DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2107
Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agro-alimentare". Avviso pubblico annualita' 2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 8 settembre 1997, n. 33, "Interventi per lo sviluppo dei
sistemi di qualita' nel settore agroalimentare" ed in particolare
l'art. 8 che prevede l'intervento contributivo regionale per la
realizzazione di progetti specifici di supporto all'applicazione dei
sistemi di gestione della qualita' nel settore agroalimentare;
- l'esito positivo dell'esame comunitario sulla predetta legge
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
34 del 6 marzo 1998, fatta salva la priorita' di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 5;
dato atto che l'art. 9 della L.R. 33/97 affida alla Giunta regionale
il compito di definire i criteri e le modalita' per la concessione e
l'erogazione dei contributi di che trattasi;
considerato:
- che nel Documento di politica economico-finanziaria 2001/2003 - che
accompagnava il Bilancio regionale per l'esercizio 2001 e pluriennale
2001/2003 - si poneva, tra le priorita' ed i principali obiettivi, il
tema della "sicurezza", fra cui la "sicurezza alimentare";
- che il raggiungimento di tale obiettivo e' stato previsto anche
attraverso uno specifico progetto di legge relativo alla
rintracciabilita' dei prodotti agricoli;
- che per rintracciabilita' si intende il metodo in grado di
assicurare, nella filiera dei prodotti alimentari, la capacita' di
ricostruire il percorso dell'alimento immesso al consumo lungo tutto
il processo produttivo;
- che, in linea con i contenuti del richiamato Documento ed al fine
di pervenire ad una adeguata elaborazione del progetto di legge sulla
rintracciabilita', si e' ritenuto necessario incentivare la
progettazione e la sperimentazione di progetti destinati alla
definizione di sistemi di rintracciabilita';
richiamata la propria deliberazione 2407/01, assunta in attuazione
dei principi sopra illustrati, con la quale:
- si definivano nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi
previsti dall'art. 8 della citata L.R. 33/97, a modifica dei
precedenti criteri approvati con la deliberazione 2006/98;
- si individuavano i settori sui quali intervenire prioritariamente;
- si stabiliva di attivare l'intervento regionale per l'anno 2001 su
entrambe le tipologie di attivita' previste dall'art. 8 della legge
in questione e precisamente:
a) sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi
di gestione della qualita';
b) supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al
miglioramento della qualita' aziendale;
considerato che i principi che hanno informato l'intervento attuato
ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/97 nell'anno 2001 sono da
considerare di stretta attualita' anche per l'esercizio in corso;
ritenuto, tuttavia, necessario rivedere taluni aspetti procedurali
per l'accesso ai contributi previsti dal citato art. 8 attraverso
l'elaborazione di nuovi criteri, la cui formulazione e' allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
considerato opportuno attivare per l'anno 2002 esclusivamente la
tipologia di attivita' indicata alla lettera b) del piu' volte citato
articolo 8;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile
del Servizio Valorizzazione delle produzioni, dott. Maurizio Ceci, e
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della
presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della
L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, nella formulazione allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, i criteri e le modalita' per
l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 8 settembre
1997, n. 33, dando atto che essi sostituiscono quelli gia' approvati
con la deliberazione 2407/01;
2) di stabilire che l'attuazione dell'intervento contributivo di che
trattasi negli esercizi successivi a quello in corso sara'
disciplinata dai criteri approvati con il presente atto, fermo
restando che l'articolazione delle risorse annualmente disponibili
fra le due linee di intervento previste dall'art. 8, comma 2 della
L.R. 33/97 dovra' essere disposta con apposito atto deliberativo
della Giunta regionale;
3) di stabilire che per l'anno 2002 sara' attivata esclusivamente la
linea di intervento di cui alla lettera b) dell'art. 8 della L.R.
33/97 relativa ai progetti di supporto alla innovazione tecnologica e
alla ricerca finalizzata al miglioramento della qualita' aziendale;
4) di stabilire che le domande per l'accesso ai contributi per l'anno
2002 siano presentate entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale;
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti
dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo
sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agro-alimentare"
A) Linee di intervento
1. L'intervento contributivo previsto dall'art. 8 della L.R. 33/97 e'
finalizzato all'attuazione di progetti che si riferiscono alle
seguenti tipologie:
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi
di gestione della qualita';
- supporto alla innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al
miglioramento della qualita' aziendale.
