REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

            CAPO VII                                                            
         Norme finali e finanziarie                                             
          Art. 23                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte               
mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del               
bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita'            
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di             
quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                   
NOTE AL TESTO COORDINATO        Note al titolo                                  
1) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 25/11/2002, n. 30, al fine di            
proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del              
territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei             
principi costituzionali e dei principi fondamentali della                       
legislazione statale in materia, le disposizioni della presente legge           
si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite            
strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198                    
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle                        
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la                          
modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1,               
comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443).                                 
2) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 25/11/2002, n. 30, ai                    
procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza                
radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso               
alla data di entrata in vigore della citata legge si applicano,                 
secondo quanto stabilito all'articolo 1 della medesima, le                      
disposizioni della presente legge.                                              
Note art. 8                                                                     
Comma 9                                                                         
1) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. 25/11/2002, n. 30, per i                 
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata               
legge la dichiarazione di asseverazione prevista al presente comma e'           
presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della                   
medesima.                                                                       
Comma 9 ter                                                                     
2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. 25/11/2002, n. 30, per i                 
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata               
legge le previsioni di cui al presente comma trovano applicazione               
decorsi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di               
asseverazione.                                                                  
Note art. 20                                                                    
1) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.R. 25/11/2002, n. 30, le funzioni           
di cui al presente comma sono validamente esercitate dal Comitato con           
la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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