REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 2002, n. 395

Criteri generali per la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica (erp) - art. 4, commi 3 e 4, L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (proposta della Giunta regionale in data 1 luglio 2002, n. 1138)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1138               
dell'1 luglio 2002, recante in oggetto "Proposta al Consiglio -                 
criteri generali per la determinazione dei canoni erp - art. 4, comma           
4, L.R. 24/01";                                                                 
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede                 
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
8895 in data 25 luglio 2002;                                                    
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale                
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";                                
visti in particolare:                                                           
- l'articolo 4, comma 3, lett. c) rubricato "Funzioni della Regione";           
- l'articolo 35 rubricato "Canone di locazione";                                
- l'articolo 36 rubricato "Destinazione dei proventi dei canoni";               
- l'articolo 15, comma 2, rubricato "Utenti";                                   
- la delibera del Consiglio regionale del 12 febbraio 2002, n. 327,             
recante "Specificazione dei requisiti per accedere all'edilizia                 
residenziale pubblica (erp) di cui all'art. 15 della L.R. 24/01";               
premesso:                                                                       
- che la delibera del Consiglio regionale 327/02 ha stabilito che il            
limite di reddito per l'accesso non deve superare il valore ISE di              
30.000 Euro e il valore ISEE di 15.000 Euro, rinviando al punto 2 del           
dispositivo ad un successivo provvedimento regionale la                         
determinazione del limite di reddito per la permanenza nell'erp e               
l'utilizzo dei limiti di reddito per l'accesso ai fini della                    
determinazione dei canoni;                                                      
- che in base a quanto disposto dall'art. 4 sopracitato, il Consiglio           
regionale stabilisce i criteri generali per la determinazione del               
canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i massimali            
dei costi di gestione degli stessi, con riferimento ai capitolati               
prestazionali dei servizi forniti;                                              
- che l'art. 35 della L.R. 24/01 dispone che il canone degli alloggi            
di erp e' determinato dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dal           
Consiglio regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali           
e tenendo conto di quanto sancito dall'art. 36 della medesima legge,            
circa la destinazione dei proventi;                                             
- che la normativa regionale stabilisce:                                        
- che il canone e' commisurato al valore dell'immobile e al reddito             
del nucleo dell'assegnatario, valutato secondo i criteri stabiliti              
dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;           
- che sono individuate tre diverse tipologie di canoni in rapporto              
alle fasce entro cui collocare le famiglie aventi diritto:                      
a) fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali             
e' definita l'incidenza massima del canone sul reddito;                         
b) una fascia costituita da nuclei familiari, al di fuori della                 
fascia di protezione, per i quali il Comune stabilisce un canone,               
all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;                  
c) fascia della decadenza, riferita ad utenti dichiarati decaduti, ai           
quali applicare fino al rilascio dell'alloggio, un canone maggiorato            
rispetto a quello previsto per la fascia precedente, definito dal               
Comune, entro i limiti fissati dalla Regione;                                   
- che gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al                 
Comune le spese sostenute per i servizi ad essi prestati;                       
- che tramite la riscossione del canone l'Ente gestore puo' incassare           
dagli assegnatari le quote relative alle spese di manutenzione                  
ordinaria delle parti comuni;                                                   
considerato che in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 15             
richiamato dall'art. 30, comma 1 della L.R. 24/01, occorre definire i           
requisiti per la permanenza nell'erp e che in relazione a quanto                
disposto dall'art. 35 della citata legge regionale, si possono                  
individuare tre aree, una di accesso all'erp, una di permanenza ed              
un'altra di decadenza;                                                          
valutata l'opportunita' di definire i "Criteri generali per la                  
determinazione dei canoni di alloggi di erp" attraverso apposito                
Allegato "A" alla presente deliberazione;                                       
ritenuto che:                                                                   
- l'applicazione del DLgs n. 109, introducendo un sistema diverso da            
quello attualmente utilizzato, nella valutazione della situazione               
economica dei nuclei assegnatari, rende necessario procedere                    
all'effettiva raccolta dei dati di ciascun nucleo ed al calcolo del             
relativo canone, al fine di consentire ai Comuni ed ai Tavoli di                
concertazione provinciale (art. 5, comma 3, L.R. 24/01) una effettiva           
valutazione e verifica dei suddetti criteri generali;                           
- a tale scopo si rende pertanto opportuno prevedere l'attivita' di             
un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione di rappresentanti            
dei Comuni, designati in accordo con la CRAL, ed il supporto                    
operativo delle ACER, finalizzato alla valutazione dei risultati                
dell'attivita' suddetta, mettendo in evidenza le problematiche emerse           
e le eventuali necessita' di interventi correttivi ai criteri                   
applicati;                                                                      
