REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2002, n. 278

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla delibera di Giunta regionale 1872/00 - Approvazione Protocolli d'intesa con INPS e INAIL

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei             
disabili" ed in particolare l'art. 13 "Agevolazioni per le                      
assunzioni";                                                                    
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 13              
gennaio 2000, n. 91 "Regolamento recante norme per il funzionamento             
del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili" ed in                
particolare:                                                                    
- l'art. 2 "Interventi ammissibili" che stabilisce che le risorse del           
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili finanzia le               
misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e                        
assistenziali a carico del datore di lavoro stabilite dalla lett. a)            
e b), comma 1 dell'articolo 13 della suddetta Legge 68/99;                      
- l'art. 8 "Modalita' di versamento delle somme ripartite" che                  
prevede che le Regioni, possano mediante convenzioni da stipulare con           
gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione,            
stabilire termini e modalita' omogenei di rimborso in favore dei                
datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione              
degli oneri contributivi e assistenziali stabiliti dalle sopra citate           
lett. a) e b), comma 1 dell'articolo 13 della suddetta Legge 68/99;             
- la L.R. 29 febbraio 2000, n.  14 "Promozione dell'accesso al lavoro           
delle persone disabili e svantaggiate";                                         
vista la propria deliberazione 1872/00 ad oggetto: "Promozione                  
dell'accesso al lavoro delle persone disabili prime disposizioni                
applicative ai sensi della Legge 68/99 e della L.R. 14/00";                     
richiamato in particolare il punto 2 "Criteri per la concessione                
delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla Legge 68/99",             
contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra            
citata deliberazione 1872/00, che prevede fra l'altro:                          
- che le Province svolgano l'istruttoria in merito all'ammissione               
alle agevolazioni di cui alle sopra citate lett. a) e b), comma 1               
dell'articolo 13 della Legge 68/99, nonche' al rimborso delle spese             
sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, comma 1, lett. c) e              
comma 3, Legge 68/99;                                                           
- che sulla base degli esiti delle suddette istruttorie la Regione,             
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, approvi l'elenco dei soggetti beneficiari;              
tenuto conto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale             
nell'ambito di quanto stabilito dal sopra citato art. 8 del DM 91/00            
ha promosso un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle                 
Regioni, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito           
INPS) e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro              
(di seguito INAIL) per la messa a punto delle convenzioni per                   
l'erogazione delle suddette agevolazioni attraverso la                          
fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle stesse;                   
considerato che:                                                                
- a seguito dei lavori svolti dal suddetto tavolo tecnico sono stati            
predisposti due schemi di Protocollo d'intesa rispettivamente con               
INPS e INAIL per l'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1,             
lett. a) e b) dell'art. 13 della Legge 68/99 sotto forma di                     
fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni              
concesse;                                                                       
- secondo quanto previsto dai suddetti schemi di Protocolli d'intesa,           
l'INPS e l'INAIL si impegnano ad erogare sotto forma di                         
fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari le suddette                     
agevolazioni;                                                                   
dato atto che:                                                                  
- l'INPS e l'INAIL sono gia' soggetti erogatori di numerosi benefici            
di ordine economico alle imprese, tramite detrazioni sui contributi             
previdenziali e assistenziali mensilmente dovuti da parte dei datori            
di lavoro;                                                                      
- con INPS ed INAIL e' gia' stato sottoscritto dalla Regione e                  
dall'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna un Protocollo d'intesa           
per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro, il cui schema           
e' stato approvato con propria deliberazione n. 733 dell'8 maggio               
2001 ad oggetto: "Promozione della sicurezza, della regolarita' e               
della qualita' sociale delle condizioni di lavoro in Emilia-Romagna.            
