REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2001, n. 2389

Approvazione schema "Contratto di servizio e di programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl". Assegnazione e concessione delle relative risorse

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare il testo del "Contratto di servizio e di programma              
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse                    
regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e societa' Ferrovie               
Emilia-Romagna Srl" di cui all'Allegato A, parte integrante della               
presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione dello                
stesso provvedera', nel rispetto della normativa vigente, il                    
Responsabile del Servizio Ferrovie;                                             
b) di quantificare, in attuazione del DPCM 16/11/2000, e secondo                
quanto previsto dalla deliberazione 1140/01, per l'anno 2001 la somma           
di Lire 12.000.000.000 (pari a Euro 6.197.482,79) da assegnare a                
favore di FER Srl, per l'esercizio della gestione delle                         
infrastrutture ferroviarie date in concessione a FER Srl riguardanti            
la linea Parma-Suzzara, Suzzara-Ferrara, Ferrara-Codigoro e                     
Bologna-Portomaggiore;c) di dare atto che il suddetto importo trova             
copertura sul Capitolo 43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle               
ferrovie regionali (art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32,            
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). Mezzi statali" del bilancio per                    
l'esercizio in corso per la sola quota di Lire 9.000.000.000 (pari a            
Euro 4.648.112,09) pari al 75% dell'importo complessivo previsto al             
precedente punto b), mentre la copertura del restante importo di Lire           
3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70) verra' assicurata a valere             
sull'esercizio finanziario 2002 nel rispetto di quanto previsto                 
dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 previa iscrizione della stessa sul              
corrispondente capitolo di bilancio;                                            
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Lire                 
9.000.000.000 (pari a Euro 4.648.112,09) e piu' precisamente Lire               
4.500.000.000 (pari a Euro 2.324.056,05) e' gia' stata assegnata,               
concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedente                  
proprio atto 1140/01 (impegno n. 2161 assunto sul Capitolo 43680 del            
bilancio per l'esercizio in corso);                                             
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in           
premessa, l'ulteriore somma di Lire 4.500.000.000 (pari a Euro                  
2.324.056,05) a favore di FER Srl quale quota relativa al terzo ed              
all'adeguamento dei primi 2 trimestri 2001, raggiungendo cosi' il 75%           
dell'ammontare complessivo;                                                     
f) di impegnare la suddetta somma di Lire 4.500.000.000 (pari a Euro            
2.324.056,05) registrata al n. 4295 di impegno sul Capitolo 43680               
"Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs           
19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).                
Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che                
presenta la necessaria disponibilita';                                          
g) di dare atto che, la restante quota di Lire 3.000.000.000 (pari a            
Euro 1.549.370,70) pari al 25% dell'ammontare complessivo, verra'               
assegnata, concessa ed impegnata con proprio atto formale dal                   
Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici ad avvenuto                
trasferimento dallo Stato alla Regione Emilia-Romagna di tale somma,            
cosi' come previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 ed a fronte dei             
riscontri previsti dagli impegni contrattuali, con FER Srl previa               
iscrizione del suddetto importo sul pertinente capitolo di spesa, nel           
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa contabile                  
vigente;                                                                        
h) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva             
da corrispondere di Lire 12.000.000.000 (pari a Euro 6.197.482,79)              
quale quota netta dell'onere previsto, ad assegnare e concedere                 
l'importo corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che              
ammonta a Lire 750.000.000 (pari a Euro 387.342,67) cosi'                       
determinata: Lire 1.200.000.000 (pari a Euro 619.748,28) detratte               
Lire 450.000.000 (pari a Euro 232.405,60) gia' assegnate, concesse ed           
impegnate con proprio precedente atto 1140/01;                                  
i) di impegnare pertanto la suddetta somma di Lire 750.000.000 (pari            
a Euro 387.342,67) al n. 4296 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su           
contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto                  
ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" del bilancio              
per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria                     
disponibilita';                                                                 
j) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti              
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa              
regionale vigente, alla liquidazione dell'adeguamento dei primi 2               
trimestri 2001 e delle quote relative alla terza trimestralita' a               
favore di FER SpA dietro presentazione di regolari fatture emesse               
dalla stessa subordinando la liquidazione di detta terza                        
trimestralita' al verificarsi delle condizioni previste all'art. 4,             
comma 1 del DPCM 16/11/2000 riguardanti l'effettivo trasferimento               
alla Regione della relativa quota;                                              
k) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Contratto di servizio e di programma per la gestione                            
dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra             
Regione Emilia-Romagna e societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl                   
relativo al perioro: 1/1/2001-31/12/2003                                        
L'anno duemilauno il giorno . . . . . . . del mese di . . . . . . .             
