REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

          Art. 2                                                                
Attivita' regionale                                                             
1. E' di competenza della Regione:                                              
a) definire il Programma per l'orientamento dei consumi e                       
l'educazione alimentare;                                                        
b) coordinare le attivita' realizzate dalle Province e fornire                  
supporti di dimensione regionale, necessari per il loro efficace                
svolgimento;                                                                    
c) favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e              
consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme                    
associative, anche attraverso appropriate iniziative di                         
comunicazione, ricercando la collaborazione con le Associazioni dei             
consumatori accreditate;                                                        
d) promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico            
o nelle aziende agricolo-alimentari aderenti ai programmi della                 
Regione, intesi a sviluppare in modo coordinato attivita' didattiche,           
formative ed informative;                                                       
e) promuovere, anche in collaborazione con le Universita' ed Istituti           
specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale              
rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione,                      
dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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