DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2001, n. 2389
Approvazione schema "Contratto di servizio e di programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl". Assegnazione e concessione delle relative risorse
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare il testo del "Contratto di servizio e di programma
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse
regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e societa' Ferrovie
Emilia-Romagna Srl" di cui all'Allegato A, parte integrante della
presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione dello
stesso provvedera', nel rispetto della normativa vigente, il
Responsabile del Servizio Ferrovie;
b) di quantificare, in attuazione del DPCM 16/11/2000, e secondo
quanto previsto dalla deliberazione 1140/01, per l'anno 2001 la somma
di Lire 12.000.000.000 (pari a Euro 6.197.482,79) da assegnare a
favore di FER Srl, per l'esercizio della gestione delle
infrastrutture ferroviarie date in concessione a FER Srl riguardanti
la linea Parma-Suzzara, Suzzara-Ferrara, Ferrara-Codigoro e
Bologna-Portomaggiore;c) di dare atto che il suddetto importo trova
copertura sul Capitolo 43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle
ferrovie regionali (art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32,
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). Mezzi statali" del bilancio per
l'esercizio in corso per la sola quota di Lire 9.000.000.000 (pari a
Euro 4.648.112,09) pari al 75% dell'importo complessivo previsto al
precedente punto b), mentre la copertura del restante importo di Lire
3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70) verra' assicurata a valere
sull'esercizio finanziario 2002 nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 previa iscrizione della stessa sul
corrispondente capitolo di bilancio;
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Lire
9.000.000.000 (pari a Euro 4.648.112,09) e piu' precisamente Lire
4.500.000.000 (pari a Euro 2.324.056,05) e' gia' stata assegnata,
concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedente
proprio atto 1140/01 (impegno n. 2161 assunto sul Capitolo 43680 del
bilancio per l'esercizio in corso);
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in
premessa, l'ulteriore somma di Lire 4.500.000.000 (pari a Euro
2.324.056,05) a favore di FER Srl quale quota relativa al terzo ed
all'adeguamento dei primi 2 trimestri 2001, raggiungendo cosi' il 75%
dell'ammontare complessivo;
f) di impegnare la suddetta somma di Lire 4.500.000.000 (pari a Euro
2.324.056,05) registrata al n. 4295 di impegno sul Capitolo 43680
"Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs
19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).
Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che
presenta la necessaria disponibilita';
g) di dare atto che, la restante quota di Lire 3.000.000.000 (pari a
Euro 1.549.370,70) pari al 25% dell'ammontare complessivo, verra'
assegnata, concessa ed impegnata con proprio atto formale dal
Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici ad avvenuto
trasferimento dallo Stato alla Regione Emilia-Romagna di tale somma,
cosi' come previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 ed a fronte dei
riscontri previsti dagli impegni contrattuali, con FER Srl previa
iscrizione del suddetto importo sul pertinente capitolo di spesa, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa contabile
vigente;
h) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva
da corrispondere di Lire 12.000.000.000 (pari a Euro 6.197.482,79)
quale quota netta dell'onere previsto, ad assegnare e concedere
l'importo corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che
ammonta a Lire 750.000.000 (pari a Euro 387.342,67) cosi'
determinata: Lire 1.200.000.000 (pari a Euro 619.748,28) detratte
Lire 450.000.000 (pari a Euro 232.405,60) gia' assegnate, concesse ed
impegnate con proprio precedente atto 1140/01;
i) di impegnare pertanto la suddetta somma di Lire 750.000.000 (pari
a Euro 387.342,67) al n. 4296 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su
contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto
ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" del bilancio
per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria
disponibilita';
j) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa
regionale vigente, alla liquidazione dell'adeguamento dei primi 2
trimestri 2001 e delle quote relative alla terza trimestralita' a
favore di FER SpA dietro presentazione di regolari fatture emesse
dalla stessa subordinando la liquidazione di detta terza
trimestralita' al verificarsi delle condizioni previste all'art. 4,
comma 1 del DPCM 16/11/2000 riguardanti l'effettivo trasferimento
alla Regione della relativa quota;
k) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Contratto di servizio e di programma per la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra
Regione Emilia-Romagna e societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
relativo al perioro: 1/1/2001-31/12/2003
L'anno duemilauno il giorno . . . . . . . del mese di . . . . . . .
in . . . . . . . . . . . . . . . con la presente scrittura privata,
da registrarsi solo in caso d'uso
tra
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bologna, Via
A. Moro n. 30, codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . .,
nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il .
. . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . presso la sede della Regione, in forza di
delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .
la societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl, di seguito denominata "FER",
in qualita' di societa' costituita dalle ex-Gestioni Governative
titolari del servizio oggetto del presente Contratto, con sede in
Bologna, Via San Donato n. 25, codice fiscale 02080471200,
rappresentata dal dott. Roberto Soffritti, nato a Ferrara il
10/11/1941 nella sua qualita' di Amministratore unico.
Premesso:
- che il DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, ha delineato
il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed
i modi del conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che, ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, le
imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge hanno accesso
alla rete ferroviaria nazionale con le modalita' fissate nel DPR
277/98;
- che il DPR 277/98, contenente le norme di attuazione della
Direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie,
definisce univocamente:
- i compiti del gestore dell'infrastruttura, le attivita' delle
imprese ferroviarie ed i principi a cui tali soggetti si devono
uniformare (artt. 2, 3 e 4);
- i criteri di accesso alle infrastrutture ed ai servizi (art. 6);
- i parametri per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (art. 7);
- che il DPR 146/99, contenente il Regolamento per l'attuazione delle
Direttive 95/18/CEE e 95/19/CEE, disciplina:
- i criteri relativi al rilascio delle licenze alle imprese
ferroviarie (artt. 4 e 5);
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria (art. 8);
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
43T/00, cosi' come disposto dall'art. 7 del DPR 277/98, disciplina in
modo puntuale i criteri di determinazione del canone di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria;
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
44T/00 determina i criteri per la corresponsione agli utilizzatori
dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale
compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza
tecnologica della rete ferroviaria gestita da FS SpA;
- che deve essere assicurata l'applicazione della normativa in
materia di sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie, ai
sensi del DPR 753/80, e relativi regolamenti attuativi e prescrizioni
impartite dagli uffici MCTC e dagli altri organi competenti;
- che la L.R. 30/98, nel definire le modalita' di affidamento della
gestione del trasporto pubblico locale ferroviario:
- stabilisce il principio della separazione contabile tra la gestione
della rete e la gestione dei servizi (art. 22, comma 3);
- ammette l'affidamento diretto quale modalita' di assegnazione delle
infrastrutture e dei servizi nel periodo transitorio (art. 44, comma
1);
- individua nel contratto di servizio lo strumento per la
regolamentazione delle modalita' di erogazione della sola attivita'
di trasporto (art. 23, comma 3);
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria
regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere,
necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma
1);
- prevede che il gestore della rete ferroviaria possa esercitare
anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purche' in via non
esclusiva (art. 22, comma 4);
- che ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99:
- in data 11/4/2000 e' stata costituita, dalle Gestioni Commissariali
Governative operanti in Emilia-Romagna, la societa' FER, con sede
legale a Bologna;
- in data 21/3/2000 e' stato sottoscritto l'Accordo di programma tra
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per
regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente
delle Ferrovie in Gestione Commissariale governativa e in concessione
a soggetti diversi da FS SpA di sua competenza;
- in data 30/12/000 e' stato pubblicato il DPCM che provvede
all'attuazione dei conferimenti ed all'attribuzione delle relative
risorse;
- che in data 18/4/2000 e' stato sottoscritto l'Accordo di programma
tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione e FS SpA per
l'affidamento immediato a FS SpA delle infrastrutture delle linee
ferroviarie locali di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale,
ai sensi dell'art. 8, comma 6 bis del DLgs 422/97 come modificato dal
DLgs 400/99;
- che in data 15/3/2001 e' stato emanato l'atto di concessione della
Regione a FER per la gestione dell'infrastruttura e del Servizio di
trasporto pubblico locale ferroviario;
- che, per il triennio 2001-2003, FER riveste il ruolo di parte
contrattuale nel contratto di servizio per il trasporto;
si stipula e conviene quanto segue.
Art. 1
(Premesse)
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto
di servizio e di programma, di seguito nominato per brevita'
"Contratto".