in . . . . . . . . . . . . . . . con la presente scrittura privata,             
da registrarsi solo in caso d'uso                                               
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in                  
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico                
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bologna, Via           
A. Moro n. 30, codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . .,             
nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il .           
. . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . presso la sede della Regione, in forza di               
delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .                  
la societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl, di seguito denominata "FER",           
in qualita' di societa' costituita dalle ex-Gestioni Governative                
titolari del servizio oggetto del presente Contratto, con sede in               
Bologna, Via San Donato n. 25, codice fiscale 02080471200,                      
rappresentata dal dott. Roberto Soffritti, nato a Ferrara il                    
10/11/1941 nella sua qualita' di Amministratore unico.                          
Premesso:                                                                       
- che il DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, ha delineato             
il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed            
i modi del conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni            
e compiti in materia di trasporto pubblico locale;                              
- che, ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, le            
imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge hanno accesso              
alla rete ferroviaria nazionale con le modalita' fissate nel DPR                
277/98;                                                                         
- che il DPR 277/98, contenente le norme di attuazione della                    
Direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie,                 
definisce univocamente:                                                         
- i compiti del gestore dell'infrastruttura, le attivita' delle                 
imprese ferroviarie ed i principi a cui tali soggetti si devono                 
uniformare (artt. 2, 3 e 4);                                                    
- i criteri di accesso alle infrastrutture ed ai servizi (art. 6);              
- i parametri per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per              
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (art. 7);                            
- che il DPR 146/99, contenente il Regolamento per l'attuazione delle           
Direttive 95/18/CEE e 95/19/CEE, disciplina:                                    
- i criteri relativi al rilascio delle licenze alle imprese                     
ferroviarie (artt. 4 e 5);                                                      
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della                 
capacita' di infrastruttura ferroviaria (art. 8);                               
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
43T/00, cosi' come disposto dall'art. 7 del DPR 277/98, disciplina in           
modo puntuale i criteri di determinazione del canone di utilizzo                
dell'infrastruttura ferroviaria;                                                
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
44T/00 determina i criteri per la corresponsione agli utilizzatori              
dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale             
compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza              
tecnologica della rete ferroviaria gestita da FS SpA;                           
- che deve essere assicurata l'applicazione della normativa in                  
materia di sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie, ai            
sensi del DPR 753/80, e relativi regolamenti attuativi e prescrizioni           
impartite dagli uffici MCTC e dagli altri organi competenti;                    
- che la L.R. 30/98, nel definire le modalita' di affidamento della             
gestione del trasporto pubblico locale ferroviario:                             
- stabilisce il principio della separazione contabile tra la gestione           
della rete e la gestione dei servizi (art. 22, comma 3);                        
- ammette l'affidamento diretto quale modalita' di assegnazione delle           
infrastrutture e dei servizi nel periodo transitorio (art. 44, comma            
1);                                                                             
- individua nel contratto di servizio lo strumento per la                       
regolamentazione delle modalita' di erogazione della sola attivita'             
di trasporto (art. 23, comma 3);                                                
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria                     
regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere,                
necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma             
1);                                                                             
- prevede che il gestore della rete ferroviaria possa esercitare                
anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purche' in via non               
esclusiva (art. 22, comma 4);                                                   
- che ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99:                
- in data 11/4/2000 e' stata costituita, dalle Gestioni Commissariali           
Governative operanti in Emilia-Romagna, la societa' FER, con sede               
