TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione
e distribuzione dell'energia elettrica
1. In attuazione dell'art. 30 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, gli
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000
volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i
valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di
risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i
tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorita' d'intervento e' approvato
dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonche'
dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' previste all'art. 17 della
L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono
dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio
di due o piu' province, il Piano di risanamento e' presentato alla
Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore
dell'impianto ed e' approvato acquisita l'intesa delle Province
interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista
all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per
le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di
risanamento con le modalita' previste dal DPCM 23 aprile 1992.