REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

          Art. 8                                                                
Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva                           
1. La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da                   
coltivazioni biologiche, integrate, nonche' di prodotti tipici e                
tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria,                
nazionale e regionale vigente, all'interno dei servizi di                       
ristorazione collettiva.                                                        
2. Ai fini della presente legge, si intendono servizi di ristorazione           
collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica,                 
nonche' quelli di ristorazione universitaria di cui all'articolo 7              
della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo                 
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e           
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20), i servizi di ristorazione                    
ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per               
anziani ed altre categorie svantaggiate, gestiti da Enti pubblici o             
da soggetti privati in regime di convenzione.                                   
3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra gli               
Enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli             
altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalita'           
operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al comma 1.               
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 50 del 1996 e' il seguente:                  
"Art. 7 - Servizio di ristorazione                                              
1. Il servizio di ristorazione puo' essere gestito direttamente                 
dall'Azienda oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni.              
2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da               
attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio,                
prevedendo una pluralita' di forme di ristorazione. Esso e'                     
regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche             
da parte degli utenti.                                                          
3. L'Azienda stabilisce le modalita' di utilizzazione del servizio e            
di controllo dell'accesso, nonche' la partecipazione degli utenti al            
costo del servizio, al fine di garantire l'economicita' della                   
gestione.                                                                       
4. L'Azienda, previa convenzione, puo' consentire l'utilizzo del                
servizio ristorativo sia a soggetti pubblici e privati, operanti                
nella formazione superiore, sia ad Enti locali, a fronte di un                  
corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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