REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1228

Approvazione del finanziamento riguardante il rinnovo della convenzione con l'organizzazione "ARI - Associazione Radioamatori italiani - Comitato Emilia-Romagna" per la gestione del Centro operativo regionale di protezione civile, sale radio periferiche e ponti radio. Anno 2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, secondo le motivazioni espresse in premessa, il                
rinnovo della convenzione riguardante le attivita' che verranno                 
svolte dall'organizzazione "ARI Associazione Radioamatori italiana -            
Comitato regionale Emilia-Romagna" ai fini di una collaborazione e di           
un supporto tecnico-informativo per la gestione, in situazioni                  
ordinarie e di emergenza, della Sala radio regionale in dotazione al            
Servizio di Protezione civile posta nella sede di Viale Silvani n. 6,           
delle sedi radio regionali decentrate e dei ponti radio regionali;              
2) di assegnare e concedere a favore dell'organizzazione "ARI                   
Comitato regionale Emilia-Romagna" la somma di Euro 16.000,00, quale            
finanziamento a sostegno delle attivita' prestate ed a copertura                
delle spese (viaggio, vitto, copertura assicurativa e quant'altro               
pertinente alla presente convenzione) che sosterranno i volontari               
dell'ARI impegnati nel progetto di collaborazione come previsto nella           
suddetta convenzione;                                                           
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 16.000,00, di cui al                
precedente punto 2), registrata al n. 2610 di impegno, sul Capitolo             
47103 "Spese per le attivita' di protezione civile come definite                
dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte direttamente o in convenzione               
(artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n. 45)" di cui all'UPB 1.4.4.2               
17100 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 che e' stato                
dotato della necessaria disponibilita';                                         
4) di approvare la convenzione il cui schema all'Allegato A),                   
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento           
dando atto che il Responsabile del Servizio Protezione civile, ai               
sensi della normativa vigente, provvedera' alla sottoscrizione della            
stessa unitamente alla prevista Appendice 1);                                   
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 51 della L.R. 15 novembre                
2001, n. 40, il Responsabile del Servizio Protezione civile                     
provvedera', con propri atti formali, alla liquidazione del                     
contributo, di cui al precedente punto b), secondo quanto specificato           
anche all'art. 7 della convenzione, nel modo seguente:                          
- una anticipazione pari al 30% ad avvenuta sottoscrizione della                
convenzione di cui sopra ed a presentazione di dichiarazione di avvio           
del programma;                                                                  
- la restante somma, fino ad un ulteriore 60%, sara' liquidata                  
tramite tranches successive su presentazione di idonea documentazione           
di spesa (art. 7 convenzione) supportata da relazione e relativa                
rendicontazione predisposta dai Responsabili della gestione del                 
progetto (art. 2 convenzione), senza detrarre l'anticipazione                   
iniziale, al fine di mantenere una quota disponibile per le spese di            
somma urgenza cui si dovra' far fronte nel corso delle attivita';               
- il saldo sara' liquidato a fine attivita' e sara' determinato sulla           
base della spesa complessiva effettivamente sostenuta detratte le               
somme precedentemente liquidate, su presentazione di una relazione              
sulle attivita' svolte ed una dettagliata rendicontazione delle spese           
sostenute con allegata relativa documentazione di spesa da parte dei            
Responsabili del progetto (art. 2 convenzione);                                 
6) di dare atto, che la convenzione ha validita' di 12 mesi a partire           
dalla data della sua sottoscrizione e che sulla base dei risultati              
conseguiti, con successivi atti, potra' essere rinnovata mediante               
apposita nuova convenzione;                                                     
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione                                                           
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . addi' . . . . . . . . . . del              
mese di . . . . . . . . . . . . . . . presso i locali del Servizio di           
Protezione civile regionale di Viale Silvani n. 6 - Bologna, in                 
esecuzione della giusta deliberazione di Giunta n. . . . . . . . del            
. . . . . . . . . .                                                             
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, (che in seguito sara' chiamata Ente)                 
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . ., che agisce per conto ed in nome              
della Regione Emilia-Romagna                                                    
il Comitato regionale Emilia-Romagna dell'Associazione Radioamatori             
italiani (ARI) eretta in Ente morale con DPR n. 368 del 10/1/1950 che           
in seguito sara' chiamata "CRER - ARI", partita IVA/codice fiscale              
92043620399 con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
rappresentata dal sig. . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . .           
