REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall

TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02

       CAPO II                                                                  
     Impianti fissi                                                             
    per l'emittenza radio e televisiva                                          
          Art. 4                                                                
Divieto di localizzazione degli impianti                                        
per l'emittenza radio e televisiva                                              
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva             
sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione           
territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o                        
urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi                    
collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5            
e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e              
sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della               
normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili             
con la salute umana. Sono altresi' vietate le localizzazioni nei                
parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie,                     
assistenziali, scolastiche e sportive nonche' nelle zone di parco               
classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile            
1988, n. 11.                                                                    
2. Le installazioni di impianti sono altresi' vietate su edifici:               
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;               
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;                                  
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;              
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.                                 
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di           
insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi                 
collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di              
rispetto di cui al comma 1.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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