REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 6 maggio 2002, n. 190

Questione di legittimita' costituzionale in riferimento alla L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
composta dai signori: Cesare Ruperto - Presidente; Massimo Vari,                
Riccardo Chiappa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo                     
Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale               
Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante,                  
Giudici                                                                         
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 5, comma             
1; 6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6 della Legge della              
Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle                  
attivita' delle agenzie di viaggio e turismo) e della Voce 23 della             
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230                  
(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali             
ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come                   
sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158), promosso            
con ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo            
regionale per l'Emilia-Romagna, iscritta al n. 500 del Registro                 
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica           
n. 26, prima Serie speciale dell'anno 2001.                                     
Visto l'atto di costituzione della parte privata del giudizio                   
principale;                                                                     
udito nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice                   
relatore Carlo Mezzanotte.                                                      
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dalla agenzia di viaggi            
HIT - Holding Italiana Turismo SpA nei confronti della Regione                  
Emilia-Romagna e delle Province di Ferrara e di Bologna, per ottenere           
l'annullamento di due note di dette Province datate, rispettivamente,           
19 e 24 maggio 1999, con le quali era stata rigettata la richiesta di           
autorizzazione ad operare nei rispettivi territori provinciali "anche           
senza il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le filiali di           
agenzie di viaggio" dalla Legge della Regione Emilia-Romagna 26                 
luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di                 
viaggio e turismo), il Tribunale amministrativo regionale per                   
l'Emilia-Romagna, con ordinanza in data 18 ottobre 2000, ha sollevato           
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 1;             
6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6 della citata legge                
regionale, deducendone il contrasto con gli artt. 41, 117, in                   
relazione all'art. 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro           
per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione            
dell'offerta giuridica), e 120 della Costituzione, nonche' con gli              
artt. 30, 52 e 59 del trattato dell'Unione Europea;                             
che con la medesima ordinanza il Tribunale amministrativo regionale             
per l'Emilia-Romagna ha sollevato altresi' questione di legittimita'            
costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto                  
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle            
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16           
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14                 
giugno 1990, n. 158), in riferimento agli artt. 11, 41, 117, in                 
relazione all'art. 9 della Legge n. 217 del 1983, e 120 della                   
Costituzione;                                                                   
che il remittente premette in fatto che, essendo intervenuta la                 
sentenza di questa Corte n. 362 del 1998, la ricorrente, che svolge             
attivita' di agenzia di viaggi in, forza di autorizzazione rilasciata           
dalla Provincia di Parma, aveva comunicato alle Province di Bologna e           
Ferrara che non si considerava piu' tenuta, per esercitare la propria           
attivita' anche in quei territori provinciali, a munirsi di ulteriori           
autorizzazioni, ne' a versare ulteriori depositi cauzionali, ne' a              
corrispondere una nuova tassa di concessione, ne' ad assumere, o                
mantenere, un direttore tecnico addetto in via esclusiva alle singole           
filiali;                                                                        
che con le note impugnate dinanzi al TAR sia la Provincia di Ferrara            
che quella di Bologna avevano respinto tali pretese, richiamando le             
disposizioni, all'epoca ancora vigenti, della L.R. 26 luglio 1997, n.           
23, che assoggettavano ad autorizzazione regionale e ai connessi                
adempimenti anche l'apertura di filiali di agenzie principali gia'              
autorizzate;                                                                    
che, in particolare le disposizioni della Legge della Regione                   
Emilia-Romagna n. 23 del 1997 che, ad avviso del giudice a quo,                 
avendo contenuto analogo a quelle della Legge della Regione Lombardia           
16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attivita' e dei servizi               
concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle                
agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) dichiarate                 
costituzionalmente illegittime da questa Corte con la citata sentenza           
n. 362 del 1998, incorrerebbero nelle medesime censure di                       
illegittimita' costituzionale, sarebbero le seguenti:                           
art. 5, comma 1, nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione                
anche le filiali delle agenzie di viaggio e turismo;                            
art. 6, comma 1, lettera g), nella parte in cui prevede che                     
nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale           
ovvero di filiale o succursale;                                                 
art. 6, comma 3, nella parte in cui regola le modificazioni                     
dell'autorizzazione rilasciata alle filiali;                                    
art. 8, commi 4 e 6, nella parte in cui prevede che il direttore                
tecnico debba prestare la propria opera professionale alle dipendenze           
di una sola agenzia o filiale o succursale;                                     
che la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22                 
giugno 1991, n. 230, e' censurata nella parte in cui stabilisce che             
le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio           
aventi la sede principale in altra regione, sono tenute a munirsi di            
distinta licenza ed a pagare la relativa tassa di concessione                   
regionale;                                                                      
che si e' costituita in giudizio la parte privata del giudizio                  
principale, insistendo per la dichiarazione di illegittimita'                   
costituzionale delle disposizioni irnpugnate, con argomentazioni che            
ricalcano quelle contenute nell'ordinanza di rimessione;                        
che in prossimita' della Camera di Consiglio la parte privata ha                
depositato una memoria illustrativa, nella quale ricorda che questa             
Corte con la sentenza n. 339 del 2001 ha dichiarato l'illegittimita'            
costituzionale di alcune disposizioni di leggi della Regione Veneto e           
della Regione Abruzzo, del tutto analoghe a quelle oggetto del                  
presente giudizio.                                                              
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa           
Corte, con la sentenza n. 339 del 2001, ha dichiarato                           
l'illegittimita' costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata            
al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della               
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3            
della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della           
Legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le                
filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra            
regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente                    
pagamento della relativa tassa di concessione regionale;                        
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita'             
della questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto la             
citata disposizione;                                                            
che, in ordine alle censure che investono le surrichiamate                      
disposizioni della L.R. n. 23 del 1997, devono essere restituiti gli            
atti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza,           
essendo stata approvata e promulgata la Legge della Regione                     
Emilia-Romagna 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla L.R. 26 luglio           
1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e              
turismo"), attualmente in vigore, la quale ha innovato alla                     
disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo sotto               
tutti i profili che il Tribunale amministrativo regionale ha                    
sottoposto all'esame di questa Corte.                                           
Visti gli artt. 26, secondo comma della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e           
9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla             
Corte costituzionale.                                                           
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di                    
legittimita' costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al             
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della                  
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3            
della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della           
Legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli                   
articoli 11, 41, 117, in relazione all'articolo 9 della Legge 17                
maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il            
potenziamento e la qualificazione dell'offerta giuridica), e 120                
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per                  
l'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe;                          
2) ordina la restituzione al Tribunale amministrativo regionale per             
l'Emilia-Romagna degli atti relativi alla questione di legittimita'             
costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e             
3; e 8, commi 4 e 6, della Legge della Regione Emilia-Romagna 26                
luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di                 
viaggio e turismo).                                                             
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 6 maggio 2002.                                               
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Cesare Ruperto  (firma illeggibile)                                             
CANCELLIERE                                                                     
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.                                    
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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