- il suddetto gruppo tecnico debba fornire le proprie indicazioni               
affinche' la Giunta regionale possa entro il 31/3/2003, previo                  
confronto con le organizzazioni sindacali, proporre al Consiglio                
eventuali modifiche ai criteri citati ovvero relazioni al Consiglio             
stesso sulla corretta applicazione;                                             
ritenuto altresi' di integrare e modificare la delibera del Consiglio           
regionale n. 327 del 12/2/2002, per precisare i requisiti dei singoli           
componenti del nucleo avente diritto anche relativamente ai limiti di           
titolarita' di diritti reali;                                                   
dato atto del confronto fra la Giunta regionale e le organizzazioni             
sindacali, ex art. 4, comma 4, L.R. 24/01;                                      
preso atto che la Giunta regionale ha assunto il parere favorevole              
della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 24/6/2002;                    
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare l'Allegato "A" concernente "Criteri generali per la             
determinazione dei canoni di alloggi di edilizia residenziale                   
pubblica", che costituisce parte integrante e sostanziale della                 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c),              
dell'art. 15, comma 2, e degli artt. 35 e 36 della L.R. 24/01;                  
2) di stabilire che, entro il 31/3/2003, a seguito dei risultati                
dell'applicazione virtuale sperimentale dei criteri previsti                    
all'Allegato A agli assegnatari di alloggi erp, e delle conseguenti             
risultanze dell'attivita' del gruppo tecnico citato in premessa, la             
Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali,             
provveda a sottoporre al Consiglio un'eventuale proposta di modifica            
dei suddetti criteri, ovvero predisponga un'apposita relazione                  
informativa sull'applicazione dei criteri stessi;                               
3) di stabilire che, in relazione alle risultanze della verifica di             
cui al punto 2), i nuovi canoni decorrano dall'1 luglio 2003;                   
4) di stabilire, inoltre, che i limiti di reddito per la permanenza             
sono pari a 30.000 Euro (ISEE) e 45.000 Euro (ISE) come precisato               
nell'Allegato A; gli altri requisiti sono quelli gia' previsti per              
l'assegnazione (delibera del Consiglio regionale 327/02), con                   
esclusione del limite di 35.000 Euro relativo al patrimonio mobiliare           
(paragrafo e.1. della citata delibera n. 327): i valori ISE (e i                
conseguenti ISEE), per i nuclei assegnatari, vengono ridefiniti                 
attraverso la detrazione del 50% della componente derivante dal                 
patrimonio mobiliare, come definito dall'ISP (Indicatore della                  
situazione patrimoniale);5) di specificare che l'applicazione dei               
suddetti requisiti definiti per la permanenza, decorre dall'1 luglio            
2003, con esclusione del requisito relativo ai diritti reali su beni            
immobili (lettera c, art. 15, L.R. 24/01) per il quale la decorrenza            
e' fissata al 24 agosto 2004; nel contempo continua a trovare                   
applicazione la disciplina previgente;                                          
6) di integrare la delibera del Consiglio regionale n. 327 del                  
12/2/2002, apportando la seguente aggiunta dopo il punto 1) del                 
deliberato:                                                                     
"2) di stabilire che i requisiti per l'accesso all'erp, come                    
specificato in premessa, debbano essere posseduti dal richiedente e,            
limitatamente alle lettere c), d), e), anche da parte degli altri               
componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della           
domanda.".                                                                      
Conseguentemente il punto 2) della deliberazione del Consiglio                  
regionale 327/02, diventa punto 3);                                             
7) i punti c.1) e c.2) della parte narrativa della delibera del                 
Consiglio regionale 327/02, attinenti ai "limiti alla titolarita' di            
diritti reali su beni immobili", sono sostituiti dai seguenti:                  
"c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di           
proprieta', usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato                 
nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la                 
domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di               
concorso, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte           
la tariffa della categoria A/2, classe I, calcolata negli ambiti                
comunali suddetti, considerando la zona censuaria piu' bassa. Qualora           
sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla                   
categoria immediatamente inferiore;                                             
c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente                
diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di                
proprieta', usufrutto, uso o abitazione, su uno o piu' immobili                 
ubicati in qualsiasi localita', la cui rendita catastale complessiva            
rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2             
classe I del Comune al quale si presenta la domanda ovvero del Comune           
o dei Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona                    
censuaria piu' bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la              
tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore.".                  
I punti c.3) e c.4) della sopracitata delibera del Consiglio                    
regionale 327/02 sono soppressi;                                                
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di              
edilizia residenziale pubblica (art. 4, comma 3, L.R. 24/01)                    
1) Premessa                                                                     
La L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale                      
dell'intervento pubblico nel settore abitativo", ha definito in modo            
innovativo il quadro normativo relativo alla definizione dei canoni             
di alloggi di edilizia residenziale pubblica.                                   