. . . . . . . . . . . . in qualita' di legale rappresentante                    
dell'organizzazione stessa.                                                     
Premesso:                                                                       
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 45/95 favorisce il piu'             
efficace coordinamento in materia di protezione civile nel territorio           
regionale mediante la stipulazione di apposite convenzioni con                  
soggetti pubblici e privati;                                                    
- che la sicurezza e la protezione della popolazione, la salvaguardia           
e la difesa dell'ambiente e delle infrastrutture essenziali, la                 
preservazione della salute e della incolumita' pubblica al                      
verificarsi di eventi calamitosi richiedono di porre in essere                  
interventi finalizzati alle eliminazioni o alla mitigazione degli               
effetti e delle conseguenze da essi derivanti;                                  
- che nell'ambito dell'attivita' di concorso, in caso di necessita' e           
di gravi situazioni di emergenza, la Regione Emilia-Romagna, al fine            
di garantire un collegamento funzionale con organi ordinari e                   
straordinari di protezione civile (Prefetture, Dipartimento nazionale           
di protezione civile, Vigili del fuoco, Guardie forestali,                      
Associazioni di volontariato ecc.) per la gestione in tempo reale               
delle iniziative necessarie, ha realizzato una rete radio integrativa           
con frequenze radio dedicate;                                                   
considerato che, in forza di quanto sopra richiamato la Regione                 
ritiene opportuno instaurare un rapporto di stretta collaborazione              
con il CRER - ARI per la gestione dei collegamenti radio in                     
situazioni di ordinaria e di emergenza, a supporto del Servizio                 
regionale Protezione civile, della Sala radiocomunicazione del COR di           
Viale Silvani n. 6 e delle sale di radiocomunicazione di protezione             
civile presenti sul territorio regionale che saranno definite in un             
documento che verra' sottoscritto dalle parti e che costituira'                 
"Appendice 1" al presente documento;                                            
valutata l'opportunita' di procedere ad un accordo di massima per la            
collaborazione, supporto tecnico-informativo e gestionale del Centro            
operativo regionale, delle sale operative decentrate, della rete                
radio regionale,                                                                
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
La Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, volendo                 
garantire le seguenti attivita':                                                
a) in situazioni di emergenza e/o di crisi:                                     
1) presenza nelle sale radio regionali indicate "nell'Appendice 1)" e           
nella sala radio del COR, 24 ore su 24, di volontari specializzati              
per la durata dell'emergenza;                                                   
b) in situazione di ordinaria gestione:                                         
1) collegamenti periodici (di norma ogni 10 giorni) tra le sale di              
radiocomunicazione di protezione civile presenti sul territorio                 
regionale (indicate "nell'Appendice 1") con la Sala radio del COR e             
del Dipartimento nazionale per la protezione civile sulla base di               
calendari preventivamente concordati;                                           
2) supporto tecnico ed informativo per la gestione degli apparati di            
comunicazione e preparazione di appositi corsi e convegni per                   
volontari di protezione civile;                                                 
3) proposte migliorative riferite agli impianti di collegamento                 
esistenti;                                                                      
attiva con il CRER - ARI il progetto di cui al testo riportato in               
seguito.                                                                        
Art. 2                                                                          
L'articolazione e lo sviluppo del progetto, sono realizzati con il              
concorso di due soggetti coinvolti Regione Emilia-Romagna e CRER -              
ARI.                                                                            
A tal fine si individuano i responsabili della gestione del progetto:           
- per parte regionale il sig.                                                   
- per parte del CRER - ARI il sig.                                              
Eventuali sostituzioni sono previste tramite delega scritta.                    