legale a Bologna;                                                               
- in data 21/3/2000 e' stato sottoscritto l'Accordo di programma tra            
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per                       
regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente              
delle Ferrovie in Gestione Commissariale governativa e in concessione           
a soggetti diversi da FS SpA di sua competenza;                                 
- in data 30/12/000 e' stato pubblicato il DPCM che provvede                    
all'attuazione dei conferimenti ed all'attribuzione delle relative              
risorse;                                                                        
- che in data 18/4/2000 e' stato sottoscritto l'Accordo di programma            
tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione e FS SpA per           
l'affidamento immediato a FS SpA delle infrastrutture delle linee               
ferroviarie locali di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale,           
ai sensi dell'art. 8, comma 6 bis del DLgs 422/97 come modificato dal           
DLgs 400/99;                                                                    
- che in data 15/3/2001 e' stato emanato l'atto di concessione della            
Regione a FER per la gestione dell'infrastruttura e del Servizio di             
trasporto pubblico locale ferroviario;                                          
- che, per il triennio 2001-2003, FER riveste il ruolo di parte                 
contrattuale nel contratto di servizio per il trasporto;                        
si stipula e conviene quanto segue.                                             
Art. 1                                                                          
(Premesse)                                                                      
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto            
di servizio e di programma, di seguito nominato per brevita'                    
"Contratto".                                                                    
Art. 2                                                                          
(Struttura del contratto)                                                       
1) Il contratto si articola in cinque parti:                                    
Art.  1 -  (Premesse) Art.  2 -  (Struttura del contratto)                      
Parte prima: Durata e oggetto                                                   
Art.  3 -  (Durata) Art.  4 -  (Oggetto) Art.  5 -  (Prestazioni)               
Art.  6 -  (Flessibilita' gestionale) Art.  7 -  (Interruzione                  
dell'esercizio)                                                                 
Parte seconda: Obiettivi                                                        
Art.  8 -  (Parametri economico-gestionali) Art.  9 -  (Scheda                  
esercizio)                                                                      
Parte terza: Impegni programmatici delle parti                                  
Art. 10 -  (Politica tariffaria) Art. 11 -  (Politica della qualita')           
Art. 12 -  (Politica degli investimenti) Art. 13 -  (Manutenzione               
straordinaria)                                                                  
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio                                        
Art. 14 -  (Comitato di verifica e di monitoraggio) Art. 15 -                   
(Monitoraggio economico-gestionale) Art. 16 -  (Monitoraggio della              
qualita' erogata) Art. 17 -  (Sistema di sanzioni) Art. 18 -  (Tempi            
del monitoraggio economico-gestionale)                                          
Parte quinta: Disposizioni varie                                                
Art. 19 -  (Risoluzione del contratto) Art. 20 -  (Controversie tra             
le parti) Art. 21 -  (Registrazione)                                            
Allegati                                                                        
Parte prima: Durata e oggetto                                                   
Art. 3                                                                          
(Durata)                                                                        
1) Il presente contratto ha durata triennale, dall'1/1/2001 al                  
31/12/2003 e sara' aggiornato al termine del primo anno per quanto              
concerne il sistema dei pedaggi da applicare e la fissazione di                 
standard qualitativi ed obiettivi economico-gestionali, nonche' delle           
relative sanzioni ed incentivi.                                                 
2) Il contratto e' soggetto a revisione in pendenza di eventuali                
disposizioni di legge concernenti l'oggetto dello stesso. In                    
particolare la revisione si rendera' indispensabile in occasione di             
nuovi riparti di contributi nazionali.                                          
3) Nel caso in cui, durante il periodo di validita' del presente                
contratto, FER evolva in una nuova societa' per la gestione                     
dell'infrastruttura in parte ricompreso nel presente contratto di               
programma, i sottoscrittori del presente atto si impegnano                      
reciprocamente a rivederne i contenuti.                                         
Art. 4                                                                          
(Oggetto)                                                                       
1) Il contratto disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e           
la societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl in merito alla gestione delle           
infrastrutture ferroviarie attualmente in concessione a FER.                    
