REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

            CAPO IV                                                             
        Impianti per la trasmissione                                            
     e la distribuzione dell'energia elettrica                                  
          Art. 14                                                               
Risanamenti degli impianti di trasmissione                                      
e distribuzione dell'energia elettrica                                          
1. In attuazione dell'art. 30 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, gli               
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia              
elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000            
volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i           
valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di              
risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i             
tempi di adeguamento della normativa statale.                                   
2. Il Piano di risanamento con le priorita' d'intervento e' approvato           
dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonche'              
dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' previste all'art. 17 della               
L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono                    
dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.                      
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio            
di due o piu' province, il Piano di risanamento e' presentato alla              
Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore                   
dell'impianto ed e' approvato acquisita l'intesa delle Province                 
interessate.                                                                    
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista                  
all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.                                           
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per           
le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di            
risanamento con le modalita' previste dal DPCM 23 aprile 1992.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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