Art. 2
(Struttura del contratto)
1) Il contratto si articola in cinque parti:
Art. 1 - (Premesse) Art. 2 - (Struttura del contratto)
Parte prima: Durata e oggetto
Art. 3 - (Durata) Art. 4 - (Oggetto) Art. 5 - (Prestazioni)
Art. 6 - (Flessibilita' gestionale) Art. 7 - (Interruzione
dell'esercizio)
Parte seconda: Obiettivi
Art. 8 - (Parametri economico-gestionali) Art. 9 - (Scheda
esercizio)
Parte terza: Impegni programmatici delle parti
Art. 10 - (Politica tariffaria) Art. 11 - (Politica della qualita')
Art. 12 - (Politica degli investimenti) Art. 13 - (Manutenzione
straordinaria)
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio
Art. 14 - (Comitato di verifica e di monitoraggio) Art. 15 -
(Monitoraggio economico-gestionale) Art. 16 - (Monitoraggio della
qualita' erogata) Art. 17 - (Sistema di sanzioni) Art. 18 - (Tempi
del monitoraggio economico-gestionale)
Parte quinta: Disposizioni varie
Art. 19 - (Risoluzione del contratto) Art. 20 - (Controversie tra
le parti) Art. 21 - (Registrazione)
Allegati
Parte prima: Durata e oggetto
Art. 3
(Durata)
1) Il presente contratto ha durata triennale, dall'1/1/2001 al
31/12/2003 e sara' aggiornato al termine del primo anno per quanto
concerne il sistema dei pedaggi da applicare e la fissazione di
standard qualitativi ed obiettivi economico-gestionali, nonche' delle
relative sanzioni ed incentivi.
2) Il contratto e' soggetto a revisione in pendenza di eventuali
disposizioni di legge concernenti l'oggetto dello stesso. In
particolare la revisione si rendera' indispensabile in occasione di
nuovi riparti di contributi nazionali.
3) Nel caso in cui, durante il periodo di validita' del presente
contratto, FER evolva in una nuova societa' per la gestione
dell'infrastruttura in parte ricompreso nel presente contratto di
programma, i sottoscrittori del presente atto si impegnano
reciprocamente a rivederne i contenuti.
Art. 4
(Oggetto)
1) Il contratto disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e
la societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl in merito alla gestione delle
infrastrutture ferroviarie attualmente in concessione a FER.
Art. 5
(Prestazioni)
1) FER si impegna a mantenere in esercizio le linee in concessione
nel rispetto degli standard di qualita' contenuti nell'allegato n. 1:
- garantendo il rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia
di sicurezza degli impianti e della circolazione dei treni;
- assicurando che l'accesso delle imprese ferroviarie alla rete
avvenga su base equa e non discriminatoria, nel rispetto del
principio di reciprocita', al fine di consentire un utilizzo efficace
ed ottimale della che hanno stipulato un contratto di servizio con la
Regione.
2) FER si impegna a gestire l'infrastruttura ferroviaria secondo
criteri di economicita' e di efficienza ed a perseguire un costante
miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualita' della
circolazione dei treni.
FER si impegna a gestire l'infrastruttura ferroviaria secondo criteri
di compatibilita' con l'ambiente e ad adottare materiali, sistemi di
gestione capacita' delle linee;
3) riconoscendo priorita' nell'assegnazione delle tracce orarie alle
imprese ferroviarie esercenti i servizi di trasporto pubblico locale
e tecnologie innovativi e atti a concorrere alla diminuzione
dell'inquinamento di natura fisica, chimica e biologica, e alla
riduzione del degrado territoriale.
4) FER, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso
delle adeguate capacita' tecnico-produttive, si impegna a programmare
e coordinare tutte le attivita' accessorie alla gestione della rete
e, in particolare, cura e garantisce:
- la manutenzione straordinaria e ordinaria;
- le revisioni periodiche dell'infrastruttura;
- le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- le attivita' amministrative e commerciali a supporto della
gestione.
5) FER si impegna ad effettuare gli interventi necessari al
mantenimento in efficienza delle stazioni, dei depositi e degli
impianti e macchinari funzionali all'effettuazione della manutenzione
ordinaria e straordinaria dei mezzi ed al loro ricovero, garantendo
altresi' la disponibilita' degli stessi alle aziende affidatarie del
servizio.