2. Le domande presentate ai fini dell'accesso all'intervento
contributivo regionale devono riferirsi esclusivamente all'una o
all'altra delle tipologie indicate al precedente punto 1. Le domande
con le quali si richiedono contributi per progetti unitariamente
riferiti ad entrambe le tipologie saranno ritenute inammissibili.
B) Presentazione delle domande
1. Le domande devono essere presentate, esclusivamente a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio
Valorizzazione delle produzioni, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna.
Le domande per l'accesso ai contributi devono essere presentate,
all'indirizzo di cui sopra e con le modalita' indicate di seguito,
entro il termine che sara' indicato nella deliberazione della Giunta
regionale che annualmente definira' l'articolazione delle risorse
disponibili fra le due tipologie di attivita' previste dall'art. 8
della L.R. 33/97.
Le domande spedite oltre il termine di scadenza sono irricevibili
(fara' fede la data di invio riportata dal timbro postale).
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento
valido di identita' del sottoscrittore (che sara' trattenuta agli
atti), non essendo richiesta l'autentica della firma a norma del DPR
445/00.
Le domande non finanziate nell'ambito dell'intervento annuale per il
quale erano state presentate sono considerate decadute.
Nel caso di progetti di durata pluriennale le domande di contributo
devono esplicitare l'annualita' per la quale si chiede il contributo.
2. Nelle domande devono essere indicate:
a) le generalita' del richiedente (ragione sociale, forma giuridica,
sede legale comprensivo di c.a.p., recapito telefonico, fax, e-mail,
nominativo di riferimento per eventuali informazioni in via breve);
b) il possesso dei requisiti di provata competenza ed esperienza
nella materia della qualita' richiesti dall'art. 8 della L.R. 33/97;
c) l'eventuale attivita' di controllo e/o certificazione svolta prima
della presentazione della domanda. Nel caso di domanda presentata da
una societa', la dichiarazione relativa alle attivita' di cui alla
lettera c) deve essere integrata da analoghe dichiarazioni rese da
ciascun socio;
d) la descrizione dettagliata del progetto da realizzare e in quale
delle tipologie indicate alla lettera A), punto 1., il progetto
rientra;
e) la previsione dei costi di realizzazione, articolata per le
categorie di spesa previste alla successiva lettera E);
f) l'entita' di eventuali contributi pubblici ottenuti per la
realizzazione del progetto presentato o di parti dello stesso;
g) l'entita' di eventuali spese sostenute da privati per lo stesso
progetto o per parti di esso.
3. Nella domanda il richiedente deve esplicitamente dichiarare di
essere a conoscenza che la presentazione della domanda stessa
comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:
a) non svolgere attivita' di controllo e/o certificazione nel settore
agroalimentare;
b) sottostare ai controlli della Regione, effettuati direttamente o
da altro soggetto individuato dalla Regione stessa, necessari per la
verifica dello stato di avanzamento dell'attivita'.
Nel caso di domanda presentata da societa', la dichiarazione di
conoscenza dell'obbligo di cui alla lettera a) deve essere integrata
da analoghe dichiarazioni sottoscritte da ciascun socio.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) documentazione attestante la provata competenza ed esperienza
nella materia della qualita'. Nel caso di domanda presentata da
societa', la documentazione potra' essere riferita anche ad uno solo
dei soci;
b) nota illustrativa sulle modalita' di svolgimento delle attivita'
di controllo di cui al precedente punto 2., lettera c), ed eventuale
documentazione a supporto;
c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se trattasi di
societa'.
C) Requisiti dei progetti
1. A norma dell'art. 8, secondo comma della L.R. 33/97 e sulla base
dei presenti criteri, i progetti devono:
a) indicare gli obiettivi e le finalita' che intendono perseguire;
b) essere predisposti ed organizzati per settore o sottosettore;
c) prevedere la diffusione dei risultati a favore di qualunque
impresa interessata;
d) prevedere la realizzazione di una delle seguenti attivita': -
sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi di
gestione della qualita'; - supporto all'innovazione tecnologica e
alla ricerca finalizzate al miglioramento della qualita' aziendale
con particolare riferimento alla rintracciabilita' dell'intera
filiera.
