REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 22 MAGGIO 1996, N. 16 "RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7"

          Art. 2                                                                
Modifica all'articolo 6                                                         
della L. R. 22 maggio 1996, n. 16                                               
1. All'articolo 6 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1             
e' inserito il seguente comma:                                                  
"1 bis. Il direttore tecnico puo' anche essere assunto per chiamata             
diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43,              
nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al                
comma 1. In tal caso il trattamento economico e' stabilito con                  
riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo                
quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001,             
n. 43.".                                                                        
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 16 del 1996, citata alla nota                
all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Direzione tecnica                                                     
1. La direzione tecnica dei Consorzi Fitosanitari provinciali e'                
affidata ad un direttore, nominato in seguito a concorso pubblico               
indetto tra laureati in Scienze Agrarie, con diploma post-laurea di             
"specializzazione in fitopatologia" o con comprovata esperienza                 
almeno quinquennale nel settore fitopatologico.                                 
1 bis. Il direttore tecnico puo' anche essere assunto per chiamata              
diretta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nel           
rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1.           
In tal caso il trattamento economico e' stabilito con riferimento a             
quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto              
dall'art. 18, comma 5 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.                       
2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina, sotto il profilo                  
tecnico, tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle                     
deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri           
compiti che gli sono affidati dalla Commissione stessa.                         
3. La direzione tecnica viene esercitata sotto le direttive e la                
vigilanza tecnica del dirigente responsabile della struttura                    
organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria".                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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