REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2107

Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agro-alimentare". Avviso pubblico annualita' 2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 8 settembre 1997, n. 33, "Interventi per lo sviluppo dei              
sistemi di qualita' nel settore agroalimentare" ed in particolare               
l'art. 8 che prevede l'intervento contributivo regionale per la                 
realizzazione di progetti specifici di supporto all'applicazione dei            
sistemi di gestione della qualita' nel settore agroalimentare;                  
- l'esito positivo dell'esame comunitario sulla predetta legge                  
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.             
34 del 6 marzo 1998, fatta salva la priorita' di cui alla lettera a)            
del comma 1 dell'art. 5;                                                        
dato atto che l'art. 9 della L.R. 33/97 affida alla Giunta regionale            
il compito di definire i criteri e le modalita' per la concessione e            
l'erogazione dei contributi di che trattasi;                                    
considerato:                                                                    
- che nel Documento di politica economico-finanziaria 2001/2003 - che           
accompagnava il Bilancio regionale per l'esercizio 2001 e pluriennale           
2001/2003 - si poneva, tra le priorita' ed i principali obiettivi, il           
tema della "sicurezza", fra cui la "sicurezza alimentare";                      
- che il raggiungimento di tale obiettivo e' stato previsto anche               
attraverso uno specifico progetto di legge relativo alla                        
rintracciabilita' dei prodotti agricoli;                                        
- che per rintracciabilita' si intende il metodo in grado di                    
assicurare, nella filiera dei prodotti alimentari, la capacita' di              
ricostruire il percorso dell'alimento immesso al consumo lungo tutto            
il processo produttivo;                                                         
- che, in linea con i contenuti del richiamato Documento ed al fine             
di pervenire ad una adeguata elaborazione del progetto di legge sulla           
rintracciabilita', si e' ritenuto necessario incentivare la                     
progettazione e la sperimentazione di progetti destinati alla                   
definizione di sistemi di rintracciabilita';                                    
richiamata la propria deliberazione 2407/01, assunta in attuazione              
dei principi sopra illustrati, con la quale:                                    
- si definivano nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi           
previsti dall'art. 8 della citata L.R. 33/97, a modifica dei                    
precedenti criteri approvati con la deliberazione 2006/98;                      
- si individuavano i settori sui quali intervenire prioritariamente;            
- si stabiliva di attivare l'intervento regionale per l'anno 2001 su            
entrambe le tipologie di attivita' previste dall'art. 8 della legge             
in questione e precisamente:                                                    
a) sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi           
di gestione della qualita';                                                     
b) supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al           
miglioramento della qualita' aziendale;                                         
considerato che i principi che hanno informato l'intervento attuato             
ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/97 nell'anno 2001 sono da                    
considerare di stretta attualita' anche per l'esercizio in corso;               
ritenuto, tuttavia, necessario rivedere taluni aspetti procedurali              
per l'accesso ai contributi previsti dal citato art. 8 attraverso               
l'elaborazione di nuovi criteri, la cui formulazione e' allegata al             
presente atto quale parte integrante e sostanziale;                             
considerato opportuno attivare per l'anno 2002 esclusivamente la                
tipologia di attivita' indicata alla lettera b) del piu' volte citato           
articolo 8;                                                                     
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10                
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei             
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile            
del Servizio Valorizzazione delle produzioni, dott. Maurizio Ceci, e            
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito               
rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della             
presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della               
L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 2774/01;                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, nella formulazione allegata al presente atto quale             
parte integrante e sostanziale, i criteri e le modalita' per                    
l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 8 settembre             
1997, n. 33, dando atto che essi sostituiscono quelli gia' approvati            
con la deliberazione 2407/01;                                                   
2) di stabilire che l'attuazione dell'intervento contributivo di che            
trattasi negli esercizi successivi a quello in corso sara'                      
disciplinata dai criteri approvati con il presente atto, fermo                  
restando che l'articolazione delle risorse annualmente disponibili              
fra le due linee di intervento previste dall'art. 8, comma 2 della              
L.R. 33/97 dovra' essere disposta con apposito atto deliberativo                
della Giunta regionale;                                                         
3) di stabilire che per l'anno 2002 sara' attivata esclusivamente la            
linea di intervento di cui alla lettera b) dell'art. 8 della L.R.               
