DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1227
Progettazione e predisposizione programmi provinciali di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi in attuazione della deliberazione 2643/99. Approvazione schema di convenzione con le Province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Rimini
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare la quarta fase del programma di sostegno e incentivo
per le Province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Rimini,
per le attivita' di preparazione all'emergenza e per la raccolta e la
elaborazione dei dati sui rischi, presenti nei rispettivi territori,
ai fini della organizzazione del Sistema regionale di Protezione
civile, in attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45;
b) di finanziare la quarta fase del programma di sostegno e di
incentivo, di cui al punto precedente e di assegnare e concedere
pertanto alle Province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e
Rimini la somma di Euro 15.493,71 ciascuna per un importo complessivo
di Euro 77.468,55 quale finanziamento a titolo di copertura delle
spese, secondo le modalita' ed alle condizioni riportate in premessa
e di cui allo schema di convenzione allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
c) di approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante
della presente deliberazione;
d) di dare atto che in attuazione della normativa regionale vigente
il Responsabile del Servizio regionale Protezione civile provvedera'
alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra con ognuna delle
Province indicate ed eventualmente a prorogare, su motivata richiesta
delle stesse, i tempi di consegna degli elaborati, per un periodo
massimo di mesi 6;
e) di imputare la spesa complessiva di Euro 77.468,55 registrata al
n. 2613 di impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di
protezione civile come definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolta
direttamente o in convenzione (artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n.
45)" di cui all'UPB 1.4.4.2.17100 del Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2002, che presenta la necessaria
disponibilita';
f) di incaricare il Responsabile del Servizio regionale Protezione
civile del coordinamento tecnico delle attivita' di cui al presente
atto;g) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al
precedente punto b) a favore di ogni singola Provincia, provvedera'
il Responsabile del Servizio Protezione civile con propri atti
formali, a norma dell'art. 51 della L.R. 40/01, con le modalita'
indicate all'art. 5 dello schema di convenzione allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
h) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di convenzione
per l'affidamento alla Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . .
delle attivita' di progettazione e predisposizione del programma
provinciale di previsione e prevenzione dei rischi, ai fini della
organizzazione del sistema regionale di protezione civile, in
attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45. Quarta fase.
Oggi . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . dell'anno
. . . . . . . . . . . . . tra la Provincia di . . . . . . . . . . . .
. nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . ., a nome e per
conto dell'Amministrazione che rappresenta
la Regione Emilia-Romagna, nella persona . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ., Responsabile del Servizio regionale di Protezione
civile;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile";
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile";
visto il DLgs n. 112 del 30 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" assegna
alle Regioni e alle Province ulteriori funzioni con particolare
riferimento alle attivita' connesse alla pianificazione e gestione
dell'emergenza e delle situazioni di crisi;
vista la delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . .
. esecutiva ai sensi di legge, di approvazione di uno schema di
convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio
Protezione civile e le Province di Parma, Reggio Emilia, Bologna,
Ferrara e Rimini per le attivita' di preparazione all'emergenza e per
la raccolta e la elaborazione dei dati sui rischi, presenti nei
rispettivi territori, ai fini della organizzazione del Sistema
nazionale di Protezione civile in attuazione della L.R. 19 aprile
1995, n. 45,
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Finalita' della convenzione
La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare il rapporto fra
la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione", e la
Provincia di . . . . . . . . . . di seguito denominata "Provincia",
per la elaborazione delle attivita' di progettazione e
predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione
dei rischi, ai fini della organizzazione del sistema regionale di
protezione civile, in attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45,
quarta fase.
Art. 2
Compiti e funzioni dei soggetti
Le competenze delle parti contraenti, per quanto di rilevanza ai fini
del presente atto, sono quelle indicate dagli articoli 12 e 13 della
Legge 19 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
Art. 3
Identificazione delle attivita'
La Provincia si impegna alla realizzazione delle seguenti attivita':
1) attivita' di preparazione all'emergenza, mediante il confronto dei
dati degli elementi a rischio con quelli della pericolosita' e prima
individuazione degli strumenti necessari per la redazione dei piani
di emergenza da fornire alle componenti istituzionali di protezione
civile;
2) attivita' di completamento delle analisi di pericolosita' per il
rischio da incendi boschivi, presente sul territorio regionale,
mediante l'integrazione dei data base acquisiti e della cartografica
elaborata nella prima fase di attivita'.
Le attivita' sopra specificate devono essere predisposte in
riferimento agli strumenti della programmazione e pianificazione
territoriale provinciali e regionali ed in particolare al Piano
territoriale regionale ed al Piano territoriale infraregionale ed al
Piano territoriale di coordinamento provinciale.
Inoltre, per i rischi naturali e connessi al ciclo dell'acqua, le
elaborazioni dovranno tenere conto delle attivita' avviate e/o
programmate dalle Autorita' di Bacino.
Art. 4
Tempi di esecuzione delle attivita'
La Provincia si impegna a trasmettere, al Servizio regionale
Protezione civile, un programma dettagliato di lavoro, entro 30
giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
Il Servizio Protezione civile si impegna ad esaminare ed approvare il
Programma di lavoro, nei successivi 30 giorni.
La Provincia si impegna alla presentazione delle elaborazioni
indicate all'articolo 3, entro 12 mesi dalla data di approvazione del
programma di lavoro.
I tempi sopra indicati, su richiesta motivata della Provincia,
potranno essere prorogati con atto del Responsabile del Servizio
regionale Protezione civile, per un periodo massimo di mesi 6.
Art. 5
Oneri
Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 della presente
convenzione il Responsabile del Servizio regionale competente
provvedera' con propri atti formali alla liquidazione dell'importo di
Euro 15.493,71 con le seguenti modalita':
- Euro 5.164,57 ad avvenuta approvazione, con atto del Responsabile
del Servizio Protezione civile, del Programma di lavoro presentato
dalla Provincia, previa sottoscrizione della presente convenzione e
su presentazione di dichiarazione attestante l'avvio dell'attivita';
- Euro 10.329,14 a presentazione di tutti gli elaborati relativi alle
attivita' elencate all'art. 3 della presente convenzione, previa
verifica tecnica e regolarita' degli stessi da parte del Responsabile
del Servizio Protezione civile regionale.
In caso di mancata consegna degli elaborati di cui sopra la Regione
attivera' le azioni necessarie per il recupero dei fondi erogati alla
Provincia, fermo restando l'eventuale riconoscimento delle attivita'
parziali svolte.
Art. 6
Validita' e durata della convenzione
La presente convenzione avra' validita' dalla data di sottoscrizione
e avra' la durata di 3 anni.
Art. 7
Coordinamento
La Provincia si impegna a realizzare le attivita' previste all'art. 3
della presente convenzione, sulla base degli indirizzi approvati con
determinazione del Responsabile del Servizio Protezione civile n.
1826 dell'11/3/2002, e del coordinamento tecnico del Servizio
Protezione civile per quanto non previsto dai citati indirizzi.
Tale coordinamento si rende necessario per assicurare, mediante la
uniformita' delle metodologie e delle elaborazioni, la ricomposizione
dei rischi per il territorio regionale ed il necessario supporto alle
attivita' di pianificazione di emergenza.
Art. 8
Controversie
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione verranno
risolte da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati il
primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia ed il terzo
concordemente dagli altri due arbitri.
La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 9
Registrazione
La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in caso
d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente la
registrazione.
Letto approvato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per LA PROVINCIA DI
IL RESPONSABILE SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
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