REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2002, n. 24

Deliberazione 2548/00 concernente l'attuazione della Misura 1.g del Piano regionale di Sviluppo rurale. Determinazioni in merito al criterio "Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio" di cui al punto 8, lettera c) dell'Allegato B

LA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA                                              
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- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno             
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di orientamento e di            
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in             
particolare gli articoli 25, 26, 27, 28;                                        
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,                 
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n.                    
1257/1999, ed in particolare gli articoli 21, 22 e 23;                          
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000-2006 (d'ora in poi richiamato in             
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;                        
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la propria deliberazione n. 2548 del 29 dicembre 2000 recante                 
"Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 Misura 1.g.                       
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e                              
commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del Programma           
operativo di Misura e dell'avviso pubblico per la richiesta di                  
contributi";                                                                    
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 che pone in attuazione il Piano                 
regionale di Sviluppo rurale, ed in particolare l'articolo 2;                   
richiamato in particolare l'Allegato B "Avviso pubblico Misura 1.g"             
alla citata deliberazione n. 2548 del 29 dicembre 2000 del quale sono           
stati fissati i criteri di presentazione, istruttoria, selezione,               
approvazione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse                
finanziarie previste per la Misura in questione nel periodo                     
2002-2004;                                                                      
premesso:                                                                       
- che nella scheda della Misura 1.g inserita nel Piano regionale di             
Sviluppo rurale sono individuate le seguenti tre classi di priorita'            
da utilizzare nella valutazione dei progetti:                                   
- requisiti oggettivi posseduti dall'impresa, che mirano a                      
quantificare il livello di eccellenza garantito dalla realta'                   
produttiva;                                                                     
- caratteristiche intrinseche del progetto, che individuano i punti             
di forza dell'investimento proposto;                                            
- ricaduta sul tessuto sociale ed economico del territorio anche in             
funzione di accordi di programma in atto, di competenza delle                   
Amministrazioni provinciali;                                                    
- che il punto 8 del richiamato Allegato B alla deliberazione 2548/00           
esplica e pondera le suddette priorita', prevedendo, alla lettera c),           
per quanto riguarda la priorita' "ricaduta sul tessuto sociale ed               
economico del territorio", che le Province esprimano la valutazione             
di competenza sulla base dei seguenti criteri e relativa                        
ponderazione:                                                                   
- progetti che aderiscono ad accordi di programma in atto: fino a 2             
punti;                                                                          
- incidenza del progetto in termini economici ed occupazionali sul              
settore agricolo provinciale con particolare riferimento alla                   
ricaduta sui produttori agricoli di base: fino a 2 punti;                       
- incidenza del progetto sul sistema economico complessivo della                
provincia: fino a 3 punti;                                                      
- valenza territoriale, attribuibile a progetti che concorrono in               
maniera determinante al mantenimento del tessuto economico e sociale            
di specifiche aree in cui sussistono svantaggi naturali e/o processi            
di declino economico e/o situazioni di degrado socio-economico: fino            
a 2 punti;                                                                      
- che la medesima lettera c) attribuisce alle Province ulteriori due            
punti, da ripartire su uno o piu' dei parametri precedentemente                 
elencati, e stabilisce che le Province provvedano ad assumere                   
motivato atto formale che individui la metodologia adottata per                 
l'assegnazione dell'intera classe di priorita';                                 
dato atto che il punto 11 dell'Allegato B alla deliberazione 2548/00,           
relativo alle modalita' ed ai tempi d'istruttoria dei progetti                  
presentati, prevede che le Province debbano provvedere con apposito             
atto formale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei               
progetti, all'attribuzione del punteggio di loro competenza ed alla             
trasmissione delle risultanze alla Direzione generale Agricoltura;              
preso atto che le Province hanno proceduto entro i termini prescritti           
ad effettuare le valutazioni di propria competenza ed a trasmettere             
le relative risultanze;                                                         
dato atto inoltre, che l'esame effettuato dagli uffici della                    
Direzione generale Agricoltura sugli atti formali di attribuzione dei           
