REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

          Art. 6                                                                
Assegnazione delle risorse finanziarie                                          
1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse             
finanziarie necessarie e stabilisce i termini e le modalita' con i              
quali le stesse presentano la relazione annuale conclusiva, relativa            
agli interventi realizzati, in conformita' agli orientamenti definiti           
dal Programma di cui all'articolo 3.                                            
2. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione di interventi            
non conformi al Programma di cui all'articolo 3, le somme                       
corrispondenti, se gia' erogate, potranno essere decurtate dalle                
risorse che verranno assegnate nell'anno seguente, ovvero dovranno              
essere restituite alla Regione.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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