REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

            CAPO VII                                                            
         Norme finali e finanziarie                                             
          Art. 20                                                               
Comitato tecnico provinciale                                                    
per l'emittenza radio e televisiva                                              
1. E' istituito presso la Provincia un Comitato tecnico per                     
l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della                    
Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla                  
Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un            
esperto nominato dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi           
(Co.Re.Rat.). Il Comitato e' integrato da due esperti di cui uno                
indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro           
dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7                  
dicembre 1992, n. 45.                                                           
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6,           
comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del                
Piano di cui all'art. 3.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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