Art. 5                                                                          
(Prestazioni)                                                                   
1) FER si impegna a mantenere in esercizio le linee in concessione              
nel rispetto degli standard di qualita' contenuti nell'allegato n. 1:           
- garantendo il rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia            
di sicurezza degli impianti e della circolazione dei treni;                     
- assicurando che l'accesso delle imprese ferroviarie alla rete                 
avvenga su base equa e non discriminatoria, nel rispetto del                    
principio di reciprocita', al fine di consentire un utilizzo efficace           
ed ottimale della che hanno stipulato un contratto di servizio con la           
Regione.                                                                        
2) FER si impegna a gestire l'infrastruttura ferroviaria secondo                
criteri di economicita' e di efficienza ed a perseguire un costante             
miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualita' della                      
circolazione dei treni.                                                         
FER si impegna a gestire l'infrastruttura ferroviaria secondo criteri           
di compatibilita' con l'ambiente e ad adottare materiali, sistemi di            
gestione capacita' delle linee;                                                 
3) riconoscendo priorita' nell'assegnazione delle tracce orarie alle            
imprese ferroviarie esercenti i servizi di trasporto pubblico locale            
e tecnologie innovativi e atti a concorrere alla diminuzione                    
dell'inquinamento di natura fisica, chimica e biologica, e alla                 
riduzione del degrado territoriale.                                             
4) FER, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso                
delle adeguate capacita' tecnico-produttive, si impegna a programmare           
e coordinare tutte le attivita' accessorie alla gestione della rete             
e, in particolare, cura e garantisce:                                           
- la manutenzione straordinaria e ordinaria;                                    
- le revisioni periodiche dell'infrastruttura;                                  
- le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;                  
- le attivita' amministrative e commerciali a supporto della                    
gestione.                                                                       
5) FER si impegna ad effettuare gli interventi necessari al                     
mantenimento in efficienza delle stazioni, dei depositi e degli                 
impianti e macchinari funzionali all'effettuazione della manutenzione           
ordinaria e straordinaria dei mezzi ed al loro ricovero, garantendo             
altresi' la disponibilita' degli stessi alle aziende affidatarie del            
servizio.                                                                       
6) FER si impegna, in qualita' di stazione appaltante, a gestire                
tutte le attivita' funzionali alla realizzazione degli interventi di            
cui al successivo articolo 13 nel rispetto della normativa vigente.             
7) FER si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato                
nell'esercizio del trasporto pubblico locale il corrispondente                  
contratto collettivo nazionale di lavoro.                                       
8) A fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto, la                
Regione riconosce alla FER i seguenti contributi annui, da intendersi           
al netto di IVA: Lire 12.000.000.000 pari a Euro 6.197.482,79. Tale             
importo potra' essere rivisto in occasione della stipula del                    
contratto di servizio biennale 2002-2003 e del rispetto, da parte               
dello Stato, dell'art. 7, comma 6 dell'Accordo di programma citato in           
premessa.                                                                       
9) I contributi vengono erogati dalla Regione, nei limiti degli                 
stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di               
emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del contributo               
totale annuo, eccezion fatta per la quarta, che sara' pari all'80%              
dell'ultimo quarto. Si procedera' al saldo fatturando il restante 20%           
dell'ultimo quarto alla presentazione del "resoconto consuntivo                 
finale", a garanzia anche delle eventuali riduzioni di contributi               
comminate ai sensi dell'art. 17. La liquidazione delle singole                  
fatture avverra' con le modalita' previste dalla L.R. n. 31 del 6               
luglio 1977.                                                                    
10) Nel corso del periodo di durata del presente contratto FER si               
impegna a determinare separatamente i costi di esercizio, per quanto            
possibile con riferimento alle singole linee esercite, ed i costi per           
la gestione della rete ed a calcolare il canone di utilizzo                     
dell'infrastruttura, fino alla definizione di apposite norme                    
regionali in materia, secondo quanto previsto dai decreti del                   
Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21 marzo 2000 e del 22           
marzo 2000 per le linee a scarso traffico.                                      
