DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2002, n. 278
Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla delibera di Giunta regionale 1872/00 - Approvazione Protocolli d'intesa con INPS e INAIL
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili" ed in particolare l'art. 13 "Agevolazioni per le
assunzioni";
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 13
gennaio 2000, n. 91 "Regolamento recante norme per il funzionamento
del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili" ed in
particolare:
- l'art. 2 "Interventi ammissibili" che stabilisce che le risorse del
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili finanzia le
misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro stabilite dalla lett. a)
e b), comma 1 dell'articolo 13 della suddetta Legge 68/99;
- l'art. 8 "Modalita' di versamento delle somme ripartite" che
prevede che le Regioni, possano mediante convenzioni da stipulare con
gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione,
stabilire termini e modalita' omogenei di rimborso in favore dei
datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione
degli oneri contributivi e assistenziali stabiliti dalle sopra citate
lett. a) e b), comma 1 dell'articolo 13 della suddetta Legge 68/99;
- la L.R. 29 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro
delle persone disabili e svantaggiate";
vista la propria deliberazione 1872/00 ad oggetto: "Promozione
dell'accesso al lavoro delle persone disabili prime disposizioni
applicative ai sensi della Legge 68/99 e della L.R. 14/00";
richiamato in particolare il punto 2 "Criteri per la concessione
delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla Legge 68/99",
contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra
citata deliberazione 1872/00, che prevede fra l'altro:
- che le Province svolgano l'istruttoria in merito all'ammissione
alle agevolazioni di cui alle sopra citate lett. a) e b), comma 1
dell'articolo 13 della Legge 68/99, nonche' al rimborso delle spese
sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, comma 1, lett. c) e
comma 3, Legge 68/99;
- che sulla base degli esiti delle suddette istruttorie la Regione,
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, approvi l'elenco dei soggetti beneficiari;
tenuto conto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
nell'ambito di quanto stabilito dal sopra citato art. 8 del DM 91/00
ha promosso un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle
Regioni, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito
INPS) e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(di seguito INAIL) per la messa a punto delle convenzioni per
l'erogazione delle suddette agevolazioni attraverso la
fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle stesse;
considerato che:
- a seguito dei lavori svolti dal suddetto tavolo tecnico sono stati
predisposti due schemi di Protocollo d'intesa rispettivamente con
INPS e INAIL per l'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1,
lett. a) e b) dell'art. 13 della Legge 68/99 sotto forma di
fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni
concesse;
- secondo quanto previsto dai suddetti schemi di Protocolli d'intesa,
l'INPS e l'INAIL si impegnano ad erogare sotto forma di
fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari le suddette
agevolazioni;
dato atto che:
- l'INPS e l'INAIL sono gia' soggetti erogatori di numerosi benefici
di ordine economico alle imprese, tramite detrazioni sui contributi
previdenziali e assistenziali mensilmente dovuti da parte dei datori
di lavoro;
- con INPS ed INAIL e' gia' stato sottoscritto dalla Regione e
dall'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna un Protocollo d'intesa
per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro, il cui schema
e' stato approvato con propria deliberazione n. 733 dell'8 maggio
2001 ad oggetto: "Promozione della sicurezza, della regolarita' e
della qualita' sociale delle condizioni di lavoro in Emilia-Romagna.
