REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 800

Adozione atto di indirizzo alle Amministrazioni provinciali finalizzato all'esercizio coordinato della delega di cui all'art. 117 della L.R. 3/99 "Acque dolci idonee alla vita dei pesci"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 che da' attuazione alla direttiva             
78/659/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque dolci che              
richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei           
pesci;                                                                          
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e                 
locale" ed in particolare l'art. 117 "Acque dolci idonee alla vita              
dei pesci" che delega alle Province le funzioni di designazione e               
classificazione delle acque dolci che necessitano di protezione o               
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e l'assunzione              
delle azioni conseguenti;                                                       
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle               
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE                
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della                    
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                       
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole", corretto e integrato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258, che            
agli artt. 10, 11, 12 e 13 del "Capo II: Acque a specifica                      
destinazione" riprende quanto stabilito dalla normativa comunitaria e           
abroga all'art. 63 il DLgs 130/92 di primo recepimento della                    
sopracitata normativa;                                                          
considerato:                                                                    
- che le funzioni delegate con la L.R. 3/99 devono essere esercitate            
dalle Amministrazioni provinciali in coerenza con gli adempimenti               
previsti dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DLgs 152/99 e dal DLgs                 
258/00;                                                                         
- che nel 1994 la Regione, su indicazione delle Amministrazioni                 
provinciali, ha proceduto, con la delibera del Consiglio regionale n.           
2131, alla prima designazione delle acque ed ha predisposto un                  
programma di monitoraggio per accertare la qualita' delle acque                 
designate;                                                                      
- che, in base ai risultati del programma di monitoraggio, la                   
Regione, con le delibere di Giunta regionale 1240/98, 1620/98 e                 
369/99, ha proceduto alla classificazione di parte dei corpi idrici             
designati ed ha fornito al Ministero dell'Ambiente, con cadenza                 
annuale a partire dal 1997, le informazioni sulla attivita' svolta;             
- che l'esercizio della delega e' stato trattato in specifiche                  
riunioni con i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali ed e'           
stata condivisa la necessita' di dare continuita' all'azione svolta             
attraverso la redazione di un atto di indirizzo per l'esercizio delle           
funzioni delegate;                                                              
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso al Responsabile del Servizio Tutela            
e Risanamento risorsa acqua, dott. Giuseppe Bortone, per quanto                 
riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento, reso ai             
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione              
della Giunta regionale 2774/01;                                                 
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, per              
quanto riguarda la legittimita' del presente provvedimento, reso ai             
sensi dell'art 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione               
della Giunta regionale 2774/01;                                                 
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di adottare come parte integrante e sostanziale della presente               
deliberazione l'allegato "Atto di indirizzo alle Amministrazioni                
provinciali finalizzato all'esercizio della delega di cui all'art.              
117 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ôAcque dolci idonee alla vita dei           
pesci'";                                                                        
b) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali e           
all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA),                   
identificata dalla legge stessa quale supporto tecnico alle                     
Amministrazioni provinciali per l'esercizio della funzione;                     
c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Atto di indirizzo alle Amministrazioni provinciali finalizzato                  
all'esercizio della delega di cui all'art. 117 della L.R. 21 aprile             
1999, n. 3 "Acque dolci idonee alla vita dei pesci"                             
Con il presente atto si forniscono alle Amministrazioni provinciali             
della Regione Emilia-Romagna gli indirizzi per l'esercizio delle                
attivita' di cui all'art. 117 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Acque            
dolci idonee alla vita dei pesci" dando continuita' all'azione svolta           
dall'Amministrazione regionale nell'esercizio della funzione di cui             
al DLgs 25 gennaio 1992, n. 130, abrogato e ripreso dal DLgs 11                 
maggio 1999, n. 152, corretto ed integrato dal DLgs 18 agosto 2000,             
n. 258.                                                                         
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 2131 del 28 settembre              
1994 "Prima designazione delle acque dolci che richiedono protezione            
o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, ai sensi del             
DLgs 25 gennaio 1992, n. 130" sono stati individuati, su proposta               
delle Amministrazioni provinciali, i corpi idrici idonei alla vita              
dei salmonidi o dei ciprinidi ed e' stato predisposto un programma di           
monitoraggio per il rilevamento dei parametri qualitativi delle                 
acque.                                                                          
Con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1240 del 27 luglio 1998,            
n. 1620 del 21 settembre 1998 e n. 369 del 31 marzo 1999 sono stati             
classificati quei corpi idrici designati, che, dai risultati del                
monitoraggio, risultavano avere le caratteristiche di qualita' per              
essere idonee alla vita acquatica dei pesci.                                    