11) FER per lo svolgimento di singole attivita' puo' avvalersi di               
altre aziende od operatori, fermo restando in ogni caso la sua                  
responsabilita' diretta nei confronti della Regione. Qualora tali               
esternalizzazioni abbiano rilevante entita', FER e' tenuta a darne              
tempestiva comunicazione alla Regione.                                          
12) Rientrano tra i costi del presente contratto gli oneri per il               
funzionamento del Comitato di verifica e monitoraggio previsto                  
dall'art. 11 dell'accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e            
della Navigazione e Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della               
delega prevista dall'art. 8, comma 3 del DLgs 422/97. I costi di                
funzionamento del comitato sono determinati secondo i criteri                   
proposti dalla Regione responsabile del coordinamento per materia in            
seno alla conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province              
autonome. I costi complessivi di cui sopra dovranno essere ripartiti            
tra le Aziende ferroviarie concessionarie della Regione in maniera              
proporzionale ai contributi annui ad esse assegnati.                            
Art. 6                                                                          
(Flessibilita' gestionale)                                                      
1) FER, nel caso di variazioni del servizio di trasporto, si impegna            
ad adeguare la disponibilita' dell'infrastruttura ferroviaria fatti             
salvi i limiti di capacita' della stessa e le esigenze dettate dalle            
attivita' di manutenzione.                                                      
2) Gli adeguamenti di cui al comma precedente non comportano                    
variazioni del contributo contrattuale se non richiedono un                     
ampliamento dell'arco giornaliero del servizio.                                 
3) FER puo' procedere, previo parere favorevole della Regione, a                
modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in                     
dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o               
adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni             
nella disponibilita'.                                                           
Art. 7                                                                          
(Interruzione dell'esercizio)                                                   
1) L'esercizio oggetto del contratto non puo' essere interrotto ne'             
sospeso da FER per nessun motivo, salvo per cause di forza maggiore             
previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorita' per motivi             
di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere                     
ripristinata al piu' presto. In caso di abbandono o sospensione                 
dell'esercizio da parte di FER per cause diverse da quelle prima                
previste come eccezione, la Regione potra' sostituirsi senza                    
formalita' di sorta a FER per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa su            
di essa per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la                  
Regione potra' avvalersi di altre aziende nel rispetto della vigente            
normativa.                                                                      
2) FER garantisce, in caso di sciopero, di attivarsi per consentire             
l'erogazione della quantita' di servizio minimo prevista, secondo               
quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti.                                 
3) Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi                   
fortuiti o accidentali, quali calamita' naturali, terremoti,                    
sommosse, etc. e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e da              
FER e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza, come            
ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di                        
manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni dei contributi               
previsti dal precedente articolo 5, a condizione che FER assicuri,              
con tempi e modalita' appropriate, il ripristino dell'esercizio.                
4) Le riduzioni o le sospensioni nella disponibilita'                           
dell'infrastruttura o delle attivita' di supporto ai servizi di                 
trasporto sono tempestivamente comunicate da FER alla Regione, anche            
a mezzo fax.                                                                    
Parte seconda: Obiettivi                                                        
Art. 8                                                                          
(Parametri economico-gestionali)                                                
1) Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento            
continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti                   
pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi                            
economico-gestionali.                                                           
2) Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:                    
- livello di saturazione delle linee;                                           
- costo operativo per chilometro di rete;                                       
- velocita' di impostazione di orario.                                          
FER si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le definizioni           
e le modalita' di rilevazione contenute nell'Allegato n. 2.                     
Le parti si impegnano ad individuare, per ciascuno dei parametri                
citati, gli obiettivi da raggiungere negli anni 2002 e 2003.                    