Infatti, mentre la precedente impostazione (L.R. 13/95) prevedeva la            
definizione dei canoni degli alloggi di erp attraverso una                      
deliberazione del Consiglio regionale in attuazione di una                      
dettagliata previsione di legge, l'art. 35 della L.R. 24/01 dispone             
che il canone degli alloggi di erp sia determinato dal Comune sulla             
base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, previo confronto            
con le organizzazioni sindacali e tenendo conto di quanto sancito               
dall'art. 36 della medesima legge, circa la destinazione dei                    
proventi. In particolare in base all'art. 4 della suddetta legge, la            
Regione, con delibera del Consiglio, definisce "i criteri generali              
per la determinazione del canone degli alloggi di edilizia                      
residenziale pubblica e i massimali dei costi di gestione degli                 
stessi, con riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi                 
forniti".                                                                       
Ai fini della definizione dell'entita' del canone, la normativa                 
regionale (art. 35) stabilisce:                                                 
- che il canone e' commisurato al valore dell'immobile e al reddito             
del nucleo dell'assegnatario, valutato secondo i criteri stabiliti              
dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;           
- che sono individuate tre diverse tipologie di canoni in rapporto              
alle fasce entro cui collocare le famiglie aventi diritto:                      
a) fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali             
e' definita l'incidenza massima del canone sul reddito;                         
b) una fascia costituita da nuclei familiari, al di fuori della                 
fascia di protezione, per i quali il Comune stabilisce un canone,               
all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;                  
c) fascia della decadenza, riferita ad utenti dichiarati decaduti, ai           
quali applicare fino al rilascio dell'alloggio, un canone maggiorato            
rispetto a quello previsto per la fascia precedente, definito dal               
Comune, entro i limiti fissati dalla Regione.                                   
Il quadro normativo e' stato completato con la delibera del Consiglio           
regionale 327/02, che ha definito i requisiti per l'accesso all'erp             
prevista dall'art. 15 della L.R. 24/01, stabilendo il limite di                 
reddito per l'accesso pari a 30.000 Euro per l'ISE e pari a 15.000              
Euro per l'ISEE.                                                                
2) Obiettivi                                                                    
Le novita' introdotte dal nuovo quadro normativo, mirano ad una                 
maggiore equita' nel confronto delle condizioni economiche fra chi e'           
gia' assegnatario e di chi e' in attesa di assegnazione, maggiore               
economicita' ed efficienza nella gestione, efficacia nell'utilizzo              
del patrimonio pubblico. ll perseguimento degli obiettivi, deve                 
comunque salvaguardare il sistema di protezione attualmente in essere           
a favore dei soggetti piu' deboli.                                              
L'introduzione del "redditometro" - il nuovo sistema di valutazione             
della situazione economica dei nuclei familiari - risponde ad                   
esigenze di maggior equita', rispetto alla situazione precedente e              
permette di tener conto delle caratteristiche del nucleo (numero e              
tipologia dei componenti, presenza di soggetti deboli, valutazione              
della situazione economica complessiva,..). La conseguente                      
riclassificazione dei nuclei assegnatari in base al redditometro puo'           
portare a situazioni di passaggio ad aree/fasce di reddito e canoni             
sensibilmente diverse dalle precedenti: il Comune potra' prevedere              
un'opportuna graduazione nel tempo nel caso di aumenti consistenti.             
La definizione dei presenti criteri persegue un giusto equilibrio fra           
autonomia comunale, attenzione e migliore risposta alle esigenze                
locali, ricerca di maggiore controllo ed efficienza della gestione,             
necessita' di mantenere sistemi di protezione omogenei a livello                
regionale.                                                                      
I canoni attuali derivano dall'applicazione della L.R. 13/95 che si             
basava sull'incidenza del canone sul reddito (requisito soggettivo) e           
sull'equo canone (Legge 392/78), parametro base riferito alla                   
tipologia dell'alloggio (requisito oggettivo).                                  
La nuova impostazione ripropone il rapporto canone/reddito                      
(incidenza) quale parametro soggettivo di riferimento, con valori               
variabili, da graduare in relazione alle condizioni economiche dei              
nuclei assegnatari. Per il parametro oggettivo (alloggio) si dovra'             
tener conto del nuovo quadro normativo della locazione (Legge 431/98)           
che ha sostituito l'equo canone.                                                
Al fine di graduare il passaggio da fasce con canone interamente                
soggettivo ad altre con canone oggettivo, e' necessario che il nuovo            
sistema di calcolo del canone di locazione introduca fasce intermedie           
con canone determinato in modo misto, risultante cioe' da un mix di             
elementi soggettivi ed oggettivi.                                               
Il monte canoni risultante dall'applicazione dei nuovi criteri e                
dalle determinazioni comunali dovra' essere destinato, oltre alla               
copertura dei costi di gestione, agli investimenti per il                       
miglioramento e lo sviluppo del settore abitativo di proprieta'                 
pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge.                     
L'obiettivo che si pone alla Regione, alle ACER, alle Conferenze                
degli Enti ed ai Comuni e' che la riorganizzazione del settore porti            
effettivamente ad un miglioramento dei servizi di gestione, ad una              
maggiore efficienza ed efficacia delle ACER e del sistema                       
complessivo, che l'aumento del monte canoni e le maggiori risorse               
liberatesi a seguito della ristrutturazione degli Enti (minori tasse            
sul patrimonio trasferito ai Comuni), siano interamente destinati al            
miglioramento del patrimonio erp ed alla capacita' di risposta alle             
esigenze abitative dei nuclei meno abbienti. Le maggiori risorse non            
debbono portare ad un aumento delle spese di gestione delle ACER.               
