LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Art. 2
Attivita' regionale
1. E' di competenza della Regione:
a) definire il Programma per l'orientamento dei consumi e
l'educazione alimentare;
b) coordinare le attivita' realizzate dalle Province e fornire
supporti di dimensione regionale, necessari per il loro efficace
svolgimento;
c) favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e
consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme
associative, anche attraverso appropriate iniziative di
comunicazione, ricercando la collaborazione con le Associazioni dei
consumatori accreditate;
d) promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico
o nelle aziende agricolo-alimentari aderenti ai programmi della
Regione, intesi a sviluppare in modo coordinato attivita' didattiche,
formative ed informative;
e) promuovere, anche in collaborazione con le Universita' ed Istituti
specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale
rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione,
dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.