DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 14 maggio 2002, n. 4100
Parziale modifica ed integrazione alla determinazione n. 5243 del 19/6/1997 inerente la funzione ispettiva di cui al comma 62, art. 1, Legge 662/96
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la propria precedente determinazione n. 5243 del 19 giugno 1997
di attribuzione della competenza della funzione ispettiva di cui al
comma 62, art. 1, della Legge 662/96 con la quale sono state definite
le modalita' organizzative e gestionali della funzione stessa;
visto il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed in
particolare l'art. 53, comma 7 il quale stabilisce, tra l'altro, che
i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza. La medesima disposizione
prevede che l'inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni
e ferma restando la responsabilita' disciplinare, comporta che il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere
versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel
conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza
del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttivita' o di fondi equivalenti;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 19 "Incompatibilita'" che stabilisce, tra
l'altro, che la Giunta con propria direttiva disciplina le specifiche
ipotesi ed i limiti per lo svolgimento delle attivita'
extra-istituzionali del personale a tempo parziale e determina i
dirigenti competenti al rilascio dell'autorizzazione all'accettazione
di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici
o privati e l'assunzione di cariche in societa' non aventi fini di
lucro oppure in societa' con fini di lucro a partecipazione pubblica;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 52 del 28/1/2002 avente
ad oggetto "Direttiva in materia di incompatibilita' e criteri per le
autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi
a favore di altri soggetti in attuazione dell'art. 19, L.R. 43/01" e
in particolare il punto 1.2 del dispositivo che delinea le attivita'
vietate ai dipendenti in part-time con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;
visto inoltre il punto 7.2 del dispositivo della sopra citata
deliberazione 52/02 "Procedimento" che individua nei Direttori i
soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti
assegnati alla propria struttura all'accettazione di incarichi
temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati e
all'assunzione di cariche;
considerato che e' opportuno fare alcune precisazioni sulle modalita'
delle verifiche a campione di cui alla lettera C) delle premesse
della propria precedente determinazione 5243/97, riportando in
seguito per maggiore chiarezza il testo originale con evidenziate
tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il presente atto, in
conformita' alla prassi applicativa instauratasi nell'effettuazione
delle precedenti verifiche relativamente all'individuazione concreta
dei nominativi di dipendenti da sottoporre a verifica;
ritenuto di dover parzialmente modificare ed integrare, anche alla
luce delle citate disposizioni, le modalita' organizzative e
gestionali per lo svolgimento della funzione di cui trattasi
individuate con la propria citata precedente determinazione 5243/97
come di seguito delineato:
- l'attivita' di raffronto individuata dalla lettera A) rimane
invariata; devono tuttavia considerarsi sostituiti i riferimenti alla
deliberazione di Giunta regionale che e' ora la citata 52/02 e
all'articolo del decreto legislativo che e' ora il citato 53 del
165/01;
- l'attivita' istruttoria di cui alla lettera B) puo' essere
considerata come attivita' non piu' rientrante tra quelle in cui si
articola lo svolgimento della funzione in argomento in quanto il
citato punto 1.2 della deliberazione di Giunta regionale 52/02 ha
individuato le specifiche ipotesi ed i limiti per lo svolgimento di
attivita' extra-istituzionali del personale con rapporto di lavoro
part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno;
- le verifiche a campione di cui alla lettera C) sono delineate
complessivamente nel modo seguente: verifiche a campione, come
richieste espressamente dal comma 62 dell'art. 1 della Legge 662/96,
effettuate con le seguenti modalita' operative. Tali verifiche
saranno effettuate a cadenza annuale entro il mese di giugno di
ciascun anno. In sede di prima applicazione saranno effettuate entro
120 giorni dalla data di adozione del presente atto. I nominativi dei
dipendenti sottoposti a verifica saranno determinati con estrazione a
sorte, effettuata tenendo conto dei nominativi di tutti i dipendenti
regionali (compresi i dirigenti) che risultano in servizio alla data
dell'1 gennaio dell'anno dell'estrazione. La data dell'estrazione
sara' ogni anno pubblicata con avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione per consentire ad eventuali interessati di assistere
all'estrazione stessa. Il giorno fissato saranno estratti due gruppi
di due lettere ciascuno. Il numero dei nominativi dei dipendenti
soggetti a verifica per ciascun gruppo sara' quello corrispondente
alla percentuale dell'1% da calcolare sul numero complessivo dei
dipendenti che risultano in servizio alla data dell'1 gennaio
dell'anno dell'estrazione con arrotondamento all'unita' inferiore.