33/97 relativa ai progetti di supporto alla innovazione tecnologica e           
alla ricerca finalizzata al miglioramento della qualita' aziendale;             
4) di stabilire che le domande per l'accesso ai contributi per l'anno           
2002 siano presentate entro il quindicesimo giorno dalla                        
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale;                       
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO                                                                        
Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti                  
dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo               
sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agro-alimentare"                   
A) Linee di intervento                                                          
1. L'intervento contributivo previsto dall'art. 8 della L.R. 33/97 e'           
finalizzato all'attuazione di progetti che si riferiscono alle                  
seguenti tipologie:                                                             
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi            
di gestione della qualita';                                                     
- supporto alla innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al           
miglioramento della qualita' aziendale.                                         
2. Le domande presentate ai fini dell'accesso all'intervento                    
contributivo regionale devono riferirsi esclusivamente all'una o                
all'altra delle tipologie indicate al precedente punto 1. Le domande            
con le quali si richiedono contributi per progetti unitariamente                
riferiti ad entrambe le tipologie saranno ritenute inammissibili.               
B) Presentazione delle domande                                                  
1. Le domande devono essere presentate, esclusivamente a mezzo                  
raccomandata postale con avviso di ricevimento, alla Regione                    
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio                      
Valorizzazione delle produzioni, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna.            
Le domande per l'accesso ai contributi devono essere presentate,                
all'indirizzo di cui sopra e con le modalita' indicate di seguito,              
entro il termine che sara' indicato nella deliberazione della Giunta            
regionale che annualmente definira' l'articolazione delle risorse               
disponibili fra le due tipologie di attivita' previste dall'art. 8              
della L.R. 33/97.                                                               
Le domande spedite oltre il termine di scadenza sono irricevibili               
(fara' fede la data di invio riportata dal timbro postale).                     
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento             
valido di identita' del sottoscrittore (che sara' trattenuta agli               
atti), non essendo richiesta l'autentica della firma a norma del DPR            
445/00.                                                                         
Le domande non finanziate nell'ambito dell'intervento annuale per il            
quale erano state presentate sono considerate decadute.                         
Nel caso di progetti di durata pluriennale le domande di contributo             
devono esplicitare l'annualita' per la quale si chiede il contributo.           
2. Nelle domande devono essere indicate:                                        
a) le generalita' del richiedente (ragione sociale, forma giuridica,            
sede legale comprensivo di c.a.p., recapito telefonico, fax, e-mail,            
nominativo di riferimento per eventuali informazioni in via breve);             
b) il possesso dei requisiti di provata competenza ed esperienza                
nella materia della qualita' richiesti dall'art. 8 della L.R. 33/97;            
c) l'eventuale attivita' di controllo e/o certificazione svolta prima           
della presentazione della domanda. Nel caso di domanda presentata da            
una societa', la dichiarazione relativa alle attivita' di cui alla              
lettera c) deve essere integrata da analoghe dichiarazioni rese da              
ciascun socio;                                                                  
d) la descrizione dettagliata del progetto da realizzare e in quale             
delle tipologie indicate alla lettera A), punto 1., il progetto                 
rientra;                                                                        
e) la previsione dei costi di realizzazione, articolata per le                  
categorie di spesa previste alla successiva lettera E);                         
f) l'entita' di eventuali contributi pubblici ottenuti per la                   
realizzazione del progetto presentato o di parti dello stesso;                  
g) l'entita' di eventuali spese sostenute da privati per lo stesso              
progetto o per parti di esso.                                                   
3. Nella domanda il richiedente deve esplicitamente dichiarare di               
essere a conoscenza che la presentazione della domanda stessa                   
comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:                                    
a) non svolgere attivita' di controllo e/o certificazione nel settore           
agroalimentare;                                                                 
b) sottostare ai controlli della Regione, effettuati direttamente o             
da altro soggetto individuato dalla Regione stessa, necessari per la            
verifica dello stato di avanzamento dell'attivita'.                             
