REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 22 MAGGIO 1996, N. 16 "RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7"

          Art. 4                                                                
Modifica all'articolo 9                                                         
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16                                                
1. All'articolo 9 della L. R. 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1            
e' inserito il seguente comma 1 bis:                                            
"1 bis. I Consorzi Fitosanitari provinciali dispongono di personale             
proprio, assunto secondo le modalita' e le procedure previste dalla             
normativa regionale.".                                                          
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 24 giugno 2002  VASCO ERRANI                                           
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 9 della L.R. n. 16 del 1996, citata alla nota                
all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 9 - Trattamento giuridico ed economico del personale dei                  
Consorzi                                                                        
1. Al personale dipendente dei Consorzi e' riconosciuto lo stato                
giuridico ed il trattamento economico che compete al personale                  
regionale. (*)                                                                  
1 bis. I Consorzi Fitosanitari provinciali dispongono di personale              
proprio assunto secondo le modalita' e le procedure previste dalla              
normativa regionale.                                                            
2. Il personale dipendente dai Consorzi e' iscritto, ai fini del                
trattamento di quiescenza, all'INPDAP a decorrere dalla data di                 
entrata in vigore della presente legge. Entro un anno da tale data al           
personale in servizio viene concessa la facolta' di optare per il               
mantenimento della posizione previdenziale preesistente.".                      
(*) (come abrogato dall'art. 60, L.R. n. 43 del 2001).                          
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 361 dell'11 marzo 2002; oggetto consiliare n. 2711 (VII                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 160 in data 19 marzo 2002;                                           
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.4 del             
22 maggio 2002 con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Beretta;                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 2002,            
atto n. 71/2002.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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