LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il
seguente:
"Art. 31
omissis
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio ed il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge, d'iniziativa:
- della Giunta regionale: deliberazione n. 950 del 3 giugno 2002;
oggetto consiliare n. 3002 (VII legislatura);
- della consigliera Guerra presentato in data 13 marzo 2001; oggetto
consiliare n. 1359 (VII legislatura); con richiesta di dichiarazione
dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4
aprile 2001;
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente: sul n. 175 in data 14 giugno 2002 e n. 89 in
data 12 aprile 2001;
- assegnati alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive", in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni
consiliari IV "Sicurezza sociale" e V "Turismo Cultura Scuola
Formazione".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9 del 2
ottobre 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
della consigliera Berretta;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2002,
atto n. 86/2002.