REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 327

Specificazione dei requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica (erp) di cui all'art. 15 della L.R. 24/01 (proposta della Giunta regionale in data 17 dicembre 2001, n. 2902)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 2902, in data 17 dicembre 2001,           
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la                      
specificazione dei requisiti per accedere all'ERP di cui all'art. 15            
della L.R. 24/01;                                                               
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta della                   
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede                 
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
617 del 18 gennaio 2002;                                                        
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della            
discussione di Consiglio;                                                       
visti:                                                                          
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale                    
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";                                
- in particolare l'articolo 4, comma 3, lett. b) e l'articolo 15,               
rubricati rispettivamente, "Funzioni della Regione" e "Utenti";                 
- il DLgs 31 marzo 1988, n. 109 e successive modifiche, recante                 
"Definizioni dei criteri unificati di valutazione della situazione              
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,            
a norma dell'art. 59, comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449";           
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle                    
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme                
sulla condizione dello straniero";                                              
premesso che:                                                                   
- secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 4 della legge                  
regionale sopra citata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della             
medesima, la Regione definisce con delibera del Consiglio regionale i           
requisiti del nucleo avente diritto, per conseguire l'assegnazione              
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la permanenza             
negli stessi;                                                                   
- che l'art. 15 suddetto delinea genericamente i requisiti del nucleo           
avente diritto, attinenti ai seguenti fatti o qualita':                         
a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata,              
prevista dalla legislazione vigente;                                            
b) la residenza o la sede dell'attivita' lavorativa;                            
c) i limiti alla titolarita' di diritti reali su beni immobili;                 
d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;                           
e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri             
stabiliti dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche;                
considerato che occorre specificare dettagliattamente i fatti o le              
qualita' di cui alle lettere precedenti in relazione all'accesso e              
alla permanenza negli alloggi di erp;                                           
ritenuto che:                                                                   
- per quanto riguarda la lett. a):                                              
puo' richiedere l'assegnazione:                                                 
a.1) il cittadino italiano;                                                     
a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;                         
a.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del              
DLgs 25 luglio 1998, n. 286, titolare di carta di soggiorno o                   
regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste di                       
collocamento o che esercita una regolare attivita' di lavoro                    
subordinato o di lavoro autonomo;                                               
- per quanto riguarda la lett. b):                                              
e' richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei           
seguenti requisiti:                                                             
b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel                
Comune a cui si presenta la domanda ovvero nel Comune o nei Comuni              
cui si riferisce il bando di concorso;                                          
b.2) attivita' lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il           
quale si presenta la domanda o a cui si riferisce il bando di                   
concorso;                                                                       
b.3) attivita' lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni              
compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di                  
concorso;                                                                       
b.4) attivita' lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti                 
produttivi o di servizio compresi negli ambiti di cui ai punti                  
precedenti;                                                                     
b.5) attivita' lavorativa svolta all'estero. In tal caso, e' ammessa            
la partecipazione per un solo ambito territoriale;                              
- per quanto riguarda la lettera c):                                            
c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di            
proprieta', usufrutto, uso o abitazione, su uno o piu' immobili                 
ubicati nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta            
la domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di            
concorso, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia                   
superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del                 
Comune nel quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei                 
Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria piu'           
bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va                  
riferita alla categoria immediatamente inferiore;                               
c.2) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di            
proprieta', usufrutto, uso e abitazione, su uno o piu' immobili                 
ubicati in qualsiasi altra localita' al di fuori dell'ambito                    
provinciale di cui sopra, la cui rendita catastale complessiva                  
rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2             
classe I del Comune nel quale si presenta la domanda, considerando la           
zona censuaria piu' bassa. Qualora sia inesistente la categoria A2,             
la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;                 
c.3) e' ammesso il diritto pro quota su un immobile, il quale                   
comunque, se trattasi di alloggio, non dia luogo alla disponibilita'            
del medesimo, purche' esso non sia superiore al 50% e fatta comunque            
salva la rendita catastale di cui alle lett. c.1) e c.2);                       
c.4) qualora il diritto pro quota sia relativo a piu' immobili, fermo           
restando la condizione della non disponibilita' di cui al punto c.3),           
esso complessivamente non deve superare la rendita catastale di cui             
alle lett. c.1) e c.2). In caso di immobili ubicati in province                 
diverse, prevale il criterio di cui alla lett. c.2);                            
c.5) nei casi in cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale               
complessiva rivalutata e' elevata a 5 volte la tariffa, qualora la              
titolarita' di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca           
all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale           
o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili           
dello stesso;                                                                   
- per quanto concerne la lett. d):                                              
d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di erp cui e'                
seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della            
Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di                  
alloggi di erp;                                                                 
d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma           
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non              
sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del           
danno;                                                                          
- per quanto riguarda la lett. e):                                              
il limite di reddito per l'accesso e' calcolato, ai sensi del DLgs 31           
marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base             
all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore                
Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:                           
e.1) valore ISE. Non deve superare Euro 30.000 (Lire 58.088.100). Il            
patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro                
35.000 (Lire 67.769.450), al lordo della franchigia prevista dal DLgs           
109/98 come modificato dal DLgs 130/00, ossia di Euro 15.493,71 (Lire           
30.000.000);                                                                    
e.2) valore ISEE. Non deve superare Euro 15.000 (Lire 29.044.050).              
e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo           
lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare             
risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e' diminuito del              
20%; e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di             
almeno un componente di eta' superiore a 65 anni, il valore ISEE del            
nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e'           
diminuito del 20%. Le condizioni e.2.1) e e.2.2) non sono tra loro              
cumulabili;                                                                     
ritenuto inoltre che i requisiti per accedere all'erp di cui alle               
lett. a), b), c), d), e), sono da riferirsi ai soli soggetti                    
specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come               
soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti           
nucleo originario;                                                              
considerato che la Giunta regionale ha assunto il parere favorevole             
della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 10/12/2001;                   
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare come in premessa la specificazione dei requisiti per            
l'accesso all'erp individuati dall'art. 15, comma 1 della L.R. 24/01,           
da riferirsi al nucleo avente diritto risultante dall'istanza;                  
2) di rinviare ad un successivo provvedimento regionale la decorrenza           
dell'utilizzo del limite di reddito, come determinato al punto e)               
della presente deliberazione, per tutti gli altri effetti previsti              
dalla L.R. 24/01 ed in particolare al fine della decadenza e della              
determinazione dei canoni, nonche' la specificazione dei requisiti              
per la permanenza.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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