REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

          Art. 3                                                                
Programma regionale                                                             
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,                  
approva il Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione              
alimentare.                                                                     
2. Il Programma, avente durata triennale, definisce:                            
a) le linee di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare;              
b) gli interventi di dimensione regionale;                                      
c) i criteri per la ripartizione delle risorse alle Province.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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