TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02
CAPO II
Impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
Art. 6
Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere
autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unita' sanitaria
locale (AUSL) con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19
aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per
l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n.
381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio
sul territorio, in conformita' con la pianificazione urbanistica
comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione in conformita' con le procedure dello sportello
unico di cui all'art. 21.
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella
pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto
su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza
radio e televisiva di cui all'art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione
della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i
criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico
degli stessi.