LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 3
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva il Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare.
2. Il Programma, avente durata triennale, definisce:
a) le linee di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare;
b) gli interventi di dimensione regionale;
c) i criteri per la ripartizione delle risorse alle Province.