TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica
Art. 15
Censimento e catasto delle linee
e degli impianti elettrici
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle
opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando
prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13.
Con tale adeguamento individuano, altresi', le linee e gli impianti
in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione
magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del
presente comma e' inviato alla Provincia.
2. E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli
impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa
completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma
2.
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della
documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando
priorita' ai luoghi destinati all'infanzia.
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.