REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 5 giugno 2002, n. 242

Giudizio di legittimita' costituzionale della Tabella A, allegata alla Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981)

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
composta dai signori: Cesare Ruperto, Presidente - Massimo Vari,                
Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Fernanda                  
Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini,           
Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, giudici                  
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nel giudizio di legittimita' costituzionale della Tabella A, allegata           
alla Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme             
per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni           
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,           
comma 2 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri            
generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981),              
promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 2001 dalla Corte di                  
Appello di Bologna nel procedimento civile tra Comune di Parma contro           
Giunta regionale, iscritta al n. 608 del Registro ordinanze 2001 e              
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, Prima               
Serie speciale, dell'anno 2001.                                                 
Visto l'atto di costituzione del Comune di Parma;                               
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore               
Piero Alberto Capotosti;                                                        
udito l'avv. Adriano Rossi per il Comune di Parma.                              
Ritenuto che la Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 25                
maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della                      
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della Tabella            
A, allegata alla Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.           
12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina            
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi             
dell'art. 2, comma 2 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione           
dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19                  
novembre 1981), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per            
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non             
prevede che il requisito della rendita catastale di cui alla lettera            
c) della Tabella A, allegata alla L.R. n. 12 del 1984, "si applichi             
anche alle unita' immobiliari site nel comune di residenza e comuni             
contermini";                                                                    
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata recherebbe                 
vulnus all'art. 3 della Costituzione, poiche' realizzerebbe una                 
disparita' di trattamento tra situazioni omologhe, "potendosi                   
pervenire al risultato che il possesso di una unita' immobiliare                
avente identica rendita catastale comporti la decadenza                         
dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in            
altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune             
contermine";                                                                    
che nel giudizio si e' costituito il Comune di Parma, parte nel                 
processo principale, il quale, nell'atto di costituzione e nella                
memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica, ha chiesto             
che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale della                      
disposizione censurata "per non aver esteso il criterio della rendita           
catastale come misuratore di ricchezza anche agli alloggi di edilizia           
residenziale pubblica siti nel comune di residenza o in comuni                  
contermini".                                                                    
Considerato che la Corte d'appello di Bologna, dubita della                     
legittimita' costituzionale della Tabella A, allegata alla Legge                
della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in               
cui, nel disciplinare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di           
edilizia residenziale pubblica - in particolare la non titolarita' di           
diritti reali su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare            
- non prevede che il requisito della rendita catastale riguardi anche           
le unita' immobiliari site nel comune di residenza ed in comuni                 
contermini, realizzando in tal modo una asserita disparita' di                  
trattamento tra situazioni omologhe, in quanto puo' accadere che il             
possesso di una unita' immobiliare con identica rendita catastale               
determini la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia              
residenziale pubblica a seconda che tale unita' sia o meno ubicata in           
un comune diverso da quello ove e' sito l'alloggio o ad esso                    
contermine;                                                                     
che, successivamente alla proposizione della questione di                       
legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la Legge della                
Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale                
dell'intervento pubblico nel settore abitativo), che ha espressamente           
abrogato la L.R. n. 12 del 1984 (art. 59, comma 1, lettera h),                  
recando altresi' "norme transitorie in merito all'assegnazione degli            
alloggi di erp" (art. 53);                                                      
che le disposizioni sopravvenute all'ordinanza di rimessione hanno              
determinato un mutamento del complessivo quadro normativo, nel quale            
si inscrivono i profili della questione di legittimita'                         
costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Bologna, cosi' da             
imporre il riesame da parte del giudice a quo della perdurante                  
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.                       
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna.              
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 5 giugno 2002.                                               
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Cesare Ruperto  Piero Alberto Capotosti                                         
CANCELLIERE                                                                     
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.                                    
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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