DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1228
Approvazione del finanziamento riguardante il rinnovo della convenzione con l'organizzazione "ARI - Associazione Radioamatori italiani - Comitato Emilia-Romagna" per la gestione del Centro operativo regionale di protezione civile, sale radio periferiche e ponti radio. Anno 2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, secondo le motivazioni espresse in premessa, il
rinnovo della convenzione riguardante le attivita' che verranno
svolte dall'organizzazione "ARI Associazione Radioamatori italiana -
Comitato regionale Emilia-Romagna" ai fini di una collaborazione e di
un supporto tecnico-informativo per la gestione, in situazioni
ordinarie e di emergenza, della Sala radio regionale in dotazione al
Servizio di Protezione civile posta nella sede di Viale Silvani n. 6,
delle sedi radio regionali decentrate e dei ponti radio regionali;
2) di assegnare e concedere a favore dell'organizzazione "ARI
Comitato regionale Emilia-Romagna" la somma di Euro 16.000,00, quale
finanziamento a sostegno delle attivita' prestate ed a copertura
delle spese (viaggio, vitto, copertura assicurativa e quant'altro
pertinente alla presente convenzione) che sosterranno i volontari
dell'ARI impegnati nel progetto di collaborazione come previsto nella
suddetta convenzione;
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 16.000,00, di cui al
precedente punto 2), registrata al n. 2610 di impegno, sul Capitolo
47103 "Spese per le attivita' di protezione civile come definite
dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte direttamente o in convenzione
(artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n. 45)" di cui all'UPB 1.4.4.2
17100 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 che e' stato
dotato della necessaria disponibilita';
4) di approvare la convenzione il cui schema all'Allegato A),
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
dando atto che il Responsabile del Servizio Protezione civile, ai
sensi della normativa vigente, provvedera' alla sottoscrizione della
stessa unitamente alla prevista Appendice 1);
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 51 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40, il Responsabile del Servizio Protezione civile
provvedera', con propri atti formali, alla liquidazione del
contributo, di cui al precedente punto b), secondo quanto specificato
anche all'art. 7 della convenzione, nel modo seguente:
- una anticipazione pari al 30% ad avvenuta sottoscrizione della
convenzione di cui sopra ed a presentazione di dichiarazione di avvio
del programma;
- la restante somma, fino ad un ulteriore 60%, sara' liquidata
tramite tranches successive su presentazione di idonea documentazione
di spesa (art. 7 convenzione) supportata da relazione e relativa
rendicontazione predisposta dai Responsabili della gestione del
progetto (art. 2 convenzione), senza detrarre l'anticipazione
iniziale, al fine di mantenere una quota disponibile per le spese di
somma urgenza cui si dovra' far fronte nel corso delle attivita';
- il saldo sara' liquidato a fine attivita' e sara' determinato sulla
base della spesa complessiva effettivamente sostenuta detratte le
somme precedentemente liquidate, su presentazione di una relazione
sulle attivita' svolte ed una dettagliata rendicontazione delle spese
sostenute con allegata relativa documentazione di spesa da parte dei
Responsabili del progetto (art. 2 convenzione);
6) di dare atto, che la convenzione ha validita' di 12 mesi a partire
dalla data della sua sottoscrizione e che sulla base dei risultati
conseguiti, con successivi atti, potra' essere rinnovata mediante
apposita nuova convenzione;
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Schema di convenzione
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . addi' . . . . . . . . . . del
mese di . . . . . . . . . . . . . . . presso i locali del Servizio di
Protezione civile regionale di Viale Silvani n. 6 - Bologna, in
esecuzione della giusta deliberazione di Giunta n. . . . . . . . del
. . . . . . . . . .
fra
la Regione Emilia-Romagna, (che in seguito sara' chiamata Ente)
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ., che agisce per conto ed in nome
della Regione Emilia-Romagna
il Comitato regionale Emilia-Romagna dell'Associazione Radioamatori
italiani (ARI) eretta in Ente morale con DPR n. 368 del 10/1/1950 che
in seguito sara' chiamata "CRER - ARI", partita IVA/codice fiscale
92043620399 con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rappresentata dal sig. . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . .
. . . . . . . . . . . . in qualita' di legale rappresentante
dell'organizzazione stessa.