Saranno quindi in particolare soggetti a verifica i nominativi
consecutivi per ordine alfabetico al primo le cui lettere iniziali
del cognome corrispondano alle due lettere estratte per ciascun
gruppo fino alla corrispondenza con il numero percentuale come sopra
determinato. Nel caso in cui siano ricompresi nominativi di
dipendenti gia' cessati alla data di effettuazione dell'estrazione a
sorte in argomento (essendo l'elenco formato sulla base di nominativi
in servizio all'1 gennaio dell'anno dell'estrazione) oppure nel caso
in cui siano ricompresi nominativi di collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, tali nominativi saranno sostituiti con
quelli immediatamente successivi in ordine alfabetico, fino alla
suddetta corrispondenza numerica con il numero percentuale. La
verifica, da effettuare quindi su una quota percentuale complessiva
di dipendenti del 2%, e' operata effettuando un controllo diretto sui
dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata dai
dipendenti interessati attraverso il collegamento via Internet
all'Anagrafe Tributaria del Dipartimento per le Politiche fiscali.
Tali dati saranno raffrontati con quelli relativi alla retribuzione
corrisposta dall'Amministrazione regionale e alle autorizzazioni allo
svolgimento di altri incarichi rilasciate dalla stessa
Amministrazione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile archiviare la
posizione verificata ed in particolare nel caso in cui
dall'accertamento emerga che il dipendente ha svolto un incarico, o
assunto una carica, che non sia stato conferito o previamente
autorizzato dalla Regione, il compenso percepito in violazione di
detto obbligo deve essere versato nel conto dell'entrata del bilancio
della Regione per essere destinato ad incremento del fondo di
produttivita' oppure, qualora il divieto sia stato inosservato da un
dirigente regionale, del fondo destinato al trattamento economico
accessorio della dirigenza. Nelle ipotesi piu' gravi di violazioni in
argomento o in caso di inadempimento nei confronti dell'applicazione
della sanzione automatica descritta consistente nel versamento di
quanto percepito nel conto entrata del bilancio della Regione si
provvedera' a segnalare quanto riscontrato al soggetto competente
all'eventuale avvio del procedimento disciplinare; nel caso in cui
l'ipotesi sopra descritta sia inerente ad un dirigente si provvedera'
a segnalare quanto riscontrato al Direttore dell'area di assegnazione
ai fini della valutazione del dirigente stesso;
considerato che in adempimento alle disposizioni della Legge 675/96
ed in particolare in conformita' alle misure ivi previste in merito
alla sicurezza dei dati, misure individuate in dettaglio con DPR 28
luglio 1999, n. 318 "Regolamento recante norme per l'individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, a norma dell'articolo 15, comma 2 della Legge 31 dicembre
1996, n. 675" il trattamento dei dati raccolti attraverso l'utilizzo
dell'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria sopra citato
sara' effettuato unicamente ai fini della verifica ispettiva di
riferimento e i dati stessi saranno conservati su supporto cartaceo
in archivi accessibili soltanto da parte di chi ha operato la
verifica stessa;
acquisito il parere del Responsabile del Servizio Amministrazione,
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale dott.ssa Patrizia
Bertuzzi in merito alla legittimita' e alla regolarita' tecnica del
presente atto,
determina:
A) di integrare e parzialmente modificare le modalita' organizzative
e gestionali della funzione di servizio ispettivo individuate con
precedente propria determinazione n. 5243 del 19 giugno 1997 secondo
quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente
richiamato;
B) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Gaudenzio Garavini