DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 800
Adozione atto di indirizzo alle Amministrazioni provinciali finalizzato all'esercizio coordinato della delega di cui all'art. 117 della L.R. 3/99 "Acque dolci idonee alla vita dei pesci"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 che da' attuazione alla direttiva
78/659/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque dolci che
richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" ed in particolare l'art. 117 "Acque dolci idonee alla vita
dei pesci" che delega alle Province le funzioni di designazione e
classificazione delle acque dolci che necessitano di protezione o
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e l'assunzione
delle azioni conseguenti;
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole", corretto e integrato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258, che
agli artt. 10, 11, 12 e 13 del "Capo II: Acque a specifica
destinazione" riprende quanto stabilito dalla normativa comunitaria e
abroga all'art. 63 il DLgs 130/92 di primo recepimento della
sopracitata normativa;
considerato:
- che le funzioni delegate con la L.R. 3/99 devono essere esercitate
dalle Amministrazioni provinciali in coerenza con gli adempimenti
previsti dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DLgs 152/99 e dal DLgs
258/00;
- che nel 1994 la Regione, su indicazione delle Amministrazioni
provinciali, ha proceduto, con la delibera del Consiglio regionale n.
2131, alla prima designazione delle acque ed ha predisposto un
programma di monitoraggio per accertare la qualita' delle acque
designate;
- che, in base ai risultati del programma di monitoraggio, la
Regione, con le delibere di Giunta regionale 1240/98, 1620/98 e
369/99, ha proceduto alla classificazione di parte dei corpi idrici
designati ed ha fornito al Ministero dell'Ambiente, con cadenza
annuale a partire dal 1997, le informazioni sulla attivita' svolta;
- che l'esercizio della delega e' stato trattato in specifiche
riunioni con i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali ed e'
stata condivisa la necessita' di dare continuita' all'azione svolta
attraverso la redazione di un atto di indirizzo per l'esercizio delle
funzioni delegate;
dato atto:
- del parere favorevole espresso al Responsabile del Servizio Tutela
e Risanamento risorsa acqua, dott. Giuseppe Bortone, per quanto
riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento, reso ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, per
quanto riguarda la legittimita' del presente provvedimento, reso ai
sensi dell'art 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di adottare come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione l'allegato "Atto di indirizzo alle Amministrazioni
provinciali finalizzato all'esercizio della delega di cui all'art.
117 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ôAcque dolci idonee alla vita dei
pesci'";
b) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali e
all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA),
identificata dalla legge stessa quale supporto tecnico alle
Amministrazioni provinciali per l'esercizio della funzione;
c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Atto di indirizzo alle Amministrazioni provinciali finalizzato
all'esercizio della delega di cui all'art. 117 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 "Acque dolci idonee alla vita dei pesci"
Con il presente atto si forniscono alle Amministrazioni provinciali
della Regione Emilia-Romagna gli indirizzi per l'esercizio delle
attivita' di cui all'art. 117 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Acque
dolci idonee alla vita dei pesci" dando continuita' all'azione svolta
dall'Amministrazione regionale nell'esercizio della funzione di cui
al DLgs 25 gennaio 1992, n. 130, abrogato e ripreso dal DLgs 11
maggio 1999, n. 152, corretto ed integrato dal DLgs 18 agosto 2000,
n. 258.
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 2131 del 28 settembre
1994 "Prima designazione delle acque dolci che richiedono protezione
o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, ai sensi del
DLgs 25 gennaio 1992, n. 130" sono stati individuati, su proposta
delle Amministrazioni provinciali, i corpi idrici idonei alla vita
dei salmonidi o dei ciprinidi ed e' stato predisposto un programma di
monitoraggio per il rilevamento dei parametri qualitativi delle
acque.
Con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1240 del 27 luglio 1998,
n. 1620 del 21 settembre 1998 e n. 369 del 31 marzo 1999 sono stati
classificati quei corpi idrici designati, che, dai risultati del
monitoraggio, risultavano avere le caratteristiche di qualita' per
essere idonee alla vita acquatica dei pesci.
In base alla delega di cui alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e in
coerenza con gli artt. 10, 11, 12 e 13 del DLgs 152/99 le
Amministrazioni provinciali svolgono le seguenti funzioni:
1) procedono alla designazione ed alla classificazione dei corpi
idrici che necessitano di protezione o miglioramento per essere
idonei alla vita dei pesci, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA,
e formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e
classificate;
2) curano l'esecuzione dell'attivita' di monitoraggio, effettuata
operativamente da ARPA, finalizzata all'accertamento delle
caratteristiche di qualita' delle stesse;
3) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche
eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal
suolo senza intervento diretto dell'uomo;
4) trasmettono i risultati del monitoraggio alla Regione con le
modalita' fissate dalla disciplina comunitaria nonche' secondo le
modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministero
dell'Ambiente ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DLgs 152/99.