Art. 3                                                                          
Il CRER - ARI, per la prestazione delle attivita' convenzionate                 
previste dall'art. 1, garantisce:                                               
- in caso di emergenza, la presenza nella Sala radiocomunicazioni del           
COR (Centro operativo regionale) di protezione civile, reperibili               
dalle ore 0 alle ore 24, per l'intero anno e per la durata                      
dell'emergenza, di due operatori, per ognuno dei quattro turni di 6             
ore e un operatore, con le stesse modalita' di attivazione, nelle               
sale periferiche;                                                               
- in situazione di ordinaria gestione, la presenza nella "Sala" del             
COR e nelle sale regionali di un operatore, indicativamente per un              
pomeriggio ogni 10 giorni, per effettuare prove di funzionalita'                
della rete.                                                                     
Il CRER - ARI costituisce nell'ambito delle proprie sezioni i "nuclei           
operativi" impegnati sul territorio regionale per le attivita' sopra            
indicate e fornisce l'elenco nominativo degli operatori che dovra'              
essere inviato al Servizio Protezione civile entro il giorno 25 del             
mese precedente quello per il quale e' prevista la presenza.                    
In occasione di situazioni di emergenza il CRER - ARI si impegna ad             
assicurare la presenza nei locali della sala radio entro un tempo di            
40 minuti per i volontari residenti e di 90 minuti per i volontari              
residenti fuori comune.                                                         
Il CRER - ARI si impegna, per lo svolgimento delle attivita' di cui             
al precedente art. 1, ad utilizzare i propri soci volontari e                   
prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale della                
citta' ove e' istallata la Sala radio.                                          
Per la prestazione delle attivita' convenute il CRER - ARI mette a              
disposizione n. . . . . . volontari iscritti alla propria                       
associazione. L'accesso alla Sala radio del COR, da parte degli                 
operatori del CRER - ARI, sara' disciplinata dal Responsabile del               
Servizio Protezione civile regionale mentre quello alle restanti sale           
radio sara' concordato con i Responsabili delegati dagli Enti locali            
preposti.                                                                       
Art. 4                                                                          
Il CRER - ARI si impegna affinche' le attivita' programmate siano               
rese con continuita' per il periodo preventivamente concordato e si             
impegna a dare immediata comunicazione al responsabile nominato                 
dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo,             
dovessero intervenire nello svolgimento delle attivita', nonche' a              
comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.                           
I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento           
delle attivita', avendo cura di verificare che gli operatori                    
rispettino i diritti, degli utenti e dei fruitori delle attivita'               
stesse e che queste ultime vengano svolte con modalita' tecnicamente            
corrette e nel rispetto delle normative vigenti.                                
I responsabili verificano i risultati del programma operativo                   
attraverso periodiche riunioni congiunte e organizzano appositi                 
gruppi di studio per lo sviluppo delle attivita' previste all'art. 1.           
Art. 5                                                                          
Il CRER - ARI garantisce che gli operatori inseriti nelle attivita'             
oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie            
cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del                  
servizio e delle prestazioni di radio-trasmissione.                             
Art. 6                                                                          
Il CRER - ARI garantisce che i radioamatori inseriti nelle attivita'            
sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse               
allo svolgimento dell'attivita' stessa e per la responsabilita'                 
civile verso terzi, come da polizza n. . . . . . . . . . stipulata              
con la Compagnia di assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
Art. 7                                                                          
Per lo svolgimento del programma di lavoro, definito all'art. 1, la             
Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, si impegna a               
rimborsare le spese ammissibili quali: viaggio, vitto, copertura                
assicurativa e quant'altro pertinente, sulla base delle normative               
vigenti, alla presente convenzione che andranno a sostenere i                   
volontari impegnati nella gestione del progetto e quelle previste               
dall'art. 8 con le seguenti modalita':                                          
- spese di vitto dietro presentazione di apposite ricevute fiscali              
(scontrini cassa, fatture ecc.)                                                 
- rimborso spese di viaggio: per uso automezzo proprio nella misura             
forfettaria pari a un quinto del costo di un litro di benzina super             
(in vigore al momento della liquidazione) per ogni km percorso,                 
dietro presentazione dell'autocertificazione del Presidente dei                 
chilometri realmente effettuati, o con utilizzo mezzo pubblico dietro           
presentazione biglietto di viaggio;                                             
- rimborso pedaggio autostradale dietro presentazione relativo                  
biglietto;                                                                      
- spese per acquisto mezzi ed attrezzature preventivamente                      
autorizzate e per manutenzione ordinarie e straordinarie dei mezzi ed           
attrezzature del settore delle radio e telecomunicazioni, inseriti              