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 45/95 favorisce il piu'
efficace coordinamento in materia di protezione civile nel territorio
regionale mediante la stipulazione di apposite convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
- che la sicurezza e la protezione della popolazione, la salvaguardia
e la difesa dell'ambiente e delle infrastrutture essenziali, la
preservazione della salute e della incolumita' pubblica al
verificarsi di eventi calamitosi richiedono di porre in essere
interventi finalizzati alle eliminazioni o alla mitigazione degli
effetti e delle conseguenze da essi derivanti;
- che nell'ambito dell'attivita' di concorso, in caso di necessita' e
di gravi situazioni di emergenza, la Regione Emilia-Romagna, al fine
di garantire un collegamento funzionale con organi ordinari e
straordinari di protezione civile (Prefetture, Dipartimento nazionale
di protezione civile, Vigili del fuoco, Guardie forestali,
Associazioni di volontariato ecc.) per la gestione in tempo reale
delle iniziative necessarie, ha realizzato una rete radio integrativa
con frequenze radio dedicate;
considerato che, in forza di quanto sopra richiamato la Regione
ritiene opportuno instaurare un rapporto di stretta collaborazione
con il CRER - ARI per la gestione dei collegamenti radio in
situazioni di ordinaria e di emergenza, a supporto del Servizio
regionale Protezione civile, della Sala radiocomunicazione del COR di
Viale Silvani n. 6 e delle sale di radiocomunicazione di protezione
civile presenti sul territorio regionale che saranno definite in un
documento che verra' sottoscritto dalle parti e che costituira'
"Appendice 1" al presente documento;
valutata l'opportunita' di procedere ad un accordo di massima per la
collaborazione, supporto tecnico-informativo e gestionale del Centro
operativo regionale, delle sale operative decentrate, della rete
radio regionale,
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, volendo
garantire le seguenti attivita':
a) in situazioni di emergenza e/o di crisi:
1) presenza nelle sale radio regionali indicate "nell'Appendice 1)" e
nella sala radio del COR, 24 ore su 24, di volontari specializzati
per la durata dell'emergenza;
b) in situazione di ordinaria gestione:
1) collegamenti periodici (di norma ogni 10 giorni) tra le sale di
radiocomunicazione di protezione civile presenti sul territorio
regionale (indicate "nell'Appendice 1") con la Sala radio del COR e
del Dipartimento nazionale per la protezione civile sulla base di
calendari preventivamente concordati;
2) supporto tecnico ed informativo per la gestione degli apparati di
comunicazione e preparazione di appositi corsi e convegni per
volontari di protezione civile;
3) proposte migliorative riferite agli impianti di collegamento
esistenti;
attiva con il CRER - ARI il progetto di cui al testo riportato in
seguito.
Art. 2
L'articolazione e lo sviluppo del progetto, sono realizzati con il
concorso di due soggetti coinvolti Regione Emilia-Romagna e CRER -
ARI.
A tal fine si individuano i responsabili della gestione del progetto:
- per parte regionale il sig.
- per parte del CRER - ARI il sig.
Eventuali sostituzioni sono previste tramite delega scritta.
Art. 3
Il CRER - ARI, per la prestazione delle attivita' convenzionate
previste dall'art. 1, garantisce:
- in caso di emergenza, la presenza nella Sala radiocomunicazioni del
COR (Centro operativo regionale) di protezione civile, reperibili
dalle ore 0 alle ore 24, per l'intero anno e per la durata
dell'emergenza, di due operatori, per ognuno dei quattro turni di 6
ore e un operatore, con le stesse modalita' di attivazione, nelle
sale periferiche;
- in situazione di ordinaria gestione, la presenza nella "Sala" del
COR e nelle sale regionali di un operatore, indicativamente per un
pomeriggio ogni 10 giorni, per effettuare prove di funzionalita'
della rete.
Il CRER - ARI costituisce nell'ambito delle proprie sezioni i "nuclei
operativi" impegnati sul territorio regionale per le attivita' sopra
indicate e fornisce l'elenco nominativo degli operatori che dovra'
essere inviato al Servizio Protezione civile entro il giorno 25 del
mese precedente quello per il quale e' prevista la presenza.
In occasione di situazioni di emergenza il CRER - ARI si impegna ad
assicurare la presenza nei locali della sala radio entro un tempo di
40 minuti per i volontari residenti e di 90 minuti per i volontari
residenti fuori comune.
Il CRER - ARI si impegna, per lo svolgimento delle attivita' di cui
al precedente art. 1, ad utilizzare i propri soci volontari e
prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale della
citta' ove e' istallata la Sala radio.
Per la prestazione delle attivita' convenute il CRER - ARI mette a
disposizione n. . . . . . volontari iscritti alla propria
associazione. L'accesso alla Sala radio del COR, da parte degli
operatori del CRER - ARI, sara' disciplinata dal Responsabile del
Servizio Protezione civile regionale mentre quello alle restanti sale
radio sara' concordato con i Responsabili delegati dagli Enti locali
preposti.
Art. 4
Il CRER - ARI si impegna affinche' le attivita' programmate siano
rese con continuita' per il periodo preventivamente concordato e si
impegna a dare immediata comunicazione al responsabile nominato
dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo,
dovessero intervenire nello svolgimento delle attivita', nonche' a
comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento
delle attivita', avendo cura di verificare che gli operatori
rispettino i diritti, degli utenti e dei fruitori delle attivita'
stesse e che queste ultime vengano svolte con modalita' tecnicamente
corrette e nel rispetto delle normative vigenti.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo
attraverso periodiche riunioni congiunte e organizzano appositi
gruppi di studio per lo sviluppo delle attivita' previste all'art. 1.
Art. 5
Il CRER - ARI garantisce che gli operatori inseriti nelle attivita'
oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie
cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del
servizio e delle prestazioni di radio-trasmissione.
