DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1241
Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto realizzazione invaso ad uso irriguo in localita' Torre di Cavina, Brisighella (RA), presentato da Azienda agricola Torre di Cavina di Ghirlandi Clemente (Titolo III, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un invaso in terra
ad uso irriguo, in localita' "Torre di Cavina", comune di
Brisighella, presentato da Ghirlandi Clemente e C. Sas, poiche' il
progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il giorno 9 luglio 2002, e' nel complesso
ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto di
cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni,
indicate ai punti 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito sinteticamente
riportate:
a) l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a
manufatti, opere e scoli esistenti nelle immediate adiacenze
dell'area direttamente interessata dall'intervento, se non nei casi
indicati in progetto;
b) verifica in corso d'opera dell'immorsamento tra i "gradoni di
immorsamento" posti in contropendenza e la base dell'argine al fine
di evitare fenomeni di filtrazioni;
c) dovra' essere particolarmente curata l'impermeabilizzazione del
bacino per impedire infiltrazioni all'interno del rilevato arginale;
d) l'impermeabilizzazione dell'invaso (pareti e fondo) dovra' essere
realizzata per successivi strati di piccolo spessore, max 30 cm.,
compatti e sovrapposti;
e) posizionamento di punti di riferimento topografici per misurare
eventuali spostamenti dell'argine;
f) i punti di riferimento topografici devono essere fissi e la loro
posizione deve essere concordata con il Servizio provinciale Difesa
del suolo della Provincia di Ravenna;
g) il richiedente l'autorizzazione deve presentare domanda di
concessione di utilizzo di acqua pubblica sotterranea nel caso di
prelievo da sorgenti ai sensi della Legge 36/94 e successivo
Regolamento approvato con DPR 238/99 con le modalita' previste dal
R.R. 41/01;
h) il richiedente l'autorizzazione, nel caso di occupazione di aree
demaniale, deve presentare domanda per la concessione per la
occupazione/uso di suolo demaniale;
i) rinverdimento della scarpata diga a valle con essenze a prato, con
le relative azioni di manutenzione;
j) recupero e piantumazione in aree limitrofe delle piante usate per
vecchio rimboschimento le quali verranno segnalate dalla Comunita'
Montana dell'Appenninico Faentino dopo sopralluogo e verbale di
attuazione;c) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna e
del Comune di Brisighella, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, e' contenuto all'interno "Rapporto di Conferenza" che
costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
d) di dare atto che la Comunita' Montana dell'Appennino Faentino ha
rilasciato, in data 19 giugno 2002, prot. n. 3084, l'autorizzazione
all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico (RDL 30 dicembre 1923, n. 3267; L.R. 21 aprile 1999, n.
3; delibera di Giunta regionale 1117/00), che costituisce l'Allegato
2 parte integrante e sostanziale della presente delibera, con le
seguenti prescrizioni:
- i lavori andranno eseguiti come da progetti presentati;
- l'uso di ogni mezzo meccanico (ruspe o escavatori di dimensioni e
peso non superiori al necessario) dovra' praticarsi con moderazione e
cura onde evitare qualunque danno a terreni, alberature e corsi
d'acqua limitrofi;
- l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a
manufatti, opere e scoli esistenti nelle immediate adiacenze
dell'area direttamente interessata dall'intervento, se non nei casi
indicati in progetto;
- la profondita' d'ammorsamento del rilevato arginale dovra' essere
verificata in corso d'opera, in modo da ammorsarsi direttamente nel
substrato roccioso;
- dovra' essere particolarmente curata l'impermeabilizzazione del
bacino per impedire infiltrazioni all'interno del rilevato arginale;
- l'argine di sbarramento dovra' essere inerbito;
- in seguito alle operazioni di sterro e riporto, l'eventuale
materiale eccedente dovra' essere appositamente sistemato nelle aree
circostanti, onde evitare accumuli instabili di terreno nell'alveo
del rio, o in alternativa, in localita' predefinite o in discariche
autorizzate;
- dovranno essere adottate tutte le indicazioni di cui alla relazione
geologica allegata;
- al fine di garantire una corretta esecuzione dell'opera sara' cura
effettuare da parte della Direzione lavori:
- controllo in corso d'opera e a fine lavori del grado di
compattazione raggiunto dai terreni utilizzati per l'argine di
sbarramento;
- verifica dell'efficienza delle opere d'impermeabilizzazione
eseguite;
- l'eventuale taglio di piante dovra' essere limitato allo stretto
necessario all'esecuzione dei lavori;
- a compensare la superficie forestale oggetto di disboscamento
dovra' essere realizzato, entro la prima stagione utile, un
rimboschimento di uguale superficie, utilizzando esclusivamente
latifoglie autoctone;
e) di dare atto che il Servizio provinciale Difesa del suolo,
Risorse idriche e forestali di Ravenna, ha rilasciato, in data 10
luglio 2002, prot. n. 3832/I04, l'autorizzazione alla costruzione di
sbarramenti di ritenuta e relativi bacini con invaso inferiore ai
1.000.000 mc con sbarramento inferiore ai 15 m di altezza (Legge
18/5/1989, n. 183, art. 10, comma 4; Legge 584/94; DPR 1363/59;
delibera del Consiglio regionale 3109/90), che costituisce l'Allegato
3 parte integrante e sostanziale della presente delibera con le
seguenti prescrizioni:
- il Direttore dei lavori e' tenuto ad informare questo Servizio
dell'inizio dei lavori;
- qualsiasi variazione al progetto presentato deve essere segnalato a
questo Servizio che potra' richiedere integrazioni al progetto
presentato od annullare la autorizzazione;
- il Direttore dei lavori e' tenuto a comunicare la fine dei lavori
nel pieno rispetto del progetto presentato e ad inviarlo a questo
Servizio;
- il richiedente l'autorizzazione e' obbligato, quando trattasi di
invasi superiori a 5.000 mc. a nominare un collaudatore in corso
d'opera. Il collaudo finale deve essere depositato presso questo
Servizio prima della richiesta del certificato di rispondenza al
progetto autorizzato;
- il richiedente l'autorizzazione e' obbligato a richiedere il
certificato di rispondenza al progetto autorizzato prima della messa
in esercizio dell'invaso;
- il richiedente l'autorizzazione, ottenuto il certificato di
rispondenza, dovra' comunicare a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno la messa in esercizio dell'invaso;
- il richiedente l'autorizzazione deve presentare domanda di
concessione di utilizzo di acqua pubblica sotterranea nel caso di
prelievo da sorgenti ai sensi della Legge 36/94 e successivo
Regolamento approvato con DPR 238/99 con le modalita' previste dal
R.R. 41/01;
- il richiedente l'autorizzazione, nel caso di occupazione di aree
demaniale, deve presentare domanda per la concessione per la
occupazione/uso di suolo demaniale;
- questo Servizio ha la facolta' di ispezionare in qualsiasi momento
l'opera in questione e di imporre tutti quei provvedimenti che
ritiene necessari per assicurare la pubblica incolumita';
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Azienda agricola Torre di Cavina
di Ghirlandi Clemente;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Comune di Brisighella, alla
Comunita' Montana dell'Appennino Faentino, al Servizio provinciale
Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Ravenna, alla
Provincia di Ravenna, all'Autorita' di Bacino del Reno, all'ARPA
Sezione di Faenza, al Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale-Distretto Montano;
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.