Art. 9                                                                          
(Scheda esercizio)                                                              
1) Le parti concordano nell'assumere il documento "Scheda esercizio",           
di cui all'Allegato n. 3, quale valutazione sullo stato di fatto del            
livello quantitativo e qualitativo delle attivita' di esercizio                 
svolte; le parti concordano che i dati contenuti nella scheda                   
rappresentano la situazione di partenza in relazione alla quale                 
verranno misurati i risultati raggiunti e concordati gli obiettivi              
futuri da perseguire.                                                           
Parte terza: Impegni programmatici delle parti                                  
Art. 10                                                                         
(Politica tariffaria)                                                           
1) FER collabora con la Regione per la progettazione e messa a punto            
di un metodo per il calcolo del pedaggio e l'assegnazione delle                 
tracce, da intendersi quale sistema tariffario da applicare in                  
relazione all'accesso ed all'utilizzo delle infrastrutture                      
ferroviarie da parte di imprese esercenti il trasporto ferroviario di           
passeggeri e merci.                                                             
2) Fino alla definizione di apposite norme regionali in materia, il             
costo del pedaggio e' calcolato sulla base di quanto previsto dai               
decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 43T/00 e             
44T/00 per le linee a scarso traffico.                                          
Art. 11                                                                         
(Politica della qualita')                                                       
1) FER si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di sicurezza             
dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard minimi di            
qualita' definiti nell'Allegato 1 sara' effettuata attraverso il                
monitoraggio della qualita' erogata.                                            
2) La societa' FER si impegna a contribuire, in concorso con la                 
Regione e con gli altri gestori di servizi ferroviari operanti in               
Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione           
con gli utenti, fino al limite massimo dello 0,25%, su base annua,              
dei contributi contrattuali.                                                    
Art. 12                                                                         
(Politica degli investimenti)                                                   
1) Per il rinnovo, l'ampliamento e l'ammodernamento                             
dell'infrastruttura e degli impianti tecnologici, FER si impegna a              
realizzare, o completare ove gia' iniziati, nel corso del periodo di            
vigenza del presente contratto, in veste di stazione appaltante, gli            
investimenti di cui all'accordo di programma tra Ministero dei                  
Trasporti e della Navigazione e Regione citato in premessa, nel                 
rispetto del programma di cui all'Allegato n. 4, previa                         
disponibilita' dei fondi.                                                       
2) FER si obbliga ad impegnare ogni ulteriore fonte di finanziamento            
individuata oltre a quelle citate nell'accordo di programma di cui al           
comma 1.                                                                        
3) FER si impegna ad adoperarsi al fine di minimizzare i disagi ed i            
disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure in via                 
temporanea, alle imprese utenti e alla clientela delle stesse                   
dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti,                    
garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e                     
l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi e            
delle condizioni di sicurezza della circolazione.                               
Art. 13                                                                         
(Manutenzione straordinaria)                                                    
1) FER si impegna ad utilizzare la quota parte necessaria dei fondi             
della Legge 297/78 per svolgere, nel corso del periodo di vigenza del           
presente contratto, in via prioritaria i necessari interventi di                
manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di rete e                       
subordinatamente gli altri interventi consentiti dalla legge.                   
2) La Regione si obbliga a mettere a disposizione di FER i fondi di             
cui al comma precedente, ammontanti complessivamente per l'anno 2001            
a 6,048 miliardi di Lire, come indicato nel DPCM del 16/11/2000.                
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio                                        
Art. 14                                                                         
(Comitato di verifica e di monitoraggio)                                        
1) L'attivita' di verifica e di monitoraggio prevista dall'art. 11              
dell'accordo di programma citato in premessa e' affidata al medesimo            
comitato di cui all'art. 6 del contratto di servizio.                           
2) Parimenti, per le funzioni di pura assistenza alle parti nella               
gestione e nel monitoraggio del contratto per quanto riguarda                   
l'adempimento delle singole clausole contrattuali, si fara'                     
riferimento al comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2 del                
contratto di servizio.                                                          
Art. 15                                                                         
(Monitoraggio economico-gestionale)                                             
1) FER si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri             
di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su supporto             
informatico, secondo il metodo riportato nell'Allegato 5 e le                   
scadenza definite nell'art. 18. La Regione utilizzera' tali dati per            
l'elaborazione del proprio "Conto economico consuntivo", riportato              
nello stesso Allegato n. 5, e per la compilazione dell'aggiornamento            
della "Scheda esercizio" di cui all'Allegato n. 3. Qualora alcuni               
dati non fossero disponibili nella contabilita' di FER, essi verranno           
ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.                            
Art. 16                                                                         
(Monitoraggio della qualita' erogata)                                           
1) FER fornisce con le cadenze previste le rilevazioni interne sul              
rispetto degli standard di qualita' di cui all'Allegato n. 1.                   
2) La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma            
1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.                                