Nel caso di domanda presentata da societa', la dichiarazione di                 
conoscenza dell'obbligo di cui alla lettera a) deve essere integrata            
da analoghe dichiarazioni sottoscritte da ciascun socio.                        
4. Alla domanda devono essere allegati:                                         
a) documentazione attestante la provata competenza ed esperienza                
nella materia della qualita'. Nel caso di domanda presentata da                 
societa', la documentazione potra' essere riferita anche ad uno solo            
dei soci;                                                                       
b) nota illustrativa sulle modalita' di svolgimento delle attivita'             
di controllo di cui al precedente punto 2., lettera c), ed eventuale            
documentazione a supporto;                                                      
c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se trattasi di                  
societa'.                                                                       
C) Requisiti dei progetti                                                       
1. A norma dell'art. 8, secondo comma della L.R. 33/97 e sulla base             
dei presenti criteri, i progetti devono:                                        
a) indicare gli obiettivi e le finalita' che intendono perseguire;              
b) essere predisposti ed organizzati per settore o sottosettore;                
c) prevedere la diffusione dei risultati a favore di qualunque                  
impresa interessata;                                                            
d) prevedere la realizzazione di una delle seguenti attivita': -                
sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi di           
gestione della qualita'; - supporto all'innovazione tecnologica e               
alla ricerca finalizzate al miglioramento della qualita' aziendale              
con particolare riferimento alla rintracciabilita' dell'intera                  
filiera.                                                                        
I progetti che non presentino i requisiti sopra descritti non saranno           
considerati ammissibili a contributo.                                           
L'ammissione a contributo di una annualita' di un progetto                      
pluriennale potra' essere disposta a condizione che detta annualita'            
sia dotata di autonoma funzionalita' e risponda ai requisiti indicati           
alla presente lettera C).                                                       
L'ammissione a contributo di una annualita' non costituisce titolo              
preferenziale per l'ammissibilita' a contributo delle annualita'                
successive.                                                                     
2. I progetti dovranno contenere:                                               
a) una relazione che indichi gli obiettivi che si intendono                     
raggiungere;                                                                    
b) l'individuazione di indicatori di risultato che consentano il                
controllo del livello di successo del progetto;                                 
c) l'elenco del personale ed eventuali consulenti coinvolti nella               
realizzazione del progetto, il ruolo ricoperto e l'indicazione del              
corrispondente costo;                                                           
d) l'elenco dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti,            
con riferimento al ruolo ricoperto;                                             
e) l'indicazione esplicita delle caratteristiche che contribuiscono             
all'ottenimento del punteggio di cui alla successiva lettera D),                
punto 3.                                                                        
D) Istruttoria - Formazione della graduatoria - Concessione dei                 
contributi                                                                      
1. L'istruttoria delle domande, compiuta dal Servizio Valorizzazione            
delle produzioni della Direzione generale Agricoltura, comportera' in           
primo luogo la verifica dei requisiti di ammissibilita' del soggetto            
richiedente e del progetto nonche' la verifica delle dichiarazioni              
contenute nella domanda.                                                        
2. La mancanza dei requisiti soggettivi e di progetto previsti                  
dall'art. 8 della L.R. 33/97 nonche' il mancato rispetto di quanto              
stabilito con i presenti criteri comportera' il rigetto della                   
domanda.                                                                        
3. La graduatoria relativa ai progetti riguardanti la tipologia                 
"sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi             
di gestione della qualita'" risultera' dall'attribuzione ai singoli             
progetti dei seguenti punteggi:                                                 
a) grado di interprofessionalita' del soggetto richiedente: da 1 a 3            
punti;                                                                          
b) grado di interprofessionalita' del progetto: da 1 a 5 punti;                 
c) ampiezza territoriale della scala del progetto: da 1 a 3 punti;              
d) valutazione complessiva del progetto: da 1 a 3 punti.                        