In base alla delega di cui alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e in                  
coerenza con gli artt. 10, 11, 12 e 13 del DLgs 152/99 le                       
Amministrazioni provinciali svolgono le seguenti funzioni:                      
1) procedono alla designazione ed alla classificazione dei corpi                
idrici che necessitano di protezione o miglioramento per essere                 
idonei alla vita dei pesci, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA,           
e formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e           
classificate;                                                                   
2) curano l'esecuzione dell'attivita' di monitoraggio, effettuata               
operativamente da ARPA, finalizzata all'accertamento delle                      
caratteristiche di qualita' delle stesse;                                       
3) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche                      
eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di                
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal             
suolo senza intervento diretto dell'uomo;                                       
4) trasmettono i risultati del monitoraggio alla Regione con le                 
modalita' fissate dalla disciplina comunitaria nonche' secondo le               
modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministero                       
dell'Ambiente ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DLgs 152/99.                    
Le suddette attivita' dovranno essere svolte dalle Amministrazioni              
provinciali seguendo le indicazioni che sono di seguito riportate.              
1) Designazione e classificazione dei corpi idrici                              
Come prima attivita' le Amministrazioni provinciali provvedono alla             
riconferma delle designazioni dei corpi idrici situati nel territorio           
di propria competenza, gia' definiti idonei alla vita dei pesci dalla           
deliberazione del Consiglio regionale n. 2131 del 28 settembre 1994             
ed alla riconferma delle classificazioni gia' effettuate con le                 
deliberazioni 1240/98, 1620/98 e 369/99.                                        
Potranno non essere riconfermati esclusivamente:                                
- quei corpi idrici, per i quali sono stati riscontrati in maniera              
continuativa dei parametri fuori norma e per i quali e' stato                   
accertato, con studi specifici, che il fenomeno si verifica                     
esclusivamente per le caratteristiche naturali della zona;                      
- quei corpi idrici per i quali un'analisi piu' circostanziata delle            
attivita' e degli usi cui sono sottoposti ha dimostrato che non sono            
ricompresi tra quelli previsti dalla normativa (art. 10, comma 2 del            
DLgs 152/99).                                                                   
Nello spirito della legge la designazione e la classificazione del              
corpo idrico deve essere estesa verso valle, allo scopo di arrivare             
quando possibile a coprire l'intero corpo idrico; l'estensione deve             
riguardare in ogni caso tratti che abbiano una lunghezza comunque               
significativa (art. 10, comma 4 del DLgs 152/99).                               
Contestualmente alla riconferma di quanto designato, le                         
Amministrazioni provinciali provvedono pertanto ad estendere la                 
designazione ad altri corpi idrici, privilegiando i corsi d'acqua che           
attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali               
dello Stato, di parchi, riserve naturali e aree di riequilibrio                 
ecologico regionali, i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed             
altri corpi idrici situati nei predetti ambiti territoriali, le acque           
dolci comprese nelle zone umide dichiarate di importanza                        
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar e quelle comprese           
nelle oasi di protezione della fauna, nonche' le acque dolci che                
presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,                   
ambientale o produttivo, ed in particolare i tratti dei corsi d'acqua           
che attraversano e/o interessano i Siti di importanza comunitaria               
proposti (pSIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) che                      
costituiscono la Rete Natura 2000 designati nel DM 3/4/2000 e dalle             
delibere regionali 1017/99 e 2042/00. A tal fine si segnala che il              
DLgs 152/99, all'art. 10, comma 1, lett. c), ha esteso l'ambito di              
prima applicazione del DLgs 30/92, inserendo nell'elenco dei corpi              
idrici privilegiati quelli che attraversano le "oasi di protezione              
della fauna" istituite dalla Regione ai sensi della Legge 157/92; di            
cio' si deve tenere conto nelle nuove designazioni.                             
Nel redigere il nuovo atto e' buona norma, nei casi in cui sia                  
possibile, mantenere per i corpi idrici gia' designati la numerazione           
adottata nelle delibere regionali, in modo che nel trasmettere al               
Ministero dell'Ambiente le schede relative al monitoraggio annuale,             
schede identificate dalla sigla della Provincia e da un numero                  
progressivo, ci sia una certa continuita' con la precedente                     
attivita'; i tratti di nuova designazione sono elencati di seguito              
continuando con la numerazione progressiva.                                     
L'atto provinciale deve anche riportare l'elenco delle stazioni di              
monitoraggio ed indicarne la corrispondenza con i tratti designati;             
le stazioni individuate e deliberate dalle Amministrazioni                      
provinciali andranno a costituire la rete regionale di monitoraggio             
delle acque dolci idonee alla vita dei pesci. Poiche' dai risultati             
analitici si stabilisce la conformita' o meno del tratto designato,             
la scelta dell'ubicazione delle stazioni di monitoraggio deve essere            
fatta, in accordo con la Sezione ARPA competente per territorio,                
considerando che il campione di acqua prelevato in quel punto deve              
essere il piu' possibile rappresentativo del corpo idrico; nei casi             
in cui il tratto presenta caratteristiche omogenee e' sufficiente una           
sola stazione di campionamento, nei casi invece in cui la lunghezza             
del tratto e' notevole oppure ci sono difformita' tra una zona e                
l'altra, occorre predisporre un numero maggiore di stazioni; questo             
al fine anche di individuare piu' agevolmente le cause di un                    
eventuale deterioramento e predisporre quindi degli interventi mirati           
ed incisivi.                                                                    
2) Attivita' di monitoraggio                                                    
Spetta alle Amministrazioni provinciali il coordinamento                        
dell'attivita' di monitoraggio; pertanto codeste Amministrazioni                
devono curare che la attivita' sia svolta secondo quanto previsto               
dall'Allegato 2, Sez. B del DLgs 152/99, rispettando sia i parametri            
in essa contenuti che le frequenze indicate, in modo da garantire un            
continuo e costante flusso di dati su un numero di stazioni                     
rappresentative di zone omogenee per qualita' e pressione antropica.            