A queste condizioni, la Regione s'impegna ad investire nel patrimonio           
pubblico una quota rilevante delle risorse disponibili per i prossimi           
programmi di edilizia abitativa orientativamente circa il 60% delle             
risorse per il Programma 2002/2005 va destinato al miglioramento ed             
incremento del patrimonio erp, secondo programmi che saranno definiti           
dai Tavoli di concertazione in relazione alla ripartizione                      
provinciale delle risorse regionali.                                            
3) Individuazione delle aree                                                    
II quadro normativo prevede l'individuazione di tre aree nelle quali            
ripartire la generalita' dei nuclei assegnatari: l'area di accesso              
all'erp (gia' definita con atto regionale), della permanenza e quella           
della decadenza. All'interno dell'area dell'accesso e della                     
permanenza vanno individuate le diverse fasce, con particolare                  
riguardo a quella di protezione.                                                
Si rende necessario pertanto definire i requisiti soggettivi ed i               
relativi limiti di reddito delle diverse aree/fasce in modo tale da             
collocare i nuclei familiari assegnatari in rapporto all'effettiva              
situazione economica ed al possesso dei requisiti soggettivi                    
richiesti per la permanenza nell'erp.                                           
La delibera che fissa i requisiti per l'accesso (delibera Consiglio             
regionale 327/02), si basa, per la definizione della situazione                 
economica dei nuclei aventi diritto, sui criteri definiti dal DLgs              
109/98 e successive modificazioni (ISE - ISEE: il cosiddetto                    
"redditometro") con alcune opportune modifiche ed integrazioni,                 
relativamente alle famiglie monoreddito ed a quelle mononucleari.               
Alla citata delibera si deve fare riferimento per le modalita' di               
calcolo dell'ISE ed ISEE.                                                       
La diversa impostazione conseguente all'applicazione dell'ISE ed                
ISEE, introduce elementi di maggiore equita' nella valutazione delle            
condizioni economiche delle famiglie, e rende necessario un                     
innalzamento dei limiti di reddito (ora ISE ed ISEE) per tener conto            
dei nuclei complessi (numerosi, presenza di minori, situazioni                  
disagiate), rispetto alla precedente normativa. Il conseguente                  
allargamento dell'area dell'accesso comporta la collocazione                    
nell'area della stragrande maggioranza delle famiglie assegnatarie              
(circa l'80%), cosi' come emerge dalle simulazioni di calcolo,                  
operate in base agli elementi conoscitivi desunti dall'Anagrafe                 
dell'utenza erp.                                                                
Dalla nuova impostazione ne consegue, fra l'altro, una minore                   
differenziazione tra le condizioni economiche di chi ha diritto ad              
accedere e chi permane nell'edilizia residenziale pubblica.                     
All'interno di questa area va individuata la fascia di protezione che           
deve garantire ai nuclei meno abbienti particolari condizioni                   
agevolate nella determinazione del canone.                                      
In considerazione della natura degli indicatori assunti per la                  
determinazione delle condizioni economiche dei nuclei (ISE, ISEE),              
dove l'ISE definisce la situazione economica complessiva, mentre                
l'ISEE valuta anche la complessita' e le caratteristiche del nucleo,            
le aree sono definite dal doppio indicatore (ISE, ISEE), cosi' come             
gia' fatto per l'accesso (delibera 327/02).                                     
Le fasce, che rappresentano una suddivisione ed una articolazione               
all'interno delle aree per meglio adeguarle alle effettive condizioni           
dei nuclei, vengono individuate dall'indicatore ISEE.                           
La Regione individua, all'interno dell'area dell'accesso, la fascia             
di protezione attraverso il parametro dell'ISEE che deve risultare              
inferiore o pari a 7.000 Euro.                                                  
Al fine di commisurare il canone alle condizioni economiche dei                 
nuclei assegnatari ed aventi diritto, i Comuni articolano le aree               
individuando piu' fasce e, relativamente alla fascia di protezione,             
definiscono altre sottofasce; in tal modo si puo' ottenere una                  
graduazione continua del canone al variare del reddito.Per la                   
definizione dell'area della permanenza (e quindi di conseguenza i               
limiti per la decadenza) si fa riferimento ad un aumento del 50% del            
limite ISE previsto per l'accesso ed un aumento differenziato per               
l'ISEE, per tenere conto dei nuclei assegnatari piu' piccoli (ad                
esempio: anziani soli). Tali limiti sono fissati in 45.000 Euro (ISE)           
e 30.000 Euro (ISEE). Il minor aumento dei limiti nel passaggio fira            
le due aree rispetto alla precedente normativa (la L.R. 13/95                   
prevedeva il doppio del limite di accesso in vigore) e' dovuto                  
all'ampliamento dell'area dell'accesso nella nuova normativa; e'                
inoltre prevista l'eliminazione della "fascia sorvegliata" (tre volte           
il precedente limite di accesso) della durata massima di 8 anni che             
aveva sollevato critiche alla precedente normativa.                             