Approvazione linee d'intervento";                                               
- l'INPS con circolare del 19/11/2001 ad oggetto: "Legge 12 marzo               
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per           
incentivare l'assunzione dei soggetti disabili" ha gia' provveduto a            
fornire alle proprie sedi regionali le istruzioni operative per il              
conguaglio delle agevolazioni contributive approvate dalle Regioni a            
favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili;                     
considerato che il sistema di erogazione esternalizzato all'INPS e              
all'INAIL delle agevolazioni di cui al comma 1, lett. a) e b)                   
dell'art. 13 della Legge 68/99 previsto nei suddetti protocolli                 
d'intesa permette un'oggettiva celerita' ed omogeneita' di rimborso             
in favore dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni                   
concesse e semplifica gli adempimenti della Regione;                            
ritenuto per le suddette ragioni di procedere:                                  
- all'approvazione dei sopra richiamati schemi di Protocollo d'intesa           
con INPS ed INAIL per la fiscalizzazione degli oneri contributivi di            
cui all'art. 13, Legge 68/99, allegati parti integranti e sostanziali           
della presente deliberazione;                                                   
- a delegare l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale,                 
Universita', Lavoro e pari opportunita', dr. ssa Mariangela Bastico             
alla firma dei due suddetti Protocolli d'intesa;                                
- a dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto            
dal punto 10) del sopra richiamato Protocollo d'intesa di cui                   
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente                   
deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai               
datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verra'                 
previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la                   
programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul Capitolo 4000           
"Spese per la stipula di convenzione con soggetti pubblici e privati            
finalizzate ad assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione              
dei servizi della Regione (art. 19, L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)" del            
bilancio;                                                                       
ritenuto altresi' di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei               
suddetti Protocolli d'intesa con INPS e INAIL, il Direttore                     
dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse                   
assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dal Fondo per il              
diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra            
citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della             
sopra citata deliberazione 1872/00, provvedera' con proprio atto                
ricognitivo e dichiarativo sulla base delle istruttorie compiute                
dalle Amministrazioni provinciali all'approvazione dell'elenco dei              
soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 13 della                
Legge 68/99, nonche' all'impegno della relativa spesa e alla                    
liquidazione, a favore dell'INPS e dell'INAIL, cosi' come stabilito             
nei sopra citati Protocolli d'intesa, della somma necessaria alla               
copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazioni           
approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei sopra richiamti             
costi per il servizio;                                                          
sentito il parere sull'attivazione dei sopra richiamati Protocolli              
d'intesa espresso in data 8 gennaio 2002 dal Comitato di                        
Coordinamento interistituzionale e dalla Commissione regionale                  
Tripartita in data 30 ottobre 2001;                                             
dato atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla presente                
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01,                 
nonche' della deliberazione 2774/01:                                            
- dal Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro dr. Maurizio                 
Pozzi, in merito alla regolarita' tecnica;                                      
- dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro dr.ssa               
Cristina Balboni, in merito alla legittimita';                                  
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare gli schemi di Protocollo d'intesa con INPS ed INAIL,            
Allegati rispettivamente A e B parti integranti della presente                  
deliberazione, relativi alle modalita' di erogazione degli sgravi               
sugli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori ai datori di               
lavoro per un importo pari alle agevolazioni di cui al comma 1, lett.           
a) e b) dell'art. 13 della Legge 68/99, delegando l'Assessore alla              
Scuola, Formazione professionale, Universita', Lavoro e Pari                    
opportunita' alla loro stipula;                                                 
2) di dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS,                   
previsto dal punto 10) del sopra richiamato Protocollo d'intesa di              
cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente               
deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai               
datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verra'                 
previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la                   
programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul Capitolo 4000           
"Spese per la stipula di convenzione con soggetti pubblici e privati            
finalizzate ad assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione              
dei servizi della Regione (art. 19, L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)" del            
bilancio;                                                                       
3) di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei Protocolli                   
d'intesa con INPS e INAIL di cui al punto A), il Direttore                      
dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse                   
assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dal Fondo per il              
diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra            
citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della             
sopra citata deliberazione 1872/00, provvedera' con proprio atto                
ricognitivo e dichiarativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti            
beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 13 della Legge 68/99,            
sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Province, nonche'                    
all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore                   
dell'INPS e dell'INAIL, cosi' come stabilito nei sopra citati                   
Protocolli d'intesa di cui rispettivamente all'Allegato A e B, parte            
integrante e sostanziale della presente deliberazione, della somma              
necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti              
dalle agevolazioni approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS              
dei costi per il servizio di cui al precedente punto B);                        
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale           
e la Regione . . . . . . . . . . . . per la distribuzione dei                   
benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli           
oneri contributivi di cui all'art. 13, Legge 68/99 (Diritto al lavoro           
delle persone disabili)                                                         
Il giorno . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . . .           
dell'anno . . . . . . . . . i rappresentanti degli Enti sotto                   
indicati:                                                                       
Direzione regionale INPS                                                        
Regione                                                                         
riuniti presso                                                                  
premesso che:                                                                   
- l'art. 13, Legge 68/99, dispone che "attraverso le convenzioni di             
cui all'art. 11 gli uffici competenti ai datori di lavoro privati,              
sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale "o               
parziale" dei contributi previdenziali ed assistenziali";                       
- con decreto 13 gennaio 2000, n. 9, e' stato disciplinato "il                  
funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei                  
disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui                  
all'art. 13;                                                                    
- la Regione . . . . . . . . . . . . . . . . intende individuare una            
modalita' rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei                   
benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto, ai              
sensi della Legge 68/99;                                                        
- l'INPS e' gia' oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di                
ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi                
mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.                                
Tutto cio' premesso, si conviene quanto segue.                                  
1) L'INPS riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di            
fiscalizzazione, ex art. 13, Legge 68/99 individuati dalla Regione .            
. . . . . . . . . . . . . . . e comunicati alle Sedi competenti, il             
diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai                
sensi dell'art. 11, Legge 68/99.                                                
2) Sulla base delle comunicazioni dell'Ente Regione, l'INPS codifica            
le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13,               
Legge 68/99, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione            
appositamente istituito per esporre le somme a credito da                       
conguagliare.                                                                   
3) La Regione autorizza l'INPS a consentire ai datori di lavoro                 
aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi                      
antecedenti l'entrata in vigore del presente articolo.                          