Art. 17                                                                         
(Sistema di sanzioni)                                                           
1) L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'               
garantiti da FER comporta l'applicazione di una riduzione dei                   
contributi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 1. Tale               
riduzione, relativa alla qualita' erogata, non potra' comunque                  
superare il limite massimo del 10% dei contributi contrattuali.                 
2) Le riduzioni dei contributi, applicate al periodo a cui la                   
verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di                 
rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato             
n. 1.                                                                           
3) La Regione ha facolta' di convocare FER per analizzare le                    
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti           
in tema di standard di qualita' e di richiedere tutte le azioni                 
correttive ritenute necessarie.                                                 
4) La mancata o incompleta fornitura, da parte di FER, dei dati                 
necessari al monitoraggio economico-gestionale sara' sanzionata con             
una riduzione dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di            
ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 18.                    
5) Si concorda di utilizzare il primo anno di vigenza del presente              
contratto per la messa a punto delle modalita' e dei parametri di               
rilevazione della qualita' del servizio. Le penalita' di cui                    
all'Allegato 1 sono indicative e potranno essere oggetto di                     
ricalibrazione. Per il primo anno esse saranno pertanto quantificate            
e conteggiate senza che cio' comporti riduzione del contributo                  
erogato dalla Regione.                                                          
Art. 18                                                                         
(Tempi del monitoraggio)                                                        
1) FER si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a                   
trasmettere alla Regione il conto economico consuntivo anno                     
precedente e il resoconto consuntivo anno in corso nella forma                  
prevista dall'art. 9 e secondo i criteri previsti dall'art. 15,                 
rispettando le seguenti scadenze:                                               
anno 2001                                                                       
entro il 31 luglio 2001  consuntivo 2000 delle singole gestioni                 
anni 2002 e 2003                                                                
entro il 31 marzo  resoconto consuntivo anno precedente                         
entro il 31 luglio  consuntivo anno precedente                                  
anno 2004                                                                       
entro il 31 marzo  resoconto consuntivo anno 2003                               
Parte quinta: Disposizioni varie                                                
Art. 19                                                                         
(Risoluzione del contratto)                                                     
1) Il presente contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti             
violazioni, da parte di FER, degli obblighi in esso previsti.                   
Art. 20                                                                         
(Controversie tra le parti)                                                     
1) Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione             
del contratto.                                                                  
2) Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o                 
nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potra' notificare            
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e            
l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le             
motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la             
vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie                
vengono demandate alla cognizione di un collegio arbitrale composto             
di tre membri designati:                                                        
- uno dalla Regione;                                                            
- uno da FER;                                                                   
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle             
parti.                                                                          
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti              
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la               
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal              
presidente del Tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.             
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.                                
3) Il contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del           
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione                  
dell'una all'altra parte dovra' essere sospesa in pendenza del                  
procedimento.                                                                   
4) La Regione si obbliga, ove richiesto da FER, a rendersi                      
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra FER e le aziende,            
i consorzi o gli enti a partecipazione regionale, promuovendo forme             
di composizione delle controversie stesse analoghe a quella                     
illustrata al comma 1 ed evitando, per quanto possibile, il ricorso             
all'Autorita' giudiziaria.                                                      
Art. 21                                                                         
(Registrazione)                                                                 
1) Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico           
di FER.                                                                         
Allegati                                                                        
1) Qualita' dell'esercizio                                                      
2) Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio            
3) Scheda esercizio                                                             
4) Programma degli investimenti infrastrutturali                                
5) Metodo di elaborazione della scheda esercizio                                
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 2 - Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di            
esrecizio                                                                       
Livello di saturazione delle linee                                              
Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a                   
consuntivo, rapportando la capacita' dell'infrastruttura utilizzata             
alla capacita' complessiva.                                                     
Costo operativo per chilometro di rete                                          
Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo               
totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni                      
extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato                
nell'Allegato n. 5.                                                             
Velocita' di impostazione di orario                                             
Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle            
categorie dei treni, e riflette la velocita' massima teoricamente               
ammessa.                                                                        
ALLEGATO 3 - Scheda esercizio - (omissis)                                       
ALLEGATO 5 - Metodo di elaborazione della scheda esercizio -                    
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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