento;                                                                 
- rilevato, altresi', che al fine di attuare la previsione normativa,           
l'art. 8 concede agli enti autonomi fieristici un termine di 730                
giorni dalla data di entrata in vigore della legge per addivenire               
all'elaborazione di un progetto di trasformazione degli attuali                 
soggetti di gestione in altrettante distinte societa' di capitali in            
cui sia prevista la partecipazione di capitale privato mediante                 
l'apertura a nuovi soci e conseguentemente il reperimento di altre              
risorse finanziarie con le quali adeguare i centri fieristici alle              
crescenti istanze del mercato e rafforzarne la competitivita';                  
- ritenuto che la procedura di trasformazione dell'ente pubblico                
fieristico in societa' per azioni non comporta alcuna deroga ai                 
principi di diritto comune, in quanto meramente modificativa ed                 
evolutiva del medesimo soggetto, senza che cio' dia luogo                       
all'estinzione del preesistente ente;                                           
- considerato che tale trasformazione e' disciplinata all'art. 9                
della L.R. 12/00 che individua una procedura in cui i soggetti                  
associati negli attuali enti autonomi fieristici vengono coadiuvati             
da un collegio di esperti i quali, valutati e verificati tutti gli              
aspetti giuridici ed economico-finanziari di tale trasformazione,               
redigono una relazione illustrativa del percorso di trasformazione ai           
sensi di legge, in cui forniscono le opportune indicazioni per gli              
ulteriori adempimenti da parte degli Organi di amministrazione degli            
enti;                                                                           
- rilevato che tale fase si conclude con un provvedimento di                    
approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione in           
materia di trasformazione dell'ente autonomo fieristico, corredata              
dallo schema di statuto della societa' risultante;                              
- considerato che il contenuto di detta approvazione attiene alla               
verifica formale e sostanziale del rispetto di tutte le condizioni e            
presupposti indicati nelle norme di legge sulla trasformazione degli            
enti fieristici e alla verifica, per quanto riguarda i piani di                 
investimento della costituenda societa', di coerenza con le                     
potenzialita' di sviluppo riportate nel piano di investimento;                  
- ritenuto, invece, che la composizione societaria, attenendo a                 
rapporti economici tra i soggetti partecipanti alla societa', fa                
parte di valutazioni dagli stessi soggetti operate - in queste                  
coadiuvati dal collegio degli esperti -, nell'ambito degli accordi              
tra loro stessi assunti per la formulazione della proposta di                   
progetto, di cui la Giunta regionale non puo' che prendere atto,                
anche perche' il patrimonio dell'ente fieristico trasformato non puo'           
che essere considerato, automaticamente e senza possibilita' di                 
eccezione alcuna, di proprieta' della societa' rinveniente nella sua            
nuova veste e denominazione;                                                    
- ritenuto, altresi', che resta, in ogni caso, in capo alla Giunta              
regionale la verifica dell'ottemperanza, da parte di specifica                  
disposizione statutaria, di quanto previsto dall'art. 8, comma 3,               
lett. a) della L.R. 12/00 con riguardo all'apertura del capitale a              
nuovi soci, nonche' dei principi civilistici che presiedono alla                
ripartizione e assegnazione delle quote, in funzione del patrimonio e           
del fondo di dotazione del trasformando ente autonomo;                          
valutato che la previsione di specifiche disposizioni da riportare              
negli statuti societari di cui all'art. 8 della legge regionale,                
lungi dall'essere norme speciali, risponde invece esattamente alle              
norme e ai principi civilistici che disciplinano tale tipo di                   
societa', ivi compresa la nomina di amministratori e di sindaci,                
trattandosi di clausole applicative degli artt. 2458 e seguenti del             
Codice civile, in materia di societa' a prevalente o esclusivo                  
capitale pubblico e, in ogni caso, di clausole che esprimono la                 
volonta' dei soggetti partecipanti alla societa' di vedere garantita            
la funzione secondo principi di imparzialita' mediante la nomina di             
tali Organi da parte della Giunta regionale;                                    
dato atto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.R. 43/01 con              
determina del Direttore generale Attivita' produttive, Commercio e              
Turismo n. 1391 del 26/2/2002, e' stato istituito un gruppo di                  