Infatti il preesistente limite pari a Lire 22.500.000 di reddito                
convenzionale porta ad un valore di Lire 75.000.000 (38.730 Euro) di            
reddito complessivo per lavoro dipendente per la qualifica di                   
assegnatario e di Lire 112.500.000 (58.100 Euro) per la fuoriuscita             
dal regime "sorvegliato" di 8 anni. Per i lavoratori non dipendenti i           
limiti vanno ridotti del 40%: sono rispettivamente Lire 45.000.000              
(23.240 Euro) e Lire 67.500.000 (34.860 Euro).                                  
Il nuovo quadro complessivo risulta pertanto il seguente:                       
- Area accesso erp (delibera Consiglio regionale 327/02) - fascia di            
protezione                                                                      
limite reddito ISE 30.000 Euro                                                  
limite reddito ISEE 15.000 Euro                                                 
limite reddito ISEE 7.000 Euro                                                  
- Area permanenza                                                               
limite reddito ISE 45.000 Euro                                                  
limite reddito ISEE 30.000 Euro                                                 
- Area decadenza                                                                
limite reddito ISE >> 45.000 Euro                                               
limite reddito ISEE >> 30.000 Euro                                              
Per il collocamento nelle diverse aree e' necessario che entrambi i             
limiti (ISE, ISEE) siano rispettati. Il collocamento nelle fasce,               
all'interno delle aree, e' determinato dal parametro ISEE della                 
fascia e dal parametro ISE dell'area che contiene la fascia.                    
Ai fini della permanenza, il nucleo assegnatario dovra' rispettare              
entrambi i limiti (ISE, ISEE): il superamento di anche un solo limite           
(ISE o ISEE) fa passare dall'area della permanenza a quella della               
decadenza, con l'applicazione degli oneri e procedure conseguenti.              
4) Determinazione dei canoni                                                    
4.1) Fascia di protezione                                                       
La normativa prevede, come detto, che il canone da applicare alle               
famiglie meno abbienti, ovvero appartenenti alla fascia di                      
protezione, come sopra individuata, sia definito all'interno di                 
un'incidenza massima del canone sul reddito (I: %), prescindendo dal            
valore dell'alloggio assegnato. II canone e' pertanto definito da una           
% del reddito ISE.                                                              
Si definisce l'incidenza massima variabile, dal 7 al 12%, in modo che           
il Comune individui, attraverso l'indicatore ISEE, diverse sottofasce           
graduando il canone, all'interno dell'intervallo sopra individuato e            
commisurandolo alle diverse situazioni economiche.                              
Va tenuto presente quanto stabilito dall'art. 36 della L.R. 24/01,              
circa la destinazione dei proventi dei canoni, con particolare                  
riguardo alla copertura dei costi di gestione, definiti dalle                   
Conferenze degli Enti sulla base dei massimali determinati dalla                
Regione ai sensi dell'art. 4 citato; i Comuni, pertanto, dovranno               
prevedere l'applicazione di un canone minimo che ne tenga conto,                
anche stabilendo diversi livelli di copertura dei suddetti costi,               
fatta salva comunque la facolta' per il Comune, in presenza di nuclei           
particolarmente disagiati e su richiesta degli stessi, di esonerarli,           
in tutto o in parte, dal pagamento del canone ed eventualmente anche            
delle spese accessorie.                                                         
Nel caso in cui il monte canoni comunale non copra i costi di                   
gestione degli alloggi, il Tavolo provinciale provvede alle eventuali           
compensazioni per ambiti territoriali omogenei.                                 
4.2) Canone oggettivo e sistema misto                                           
Per i nuclei non appartenenti alla fascia di protezione si tratta di            
definire un canone oggettivo che tenga conto delle condizioni                   
effettive (ubicazione, tipologia, dimensione, qualita',.)                       
dell'alloggio assegnato.                                                        
Il passaggio dalla fascia protetta al canone oggettivo deve avvenire            
in maniera continua attraverso l'introduzione, per quei nuclei che              
sono al di fuori della fascia protetta ma all'interno dell'area di              
accesso, di un canone misto che, quindi, tenga conto per una quota              
parte della componente reddito ISE e per un'altra parte di parametri            
oggettivi riferiti all'alloggio assegnato.                                      
Per dare attuazione al principio della commisurazione del canone al             
valore dell'immobile, si introducono due coefficienti, uno                      
territoriale (coefficiente "alfa"), l'altro riferito alle                       
caratteristiche dell'alloggio (coefficiente "beta").                            
Il coefficiente territoriale "alfa" (a), variabile da 0,80 ad 1,20,             
e' determinato dal Comune, differenziato eventualmente anche per le             
diverse zone del territorio comunale, in relazione alla tipologia del           
Comune, alla popolazione residente, alla tensione abitativa, alla               
dimensione della domanda di ERP, alla situazione del mercato della              
locazione,..                                                                    
Il coefficiente alloggio "beta" (b), variabile da 0,80 a 1,20, e'               
determinato dal Comune in relazione allo stato di conservazione, alla           
tipologia e qualita' dell'alloggio, tenendo presenti gli "elementi"             
che caratterizzano l'alloggio, in analogia con quanto previsto per il           
canone concertato (Legge 431/98). Il valore andra' modificato nel               
tempo in relazione alle variazioni delle condizioni di conservazione            
degli alloggi, valutando sia i miglioramenti a seguito di interventi            
di recupero edilizio, sia i peggioramenti a seguito dell'insorgere di           
fenomeni di degrado anche sociale degli insediamenti.                           
