REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

                CAPO V                                                          
          Vigilanza e sanzioni                                                  
          Art. 17                                                               
(modificati commi 1 e 3 da art. 2                                               
L.R. 13 novembre 2001 n. 38)                                                    
Sanzioni                                                                        
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o              
nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi                  
elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge e'               
punito con la sanzione amministrativa da 2.582 Euro a 10.329 Euro.              
Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini           
previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorita' i            
Piani di risanamento e/o delocalizzazione.                                      
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di              
risanamento e' punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo             
termine assegnato dall'Autorita' competente, con la sanzione                    
amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione               
l'Autorita' competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino           
alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche           
nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento             
qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.                               
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e              
per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi            
da quelli per i quali e' stata prevista l'autorizzazione e' punito              
con la sanzione amministrativa da 2.582 Euro a 10.329 Euro. Qualora             
l'impianto risulti anche attivato l'Autorita' competente provvede ad            
interdirne l'uso.                                                               
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non            
rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 per             
gli impianti mobili di telefonia mobile.                                        
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle                    
autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla              
sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti                 
autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione            
l'autorizzazione e' revocata.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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