TESTO COORDINATO DELLA L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le leggi regionali nn.34/01, 38/01 e 30/02
CAPO II
Impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei
limiti e dei valori di cui al DM n. 381 del 1998.
2. Il Piano e' adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione
regionale vigente. Detto Piano puo' essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano
provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei
cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per
la tutela della salute, puo' motivatamente e temporaneamente
prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al
comma 1 dell'art. 4.