Le suddette attivita' dovranno essere svolte dalle Amministrazioni
provinciali seguendo le indicazioni che sono di seguito riportate.
1) Designazione e classificazione dei corpi idrici
Come prima attivita' le Amministrazioni provinciali provvedono alla
riconferma delle designazioni dei corpi idrici situati nel territorio
di propria competenza, gia' definiti idonei alla vita dei pesci dalla
deliberazione del Consiglio regionale n. 2131 del 28 settembre 1994
ed alla riconferma delle classificazioni gia' effettuate con le
deliberazioni 1240/98, 1620/98 e 369/99.
Potranno non essere riconfermati esclusivamente:
- quei corpi idrici, per i quali sono stati riscontrati in maniera
continuativa dei parametri fuori norma e per i quali e' stato
accertato, con studi specifici, che il fenomeno si verifica
esclusivamente per le caratteristiche naturali della zona;
- quei corpi idrici per i quali un'analisi piu' circostanziata delle
attivita' e degli usi cui sono sottoposti ha dimostrato che non sono
ricompresi tra quelli previsti dalla normativa (art. 10, comma 2 del
DLgs 152/99).
Nello spirito della legge la designazione e la classificazione del
corpo idrico deve essere estesa verso valle, allo scopo di arrivare
quando possibile a coprire l'intero corpo idrico; l'estensione deve
riguardare in ogni caso tratti che abbiano una lunghezza comunque
significativa (art. 10, comma 4 del DLgs 152/99).
Contestualmente alla riconferma di quanto designato, le
Amministrazioni provinciali provvedono pertanto ad estendere la
designazione ad altri corpi idrici, privilegiando i corsi d'acqua che
attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali
dello Stato, di parchi, riserve naturali e aree di riequilibrio
ecologico regionali, i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed
altri corpi idrici situati nei predetti ambiti territoriali, le acque
dolci comprese nelle zone umide dichiarate di importanza
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar e quelle comprese
nelle oasi di protezione della fauna, nonche' le acque dolci che
presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,
ambientale o produttivo, ed in particolare i tratti dei corsi d'acqua
che attraversano e/o interessano i Siti di importanza comunitaria
proposti (pSIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) che
costituiscono la Rete Natura 2000 designati nel DM 3/4/2000 e dalle
delibere regionali 1017/99 e 2042/00. A tal fine si segnala che il
DLgs 152/99, all'art. 10, comma 1, lett. c), ha esteso l'ambito di
prima applicazione del DLgs 30/92, inserendo nell'elenco dei corpi
idrici privilegiati quelli che attraversano le "oasi di protezione
della fauna" istituite dalla Regione ai sensi della Legge 157/92; di
cio' si deve tenere conto nelle nuove designazioni.
Nel redigere il nuovo atto e' buona norma, nei casi in cui sia
possibile, mantenere per i corpi idrici gia' designati la numerazione
adottata nelle delibere regionali, in modo che nel trasmettere al
Ministero dell'Ambiente le schede relative al monitoraggio annuale,
schede identificate dalla sigla della Provincia e da un numero
progressivo, ci sia una certa continuita' con la precedente
attivita'; i tratti di nuova designazione sono elencati di seguito
continuando con la numerazione progressiva.
L'atto provinciale deve anche riportare l'elenco delle stazioni di
monitoraggio ed indicarne la corrispondenza con i tratti designati;
le stazioni individuate e deliberate dalle Amministrazioni
provinciali andranno a costituire la rete regionale di monitoraggio
delle acque dolci idonee alla vita dei pesci. Poiche' dai risultati
analitici si stabilisce la conformita' o meno del tratto designato,
la scelta dell'ubicazione delle stazioni di monitoraggio deve essere
fatta, in accordo con la Sezione ARPA competente per territorio,
considerando che il campione di acqua prelevato in quel punto deve
essere il piu' possibile rappresentativo del corpo idrico; nei casi
in cui il tratto presenta caratteristiche omogenee e' sufficiente una
sola stazione di campionamento, nei casi invece in cui la lunghezza
del tratto e' notevole oppure ci sono difformita' tra una zona e
l'altra, occorre predisporre un numero maggiore di stazioni; questo
al fine anche di individuare piu' agevolmente le cause di un
eventuale deterioramento e predisporre quindi degli interventi mirati
ed incisivi.