Art. 6
Il CRER - ARI garantisce che i radioamatori inseriti nelle attivita'
sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse
allo svolgimento dell'attivita' stessa e per la responsabilita'
civile verso terzi, come da polizza n. . . . . . . . . . stipulata
con la Compagnia di assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 7
Per lo svolgimento del programma di lavoro, definito all'art. 1, la
Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, si impegna a
rimborsare le spese ammissibili quali: viaggio, vitto, copertura
assicurativa e quant'altro pertinente, sulla base delle normative
vigenti, alla presente convenzione che andranno a sostenere i
volontari impegnati nella gestione del progetto e quelle previste
dall'art. 8 con le seguenti modalita':
- spese di vitto dietro presentazione di apposite ricevute fiscali
(scontrini cassa, fatture ecc.)
- rimborso spese di viaggio: per uso automezzo proprio nella misura
forfettaria pari a un quinto del costo di un litro di benzina super
(in vigore al momento della liquidazione) per ogni km percorso,
dietro presentazione dell'autocertificazione del Presidente dei
chilometri realmente effettuati, o con utilizzo mezzo pubblico dietro
presentazione biglietto di viaggio;
- rimborso pedaggio autostradale dietro presentazione relativo
biglietto;
- spese per acquisto mezzi ed attrezzature preventivamente
autorizzate e per manutenzione ordinarie e straordinarie dei mezzi ed
attrezzature del settore delle radio e telecomunicazioni, inseriti
nella colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile,
dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali;
- eventuali spese assicurative integrative per i volontari dietro
presentazione di copia della polizza assicurativa e relativa nota
spesa;
- eventuali ulteriori spese, (acquisto cellulari per reperibilita' h
24, materiali e attrezzature libri e riviste, segreteria, corsi di
aggiornamento collegamenti informatici ecc.) ritenute necessarie per
lo svolgimento delle attivita' previste in convenzione e
preventivamente autorizzate dai Responsabili del progetto indicati
l'art. n. 2 dietro presentazione delle relative fatture o scontrini
fiscali.
I protocolli operativi, le procedure di attivazione la stesura dei
testi di modulistica di trasmissione e l'individuazione delle sale
radio decentrate da gestire saranno definite in un documento che
verra' sottoscritto dalle parti e che costituira' "Appendice 1)" al
presente documento.
La documentazione giustificativa delle spese sara' presentata
dall'organizzazione all'Ente pubblico con scadenza di norma
trimestrale.
La spesa complessiva prevista e' di Euro 16.000,00.
La Regione provvedera' alla liquidazione della somma sopra indicata
nel modo seguente:
- una anticipazione pari al 30% ad avvenuta sottoscrizione della
presente convenzione e dietro presentazione di dichiarazione di avvio
del programma;
- la restante somma, fino ad un ulteriore 60%, sara' liquidata
tramite tranches successive su presentazione di idonea documentazione
di spesa specificata nel presente articolo, supportata da relazione e
relativa rendicontazione predisposta dai Responsabili del progetto
(previsti all'art. 2 della convenzione), senza detrarre
l'anticipazione iniziale, al fine di mantenere una quota disponibile
per le spese di somma urgenza cui l'associazione dovra' far fronte
nel corso delle attivita';
- il saldo sara' liquidato a fine attivita' e sara' determinato sulla
base della spesa complessiva effettivamente sostenuta detratte le
somme precedentemente liquidate, su presentazione di una relazione
sulle attivita' svolte ed una dettagliata rendicontazione delle spese
sostenute con allegata relativa documentazione di spesa da parte dei
Responsabili del progetto.
Il finanziamento potra' essere adeguato sulla base degli aumenti del
costo della vita e alle attivita' previste dai Responsabili del
progetto.
Art. 8
La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di
riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello
svolgimento delle attivita' oggetto della presente convenzione e
fornire adeguati strumenti per facilitare la reperibilita' secondo
modalita' da concordare con il CRER - ARI.
Il CRER - ARI e' tenuto ad assicurare che i volontari partecipino
alle iniziative di cui sopra.
Art. 9
La presente convenzione ha validita' dalla data della sua
sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi. In base ai risultati
conseguiti ed alle esigenze del progetto, potra' essere rinnovata
mediante apposita nuova convenzione.La Regione - Servizio Protezione
civile puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo
preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se
non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal
CRER - ARI fino al ricevimento della diffida per provata inadempienza
da parte del CRER - ARI degli impegni previsti nei precedenti
articoli.
Il CRER - ARI puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata inadempienza
da parte della Regione degli impegni previsti nei precedenti articoli
che riguardino in senso stretto l'attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 10
La presente convenzione, prevede l'immediata attivazione della
presenza di operatori CRER - ARI presso la sede del COR e una
graduale attivazione delle sedi decentrate indicate "nell'Appendice
1)".
per LA REGIONE per IL "COMITATO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI
PROTEZIONE CIVILE ITALIANI (ARI)"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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