Approvazione linee d'intervento";
- l'INPS con circolare del 19/11/2001 ad oggetto: "Legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per
incentivare l'assunzione dei soggetti disabili" ha gia' provveduto a
fornire alle proprie sedi regionali le istruzioni operative per il
conguaglio delle agevolazioni contributive approvate dalle Regioni a
favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili;
considerato che il sistema di erogazione esternalizzato all'INPS e
all'INAIL delle agevolazioni di cui al comma 1, lett. a) e b)
dell'art. 13 della Legge 68/99 previsto nei suddetti protocolli
d'intesa permette un'oggettiva celerita' ed omogeneita' di rimborso
in favore dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni
concesse e semplifica gli adempimenti della Regione;
ritenuto per le suddette ragioni di procedere:
- all'approvazione dei sopra richiamati schemi di Protocollo d'intesa
con INPS ed INAIL per la fiscalizzazione degli oneri contributivi di
cui all'art. 13, Legge 68/99, allegati parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione;
- a delegare l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale,
Universita', Lavoro e pari opportunita', dr. ssa Mariangela Bastico
alla firma dei due suddetti Protocolli d'intesa;
- a dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto
dal punto 10) del sopra richiamato Protocollo d'intesa di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai
datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verra'
previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la
programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul Capitolo 4000
"Spese per la stipula di convenzione con soggetti pubblici e privati
finalizzate ad assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione
dei servizi della Regione (art. 19, L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)" del
bilancio;
ritenuto altresi' di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei
suddetti Protocolli d'intesa con INPS e INAIL, il Direttore
dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse
assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dal Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra
citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della
sopra citata deliberazione 1872/00, provvedera' con proprio atto
ricognitivo e dichiarativo sulla base delle istruttorie compiute
dalle Amministrazioni provinciali all'approvazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 13 della
Legge 68/99, nonche' all'impegno della relativa spesa e alla
liquidazione, a favore dell'INPS e dell'INAIL, cosi' come stabilito
nei sopra citati Protocolli d'intesa, della somma necessaria alla
copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazioni
approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei sopra richiamti
costi per il servizio;
sentito il parere sull'attivazione dei sopra richiamati Protocolli
d'intesa espresso in data 8 gennaio 2002 dal Comitato di
Coordinamento interistituzionale e dalla Commissione regionale
Tripartita in data 30 ottobre 2001;
dato atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01,
nonche' della deliberazione 2774/01:
- dal Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro dr. Maurizio
Pozzi, in merito alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro dr.ssa
Cristina Balboni, in merito alla legittimita';
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare gli schemi di Protocollo d'intesa con INPS ed INAIL,
Allegati rispettivamente A e B parti integranti della presente
deliberazione, relativi alle modalita' di erogazione degli sgravi
sugli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori ai datori di
lavoro per un importo pari alle agevolazioni di cui al comma 1, lett.
a) e b) dell'art. 13 della Legge 68/99, delegando l'Assessore alla
Scuola, Formazione professionale, Universita', Lavoro e Pari
opportunita' alla loro stipula;
2) di dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS,
previsto dal punto 10) del sopra richiamato Protocollo d'intesa di
cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai
datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verra'
previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la
programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul Capitolo 4000
"Spese per la stipula di convenzione con soggetti pubblici e privati
finalizzate ad assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione
dei servizi della Regione (art. 19, L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)" del
bilancio;
3) di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei Protocolli
d'intesa con INPS e INAIL di cui al punto A), il Direttore
dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse
assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dal Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra
citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della
sopra citata deliberazione 1872/00, provvedera' con proprio atto
ricognitivo e dichiarativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 13 della Legge 68/99,
sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Province, nonche'
all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore
dell'INPS e dell'INAIL, cosi' come stabilito nei sopra citati
Protocolli d'intesa di cui rispettivamente all'Allegato A e B, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, della somma
necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti
dalle agevolazioni approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS
dei costi per il servizio di cui al precedente punto B);
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale
e la Regione . . . . . . . . . . . . per la distribuzione dei
benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli
oneri contributivi di cui all'art. 13, Legge 68/99 (Diritto al lavoro
delle persone disabili)
Il giorno . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . . .
dell'anno . . . . . . . . . i rappresentanti degli Enti sotto
indicati:
Direzione regionale INPS
Regione
riuniti presso
premesso che:
- l'art. 13, Legge 68/99, dispone che "attraverso le convenzioni di
cui all'art. 11 gli uffici competenti ai datori di lavoro privati,
sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale "o
parziale" dei contributi previdenziali ed assistenziali";
- con decreto 13 gennaio 2000, n. 9, e' stato disciplinato "il
funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui
all'art. 13;
- la Regione . . . . . . . . . . . . . . . . intende individuare una
modalita' rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei
benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto, ai
sensi della Legge 68/99;
- l'INPS e' gia' oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di
ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi
mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.
Tutto cio' premesso, si conviene quanto segue.
1) L'INPS riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di
fiscalizzazione, ex art. 13, Legge 68/99 individuati dalla Regione .
. . . . . . . . . . . . . . . e comunicati alle Sedi competenti, il
diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai
sensi dell'art. 11, Legge 68/99.
2) Sulla base delle comunicazioni dell'Ente Regione, l'INPS codifica
le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13,
Legge 68/99, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione
appositamente istituito per esporre le somme a credito da
conguagliare.
3) La Regione autorizza l'INPS a consentire ai datori di lavoro
aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi
antecedenti l'entrata in vigore del presente articolo.
