REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

       CAPO II                                                                  
     Impianti fissi                                                             
    per l'emittenza radio e televisiva                                          
          Art. 6                                                                
Funzione dei Comuni                                                             
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere                
autorizzati.                                                                    
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la                 
prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unita' sanitaria                 
locale (AUSL) con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19               
aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per                
l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione           
ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n.             
381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio            
sul territorio, in conformita' con la pianificazione urbanistica                
comunale aggiornata ai sensi della presente legge.                              
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della                   
presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio                
dell'autorizzazione in conformita' con le procedure dello sportello             
unico di cui all'art. 21.                                                       
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione              
dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella               
pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto             
su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza           
radio e televisiva di cui all'art. 20.                                          
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni              
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli               
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per            
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione                
della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i           
criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico               
degli stessi.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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