Operativamente si segnala che l'accertamento della qualita' delle               
acque e la conseguente classificazione si basa sui risultati di                 
conformita' riferiti ai campioni prelevati nello stesso punto di                
controllo, con una frequenza minima mensile e per un periodo di                 
dodici mesi. Nei casi in cui fattori naturali, ad esempio mancanza di           
acqua per scarsa piovosita', abbiano impedito uno o piu' prelievi               
mensili, e' possibile, per stabilire la conformita' della stazione,             
analizzare piu' campioni consecutivi prelevati in un periodo di tempo           
piu' breve rispetto alla cadenza mensile; questa possibilita' puo'              
essere utilizzata esclusivamente per avere a fine anno 12 campioni.             
Una volta stabilita la conformita' del corpo idrico ai limiti                   
tabellari e proceduto alla sua classificazione, la Provincia, in                
collaborazione con la Sezione provinciale ARPA, puo' decidere la                
riduzione della frequenza di campionamento fino ad arrivare ad una              
frequenza minima trimestrale; cio' e' possibile in tutti quei casi              
nei quali si riscontra una buona qualita' delle acque; nei casi in              
cui e' accertato che non esistono cause di inquinamento o rischi di             
deterioramento il campionamento puo' essere sospeso. Resta inteso che           
la frequenza di campionamento torna ad essere mensile in tutti quei             
casi in cui si riscontrano improvvise alterazioni nei parametri                 
esaminati. Inoltre, se si accerta che non esistono specifiche fonti             
di inquinamento puntuali o diffuse che recapitano nel corpo idrico,             
la Provincia puo' esentare la determinazione di quei parametri che si           
ritengono associabili alle fonti di cui sopra.                                  
Per quanto riguarda il parametro temperatura per il quale e'                    
richiesta una frequenza settimanale, si fa presente che tale norma va           
rispettata solo nei casi in cui si sia in presenza di uno scarico               
termico, com'e' ben specificato nella direttiva del Consiglio delle             
Comunita' Europee del 18 luglio 1978 n. 659, recepita dal nostro                
Stato col DLgs 130/92; negli altri casi va rispettata una frequenza             
mensile come per gli altri parametri.                                           
Si segnala inoltre che la stessa direttiva comunitaria prescrive a              
proposito del parametro ossigeno disciolto una frequenza "mensile,              
con almeno un campione rappresentativo delle condizioni di scarsita'            
di ossigeno del giorno di campionamento. Tuttavia, se si sospettano             
variazioni diurne sensibili, verranno prelevati al minimo due                   
campioni al giorno".                                                            
3) Deroghe                                                                      
Le Amministrazioni provinciali possono derogare al rispetto dei                 
parametri di temperatura, concentrazione di ioni idrogeno (pH) e                
materiali in sospensione in caso di condizioni meteorologiche                   
eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto             
di tutti i parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 del            
DLgs 152/99, per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze            
provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.                       
4) Trasmissione delle informazioni                                              
Le Amministrazioni provinciali forniscono alla Regione i risultati              
del monitoraggio con cadenza annuale, entro il mese di marzo di ogni            
anno, attualmente secondo la scheda allegata predisposta da ANPA e              
successivamente secondo le modalita' indicate dal decreto                       
ministeriale in via di predisposizione ai sensi del comma 7 dell'art.           
3 del DLgs 152/99.                                                              
La scadenza tiene conto della necessita' di coordinamento delle                 
informazioni sia in sede regionale sia in sede ministeriale, ai fini            
dell'invio dei dati elaborati all'Unione Europea. Nel caso in cui la            
scheda si riferisca ad un tratto in cui il monitoraggio e' ridotto o            
esentato devono essere specificate in calce alla scheda le                      
motivazioni che hanno portato a tale scelta.                                    
Con cadenza triennale ed in concomitanza con l'invio della scheda di            
cui al punto precedente, deve essere presentata una relazione                   
particolareggiata sulle acque designate e sulle loro caratteristiche            
essenziali.                                                                     
Nell'ambito dell'esercizio della funzione di controllo delle acque le           
Amministrazioni provinciali possono integrare, qualora lo ritengano             
opportuno, la rete a valenza regionale con ulteriori stazioni o                 
ulteriori parametri; la comunicazione annuale alla Regione, ai fini             
del rispetto della norma comunitaria, deve essere comunque limitata             
alle stazioni individuate secondo la norma ed ai parametri contenuti            
nel DLgs 152/99.                                                                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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