REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

            CAPO IV                                                             
        Impianti per la trasmissione                                            
     e la distribuzione dell'energia elettrica                                  
          Art. 15                                                               
Censimento e catasto delle linee                                                
e degli impianti elettrici                                                      
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle              
opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando            
prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13.           
Con tale adeguamento individuano, altresi', le linee e gli impianti             
in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione             
magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli            
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia              
elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del            
presente comma e' inviato alla Provincia.                                       
2. E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli              
impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.               
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di               
energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della                   
presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa             
completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma             
2.                                                                              
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della                  
documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando                
priorita' ai luoghi destinati all'infanzia.                                     
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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