6) FER si impegna, in qualita' di stazione appaltante, a gestire
tutte le attivita' funzionali alla realizzazione degli interventi di
cui al successivo articolo 13 nel rispetto della normativa vigente.
7) FER si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato
nell'esercizio del trasporto pubblico locale il corrispondente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
8) A fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto, la
Regione riconosce alla FER i seguenti contributi annui, da intendersi
al netto di IVA: Lire 12.000.000.000 pari a Euro 6.197.482,79. Tale
importo potra' essere rivisto in occasione della stipula del
contratto di servizio biennale 2002-2003 e del rispetto, da parte
dello Stato, dell'art. 7, comma 6 dell'Accordo di programma citato in
premessa.
9) I contributi vengono erogati dalla Regione, nei limiti degli
stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di
emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del contributo
totale annuo, eccezion fatta per la quarta, che sara' pari all'80%
dell'ultimo quarto. Si procedera' al saldo fatturando il restante 20%
dell'ultimo quarto alla presentazione del "resoconto consuntivo
finale", a garanzia anche delle eventuali riduzioni di contributi
comminate ai sensi dell'art. 17. La liquidazione delle singole
fatture avverra' con le modalita' previste dalla L.R. n. 31 del 6
luglio 1977.
10) Nel corso del periodo di durata del presente contratto FER si
impegna a determinare separatamente i costi di esercizio, per quanto
possibile con riferimento alle singole linee esercite, ed i costi per
la gestione della rete ed a calcolare il canone di utilizzo
dell'infrastruttura, fino alla definizione di apposite norme
regionali in materia, secondo quanto previsto dai decreti del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21 marzo 2000 e del 22
marzo 2000 per le linee a scarso traffico.
11) FER per lo svolgimento di singole attivita' puo' avvalersi di
altre aziende od operatori, fermo restando in ogni caso la sua
responsabilita' diretta nei confronti della Regione. Qualora tali
esternalizzazioni abbiano rilevante entita', FER e' tenuta a darne
tempestiva comunicazione alla Regione.
12) Rientrano tra i costi del presente contratto gli oneri per il
funzionamento del Comitato di verifica e monitoraggio previsto
dall'art. 11 dell'accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e
della Navigazione e Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della
delega prevista dall'art. 8, comma 3 del DLgs 422/97. I costi di
funzionamento del comitato sono determinati secondo i criteri
proposti dalla Regione responsabile del coordinamento per materia in
seno alla conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome. I costi complessivi di cui sopra dovranno essere ripartiti
tra le Aziende ferroviarie concessionarie della Regione in maniera
proporzionale ai contributi annui ad esse assegnati.
Art. 6
(Flessibilita' gestionale)
1) FER, nel caso di variazioni del servizio di trasporto, si impegna
ad adeguare la disponibilita' dell'infrastruttura ferroviaria fatti
salvi i limiti di capacita' della stessa e le esigenze dettate dalle
attivita' di manutenzione.
2) Gli adeguamenti di cui al comma precedente non comportano
variazioni del contributo contrattuale se non richiedono un
ampliamento dell'arco giornaliero del servizio.
3) FER puo' procedere, previo parere favorevole della Regione, a
modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in
dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o
adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni
nella disponibilita'.
Art. 7
(Interruzione dell'esercizio)
1) L'esercizio oggetto del contratto non puo' essere interrotto ne'
sospeso da FER per nessun motivo, salvo per cause di forza maggiore
previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorita' per motivi
di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere
ripristinata al piu' presto. In caso di abbandono o sospensione
dell'esercizio da parte di FER per cause diverse da quelle prima
previste come eccezione, la Regione potra' sostituirsi senza
formalita' di sorta a FER per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa su
di essa per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la
Regione potra' avvalersi di altre aziende nel rispetto della vigente
normativa.
2) FER garantisce, in caso di sciopero, di attivarsi per consentire
l'erogazione della quantita' di servizio minimo prevista, secondo
quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti.
3) Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi
fortuiti o accidentali, quali calamita' naturali, terremoti,
sommosse, etc. e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e da
FER e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza, come
ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di
manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni dei contributi
previsti dal precedente articolo 5, a condizione che FER assicuri,
con tempi e modalita' appropriate, il ripristino dell'esercizio.