nella colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile,           
dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali;                            
- eventuali spese assicurative integrative per i volontari dietro               
presentazione di copia della polizza assicurativa e relativa nota               
spesa;                                                                          
- eventuali ulteriori spese, (acquisto cellulari per reperibilita' h            
24, materiali e attrezzature libri e riviste, segreteria, corsi di              
aggiornamento collegamenti informatici ecc.) ritenute necessarie per            
lo svolgimento delle attivita' previste in convenzione e                        
preventivamente autorizzate dai Responsabili del progetto indicati              
l'art. n. 2 dietro presentazione delle relative fatture o scontrini             
fiscali.                                                                        
I protocolli operativi, le procedure di attivazione la stesura dei              
testi di modulistica di trasmissione e l'individuazione delle sale              
radio decentrate da gestire saranno definite in un documento che                
verra' sottoscritto dalle parti e che costituira' "Appendice 1)" al             
presente documento.                                                             
La documentazione giustificativa delle spese sara' presentata                   
dall'organizzazione all'Ente pubblico con scadenza di norma                     
trimestrale.                                                                    
La spesa complessiva prevista e' di Euro 16.000,00.                             
La Regione provvedera' alla liquidazione della somma sopra indicata             
nel modo seguente:                                                              
- una anticipazione pari al 30% ad avvenuta sottoscrizione della                
presente convenzione e dietro presentazione di dichiarazione di avvio           
del programma;                                                                  
- la restante somma, fino ad un ulteriore 60%, sara' liquidata                  
tramite tranches successive su presentazione di idonea documentazione           
di spesa specificata nel presente articolo, supportata da relazione e           
relativa rendicontazione predisposta dai Responsabili del progetto              
(previsti all'art. 2 della convenzione), senza detrarre                         
l'anticipazione iniziale, al fine di mantenere una quota disponibile            
per le spese di somma urgenza cui l'associazione dovra' far fronte              
nel corso delle attivita';                                                      
- il saldo sara' liquidato a fine attivita' e sara' determinato sulla           
base della spesa complessiva effettivamente sostenuta detratte le               
somme precedentemente liquidate, su presentazione di una relazione              
sulle attivita' svolte ed una dettagliata rendicontazione delle spese           
sostenute con allegata relativa documentazione di spesa da parte dei            
Responsabili del progetto.                                                      
Il finanziamento potra' essere adeguato sulla base degli aumenti del            
costo della vita e alle attivita' previste dai Responsabili del                 
progetto.                                                                       
Art. 8                                                                          
La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di                           
riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello                  
svolgimento delle attivita' oggetto della presente convenzione e                
fornire adeguati strumenti per facilitare la reperibilita' secondo              
modalita' da concordare con il CRER - ARI.                                      
Il CRER - ARI e' tenuto ad assicurare che i volontari partecipino               
alle iniziative di cui sopra.                                                   
Art. 9                                                                          
La presente convenzione ha validita' dalla data della sua                       
sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi. In base ai risultati                 
conseguiti ed alle esigenze del progetto, potra' essere rinnovata               
mediante apposita nuova convenzione.La Regione - Servizio Protezione            
civile puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo           
preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se            
non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal               
CRER - ARI fino al ricevimento della diffida per provata inadempienza           
da parte del CRER - ARI degli impegni previsti nei precedenti                   
articoli.                                                                       
Il CRER - ARI puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento,           
previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata inadempienza             
da parte della Regione degli impegni previsti nei precedenti articoli           
che riguardino in senso stretto l'attivita' oggetto della presente              
convenzione.                                                                    
Art. 10                                                                         
La presente convenzione, prevede l'immediata attivazione della                  
presenza di operatori CRER - ARI presso la sede del COR e una                   
graduale attivazione delle sedi decentrate indicate "nell'Appendice             
1)".                                                                            
per LA REGIONE   per IL "COMITATO REGIONALE                                     
EMILIA-ROMAGNA  EMILIA-ROMAGNA                                                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI                         
PROTEZIONE CIVILE  ITALIANI (ARI)"                                              
  IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                      
. . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .           
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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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