LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 8
Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva
1. La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate, nonche' di prodotti tipici e
tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, all'interno dei servizi di
ristorazione collettiva.
2. Ai fini della presente legge, si intendono servizi di ristorazione
collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica,
nonche' quelli di ristorazione universitaria di cui all'articolo 7
della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20), i servizi di ristorazione
ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani ed altre categorie svantaggiate, gestiti da Enti pubblici o
da soggetti privati in regime di convenzione.
3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra gli
Enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli
altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalita'
operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 50 del 1996 e' il seguente:
"Art. 7 - Servizio di ristorazione
1. Il servizio di ristorazione puo' essere gestito direttamente
dall'Azienda oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni.
2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da
attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio,
prevedendo una pluralita' di forme di ristorazione. Esso e'
regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche
da parte degli utenti.
3. L'Azienda stabilisce le modalita' di utilizzazione del servizio e
di controllo dell'accesso, nonche' la partecipazione degli utenti al
costo del servizio, al fine di garantire l'economicita' della
gestione.
4. L'Azienda, previa convenzione, puo' consentire l'utilizzo del
servizio ristorativo sia a soggetti pubblici e privati, operanti
nella formazione superiore, sia ad Enti locali, a fronte di un
corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.".