2) Attivita' di monitoraggio
Spetta alle Amministrazioni provinciali il coordinamento
dell'attivita' di monitoraggio; pertanto codeste Amministrazioni
devono curare che la attivita' sia svolta secondo quanto previsto
dall'Allegato 2, Sez. B del DLgs 152/99, rispettando sia i parametri
in essa contenuti che le frequenze indicate, in modo da garantire un
continuo e costante flusso di dati su un numero di stazioni
rappresentative di zone omogenee per qualita' e pressione antropica.
Operativamente si segnala che l'accertamento della qualita' delle
acque e la conseguente classificazione si basa sui risultati di
conformita' riferiti ai campioni prelevati nello stesso punto di
controllo, con una frequenza minima mensile e per un periodo di
dodici mesi. Nei casi in cui fattori naturali, ad esempio mancanza di
acqua per scarsa piovosita', abbiano impedito uno o piu' prelievi
mensili, e' possibile, per stabilire la conformita' della stazione,
analizzare piu' campioni consecutivi prelevati in un periodo di tempo
piu' breve rispetto alla cadenza mensile; questa possibilita' puo'
essere utilizzata esclusivamente per avere a fine anno 12 campioni.
Una volta stabilita la conformita' del corpo idrico ai limiti
tabellari e proceduto alla sua classificazione, la Provincia, in
collaborazione con la Sezione provinciale ARPA, puo' decidere la
riduzione della frequenza di campionamento fino ad arrivare ad una
frequenza minima trimestrale; cio' e' possibile in tutti quei casi
nei quali si riscontra una buona qualita' delle acque; nei casi in
cui e' accertato che non esistono cause di inquinamento o rischi di
deterioramento il campionamento puo' essere sospeso. Resta inteso che
la frequenza di campionamento torna ad essere mensile in tutti quei
casi in cui si riscontrano improvvise alterazioni nei parametri
esaminati. Inoltre, se si accerta che non esistono specifiche fonti
di inquinamento puntuali o diffuse che recapitano nel corpo idrico,
la Provincia puo' esentare la determinazione di quei parametri che si
ritengono associabili alle fonti di cui sopra.
Per quanto riguarda il parametro temperatura per il quale e'
richiesta una frequenza settimanale, si fa presente che tale norma va
rispettata solo nei casi in cui si sia in presenza di uno scarico
termico, com'e' ben specificato nella direttiva del Consiglio delle
Comunita' Europee del 18 luglio 1978 n. 659, recepita dal nostro
Stato col DLgs 130/92; negli altri casi va rispettata una frequenza
mensile come per gli altri parametri.
Si segnala inoltre che la stessa direttiva comunitaria prescrive a
proposito del parametro ossigeno disciolto una frequenza "mensile,
con almeno un campione rappresentativo delle condizioni di scarsita'
di ossigeno del giorno di campionamento. Tuttavia, se si sospettano
variazioni diurne sensibili, verranno prelevati al minimo due
campioni al giorno".
3) Deroghe
Le Amministrazioni provinciali possono derogare al rispetto dei
parametri di temperatura, concentrazione di ioni idrogeno (pH) e
materiali in sospensione in caso di condizioni meteorologiche
eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto
di tutti i parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 del
DLgs 152/99, per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze
provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
4) Trasmissione delle informazioni
Le Amministrazioni provinciali forniscono alla Regione i risultati
del monitoraggio con cadenza annuale, entro il mese di marzo di ogni
anno, attualmente secondo la scheda allegata predisposta da ANPA e
successivamente secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale in via di predisposizione ai sensi del comma 7 dell'art.
3 del DLgs 152/99.
La scadenza tiene conto della necessita' di coordinamento delle
informazioni sia in sede regionale sia in sede ministeriale, ai fini
dell'invio dei dati elaborati all'Unione Europea. Nel caso in cui la
scheda si riferisca ad un tratto in cui il monitoraggio e' ridotto o
esentato devono essere specificate in calce alla scheda le
motivazioni che hanno portato a tale scelta.
Con cadenza triennale ed in concomitanza con l'invio della scheda di
cui al punto precedente, deve essere presentata una relazione
particolareggiata sulle acque designate e sulle loro caratteristiche
essenziali.
Nell'ambito dell'esercizio della funzione di controllo delle acque le
Amministrazioni provinciali possono integrare, qualora lo ritengano
opportuno, la rete a valenza regionale con ulteriori stazioni o
ulteriori parametri; la comunicazione annuale alla Regione, ai fini
del rispetto della norma comunitaria, deve essere comunque limitata
alle stazioni individuate secondo la norma ed ai parametri contenuti
nel DLgs 152/99.
(segue allegato fotografato)