REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

            CAPO VI                                                             
        Norme transitorie                                                       
          Art. 18                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma           
4 dell'art. 13, gia' autorizzati ai sensi della L.R. n. 10 del 1993,            
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non             
sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti              
alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i               
soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare                  
adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia           
delle autorizzazioni gia' rilasciate e' sospesa sino al                         
pronunciamento della Provincia.                                                 
2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni           
di cui all'art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata           
in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni              
edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalita' per                         
l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva           
di cui all'art. 13 della presente legge.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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