4. La graduatoria relativa ai progetti riguardanti la tipologia                 
"supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al             
miglioramento della qualita' aziendale" risultera' dall'attribuzione            
ai singoli progetti dei seguenti punteggi:                                      
a) grado di interprofessionalita' del soggetto richiedente: da 1 a 3            
punti;                                                                          
b) grado di ricaduta sull'intera filiera: da 0 a 5 punti;                       
c) ricaduta sulle imprese della regione: da 0 a 3 punti;                        
d) valutazione complessiva del progetto: da 0 a 4 punti.                        
5. L'istruttoria determina l'entita' delle spese ammissibili in                 
relazione alle attivita' previste nel progetto. L'entita' del                   
contributo resta fissata nel limite del 90% delle spese ammissibili             
previsto dalla L.R. 33/97.                                                      
E' previsto in ogni caso l'automatico adeguamento alla normativa                
comunitaria sia per quanto concerne l'entita' delle spese ammissibili           
che del contributo concedibile.                                                 
6. Sulla base dell'istruttoria la Giunta regionale approva le                   
graduatorie, che verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della             
Regione, complete della indicazione della spesa ammissibile e del               
contributo corrispondente.                                                      
7. Ciascuna graduatoria sara' distinta fra "primaria" e "di riserva"            
in relazione alle disponibilita' finanziarie recate dal bilancio                
regionale annuale e alla articolazione di tali risorse fra le due               
linee di intervento di cui alla lettera A) dei presenti criteri. Al             
finanziamento della graduatoria di "riserva" si potra' provvedere               
anche con utilizzazione di economie derivanti da rinunce di                     
beneficiari collocati utilmente in graduatoria.                                 
8. Ove necessario, la concessione dei contributi potra' essere                  
disposta, successivamente all'approvazione della graduatoria, dal               
Direttore generale Agricoltura con propri atti formali.                         
9. Nell'atto di concessione del contributo dovranno essere indicati i           
termini per la completa realizzazione del progetto.                             
E) Spese ammissibili                                                            
Possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 8 della L.R.               
33/97 le sottoindicate spese suddivise per voci omogenee:                       
1) spese di progettazione limitatamente al 5% dei costi complessivi             
del progetto;                                                                   
2) costi imputabili direttamente alla realizzazione del progetto: a)            
consulenze esterne, comprovate dalla stipulazione di apposito                   
contratto di consulenza e dalla emissione del relativo documento di             
addebito; b) spese per apporto professionale specialistico del                  
personale dipendente; c) costi sostenuti per l'organizzazione e la              
realizzazione di riunioni e convegni; d) spese di corrispondenza                
riconducibili direttamente alla precedente lettera c); e) costi                 
sostenuti per la progettazione, ideazione e realizzazione di                    
materiale divulgativo previsto dal progetto; f) spese per                       
attrezzature e beni durevoli limitatamente alla quota di ammortamento           
di esercizio o al canone leasing riferiti all'anno di attuazione del            
progetto;                                                                       
3) spese generali nel limite del 10% dei costi complessivi del                  
progetto: a) spese di amministrazione e contabilita' per la                     
realizzazione del progetto; b) spese di cancelleria e materiale di              
consumo.                                                                        
F) Erogazione dei contributi                                                    
1. I beneficiari possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di                
comunicazione della concessione del contributo, l'erogazione di un              
acconto fino al 50% del contributo concesso. Non verranno in ogni               
caso erogati acconti inferiori a Euro 10.000,00.                                