4) Le riduzioni o le sospensioni nella disponibilita'
dell'infrastruttura o delle attivita' di supporto ai servizi di
trasporto sono tempestivamente comunicate da FER alla Regione, anche
a mezzo fax.
Parte seconda: Obiettivi
Art. 8
(Parametri economico-gestionali)
1) Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento
continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti
pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi
economico-gestionali.
2) Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:
- livello di saturazione delle linee;
- costo operativo per chilometro di rete;
- velocita' di impostazione di orario.
FER si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le definizioni
e le modalita' di rilevazione contenute nell'Allegato n. 2.
Le parti si impegnano ad individuare, per ciascuno dei parametri
citati, gli obiettivi da raggiungere negli anni 2002 e 2003.
Art. 9
(Scheda esercizio)
1) Le parti concordano nell'assumere il documento "Scheda esercizio",
di cui all'Allegato n. 3, quale valutazione sullo stato di fatto del
livello quantitativo e qualitativo delle attivita' di esercizio
svolte; le parti concordano che i dati contenuti nella scheda
rappresentano la situazione di partenza in relazione alla quale
verranno misurati i risultati raggiunti e concordati gli obiettivi
futuri da perseguire.
Parte terza: Impegni programmatici delle parti
Art. 10
(Politica tariffaria)
1) FER collabora con la Regione per la progettazione e messa a punto
di un metodo per il calcolo del pedaggio e l'assegnazione delle
tracce, da intendersi quale sistema tariffario da applicare in
relazione all'accesso ed all'utilizzo delle infrastrutture
ferroviarie da parte di imprese esercenti il trasporto ferroviario di
passeggeri e merci.
2) Fino alla definizione di apposite norme regionali in materia, il
costo del pedaggio e' calcolato sulla base di quanto previsto dai
decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 43T/00 e
44T/00 per le linee a scarso traffico.
Art. 11
(Politica della qualita')
1) FER si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di sicurezza
dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard minimi di
qualita' definiti nell'Allegato 1 sara' effettuata attraverso il
monitoraggio della qualita' erogata.
2) La societa' FER si impegna a contribuire, in concorso con la
Regione e con gli altri gestori di servizi ferroviari operanti in
Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione
con gli utenti, fino al limite massimo dello 0,25%, su base annua,
dei contributi contrattuali.
Art. 12
(Politica degli investimenti)
1) Per il rinnovo, l'ampliamento e l'ammodernamento
dell'infrastruttura e degli impianti tecnologici, FER si impegna a
realizzare, o completare ove gia' iniziati, nel corso del periodo di
vigenza del presente contratto, in veste di stazione appaltante, gli
investimenti di cui all'accordo di programma tra Ministero dei
Trasporti e della Navigazione e Regione citato in premessa, nel
rispetto del programma di cui all'Allegato n. 4, previa
disponibilita' dei fondi.
2) FER si obbliga ad impegnare ogni ulteriore fonte di finanziamento
individuata oltre a quelle citate nell'accordo di programma di cui al
comma 1.
3) FER si impegna ad adoperarsi al fine di minimizzare i disagi ed i
disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure in via
temporanea, alle imprese utenti e alla clientela delle stesse
dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti,
garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e
l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi e
delle condizioni di sicurezza della circolazione.
Art. 13
(Manutenzione straordinaria)
1) FER si impegna ad utilizzare la quota parte necessaria dei fondi
della Legge 297/78 per svolgere, nel corso del periodo di vigenza del
presente contratto, in via prioritaria i necessari interventi di
manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di rete e
subordinatamente gli altri interventi consentiti dalla legge.
2) La Regione si obbliga a mettere a disposizione di FER i fondi di
cui al comma precedente, ammontanti complessivamente per l'anno 2001
a 6,048 miliardi di Lire, come indicato nel DPCM del 16/11/2000.
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio
Art. 14
(Comitato di verifica e di monitoraggio)
1) L'attivita' di verifica e di monitoraggio prevista dall'art. 11
dell'accordo di programma citato in premessa e' affidata al medesimo
comitato di cui all'art. 6 del contratto di servizio.
2) Parimenti, per le funzioni di pura assistenza alle parti nella
gestione e nel monitoraggio del contratto per quanto riguarda
l'adempimento delle singole clausole contrattuali, si fara'
riferimento al comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2 del
contratto di servizio.