lavoro, con la possibilita' di essere integrato da esperti della                
Commissione di consultazione legislativa della Regione, con il                  
compito di esaminare gli aspetti tecnico-giuridici delle proposte, al           
fine di consentire alla Giunta regionale di assumere i provvedimenti            
di propria competenza, sulla base di una dettagliata conoscenza delle           
proposte di progetti di trasformazione;                                         
visto pertanto che l'art. 8 della L.R. 12/00 detta delle disposizioni           
specifiche a cui gli statuti delle costituende societa' dovranno                
attenersi, e' innanzi tutto con riferimento a tali specifiche                   
disposizioni che il gruppo di lavoro ha effettuato la sua                       
valutazione, valutazione che si estende anche ad un sommario esame              
del piano degli investimenti prospettato dai soggetti proponenti,               
cosi' come risultante da verbale del gruppo di lavoro medesimo,                 
conservato agli atti della Direzione generale "Attivita' produttive,            
Commercio e Turismo";                                                           
preso atto:                                                                     
- del progetto di trasformazione trasmesso dall'Ente autonomo Fiera             
di Rimini e ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna - Assessorato                 
Attivita' produttive - in data 6 marzo 2002, prot. n. 5024;                     
- della relazione del collegio degli esperti inviata in data                    
14/9/2001 e trattenuta agli atti della Direzione Generale "Attivita'            
produttive, Commercio e Turismo", con prot. n. 17227 del 19/9/2001;             
preso atto che lo statuto della costituenda societa' risulta conforme           
a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 12/00 e valutato che il                
piano degli investimenti finanziari presentato dall'Ente autonomo               
Fiera di Rimini appare congruo rispetto alle dimensioni delle                   
strutture fieristiche di Rimini;                                                
preso atto, altresi', dell'interesse manifestato dall'Ente autonomo             
Fiera di Rimini a realizzare scambi ed intrecci azionari con altri              
enti fieristici trasformandi, in coerenza con gli obiettivi definiti            
dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 12 del 2000 relativamente alla                
promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale, anche per lo            
svolgimento di attivita' sui mercati esteri;                                    
rilevato che detti articoli prevedono che la Regione possa                      
partecipare, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale, a               
societa' appositamente costituite per attivita' sui mercati esteri              
ovvero al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri                      
fieristici; e ritenuto a tale fine, a conclusione del processo di               
trasformazione dell'ente fieristico in societa' per azioni, di                  
valutare la concreta possibilita' di dare attuazione a quanto                   
previsto al riguardo dalla L.R. n. 12 del 2000;                                 
dato atto del parere favorevole espresso congiuntamente per quanto di           
rispettiva competenza dal Direttore generale alle Attivita'                     
produttive, Commercio, Turismo, dott. Uber Fontanesi e dal Direttore            
generale agli Affari istituzionali e legislativi, dr.ssa Filomena               
Terzini in merito alla legittimita' e alla regolarita' tecnica della            
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della               
L.R. 43/01 e della delibera della Giunta regionale n. 2774 del 10               
dicembre 2001;                                                                  
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo                  
economico e Piano telematico,                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, il progetto           
di trasformazione dell'Ente autonomo Fiera di Rimini in Societa' per            
Azioni;                                                                         
b) di autorizzare l'avvio delle procedure di nomina del Presidente              
del Collegio sindacale secondo quanto previsto dal comma 2, lett. b)            
dell'art. 8 della L.R. del 25 febbraio 2000, n. 12;                             
c) di dare atto che con successivi provvedimenti si procedera' a                
realizzare, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale, quanto           
previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 12 del 2000 in ordine alla           
partecipazione a societa' appositamente costituite per attivita' sui            
mercati esteri ovvero al capitale sociale dei soggetti gestori dei              
centri fieristici;                                                              
d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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