LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 9
Forniture e loro aggiudicazione
1. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)",
gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva
sono aggiudicati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del
DLgs 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi) e successive modificazioni,
attribuendo valore preminente alla qualita' e alla sicurezza dei
prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.
2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di
servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari
destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti
forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura
complessivamente non inferiore al 70 per cento da prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti
tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale, dando priorita' a prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si
garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.
3. Per i servizi di ristorazione collettiva dei nidi d'infanzia,
delle scuole materne ed elementari le condizioni contrattuali
relative agli appalti di cui al comma 2 prevedono che i prodotti
forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie
merceologiche reperibili sul mercato.
4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le norme di cui
sopra compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali
dei pazienti.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 59 della Legge n. 488 del 1999 e'
il seguente:
"Art. 59 - Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'
omissis
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e
di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere
l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche'
di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.
Gli appalti pubblici di servizio relativi alla ristorazione delle
istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo
alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
omissis".
2) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 23 del DLgs n. 157
del 1995 e' il seguente:
"Art. 23 - Criteri di aggiudicazione
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi,
gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono
aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
omissis
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile
in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in
questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le
caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla
vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione,
il prezzo.
omissis".