4) La Regione accreditera' anticipatamente all'INPS la somma
necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici
autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dall'IVA,
con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse
le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli
anni successivi, relativamente alle autorizzazioni gia' concesse
negli anni precedenti, verra' accreditata l'Istituto entro il 31
gennaio di ciascun anno.
5) Le modalita' concernenti l'accreditamento della provvista di cui
al punto 4) verranno definite successivamente.
6) L'INPS si impegna a erogare i benefici in questione fino a
concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del
punto 4) del presente Protocollo d'intesa.
7) Entro il 30 aprile di ogni anno l'INPS trasmettera' alla Regione
l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative
somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denuncie
contributive effettuate nell'anno precedente.
8) Fermo restando il diritto dell'INPS a ricevere dalla Regione tutte
le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione,
ex art. 13 della Legge 68/99, spetta alla Regione agire per il
recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro.
9) I benefici contributivi oggetto della presente convenzione non
sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e
creditorie fra datori di lavoro e l'INPS.
10) Il costo del servizio prestato dall'INPS e' fissato in Lit.
1.456,52 pari ad Euro 0,7522 piu' IVA per ciascun codice di sgravio
fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tenere
conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di
funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di
struttura.
11) L'INPS, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, assicurera'
i necessari ed opportuni controlli informando la Regione/Provincia
interessata circa gli esiti degli stessi.
12) Nessuna responsabilita' conseguente all'applicazione del presente
Protocollo d'intesa puo' esser attribuita all'INPS, il quale, in caso
di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero
fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, trattera'
nei confronti della Regione le somme indebitamente conguagliate dalle
anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4) del presente Protocollo
d'intesa.
13) Il Protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente
all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che
scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di
riservatezza dei dati personali.
14) Il presente Protocollo d'intesa decorre dal primo giorno del mese
successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre del
corrente anno e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno
successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi
prima della scadenza.
ALLEGATO B
Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la
Direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna per l'individuazione
delle modalita' di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro
aventi titolo di fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui
all'art. 13 della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili)
Fra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . . . . . la
Direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna, rappresentata da . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Premesso che:
- che l'art. 13 della Legge 68/99 recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore di
datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici
programmi ai competenti servizi dell'impiego delle Amministrazioni
provinciali, assumono lavoratori disabili con riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 79 per cento (fiscalizzazione
totale: 100%) o compresa tra il 67 ed il 79 per cento
(fiscalizzazione parziale: 50%);
- che l'accennata Legge 68/99 e' entrata in vigore il 18 gennaio
2000;
- che con il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91, e' stato
disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione
di cui all'art. 13, comma 4 della Legge 68/99;
- che la Regione intende definire, mediante il presente Protocollo
d'intesa, termini e modalita' omogenei di rimborso degli importi
corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed
assistenziali;
- che si rende necessario definire un'apposita procedura con la quale
l'INAIL possa ottenere il rimborso degli importi non versati dai
datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni
ex artt. 11 e 12 della Legge 68/99, sulla base di specifica
comunicazione dell'Amministrazione provinciale contenente gli
elementi di identificazione dell'azienda, del lavoratore disabile
assunto, della percentuale e durata dell'agevolazione e dell'importo
complessivamente riconosciuto.
Si conviene quanto segue.
Art. 1
L'INAIL riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di
fiscalizzazione ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99, individuati
sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione
provinciale alla propria Sede territorialmente competente, il diritto
a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento
della rata anticipata ovvero di regolazione) in misura inferiore al
dovuto in conformita' a quanto stabilito nel Protocollo d'intesa
stipulato presso il competente servizio provinciale in attuazione
dell'art. 11 della Legge 68/99.
Art. 2
Sulla base della comunicazione operata dall'Amministrazione
provinciale, l'INAIL codifica le aziende beneficiarie delle misure di
fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi
rapporti.
Art. 3
L'INAIL s'impegna a comunicare annualmente all'Amministrazione
provinciale l'elenco delle aziende beneficiarie con i relativi
importi, oggetto di fiscalizzazione, risultati dell'Istituto della
rendicontazione annuale.
Art. 4
Spetta alla Regione ed alle Province, nell'ambito delle proprie
competenze, agire per il recupero di somme ingiustamente detratte dai
datori di lavoro, fermo restando il diritto dell'INAIL di ricevere
dalla Regione tutti gli importi non versati dai datori di lavoro a
titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della Legge 68/99.
Art. 5
Il Protocollo d'intesa decorre dal . . . . . . . . . . . . . . . . .
ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori
tre anni, salvo disdetta da comunicarsi sei mesi prima della
scadenza.