REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

            CAPO IV                                                             
        Impianti per la trasmissione                                            
     e la distribuzione dell'energia elettrica                                  
          Art. 13                                                               
Impianti per la trasmissione                                                    
e la distribuzione dell'energia elettrica                                       
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza              
con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la                         
localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale            
o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di                 
sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia                
elettrica.                                                                      
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di           
trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro             
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle               
Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi                  
programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere            
presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.                                    
3. Con direttiva della Regione sono definiti:                                   
a) i criteri e le modalita' per l'individuazione dell'ampiezza dei              
corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in            
relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai              
fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio           
1993, n. 10 per la compatibilita' ambientale e alla L.R. 18 maggio              
1999, n. 9 recante "Disciplina della procedura di valutazione                   
dell'impatto ambientale";                                                       
b) le modalita' di consultazione degli enti gestori delle reti di               
trasmissione e distribuzione di energia elettrica.                              
4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli             
impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento                     
dell'obiettivo di qualita' di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica            
valutata al ricettore in prossimita' di asili, scuole, aree verdi               
attrezzate e ospedali nonche' edifici adibiti a permanenza di persone           
non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore            
di qualita' deve essere realizzato attraverso gli strumenti                     
urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e            
degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle           
costruzioni esistenti.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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