I progetti che non presentino i requisiti sopra descritti non saranno
considerati ammissibili a contributo.
L'ammissione a contributo di una annualita' di un progetto
pluriennale potra' essere disposta a condizione che detta annualita'
sia dotata di autonoma funzionalita' e risponda ai requisiti indicati
alla presente lettera C).
L'ammissione a contributo di una annualita' non costituisce titolo
preferenziale per l'ammissibilita' a contributo delle annualita'
successive.
2. I progetti dovranno contenere:
a) una relazione che indichi gli obiettivi che si intendono
raggiungere;
b) l'individuazione di indicatori di risultato che consentano il
controllo del livello di successo del progetto;
c) l'elenco del personale ed eventuali consulenti coinvolti nella
realizzazione del progetto, il ruolo ricoperto e l'indicazione del
corrispondente costo;
d) l'elenco dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti,
con riferimento al ruolo ricoperto;
e) l'indicazione esplicita delle caratteristiche che contribuiscono
all'ottenimento del punteggio di cui alla successiva lettera D),
punto 3.
D) Istruttoria - Formazione della graduatoria - Concessione dei
contributi
1. L'istruttoria delle domande, compiuta dal Servizio Valorizzazione
delle produzioni della Direzione generale Agricoltura, comportera' in
primo luogo la verifica dei requisiti di ammissibilita' del soggetto
richiedente e del progetto nonche' la verifica delle dichiarazioni
contenute nella domanda.
2. La mancanza dei requisiti soggettivi e di progetto previsti
dall'art. 8 della L.R. 33/97 nonche' il mancato rispetto di quanto
stabilito con i presenti criteri comportera' il rigetto della
domanda.
3. La graduatoria relativa ai progetti riguardanti la tipologia
"sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi
di gestione della qualita'" risultera' dall'attribuzione ai singoli
progetti dei seguenti punteggi:
a) grado di interprofessionalita' del soggetto richiedente: da 1 a 3
punti;
b) grado di interprofessionalita' del progetto: da 1 a 5 punti;
c) ampiezza territoriale della scala del progetto: da 1 a 3 punti;
d) valutazione complessiva del progetto: da 1 a 3 punti.
4. La graduatoria relativa ai progetti riguardanti la tipologia
"supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al
miglioramento della qualita' aziendale" risultera' dall'attribuzione
ai singoli progetti dei seguenti punteggi:
a) grado di interprofessionalita' del soggetto richiedente: da 1 a 3
punti;
b) grado di ricaduta sull'intera filiera: da 0 a 5 punti;
c) ricaduta sulle imprese della regione: da 0 a 3 punti;
d) valutazione complessiva del progetto: da 0 a 4 punti.
5. L'istruttoria determina l'entita' delle spese ammissibili in
relazione alle attivita' previste nel progetto. L'entita' del
contributo resta fissata nel limite del 90% delle spese ammissibili
previsto dalla L.R. 33/97.
E' previsto in ogni caso l'automatico adeguamento alla normativa
comunitaria sia per quanto concerne l'entita' delle spese ammissibili
che del contributo concedibile.
6. Sulla base dell'istruttoria la Giunta regionale approva le
graduatorie, che verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione, complete della indicazione della spesa ammissibile e del
contributo corrispondente.
7. Ciascuna graduatoria sara' distinta fra "primaria" e "di riserva"
in relazione alle disponibilita' finanziarie recate dal bilancio
regionale annuale e alla articolazione di tali risorse fra le due
linee di intervento di cui alla lettera A) dei presenti criteri. Al
finanziamento della graduatoria di "riserva" si potra' provvedere
anche con utilizzazione di economie derivanti da rinunce di
beneficiari collocati utilmente in graduatoria.
8. Ove necessario, la concessione dei contributi potra' essere
disposta, successivamente all'approvazione della graduatoria, dal
Direttore generale Agricoltura con propri atti formali.
9. Nell'atto di concessione del contributo dovranno essere indicati i
termini per la completa realizzazione del progetto.
E) Spese ammissibili
Possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 8 della L.R.