Art. 15
(Monitoraggio economico-gestionale)
1) FER si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri
di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su supporto
informatico, secondo il metodo riportato nell'Allegato 5 e le
scadenza definite nell'art. 18. La Regione utilizzera' tali dati per
l'elaborazione del proprio "Conto economico consuntivo", riportato
nello stesso Allegato n. 5, e per la compilazione dell'aggiornamento
della "Scheda esercizio" di cui all'Allegato n. 3. Qualora alcuni
dati non fossero disponibili nella contabilita' di FER, essi verranno
ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.
Art. 16
(Monitoraggio della qualita' erogata)
1) FER fornisce con le cadenze previste le rilevazioni interne sul
rispetto degli standard di qualita' di cui all'Allegato n. 1.
2) La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma
1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.
Art. 17
(Sistema di sanzioni)
1) L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'
garantiti da FER comporta l'applicazione di una riduzione dei
contributi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 1. Tale
riduzione, relativa alla qualita' erogata, non potra' comunque
superare il limite massimo del 10% dei contributi contrattuali.
2) Le riduzioni dei contributi, applicate al periodo a cui la
verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di
rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato
n. 1.
3) La Regione ha facolta' di convocare FER per analizzare le
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti
in tema di standard di qualita' e di richiedere tutte le azioni
correttive ritenute necessarie.
4) La mancata o incompleta fornitura, da parte di FER, dei dati
necessari al monitoraggio economico-gestionale sara' sanzionata con
una riduzione dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di
ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 18.
5) Si concorda di utilizzare il primo anno di vigenza del presente
contratto per la messa a punto delle modalita' e dei parametri di
rilevazione della qualita' del servizio. Le penalita' di cui
all'Allegato 1 sono indicative e potranno essere oggetto di
ricalibrazione. Per il primo anno esse saranno pertanto quantificate
e conteggiate senza che cio' comporti riduzione del contributo
erogato dalla Regione.
Art. 18
(Tempi del monitoraggio)
1) FER si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a
trasmettere alla Regione il conto economico consuntivo anno
precedente e il resoconto consuntivo anno in corso nella forma
prevista dall'art. 9 e secondo i criteri previsti dall'art. 15,
rispettando le seguenti scadenze:
anno 2001
entro il 31 luglio 2001 consuntivo 2000 delle singole gestioni
anni 2002 e 2003
entro il 31 marzo resoconto consuntivo anno precedente
entro il 31 luglio consuntivo anno precedente
anno 2004
entro il 31 marzo resoconto consuntivo anno 2003
Parte quinta: Disposizioni varie
Art. 19
(Risoluzione del contratto)
1) Il presente contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti
violazioni, da parte di FER, degli obblighi in esso previsti.
Art. 20
(Controversie tra le parti)
1) Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione
del contratto.
2) Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o
nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potra' notificare
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e
l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le
motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la
vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie
vengono demandate alla cognizione di un collegio arbitrale composto
di tre membri designati:
- uno dalla Regione;
- uno da FER;
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle
parti.
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal
presidente del Tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
3) Il contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione
dell'una all'altra parte dovra' essere sospesa in pendenza del
procedimento.
4) La Regione si obbliga, ove richiesto da FER, a rendersi
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra FER e le aziende,
i consorzi o gli enti a partecipazione regionale, promuovendo forme
di composizione delle controversie stesse analoghe a quella
illustrata al comma 1 ed evitando, per quanto possibile, il ricorso
all'Autorita' giudiziaria.
Art. 21
(Registrazione)
1) Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico
di FER.
Allegati
1) Qualita' dell'esercizio
2) Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio
3) Scheda esercizio
4) Programma degli investimenti infrastrutturali
5) Metodo di elaborazione della scheda esercizio
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2 - Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di
esrecizio
Livello di saturazione delle linee
Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a
consuntivo, rapportando la capacita' dell'infrastruttura utilizzata
alla capacita' complessiva.
Costo operativo per chilometro di rete
Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo
totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni
extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato
nell'Allegato n. 5.
Velocita' di impostazione di orario
Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle
categorie dei treni, e riflette la velocita' massima teoricamente
ammessa.
ALLEGATO 3 - Scheda esercizio - (omissis)
ALLEGATO 5 - Metodo di elaborazione della scheda esercizio -
(omissis)