2. La richiesta di erogazione dell'acconto deve essere accompagnata             
da:                                                                             
a) dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario,                    
attestante l'avvenuto inizio dell'attivita' e la data di tale inizio;           
b) fidejussione bancaria o assicurativa stipulata dal beneficiario              
per la somma corrispondente all'acconto maggiorato del dieci per                
cento; la fidejussione dovra' prevedere la sua validita' fino alla              
data di incasso del saldo del contributo.                                       
3. La documentazione inerente la richiesta di liquidazione del saldo            
del contributo concesso dovra' pervenire al Servizio competente entro           
tre mesi dal termine stabilito per la conclusione dell'intervento.              
4. Il saldo verra' erogato, a conclusione dell'attivita', sulla base            
della seguente documentazione:                                                  
a) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della               
normativa vigente dal rappresentante legale dell'organismo                      
beneficiario e dal Presidente dell'Organo di controllo, ove                     
esistente, contenenti un elenco analitico e descrittivo nel quale le            
spese sostenute per la realizzazione dell'intervento siano suddivise            
per voci omogenee cosi' come previsto alla lettera E) ed attestanti:            
- il regime IVA dell'organismo beneficiario, nonche' l'eventuale                
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese           
sostenute; - che i titoli giustificativi di dette spese sono                    
regolarmente registrati nella contabilita', e che essi non sono stati           
utilizzati per ottenere altri contributi; - che i suddetti titoli               
sono stati regolarmente quietanzati secondo le modalita' previste al            
successivo punto 5.; ovvero, in alternativa, nel caso che sia stato             
percepito un acconto sul contributo concesso:  - che sono state                 
pagate spese, indicandone l'entita', per un importo almeno pari                 
all'acconto percepito; - che e' a conoscenza del fatto che entro                
sessanta giorni dalla data di incasso del saldo del contributo, tutte           
le spese sostenute per la realizzazione del progetto dovranno essere            
state quietanzate, pena la revoca del contributo; - che e' a                    
conoscenza del fatto che entro settantacinque giorni dalla data di              
incasso del saldo del contributo, dovra' provvedere ad inoltrare al             
competente Servizio regionale dichiarazione sostitutiva di atto                 
notorio nella quale si dichiara che tutte le spese sostenute per la             
realizzazione del progetto sono state regolarmente quietanzate. Per             
le spese di cui alla lettera E), punto 2), la dichiarazione di cui              
sopra dovra' evidenziare: - le generalita' e la qualifica del                   
soggetto incaricato, gli estremi del contratto allo scopo stipulato,            
l'elenco delle attivita' svolte, la durata e l'importo corrisposto,             
qualora il personale non sia subordinato, - l'elenco del personale              
impiegato, la qualifica dello stesso, il costo annuo comprensivo di             
oneri diretti riscontrabili dalle buste paga e gli oneri indiretti              
riscontrabili dai versamenti effettuati, infine la percentuale annua            
di imputazione del suddetto costo complessivo per la realizzazione              
del progetto, qualora il personale sia subordinato;                             
b) relazione conclusiva sullo sviluppo del progetto, contenente la              
descrizione delle attivita' svolte ed i dati relativi al grado di               
raggiungimento degli obiettivi del progetto.                                    
5. I titoli di spesa dovranno risultare regolarmente quietanzati                
secondo le modalita', alternative l'una all'altra, nel rispetto della           
normativa vigente sul bollo:                                                    
- quietanza diretta apposta dal fornitore sul titolo di spesa con               
timbro o dicitura "pagato" o "per quietanza", timbro della ditta                
fornitrice, data e firma;                                                       
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice           
dalla quale risultino gli estremi del titolo pagato e l'avvenuto                
pagamento;                                                                      
- ricevute bancarie, bonifici, bollettini postali, estratti conto di            
carte di credito aziendali, attestanti l'avvenuto pagamento, ove sia            
possibile riscontrare il collegamento tra gli estremi dei titoli                
pagati (fornitore, data, numero, importo) e i pagamenti effettuati.             
6. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni potra' comunque                  
effettuare controlli al fine di verificare la corrispondenza fra le             
spese dichiarate e la relativa documentazione giustificativa, nonche'           
le conseguenti registrazioni nella contabilita'.                                
7. Il medesimo Servizio potra' procedere alla verifica dell'avvenuto            
pagamento delle spese eventualmente non ancora quietanzate in sede di           
erogazione del saldo del contributo, fino alla concorrenza delle                
spese ammissibili quantificate a conclusione dell'attivita'                     
progettuale. Il mancato rispetto da parte del beneficiario degli                
adempimenti previsti ai successivi punti 8. e 9. comportera' la                 
revoca del contributo medesimo.                                                 
8. Entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo del                    
contributo, il beneficiario dovra' provvedere a quietanzare tutte le            
spese sostenute per la realizzazione del progetto.                              
9. Entro settantacinque giorni dalla data di incasso del saldo del              
contributo, il rappresentante legale del beneficiario dovra'                    
provvedere ad inoltrare al competente Servizio regionale apposita               
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che e' stata               
regolarmente quietanzata anche la quota delle spese effettuate per la           
realizzazione del progetto che, al momento della rendicontazione                
finalizzata alla liquidazione del saldo del contributo da parte                 
dell'Amministrazione regionale, non fossero ancora state pagate.                
G) Termini di realizzazione, variazioni, proroghe, controllo e                  
revoche                                                                         
1. Il termine per la realizzazione del progetto e' stabilito in 12              
mesi dalla data di ricevimento della comunicazione formale di                   
concessione del contributo.                                                     
2. Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni puo'            
autorizzare, con propri atti formali, sulla base di richiesta scritta           
del beneficiario, variazioni in corso d'opera esclusivamente nel caso           
che dette variazioni siano tecnicamente necessarie alla realizzazione           
del progetto.                                                                   
3. Con le stesse procedure, e' ammessa la concessione di proroghe,              
complessivamente non superiori a tre mesi, ai termini stabiliti per             
la realizzazione del progetto. La richiesta di proroga, adeguatamente           
motivata, dovra' pervenire al Servizio Valorizzazioni delle                     
produzioni entro due mesi dalla data fissata per la conclusione del             
progetto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento                 
(fara' fede la data di invio riportata dal timbro postale). Le                  
richieste di proroga pervenute oltre il termine sopra fissato saranno           
respinte.                                                                       
4. La Regione ha la facolta', sia attraverso propri dipendenti che              
attraverso altri soggetti individuati dalla Regione stessa, di                  
effettuare visite di controllo, anche presso le strutture coinvolte             
nel progetto, per verificare la conformita' dell'attivita' svolta ai            
progetti approvati.                                                             
5. Il contributo puo' essere revocato, oltre che nei casi previsti              
dall'art. 10 della L.R. 33/97, anche nel caso di variazioni attuate             
senza la prescritta autorizzazione, nonche' nel caso in cui non siano           
rispettate le prescrizioni previste ai punti 8. e 9. della lettera              
F).                                                                             
6. Nel caso di revoca dei contributi, da disporsi con atto formale              
del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, si               
applicano le sanzioni di cui all'art. 10, comma secondo della L.R.              
33/97.                                                                          
H) Anno 2002 - Tipologia di progetti ammissibili a contributo                   
Per l'anno 2002 l'intervento contributivo regionale viene attivato              
esclusivamente per progetti appartenenti alla tipologia "supporto               
alla innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al                      
miglioramento della qualita' aziendale", prevista alla lettera b)               
dell'art. 8 della L.R. 33/97. A tale tipologia vengono pertanto                 
integralmente destinate le risorse stanziate nel Bilancio regionale             
per l'esercizio 2002 pari ad Euro 517.000,00.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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