33/97 le sottoindicate spese suddivise per voci omogenee:
1) spese di progettazione limitatamente al 5% dei costi complessivi
del progetto;
2) costi imputabili direttamente alla realizzazione del progetto: a)
consulenze esterne, comprovate dalla stipulazione di apposito
contratto di consulenza e dalla emissione del relativo documento di
addebito; b) spese per apporto professionale specialistico del
personale dipendente; c) costi sostenuti per l'organizzazione e la
realizzazione di riunioni e convegni; d) spese di corrispondenza
riconducibili direttamente alla precedente lettera c); e) costi
sostenuti per la progettazione, ideazione e realizzazione di
materiale divulgativo previsto dal progetto; f) spese per
attrezzature e beni durevoli limitatamente alla quota di ammortamento
di esercizio o al canone leasing riferiti all'anno di attuazione del
progetto;
3) spese generali nel limite del 10% dei costi complessivi del
progetto: a) spese di amministrazione e contabilita' per la
realizzazione del progetto; b) spese di cancelleria e materiale di
consumo.
F) Erogazione dei contributi
1. I beneficiari possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di
comunicazione della concessione del contributo, l'erogazione di un
acconto fino al 50% del contributo concesso. Non verranno in ogni
caso erogati acconti inferiori a Euro 10.000,00.
2. La richiesta di erogazione dell'acconto deve essere accompagnata
da:
a) dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario,
attestante l'avvenuto inizio dell'attivita' e la data di tale inizio;
b) fidejussione bancaria o assicurativa stipulata dal beneficiario
per la somma corrispondente all'acconto maggiorato del dieci per
cento; la fidejussione dovra' prevedere la sua validita' fino alla
data di incasso del saldo del contributo.
3. La documentazione inerente la richiesta di liquidazione del saldo
del contributo concesso dovra' pervenire al Servizio competente entro
tre mesi dal termine stabilito per la conclusione dell'intervento.
4. Il saldo verra' erogato, a conclusione dell'attivita', sulla base
della seguente documentazione:
a) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della
normativa vigente dal rappresentante legale dell'organismo
beneficiario e dal Presidente dell'Organo di controllo, ove
esistente, contenenti un elenco analitico e descrittivo nel quale le
spese sostenute per la realizzazione dell'intervento siano suddivise
per voci omogenee cosi' come previsto alla lettera E) ed attestanti:
- il regime IVA dell'organismo beneficiario, nonche' l'eventuale
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese
sostenute; - che i titoli giustificativi di dette spese sono
regolarmente registrati nella contabilita', e che essi non sono stati
utilizzati per ottenere altri contributi; - che i suddetti titoli
sono stati regolarmente quietanzati secondo le modalita' previste al
successivo punto 5.; ovvero, in alternativa, nel caso che sia stato
percepito un acconto sul contributo concesso: - che sono state
pagate spese, indicandone l'entita', per un importo almeno pari
all'acconto percepito; - che e' a conoscenza del fatto che entro
sessanta giorni dalla data di incasso del saldo del contributo, tutte
le spese sostenute per la realizzazione del progetto dovranno essere
state quietanzate, pena la revoca del contributo; - che e' a
conoscenza del fatto che entro settantacinque giorni dalla data di
incasso del saldo del contributo, dovra' provvedere ad inoltrare al
competente Servizio regionale dichiarazione sostitutiva di atto
notorio nella quale si dichiara che tutte le spese sostenute per la
realizzazione del progetto sono state regolarmente quietanzate. Per
le spese di cui alla lettera E), punto 2), la dichiarazione di cui
sopra dovra' evidenziare: - le generalita' e la qualifica del
soggetto incaricato, gli estremi del contratto allo scopo stipulato,
l'elenco delle attivita' svolte, la durata e l'importo corrisposto,
qualora il personale non sia subordinato, - l'elenco del personale
impiegato, la qualifica dello stesso, il costo annuo comprensivo di
oneri diretti riscontrabili dalle buste paga e gli oneri indiretti
riscontrabili dai versamenti effettuati, infine la percentuale annua
di imputazione del suddetto costo complessivo per la realizzazione
del progetto, qualora il personale sia subordinato;
b) relazione conclusiva sullo sviluppo del progetto, contenente la
descrizione delle attivita' svolte ed i dati relativi al grado di
raggiungimento degli obiettivi del progetto.
