REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 21

PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEI CONSORZI DI BONIFICA

          Art. 2                                                                
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
di cui all'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno                   
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 1 agosto 2002  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                   
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. II termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio ed il Governo della Repubblica lo              
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1065 del 17 giugno 2002; oggetto consiliare n. 3059 (VII                     
legislatura); con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 9 luglio 2002;                             
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 183 in data 11 luglio 2002;                                          
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive".                                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.4 del             
18 luglio 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Beretta;                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2002,            
atto n. 79/2002.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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