REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

             CAPO III                                                           
        Impianti per telefonia mobile                                           
          Art. 10                                                               
Risanamenti degli impianti fissi                                                
di telefonia mobile                                                             
1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le             
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a                     
conformita' ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento deve essere             
effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente                 
legge.                                                                          
2. Per la finalita' di cui al comma 1, i gestori di impianti                    
presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento               
contenente le modalita' ed i tempi di attuazione.                               
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su            
parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' di cui al comma 4                 
dell'art. 8.                                                                    
4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai               
limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da'               
comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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