REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 22 MAGGIO 1996, N. 16 "RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7"

          Art. 3                                                                
Modifica all'articolo 7                                                         
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16                                                
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, le              
parole "di cui al DM 7 febbraio 1984 e successive modificazioni" sono           
sostituite dalle seguenti "come determinato ai fini delle imposte sui           
redditi".                                                                       
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, e'              
sostituito dal seguente:                                                        
"3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono            
avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come                    
disciplinata dalle norme vigenti.".                                             
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 16 del 1996, citata           
alla nota all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge, e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 7 - Contributi a carico dei consorziati                                   
1. Per le spese generali di amministrazione i Consorzi Fitosanitari             
provinciali hanno facolta', richiamandosi alla Legge 18 giugno 1931,            
n. 987 e relative modifiche, di imporre una contribuzione annua                 
commisurata al reddito dominicale come determinato ai fini delle                
imposte sui redditi.                                                            
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 16 del 1996, citata           
alla nota all'art. 1, era il seguente:                                          
"Art. 7 - Contributi a carico dei consorziati                                   
omissis                                                                         
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono             
avvalersi delle norme della procedura privilegiata per la riscossione           
delle imposte dirette, mediante la formazione di ruoli di                       
contribuzione da rendere esecutivi dall'Intendente di Finanza della             
rispettiva Provincia e da porre in riscossione con le modalita'                 
dettate dalle norme vigenti.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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