Il canone oggettivo dell'alloggio fa riferimento alla superficie                
degli alloggi (mq), calcolata secondo i criteri gia' utilizzati per             
l'applicazione dei canoni attuali, in vigenza dell'art. 13 della                
Legge 392/78.                                                                   
Al fine di definire l'importo del canone dell'alloggio si stabilisce            
un parametro oggettivo, canone base (espresso in Euro/mq.-anno),                
determinato con riferimento alla media dei canoni concertati in                 
ambito regionale per un'abitazione, di tipo medio, di superficie,               
calcolata come sopraddetto, pari a circa 80 mq; il valore base                  
assunto e' pari a 5060 Euro/mq.-anno, corrispondente, per un alloggio           
di 80 mq., ad un canone annuo di 40004800 Euro (334400 Euro mensili:            
645.000 - 774.500 Lire/mese). Il Comune definisce il valore                     
nell'intervallo suddetto, in relazione anche al coefficiente                    
territoriale a (alfa).                                                          
Nella definizione dei suddetti coefficienti a, b (alfa, beta), assume           
particolare importanza il Tavolo di concertazione provinciale, la cui           
attivita', prevista dall'art. 5, comma 3 della L.R. n. 24, e'                   
fondamentale per perseguire congruenza delle diverse classificazioni            
territoriali ed evitare valori fortemente disomogenei.                          
Per il canone misto il valore base e' definito pari a 2025                      
Euro/mq.-anno, al Comune spetta l'esatta individuazione del valore;             
e' stato quindi opportunamente ridotto sia per la natura dei soggetti           
ai quali va applicato, sia per la presenza di criteri misti mediante            
i quali determinare il canone: incidenza canone/reddito, coefficienti           
aggiuntivi, canone base dato da un valore Euro/mq.-anno.                        
In ogni caso e' necessario determinare, per le diverse aree e fasce             
in maniera proporzionale incidenze massime del canone sul reddito               
ISE, tenendo conto delle simulazioni effettuate, alfine di conseguire           
canoni "equi" in rapporto alla capacita' reddituale dei nuclei degli            
assegnatari.                                                                    
4.3) Canone maggiorato                                                          
Per i soggetti che si trovano in area di decadenza, l'art. 35, comma            
1, lettera d) prevede un canone maggiorato rispetto a quello                    
stabilito per la fascia di permanenza. Il Comune definisce la                   
maggiorazione con riferimento ai valori locativi del libero mercato.            
5) Quadro riepilogativo                                                         
5.1) Area accesso erp                                                           
Fascia di protezione                                                            
Il canone e' pari ad una percentuale, variabile dal 7% al 12%, del              
reddito ISE. La definizione dell'aliquota (canone) compete al Comune,           
che individua diverse sottofasce con riferimento a piu' aliquote                
graduate in relazione all'ISEE. Per tale fascia compete al Comune la            
determinazione di un canone minimo che tenga conto del costo di                 
gestione degli alloggi, definito dalla Conferenza degli Enti. E'                
comunque nella facolta' del Comune, esonerare, in tutto o in parte,             
dal pagamento del canone e delle spese accessorie, nuclei                       
particolarmente bisognosi, su richiesta degli stessi.                           
Canone annuo (Euro) = 712% reddito ISE                                          
Altre fasce nell'area di accesso                                                
II canone e' pari al coefficiente alfa per beta per 2025                        
Euro/mq.-anno + un'incidenza del 4%6% sul reddito ISE cioe':                    
Canone annuo (Euro) = ab(2025)S(mq) + (46)%redd.ISE  12%16%ISE                  
Il canone cosi' calcolato non potra' essere maggiore del 12%16% del             
reddito ISE. La graduazione e la definizione del canone compete al              
Comune.                                                                         
5.2) Area della permanenza                                                      
Il canone e' pari al coefficiente alfa per beta per 5060                        
Euro/mq.-anno, comunque non superiore al 14%18% del reddito ISE in              
formula:                                                                        
Canone annuo (Euro) = ab (5060)S(mq)  1418% ISE                                 
5.3) Area della decadenza                                                       
Il canone e' calcolato con le modalita' previste per l'area della               
permanenza piu' una maggiorazione definita dal Comune con riferimento           
ai valori locativi del libero mercato.                                          
6) Modalita' applicative                                                        
6.1) Decorrenza e tempi                                                         
I criteri esposti per l'individuazione delle aree, fasce e la                   
determinazione dei canoni, debbono essere tradotti, attraverso le               
decisioni comunali, in elementi precisi affinche' gli Enti gestori              
possano calcolare il canone di ogni singolo alloggio di erp. Le                 
simulazioni effettuate a livello regionale tramite i dati                       
dell'anagrafe dell'utenza, hanno consentito di verificare le                    
impostazioni complessive, ma non possono scendere nel dettaglio                 
poiche' l'applicazione del redditometro (DLgs 109/98) richiede                  
elementi (ad esempio patrimonio mobiliare, particolari condizioni               
aggiuntive del nucleo assegnatario,..) che non sono stati rilevati              
in quanto non previsti dalla normativa previgente.                              
