DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 239
L.R. 7/12/1992, n. 45. Determinazione dei criteri, termini e modalita' per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2002 alle Associazioni dei consumatori e utenti iscritti nel Registro regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 7 dicembre 1992, n. 45, concernente "Norme per la tutela
dei consumatori e degli utenti" ed in particolare l'art. 9 che
prevede che la Giunta stabilisca, di norma annualmente e sulla base
del piano di attivita' triennale approvato dal Consiglio regionale, i
criteri, i termini e le modalita' per l'erogazione dei contributi
alle Associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro
regionale, ai fini della realizzazione di progetti e programmi di
attivita' rientranti nelle finalita' stabilite dalla citata legge
regionale;
- la delibera di Giunta regionale n. 615 del 4 maggio 1999 ratificata
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1137 del 26 maggio 1999
che proroga i criteri e gli orientamenti di cui al piano di attivita'
triennale 1996-1998, a suo tempo approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 297 del 2 maggio 1996;
considerato pertanto necessario procedere alla determinazione dei
criteri, dei termini e delle modalita' per la presentazione delle
domande e per la concessione dei contributi per l'anno 2002 a favore
delle Associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nel predetto
Registro regionale;
considerato che, in attuazione del piano di attivita' approvato con
la summenzionata deliberazione del Consiglio regionale 1137/99, la
Regione ha fin qui finanziato sia i programmi di attivita' che i
progetti presentati dalle Associazioni, consentendo di pervenire ad
una efficace presenza su tutto il territorio regionale di molte
Associazioni nonche' di realizzare progetti particolarmente
significativi;
rilevato altresi' che l'esigenza di tutela dei consumatori e'
notevolmente accresciuta e anche la richiesta di tutela si e'
incrementata;
ritenuto pertanto opportuno rafforzare ulteriormente la presenza e la
continuita' dell'attivita' delle Associazioni sul territorio,
affinche' attraverso la loro attivita' continuativa forniscano un
capillare e competente servizio a favore della collettivita';
valutata pertanto l'opportunita', al fine di consentire alle
Associazioni della Regione di consolidare la propria operativita',
anche in considerazione del prossimo adeguamento della normativa
regionale alla normativa nazionale di cui alla Legge 30 luglio 1998,
n. 281, di ammettere prioritariamente ai contributi previsti per
l'anno 2002 le iniziative attinenti alla realizzazione di programmi
di attivita';
acquisite le valutazioni favorevoli delle rappresentanze delle
Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale in
apposita riunione il giorno 8 gennaio 2002;
dato atto:
- del parere favorevole di regolarita' tecnica del presente
provvedimento espresso dalla Responsabile del Servizio Programmazione
della distribuzione commerciale, dott.ssa Paola Castellini, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della delibera della Giunta
n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole di legittimita' del presente atto espresso
dal Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,
dott. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01
e della delibera della Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) sono ammessi prioritariamente a contributo, per le motivazioni
espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
nell'anno 2002, i programmi di attivita' che, presentati dalle
Associazioni dei consumatori e utenti iscritte al Registro regionale
istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1823 dell'11
maggio 1993, risultino conformi alle linee di intervento e ai criteri
di priorita' di cui al piano triennale in premessa richiamato.
La iscrizione nell'apposito Registro regionale deve risultare gia'
avvenuta alla data di presentazione della domanda di contributo.
L'accoglimento delle domande e' subordinato all'inoltro di apposita
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la
permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione
nell'apposito Registro di cui all'art. 3 della L.R. 45/92;
2) la Giunta regionale si riserva l'accantonamento di una quota non
superiore al 5% del fondo complessivamente stanziato per l'anno 2002
sul Capitolo 26500 del Bilancio di previsione per l'anno 2002, a
parziale o totale rimborso degli oneri eventualmente sopportati dalle
Associazioni per le spese relative alla effettuazione, da parte dei
Presidi di sanita' pubblica, di analisi biotossicologiche, chimiche e
fisiche su alimenti e bevande che abbiano evidenziato problemi per la
salute;
3) le domande per la concessione dei contributi, a firma del legale
rappresentante della Associazione, devono essere indirizzate al
Servizio Programmazione della distribuzione commerciale, Viale A.
Moro n. 38, 40127 Bologna, e devono essere inviate entro e non oltre
il 30 marzo 2002 a pena di irricevibilita'. Per le domande inviate a
mezzo raccomandata postale fa fede il timbro di spedizione.
Le suddette domande devono essere corredate del programma di
attivita' contenente:
a) indicazione dettagliata dell'attivita' prevista nonche' dei
risultati attesi;
b) ulteriori eventuali obiettivi di miglioramento dell'operativita';
c) preventivo di spesa con la specifica dei costi stimati in rapporto
ai tempi di realizzazione del programma e alle risorse da dedicarvi
(personale, collaborazioni professionali, strumentazioni, costi
generali da indicare specificatamente);
4) le richieste ammissibili saranno valutate tenuto conto della
operativita' dell'Associazione e dei risultati attesi dallo
svolgimento del programma. Per quanto riguarda le domande inerenti
progetti, fermo restando che tale tipologia non e' prioritaria ai
fini della concessione dei contributi per l'anno 2002, si rinvia a
quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 229 del
27/2/2001;
5) l'apposito gruppo di lavoro, costituito presso la Presidenza della
Giunta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 45/92, e' preposto,
fra l'altro, ad assicurare il necessario coordinamento con i settori
regionali di riferimento, ai fini dell'istruttoria delle domande
pervenute da operarsi in conformita' agli indirizzi e criteri
contenuti nel piano di attivita' triennale e a procedere alle
valutazioni e alle verifiche tecniche preordinate alla individuazione
delle iniziative ammissibili a contributo.
Sulla base dell'istruttoria compiuta dal gruppo di lavoro, la Giunta
regionale delibera l'approvazione dei programmi di attivita' ammessi
a contributo, ovvero la eventuale esclusione dei programmi non
ritenuti ammissibili determinando altresi' l'entita' del contributo
accordato in riferimento alla singola associazione;
6) la liquidazione del contributo concesso avverra' con le seguenti
modalita':
- 70% ad intervenuta esecutivita' del provvedimento di concessione
del contributo;
- 30% a programma ultimato, sulla base della spesa effettivamente
sostenuta che dovra' essere rendicontata tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Detta dichiarazione dovra' contenere in
forma analitica e per ogni singolo titolo di spesa (intestato
all'Associazione) gli estremi delle fatture, note d'addebito,
ricevute fiscali da trattenersi agli atti dell'Associazione a
disposizione della Regione per ogni eventuale verifica o controllo.
Qualora, in sede di rendiconto, le spese effettivamente sostenute
risultassero inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo per la
realizzazione del programma presentato, l'entita' del contributo
sara' ridotta in misura corrispondente.
Contestualmente alla presentazione del rendiconto il legale
rappresentante dell'Associazione presentera' una relazione che dia
conto delle azioni e delle attivita' svolte in relazione ai
prefissati obiettivi generali nonche' dei risultati conseguiti;
7) i programmi di attivita' dovranno riferirsi all'anno 2002. La
relativa documentazione contabile per l'erogazione della quota a
saldo del contributo dovra' essere presentata al Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale entro il 30 aprile
2003;
8) il legale rappresentante della Associazione deve comunicare alla
Regione qualsiasi modifica inerente lo statuto e l'assetto della
Associazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
9) la presente deliberazione viene pubblicata integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.