punteggi ha evidenziato un'eterogenea applicazione del criterio                 
"progetti che aderiscono ad accordi di programma in atto";                      
constatato che le difformita' emerse nel raffronto delle singole                
metodologie applicative adottate - riconducibili essenzialmente al              
tipo di accordo preso a riferimento, al livello di perfezionamento              
dell'accordo ed alla forma di adesione che la singola impresa deve              
avere sottoscritto - determinano valutazioni diverse, a parita' di              
condizioni, e pertanto non garantiscono il rispetto del principio di            
eguaglianza e pari opportunita' tra le imprese                                  
concorrenti;considerato che l'attribuzione del punteggio in modo                
disomogeneo, pur in presenza di situazioni fra loro assimilabili, si            
ripercuote sulle graduatorie finali determinando una ingiustificata             
disparita' di trattamento tra le imprese del medesimo settore                   
produttivo aventi sede in province diverse;                                     
dato atto che il coinvolgimento delle Province nel processo di                  
valutazione ha natura endoprocedimentale e si inserisce nella fase              
costitutiva del procedimento amministrativo di cui la Regione e', a             
tutti gli effetti, responsabile;                                                
considerato pertanto che la Regione deve garantire un'uniforme                  
applicazione dei criteri di priorita' fissati nella deliberazione               
2548/00, anche relativamente alla classe di priorita' attribuita                
dalle Province, adottando, in sede di autotutela e nell'interesse               
pubblico, tutte le misure necessarie a salvaguardare il buon                    
andamento dell'azione amministrativa, sanando possibili vizi di                 
legittimita' riconducibili al mancato rispetto del principio                    
d'imparzialita';                                                                
ritenuto che, valutati gli effetti delle possibili soluzioni sui                
destinatari finali del provvedimento e nel rispetto dei principi di             
celerita' e speditezza dell'attivita' amministrativa, si debba                  
procedere a non utilizzare, ai fini della valutazione complessiva dei           
progetti, il criterio "progetti che aderiscono ad accordi di                    
programma in atto";                                                             
ritenuto pertanto di disporre affinche' il Servizio regionale                   
competente provveda, preliminarmente alla predisposizione delle                 
graduatorie, a non assegnare il punteggio relativo a tale voce, gia'            
attribuito dalle singole Province;                                              
dato atto infine:                                                               
- che le Province che abbiano ponderato il criterio "progetti che               
aderiscono ad accordi di programma in atto" utilizzando gli ulteriori           
punti che potevano essere ripartiti sulla base delle specifiche                 
peculiarita' del proprio territorio, dovranno riparametrare le                  
proprie valutazioni in funzione di quanto espressamente stabilito dal           
presente atto;                                                                  
- che sono state effettuate le opportune consultazioni con le                   
Province riguardo ai contenuti del presente atto;richiamate le                  
proprie deliberazioni:                                                          
- n. 2774 del 10 dicembre 2001 concernente le modalita' per                     
l'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile              
dopo l'entrata in vigore della L.R. 26 novembre 2001,  n.43;                    
- n. 3021 del 28 dicembre 2001 di approvazione degli atti di                    
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale decorrenti                 
dall'1 gennaio 2002;                                                            
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla dott.ssa              
Teresita Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e            
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito               
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del                
presente atto ai sensi dell'articolo 37 - comma 4 della L.R. 26                 
novembre 2001, n. 43 e della citata deliberazione  n.2774 del 10                
dicembre 2001;                                                                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
delibera:                                                                       
1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui                  
integralmente richiamate, che il Servizio regionale competente dovra'           
provvedere, preliminarmente alla predisposizione delle proposte di              
graduatorie, a non assegnare il punteggio relativo al criterio                  
"progetti che aderiscono ad accordi di programma in atto", gia'                 
attribuito dalle singole Province con propri atti formali;                      
2) di disporre che le Province che abbiano ponderato il criterio                
"progetti che aderiscono ad accordi di programma in atto",                      
utilizzando gli ulteriori punti che potevano essere ripartiti sulla             
base delle specifiche peculiarita' del proprio territorio, debbano              
riparametrare, previa assunzione di atto formale, le proprie                    
valutazioni in funzione di quanto espressamente stabilito dal                   
presente atto;                                                                  
3) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente               
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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