I Comuni, attraverso gli Enti gestori, raccoglieranno pertanto, a               
seguito della presentazione dei redditi 2001, l'attestazione della              
situazione economica (ISEE, ISE) dei nuclei assegnatari in modo da              
avere a disposizione i dati entro il 30/11/2002. Sara' cosi'                    
possibile per gli Enti gestori, procedere a simulazioni e successive            
verifiche sulle singole situazioni degli assegnatari, e mettere a               
disposizione dei Comuni e dei Tavoli di concertazione provinciali,              
gli elementi per procedere alla definizione delle fasce, dei                    
parametri e degli altri elementi necessari al calcolo del canone.               
Nello svolgimento dell'attivita', in ottemperanza all'art. 5, comma 3           
della L.R. 24/01, assume particolare importanza il ruolo del Tavolo             
di concertazione provinciale, la partecipazione ed il confronto con             
le parti sociali, al fine di raggiungere canoni uniformi per ambiti             
territoriali e qualita' degli alloggi omogenei e per poter fornire al           
gruppo tecnico regionale gli elementi necessari per procedere alla              
verifica dell'applicazione dei presenti criteri ed alla eventuale               
proposta di modifica degli stessi.                                              
Al fine di consentire alla Giunta di proporre al Consiglio regionale            
le eventuali modifiche ai presenti criteri ovvero relazionare sugli             
effetti dell'applicazione, si rende necessario che l'attivita' dei              
Tavoli provinciali e del Gruppo Tecnico si concluda entro il                    
10/3/2003.                                                                      
L'atto comunale di definizione dei canoni, previsto dall'art. 35,               
comma 1, dovra' essere assunto entro 45 giorni dalla verifica                   
regionale dei criteri.                                                          
La decorrenza per l'applicazione dei nuovi canoni e' fissata                    
all'1/7/2003.                                                                   
II Comune, qualora il canone definito con i presenti criteri,                   
risultasse particolarmente elevato rispetto a quello attualmente                
corrisposto, per i soggetti collocati nell'area di protezione, potra'           
dilazionare l'applicazione nell'arco di dodici mesi.                            
A ciascun nucleo assegnatario dovra' essere comunicato                          
tempestivamente e comunque prima dell'emissione delle nuove bollette            
di riscossione, i criteri dei nuovi canoni e le modalita' di calcolo            
applicati.                                                                      
Le ACER, in quanto enti strumentali dei Comuni per la gestione delle            
politiche abitative, sono riconosciute quali soggetti erogatori dei             
servizi pubblici.                                                               
6.2) Decadenza                                                                  
Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 della L.R. 24/01, i contratti, in             
corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, hanno                
durata triennale e sono prorogati tacitamente per periodi di tre                
anni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 30 in materia           
di decadenza.                                                                   
Gli assegnatari decaduti per motivi di reddito (ex art. 30, comma 1,            
lett. f) sono assoggettati alla corresponsione del canone previsto              
dal paragrafo 5.3.                                                              
II canone maggiorato viene corrisposto dalla dichiarazione di                   
decadenza fino al rilascio dell'immobile (ex art. 30, comma 3); il              
mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella                        
dichiarazione di decadenza, comporta il pagamento al Comune della               
sanzione amministrativa, definita dal regolamento comunale oltre la             
corresponsione del canone maggiorato (ex art. 30, comma 4).                     
Il Comune, ai sensi dell'art. 30, comma 5 della L.R. 24/01,                     
individua, con regolamento, i casi nei quali l'emissione della                  
dichiarazione di decadenza di cui al comma 2 dell'art. 30, puo'                 
essere sospesa, indicandone il termine massimo.                                 
Puo' altresi' individuare, con lo stesso regolamento, i casi nei                
quali, su istanza del nucleo interessato, il provvedimento di                   
decadenza e' sospeso e successivamente riconfermato o meno, in                  
presenza di eventuale riacquisto dei requisiti prescritti per                   
l'assegnazione e la permanenza nell'erp, ovvero di rimozione delle              
cause che hanno determinato l'avvio della procedura.                            
Coloro che occupano un alloggio senza titolo, ex art. 34 della L.R.             