5. I titoli di spesa dovranno risultare regolarmente quietanzati
secondo le modalita', alternative l'una all'altra, nel rispetto della
normativa vigente sul bollo:
- quietanza diretta apposta dal fornitore sul titolo di spesa con
timbro o dicitura "pagato" o "per quietanza", timbro della ditta
fornitrice, data e firma;
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice
dalla quale risultino gli estremi del titolo pagato e l'avvenuto
pagamento;
- ricevute bancarie, bonifici, bollettini postali, estratti conto di
carte di credito aziendali, attestanti l'avvenuto pagamento, ove sia
possibile riscontrare il collegamento tra gli estremi dei titoli
pagati (fornitore, data, numero, importo) e i pagamenti effettuati.
6. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni potra' comunque
effettuare controlli al fine di verificare la corrispondenza fra le
spese dichiarate e la relativa documentazione giustificativa, nonche'
le conseguenti registrazioni nella contabilita'.
7. Il medesimo Servizio potra' procedere alla verifica dell'avvenuto
pagamento delle spese eventualmente non ancora quietanzate in sede di
erogazione del saldo del contributo, fino alla concorrenza delle
spese ammissibili quantificate a conclusione dell'attivita'
progettuale. Il mancato rispetto da parte del beneficiario degli
adempimenti previsti ai successivi punti 8. e 9. comportera' la
revoca del contributo medesimo.
8. Entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo del
contributo, il beneficiario dovra' provvedere a quietanzare tutte le
spese sostenute per la realizzazione del progetto.
9. Entro settantacinque giorni dalla data di incasso del saldo del
contributo, il rappresentante legale del beneficiario dovra'
provvedere ad inoltrare al competente Servizio regionale apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che e' stata
regolarmente quietanzata anche la quota delle spese effettuate per la
realizzazione del progetto che, al momento della rendicontazione
finalizzata alla liquidazione del saldo del contributo da parte
dell'Amministrazione regionale, non fossero ancora state pagate.
G) Termini di realizzazione, variazioni, proroghe, controllo e
revoche
1. Il termine per la realizzazione del progetto e' stabilito in 12
mesi dalla data di ricevimento della comunicazione formale di
concessione del contributo.
2. Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni puo'
autorizzare, con propri atti formali, sulla base di richiesta scritta
del beneficiario, variazioni in corso d'opera esclusivamente nel caso
che dette variazioni siano tecnicamente necessarie alla realizzazione
del progetto.
3. Con le stesse procedure, e' ammessa la concessione di proroghe,
complessivamente non superiori a tre mesi, ai termini stabiliti per
la realizzazione del progetto. La richiesta di proroga, adeguatamente
motivata, dovra' pervenire al Servizio Valorizzazioni delle
produzioni entro due mesi dalla data fissata per la conclusione del
progetto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
(fara' fede la data di invio riportata dal timbro postale). Le
richieste di proroga pervenute oltre il termine sopra fissato saranno
respinte.
4. La Regione ha la facolta', sia attraverso propri dipendenti che
attraverso altri soggetti individuati dalla Regione stessa, di
effettuare visite di controllo, anche presso le strutture coinvolte
nel progetto, per verificare la conformita' dell'attivita' svolta ai
progetti approvati.
5. Il contributo puo' essere revocato, oltre che nei casi previsti
dall'art. 10 della L.R. 33/97, anche nel caso di variazioni attuate
senza la prescritta autorizzazione, nonche' nel caso in cui non siano
rispettate le prescrizioni previste ai punti 8. e 9. della lettera
F).
6. Nel caso di revoca dei contributi, da disporsi con atto formale
del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, si
applicano le sanzioni di cui all'art. 10, comma secondo della L.R.
33/97.
H) Anno 2002 - Tipologia di progetti ammissibili a contributo
Per l'anno 2002 l'intervento contributivo regionale viene attivato
esclusivamente per progetti appartenenti alla tipologia "supporto
alla innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al
miglioramento della qualita' aziendale", prevista alla lettera b)
dell'art. 8 della L.R. 33/97. A tale tipologia vengono pertanto
integralmente destinate le risorse stanziate nel Bilancio regionale
per l'esercizio 2002 pari ad Euro 517.000,00.