4) La Regione accreditera' anticipatamente all'INPS la somma                    
necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici                    
autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dall'IVA,              
con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse             
le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli              
anni successivi, relativamente alle autorizzazioni gia' concesse                
negli anni precedenti, verra' accreditata l'Istituto entro il 31                
gennaio di ciascun anno.                                                        
5) Le modalita' concernenti l'accreditamento della provvista di cui             
al punto 4) verranno definite successivamente.                                  
6) L'INPS si impegna a erogare i benefici in questione fino a                   
concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del            
punto 4) del presente Protocollo d'intesa.                                      
7) Entro il 30 aprile di ogni anno l'INPS trasmettera' alla Regione             
l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative             
somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denuncie               
contributive effettuate nell'anno precedente.                                   
8) Fermo restando il diritto dell'INPS a ricevere dalla Regione tutte           
le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione,             
ex art. 13 della Legge 68/99, spetta alla Regione agire per il                  
recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro.              
9) I benefici contributivi oggetto della presente convenzione non               
sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e               
creditorie fra datori di lavoro e l'INPS.                                       
10) Il costo del servizio prestato dall'INPS e' fissato in Lit.                 
1.456,52 pari ad Euro 0,7522 piu' IVA per ciascun codice di sgravio             
fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tenere                
conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di                    
funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di                  
struttura.                                                                      
11) L'INPS, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, assicurera'            
i necessari ed opportuni controlli informando la Regione/Provincia              
interessata circa gli esiti degli stessi.                                       
12) Nessuna responsabilita' conseguente all'applicazione del presente           
Protocollo d'intesa puo' esser attribuita all'INPS, il quale, in caso           
di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero           
fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, trattera'           
nei confronti della Regione le somme indebitamente conguagliate dalle           
anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4) del presente Protocollo            
d'intesa.                                                                       
13) Il Protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente             
all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che                
scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di                   
riservatezza dei dati personali.                                                
14) Il presente Protocollo d'intesa decorre dal primo giorno del mese           
successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre del               
corrente anno e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno                  
successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi                
prima della scadenza.                                                           
ALLEGATO B                                                                      
Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la                
Direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna per l'individuazione              
delle modalita' di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro           
aventi titolo di fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui                
all'art. 13 della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei               
disabili)                                                                       
Fra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . . . . . la              
Direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna, rappresentata da . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
Premesso che:                                                                   
- che l'art. 13 della Legge 68/99 recante "Norme per il diritto al              
lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore di              
datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici                 
programmi ai competenti servizi dell'impiego delle Amministrazioni              
provinciali, assumono lavoratori disabili con riduzione della                   
capacita' lavorativa superiore al 79 per cento (fiscalizzazione                 
totale: 100%) o compresa tra il 67 ed il 79 per cento                           
(fiscalizzazione parziale: 50%);                                                
- che l'accennata Legge 68/99 e' entrata in vigore il 18 gennaio                
2000;                                                                           
- che con il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91, e' stato              
disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al            
lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione           
di cui all'art. 13, comma 4 della Legge 68/99;                                  
- che la Regione intende definire, mediante il presente Protocollo              
d'intesa, termini e modalita' omogenei di rimborso degli importi                
corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed                 
assistenziali;                                                                  
- che si rende necessario definire un'apposita procedura con la quale           
l'INAIL possa ottenere il rimborso degli importi non versati dai                
datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni             
ex artt. 11 e 12 della Legge 68/99, sulla base di specifica                     
comunicazione dell'Amministrazione provinciale contenente gli                   
elementi di identificazione dell'azienda, del lavoratore disabile               
assunto, della percentuale e durata dell'agevolazione e dell'importo            
complessivamente riconosciuto.                                                  
Si conviene quanto segue.                                                       
Art. 1                                                                          
L'INAIL riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di              
fiscalizzazione ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99, individuati            
sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione                      
provinciale alla propria Sede territorialmente competente, il diritto           
a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento              
della rata anticipata ovvero di regolazione) in misura inferiore al             
dovuto in conformita' a quanto stabilito nel Protocollo d'intesa                
stipulato presso il competente servizio provinciale in attuazione               
dell'art. 11 della Legge 68/99.                                                 
Art. 2                                                                          
Sulla base della comunicazione operata dall'Amministrazione                     
provinciale, l'INAIL codifica le aziende beneficiarie delle misure di           
fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi                
rapporti.                                                                       
Art. 3                                                                          
L'INAIL s'impegna a comunicare annualmente all'Amministrazione                  
provinciale l'elenco delle aziende beneficiarie con i relativi                  
importi, oggetto di fiscalizzazione, risultati dell'Istituto della              
rendicontazione annuale.                                                        
Art. 4                                                                          
Spetta alla Regione ed alle Province, nell'ambito delle proprie                 
competenze, agire per il recupero di somme ingiustamente detratte dai           
datori di lavoro, fermo restando il diritto dell'INAIL di ricevere              
dalla Regione tutti gli importi non versati dai datori di lavoro a              
titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della Legge 68/99.                         
Art. 5                                                                          
Il Protocollo d'intesa decorre dal . . . . . . . . . . . . . . . . .            
ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori            
tre anni, salvo disdetta da comunicarsi sei mesi prima della                    
scadenza.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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