REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1227

Progettazione e predisposizione programmi provinciali di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi in attuazione della deliberazione 2643/99. Approvazione schema di convenzione con le Province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Rimini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare la quarta fase del programma di sostegno e incentivo            
per le Province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Rimini,             
per le attivita' di preparazione all'emergenza e per la raccolta e la           
elaborazione dei dati sui rischi, presenti nei rispettivi territori,            
ai fini della organizzazione del Sistema regionale di Protezione                
civile, in attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45;                         
b) di finanziare la quarta fase del programma di sostegno e di                  
incentivo, di cui al punto precedente e di assegnare e concedere                
pertanto alle Province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e              
Rimini la somma di Euro 15.493,71 ciascuna per un importo complessivo           
di Euro 77.468,55 quale finanziamento a titolo di copertura delle               
spese, secondo le modalita' ed alle condizioni riportate in premessa            
e di cui allo schema di convenzione allegato al presente atto quale             
parte integrante e sostanziale;                                                 
c) di approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante              
della presente deliberazione;                                                   
d) di dare atto che in attuazione della normativa regionale vigente             
il Responsabile del Servizio regionale Protezione civile provvedera'            
alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra con ognuna delle             
Province indicate ed eventualmente a prorogare, su motivata richiesta           
delle stesse, i tempi di consegna degli elaborati, per un periodo               
massimo di mesi 6;                                                              
e) di imputare la spesa complessiva di Euro 77.468,55 registrata al             
n. 2613 di impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di                
protezione civile come definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolta             
direttamente o in convenzione (artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n.             
45)" di cui all'UPB 1.4.4.2.17100 del Bilancio regionale per                    
l'esercizio finanziario 2002, che presenta la necessaria                        
disponibilita';                                                                 
f) di incaricare il Responsabile del Servizio regionale Protezione              
civile del coordinamento tecnico delle attivita' di cui al presente             
atto;g) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al                
precedente punto b) a favore di ogni singola Provincia, provvedera'             
il Responsabile del Servizio Protezione civile con propri atti                  
formali, a norma dell'art. 51 della L.R. 40/01, con le modalita'                
indicate all'art. 5 dello schema di convenzione allegata al presente            
atto quale parte integrante e sostanziale;                                      
h) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione                                                           
per l'affidamento alla Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . .           
delle attivita' di progettazione e predisposizione del programma                
provinciale di previsione e prevenzione dei rischi, ai fini della               
organizzazione del sistema regionale di protezione civile, in                   
attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45. Quarta fase.                       
Oggi . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . dell'anno            
. . . . . . . . . . . . . tra la Provincia di . . . . . . . . . . . .           
. nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . ., a nome e per               
conto dell'Amministrazione che rappresenta                                      
la Regione Emilia-Romagna, nella persona . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . ., Responsabile del Servizio regionale di Protezione                
civile;                                                                         
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio               
nazionale della Protezione civile";                                             
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e               
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                     
protezione civile";                                                             
visto il DLgs n. 112 del 30 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e              
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" assegna              
alle Regioni e alle Province ulteriori funzioni con particolare                 
riferimento alle attivita' connesse alla pianificazione e gestione              
dell'emergenza e delle situazioni di crisi;                                     
vista la delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . .           
. esecutiva ai sensi di legge, di approvazione di uno schema di                 
convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio              
Protezione civile e le Province di Parma, Reggio Emilia, Bologna,               
Ferrara e Rimini per le attivita' di preparazione all'emergenza e per           
la raccolta e la elaborazione dei dati sui rischi, presenti nei                 
rispettivi territori, ai fini della organizzazione del Sistema                  
nazionale di Protezione civile in attuazione della L.R. 19 aprile               
1995, n. 45,                                                                    
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
Finalita' della convenzione                                                     
La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare il rapporto fra            
la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione", e la                 
Provincia di . . . . . . . . . . di seguito denominata "Provincia",             
per la elaborazione delle attivita' di progettazione e                          
predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione           
dei rischi, ai fini della organizzazione del sistema regionale di               
protezione civile, in attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45,              
quarta fase.                                                                    
Art. 2                                                                          
Compiti e funzioni dei soggetti                                                 
Le competenze delle parti contraenti, per quanto di rilevanza ai fini           
del presente atto, sono quelle indicate dagli articoli 12 e 13 della            
Legge 19 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.              