24/01, nelle more del rilascio dell'alloggio, dovranno corrispondere            
sia a titolo di corrispettivo per l'occupazione dell'alloggio, sia a            
titolo risarcitorio, un'indennita' pari al canone di cui al paragrafo           
5.3), con l'aggiunta della sanzione amministrativa secondo quanto               
previsto dal regolamento comunale.                                              
6.3) Aggiornamento                                                              
Il canone e' aggiornato annualmente a partire dall'1 gennaio 2005 in            
base al reddito del nucleo dell'assegnatario, valutato secondo i                
criteri di cui al DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e           
integrazioni. II reddito cui fare riferimento e' quello desunto                 
dall'ultima dichiarazione dei redditi.                                          
Il valore del canone base, espresso in Euro/mq. di superficie annuo,            
e' aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'andamento dei             
canoni concertati, previo confronto con le organizzazioni sindacali,            
con cadenza triennale.                                                          
6.4) Variazione del canone per mutamento delle condizioni oggettive             
dell'alloggio                                                                   
Ciascuna delle parti, proprietario e assegnatario, in ogni momento              
del rapporto di assegnazione dell'alloggio, ha diritto                          
all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento delle           
condizioni dell'alloggio con decorrenza all'1 gennaio dell'anno                 
seguente alla richiesta o al verificarsi di tale mutamento.                     
6.5) Variazione del canone per mutamento delle condizioni soggettive            
degli assegnatari                                                               
La variazione in aumento o in diminuzione del canone e' apportata               
d'iniziativa dell'Ente proprietario e/o Ente gestore in tutti i casi            
in cui si accertino variazioni del reddito del nucleo familiare, con            
decorrenza 1 gennaio dell'anno seguente l'accertamento periodico.               
Variazioni in diminuzione del canone possono altresi' essere                    
riconosciute dall'Ente proprietario e/o Ente gestore, qualora, su               
istanza dell'assegnatario si accerti, nelle forme di legge,                     
l'effettiva uscita dal nucleo familiare di uno o piu' componenti il             
cui reddito concorreva alla determinazione del canone.                          
La conseguente variazione decorre dall'1 luglio se la domanda e'                
stata presentata nel primo semestre dell'anno e dall'1 gennaio                  
dell'anno successivo alla presentazione della domanda nel secondo               
semestre.                                                                       
Nel caso di morte dell'assegnatario, o di un componente il nucleo               
familiare, l'Ente proprietario e/o l'Ente gestore provvede, su                  
richiesta degli interessati, al riconoscimento della diminuzione del            
reddito del nucleo familiare per un importo non superiore a quello              
prima considerato ai fini dell'applicazione del canone. L'eventuale             
variazione del canone decorrera' dal mese successivo a quello della             
richiesta.                                                                      
6.6) Servizi prestati                                                           
Si richiama quanto previsto dall'art. 35, comma 2, in merito al                 
rimborso integrale al Comune e/o all'Ente gestore da parte degli                
assegnatari per i servizi ad essi prestati, e la possibilita' per               
l'Ente gestore di incassare dai medesimi, tramite la riscossione del            
canone, le quote relative alle spese di manutenzione ordinaria delle            
parti comuni.                                                                   
7) Disposizioni finali                                                          
Per gli alloggi trasferiti in proprieta' dalle ACER ai Comuni, ai               
sensi della L.R. 24/01, gravati da mutui, non ancora estinti,                   
contratti dalle ACER per la costruzione ovvero per interventi di                
recupero degli stessi alloggi, il Comune fara' fronte al pagamento              
delle restanti rate di mutuo attraverso l'utilizzo di una quota parte           
delle entrate complessive da canoni. E' facolta' dei Comuni delegare            
alle stesse ACER i pagamenti delle rate che saranno rendicontate                
nell'ambito del quadro complessivo di utilizzo delle entrate da                 
canoni.                                                                         
Nel caso di alloggi costruiti in regime di locazione permanente,                
gravati da mutui contratti per il completamento del finanziamento               
dell'intervento, anche nell'ambito di precedenti programmi, ovvero              
nel caso di alloggi gravati da mutui, contratti per la costruzione o            
il recupero degli stessi, l'importo delle cui rate non e' coperto dai           
canoni corrisposti, valutati sull'ambito dell'intero programma di               
intervento, il Comune potra' definire per i suddetti alloggi canoni             
che tengano conto della copertura dei suddetti oneri finanziari, fino           
all'estinzione del mutuo gia' contratto, fatti salvi i diritti dei              
soggetti gia' assegnatari.                                                      
Decorsi sei mesi dall'applicazione dei nuovi canoni, gli Enti gestori           
forniscono alla Regione i dati relativi all'applicazione dei nuovi              
canoni al fine di valutare l'impatto economico-sociale, il grado di             
raggiungimento degli obiettivi e di verificare la necessita' di                 
apportare eventuali interventi e modifiche.                                     
I Comuni, nel definire i canoni, dovranno tenere conto della                    
destinazione dei proventi avuto riguardo che gli incrementi delle               
risorse dovranno essere utilizzate per piani di miglioramento del               
patrimonio di erp e per favorire le condizioni sociali degli                    
insediamenti.                                                                   
I Comuni, nella relazione annuale sulla utilizzazione dei proventi              
dei canoni (art. 36, comma 4) sono tenuti ad esplicitare i                      
miglioramenti delle condizioni del patrimonio di erp in seguito agli            
aumenti dei canoni, dandone informazione alle organizzazioni                    
sindacali.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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