LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 6
Assegnazione delle risorse finanziarie
1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse
finanziarie necessarie e stabilisce i termini e le modalita' con i
quali le stesse presentano la relazione annuale conclusiva, relativa
agli interventi realizzati, in conformita' agli orientamenti definiti
dal Programma di cui all'articolo 3.
2. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione di interventi
non conformi al Programma di cui all'articolo 3, le somme
corrispondenti, se gia' erogate, potranno essere decurtate dalle
risorse che verranno assegnate nell'anno seguente, ovvero dovranno
essere restituite alla Regione.