Art. 3                                                                          
Identificazione delle attivita'                                                 
La Provincia si impegna alla realizzazione delle seguenti attivita':            
1) attivita' di preparazione all'emergenza, mediante il confronto dei           
dati degli elementi a rischio con quelli della pericolosita' e prima            
individuazione degli strumenti necessari per la redazione dei piani             
di emergenza da fornire alle componenti istituzionali di protezione             
civile;                                                                         
2) attivita' di completamento delle analisi di pericolosita' per il             
rischio da incendi boschivi, presente sul territorio regionale,                 
mediante l'integrazione dei data base acquisiti e della cartografica            
elaborata nella prima fase di attivita'.                                        
Le attivita' sopra specificate devono essere predisposte in                     
riferimento agli strumenti della programmazione e pianificazione                
territoriale provinciali e regionali ed in particolare al Piano                 
territoriale regionale ed al Piano territoriale infraregionale ed al            
Piano territoriale di coordinamento provinciale.                                
Inoltre, per i rischi naturali e connessi al ciclo dell'acqua, le               
elaborazioni dovranno tenere conto delle attivita' avviate e/o                  
programmate dalle Autorita' di Bacino.                                          
Art. 4                                                                          
Tempi di esecuzione delle attivita'                                             
La Provincia si impegna a trasmettere, al Servizio regionale                    
Protezione civile, un programma dettagliato di lavoro, entro 30                 
giorni dalla sottoscrizione della convenzione.                                  
Il Servizio Protezione civile si impegna ad esaminare ed approvare il           
Programma di lavoro, nei successivi 30 giorni.                                  
La Provincia si impegna alla presentazione delle elaborazioni                   
indicate all'articolo 3, entro 12 mesi dalla data di approvazione del           
programma di lavoro.                                                            
I tempi sopra indicati, su richiesta motivata della Provincia,                  
potranno essere prorogati con atto del Responsabile del Servizio                
regionale Protezione civile, per un periodo massimo di mesi 6.                  
Art. 5                                                                          
Oneri                                                                           
Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 della presente             
convenzione il Responsabile del Servizio regionale competente                   
provvedera' con propri atti formali alla liquidazione dell'importo di           
Euro 15.493,71 con le seguenti modalita':                                       
- Euro 5.164,57 ad avvenuta approvazione, con atto del Responsabile             
del Servizio Protezione civile, del Programma di lavoro presentato              
dalla Provincia, previa sottoscrizione della presente convenzione e             
su presentazione di dichiarazione attestante l'avvio dell'attivita';            
- Euro 10.329,14 a presentazione di tutti gli elaborati relativi alle           
attivita' elencate all'art. 3 della presente convenzione, previa                
verifica tecnica e regolarita' degli stessi da parte del Responsabile           
del Servizio Protezione civile regionale.                                       
In caso di mancata consegna degli elaborati di cui sopra la Regione             
attivera' le azioni necessarie per il recupero dei fondi erogati alla           
Provincia, fermo restando l'eventuale riconoscimento delle attivita'            
parziali svolte.                                                                
Art. 6                                                                          
Validita' e durata della convenzione                                            
La presente convenzione avra' validita' dalla data di sottoscrizione            
e avra' la durata di 3 anni.                                                    
Art. 7                                                                          
Coordinamento                                                                   
La Provincia si impegna a realizzare le attivita' previste all'art. 3           
della presente convenzione, sulla base degli indirizzi approvati con            
determinazione del Responsabile del Servizio Protezione civile n.               
1826 dell'11/3/2002, e del coordinamento tecnico del Servizio                   
Protezione civile per quanto non previsto dai citati indirizzi.                 
Tale coordinamento si rende necessario per assicurare, mediante la              
uniformita' delle metodologie e delle elaborazioni, la ricomposizione           
dei rischi per il territorio regionale ed il necessario supporto alle           
attivita' di pianificazione di emergenza.                                       
Art. 8                                                                          
Controversie                                                                    
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione verranno            
risolte da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati il           
primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia ed il terzo                     
concordemente dagli altri due arbitri.                                          
La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                                 
Art. 9                                                                          
Registrazione                                                                   
La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in caso             
d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente la                    
registrazione.                                                                  
Letto approvato e sottoscritto.                                                 
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per LA PROVINCIA DI                              
IL RESPONSABILE SERVIZIO                                                        
PROTEZIONE CIVILE                                                               
. . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .           
. .                                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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