REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

          Art. 9                                                                
Forniture e loro aggiudicazione                                                 
1. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della             
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del              
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)",           
gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva             
sono aggiudicati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del           
DLgs 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in             
materia di appalti pubblici di servizi) e successive modificazioni,             
attribuendo valore preminente alla qualita' e alla sicurezza dei                
prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.                                  
2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di                 
servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari                    
destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti                 
forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura                
complessivamente non inferiore al 70 per cento da prodotti                      
provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti                 
tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa            
comunitaria, nazionale e regionale, dando priorita' a prodotti                  
provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si                   
garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.                     
3. Per i servizi di ristorazione collettiva dei nidi d'infanzia,                
delle scuole materne ed elementari le condizioni contrattuali                   
relative agli appalti di cui al comma 2 prevedono che i prodotti                
forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti              
provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie                  
merceologiche reperibili sul mercato.                                           
4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le norme di cui           
sopra compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali             
dei pazienti.                                                                   
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 59 della Legge n. 488 del 1999 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 59 - Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'                    
omissis                                                                         
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e            
di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense                      
scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere                    
l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche'            
di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e           
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.           
Gli appalti pubblici di servizio relativi alla ristorazione delle               
istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23,                
comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 157, e successive                
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo              
alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.                                    
omissis".                                                                       
2) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 23 del DLgs n. 157           
del 1995 e' il seguente:                                                        
"Art. 23 - Criteri di aggiudicazione                                            
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o                     
amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi,             
gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono                 
aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:                                 
omissis                                                                         
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile            
in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in                  
questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le                
caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla             
vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione,             
il prezzo.                                                                      
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina