DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2002, n. 1122
Direttiva per la formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarita' e le opportunita' di vita indipendente dei cittadini in situazioni di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla Legge 5 febbraio
1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con
handicap grave";
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme per favorire le opportunita'
di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal DLgs 3 maggio
2000, n. 130;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
constatato che le leggi sopracitate richiamano, in riferimento ai
cittadini disabili, principi ed obiettivi di prevenzione, di
recupero funzionale, di integrazione sociale e di superamento degli
stati di emarginazione;
considerato che assicurare ai cittadini disabili, anche in condizioni
di gravita', la possibilita' di rimanere il piu' a lungo possibile
nel proprio contesto familiare e sociale si colloca non solo in
quella logica di rispetto della dignita' umana e dei diritti di
liberta' ed autonomia, richiamati all'art. 1 della gia' citata Legge
104/92, ma rappresenta anche, sulla base delle esperienze fin qui
maturate, elemento di rilievo, fondamentale e riconosciuto, per
contrastare rischi di emarginazione sociale;
considerato, altresi', che il perseguimento di tale possibilita' puo'
trovare efficace realizzazione solo attraverso strategie di
collaborazione tra il disabile stesso, la sua famiglia e la rete dei
servizi e delle opportunita' disponibili sul territorio, con
modalita' e sinergie da pattuirsi in sede di definizione del
"Progetto individuale per il disabile" richiamato anche all'art. 14
della Legge 328/00;
dato atto che, pur in presenza di altri servizi ed interventi a
sostegno dell'autonomia personale e della permanenza al domicilio, le
famiglie al cui interno e' presente una persona disabile in
situazione di gravita' debbono comunque farsi carico di rilevanti
oneri di cura e assistenza;
considerato pertanto che si rende indispensabile, al fine di
garantire il piu' a lungo possibile la permanenza della persona
disabile nel proprio contesto di vita, fornire alla famiglia ogni
utile supporto e sostegno affinche' possa assolvere al meglio compiti
di cura e assistenza nei confronti del proprio familiare;
dato atto altresi' che con la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 sono gia'
stati promossi interventi finalizzati a favorire l'autonomia
personale delle persone in situazione di handicap grave, favorendone
anche la permanenza nella propria abitazione;
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 246 del 25
settembre 2001 avente per oggetto "Programma degli interventi ed
individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale
socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali
per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/00 (proposta della Giunta
regionale in data 31 luglio 2001, n. 1776)", esecutiva ai sensi di
legge;
richiamati, in particolare, il punto 3 lettera d) del dispositivo
nonche' il punto C del programma degli interventi allegato, che
prevedono l'adozione di apposito atto deliberativo della Giunta
regionale per la ripartizione, l'assegnazione e l'impegno di spesa,
tra gli altri, della somma di Euro 3.917.325,58 destinata al
Programma regionale per l'area anziani e disabili;
dato atto che l'obiettivo generale del Programma regionale
"Valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari",
approvato con la citata deliberazione del Consiglio regionale 246/01,
per l'area disabili consiste nell'introduzione sperimentale, secondo
modalita' da definire con direttiva regionale, dell'assegno di cura
per coloro che assistono persone disabili, in situazione di gravita',
per potenziarne le opportunita' di permanenza al proprio
domicilio;ritenuto pertanto di dover provvedere alla definizione
delle modalita' di attuazione della introduzione sperimentale di
strumenti per la predisposizione di progetti personalizzati
finalizzati a favorire la permanenza al domicilio e le opportunita'
di vita indipendente di persone disabili in situazione di gravita',
anche attraverso l'assegno di cura e di sostegno;
vista la propria deliberazione n. 2503 del 26/11/2001 "Art. 41, L.R.
2/85 - Progetto di iniziativa regionale area anziani e disabili -
Anno 2001 - Assegnazione e concessione di contributi ai Comuni sede
di distretto in attuazione della deliberazione del Consiglio
regionale 246/01";
considerato che al fine di semplificare le procedure di cui alla
sopra richiamata deliberazione n. 2503 del 26 novembre 2001, si rende
opportuno stabilire che il Responsabile del Servizio regionale
competente procedera' ad assegnare ed erogare i contributi di cui
trattasi direttamente al soggetto attuatore della sperimentazione
promossa con la presente deliberazione, apportando le modifiche
necessarie all'elenco Allegato n. 1 della citata deliberazione
2503/01 e ferma restando l'entita' del contributo assegnato ad ogni
ambito territoriale, anche nel caso il soggetto attuatore, sulla base
della documentazione inviata dal Comune sede di distretto, risulti
essere un soggetto diverso dal Comune sede di distretto medesimo,
individuato tra quelli indicati al secondo capoverso della direttiva
allegata alla presente deliberazione;
tenuto conto della positiva esperienza condotta, a seguito
dell'applicazione della propria deliberazione 5105/94,
successivamente sostituita dalla deliberazione 1377/99, con
l'introduzione dell'assegno di cura a favore delle famiglie
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio
contesto e valutata pertanto positivamente l'opportunita' di
introdurre in via sperimentale una modalita' di intervento simile
anche a favore dei cittadini disabili in situazione di handicap
grave;
sentito in data 7 marzo 2002 e 28 marzo 2002 il parere della
"Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili"
di cui all'articolo 11 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme per
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale
delle persone disabili";
acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella
seduta del 27 maggio 2002;
acquisito il parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale
nella seduta del 27 giugno 2002;
dato atto, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della deliberazione 2774/01:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari dr.
Graziano Giorgi, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani e Cooperazione internazionale - Gianluca Borghi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare ai Comuni e alle Aziende Unita' sanitarie locali la
direttiva allegata, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di stabilire che il Responsabile del Servizio procedera' ad
assegnare ed erogare i contributi di cui alla propria deliberazione
n. 2503 del 26 novembre 2001 al soggetto attuatore della
sperimentazione promossa con la presente deliberazione individuato
dai Comuni tra quelli indicati al secondo capoverso della direttiva
allegata, apportando le modifiche necessarie rispetto all'elenco dei
Comuni di cui all'Allegato 1 della citata deliberazione 2503/01 e
ferma restando l'entita' del contributo assegnato ad ogni ambito
territoriale;
3) di pubblicare la presente deliberazione e l'allegata direttiva nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva per la promozione di progetti personalizzati finalizzati a
favorire le condizioni di domiciliarita' e le opportunita' di vita
indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno
di cura e di sostegno)
I Comuni, sentiti gli altri soggetti istituzionali sottoscrittori
dell'Accordo di programma che approva il Piano di zona sperimentale
ai sensi del punto 3) del Programma degli interventi della delibera
del Consiglio regionale n. 246 del 25/9/2001, individuano il soggetto
attuatore della sperimentazione di cui alla presente direttiva.
Tale soggetto, di norma il Comune sede di distretto, ovvero altro
Comune capofila, ovvero altra forma associativa e di gestione
prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente, predispone e
approva il programma di ambito distrettuale finalizzato ad attivare,
in via sperimentale per il biennio 2002/2003, la predisposizione di
progetti finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarita' e le
opportunita' di vita indipendente dei cittadini in situazione di
handicap grave anche attraverso l'introduzione sperimentale di un
contributo economico, denominato "assegno di cura e di sostegno",
secondo le modalita' e i criteri di seguito indicati.
1) Finalita' dell'intervento
Finalita' dell'intervento e' quella di potenziare le opportunita' di
permanenza nel proprio contesto di vita dei cittadini disabili in
situazione di gravita' riconoscendo un contributo economico a
sostegno dell'accoglienza e del lavoro di cura svolto dalle famiglie
o da altri care givers al fine anche di evitare, o posticipare il
piu' a lungo possibile, il ricorso ai servizi residenziali.
Il progetto personalizzato finalizzato a favorire il mantenimento
della persona disabile presso il domicilio e' predisposto dai Servizi
territorialmente competenti sulla base di una valutazione globale del
bisogno e di un progetto assistenziale individualizzato, concordato
con il disabile e/o la sua famiglia, per la realizzazione del quale
puo' essere previsto un contributo economico denominato assegno di
cura e di sostegno.
Tale contributo, alternativo al ricovero in strutture residenziali,
integra e non sostituisce l'accesso alle altre opportunita' della
rete dei servizi disponibili sul territorio cosi' come individuati
nel Piano di zona ed e' erogato a riconoscimento dell'impegno per
attivita' socio-sanitarie richieste per il mantenimento al domicilio
di persone che necessitano di assistenza permanente, continuativa e
globale nella sfera individuale ed in quella di relazione.
In fase di valutazione, ai fini della determinazione della natura del
bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:
- funzioni psicofisiche;
- natura delle attivita' del soggetto e relative limitazioni;
- modalita' di partecipazione alla vita sociale;
- fattori di contesto ambientale, abitativo e familiare che incidono
nella risposta al bisogno e nel suo superamento.
2) Destinatari dell'intervento di contribuzione
I progetti personalizzati finalizzati al mantenimento al domicilio si
rivolgono alle persone in situazione di handicap grave e alle
famiglie, al cui interno vi sia un componente in situazione di
handicap grave che presenti una forte compromissione delle funzioni
cognitive o totale dipendenza fisica, che si fanno carico
direttamente, o avvalendosi anche della collaborazione di persone non
appartenenti al nucleo familiare, di assicurare le prestazioni
necessarie al mantenimento della persona disabile stessa nel proprio
domicilio, in adesione ad un programma assistenziale personalizzato
definito e concordato con i servizi territoriali competenti.
Possono essere destinatari del contributo economico:
a) il cittadino disabile non autosufficiente ma autonomo il quale,
pur non essendo capace di svolgere da solo le normali attivita'
quotidiane, e' comunque capace di auto determinare la propria
esistenza e di costruire un proprio progetto di vita; oppure, quando
il disabile stesso non e' in grado di compiere scelte autonome o
esprime il proprio volere in tal senso:
b) la famiglia del disabile stesso o altra famiglia che si rende
disponibile ad accogliere nel proprio ambito la persona disabile
rimasta sola;
c) altri soggetti, anche non appartenenti al nucleo familiare, che
avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la
persona disabile si rendono disponibili alla convivenza presso il
domicilio del disabile, ovvero ad ospitarlo presso il proprio
domicilio, ovvero a garantire una presenza a casa del disabile in
relazione alle sue necessita', cosi' come definito nel programma
assistenziale personalizzato.
3) Compiti dei soggetti istituzionali coinvolti
Il soggetto attuatore della sperimentazione, sentiti i soggetti
istituzionali sottoscrittori dell'Accordo di programma, approva il
programma distrettuale finalizzato alla realizzazione di progetti
personalizzati tesi a favorire le condizioni di domiciliarita' e le
opportunita' di vita indipendente dei cittadini in situazione di
handicap grave attraverso l'introduzione sperimentale dell'assegno di
cura e di sostegno.
I Comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali, promuovendo la
collaborazione delle associazioni rappresentanti i disabili,
assicurano la corretta informazione dei cittadini sulle finalita'
proprie dei piani personalizzati finalizzati al mantenimento della
persona disabile al domicilio (assegno di cura e di sostegno),
precisando che non si tratta di un contributo economico "a domanda
individuale" quanto piuttosto di uno strumento di intervento che
integra e non sostituisce gli altri servizi territoriali domiciliari
e semi-residenziali.
Nel programma della sperimentazione devono essere individuati:
- il soggetto attuatore ed il Servizio competente a livello
distrettuale alla predisposizione dei progetti di assistenza
individualizzati finalizzati al mantenimento al domicilio della
persona disabile anche mediante l'assegno di cura e di sostegno;
- l'e'quipe multiprofessionale e gli strumenti tecnici per la
valutazione globale della situazione di bisogno della persona e per
la predisposizione del relativo progetto di assistenza
individualizzato;
- le risorse finanziarie da finalizzare ai progetti personalizzati di
mantenimento al domicilio, anche attraverso l'assegno di cura e di
sostegno;
- i criteri di priorita' e di utilizzo delle risorse finalizzate;
- la data di avvio e la data di conclusione della sperimentazione,
che comunque non potra' concludersi oltre il 31/12/2003;
- le modalita' di verifica e controllo, che debbono prevedere la
partecipazione anche del cittadino disabile e/o dei suoi familiari.
Al termine del periodo di sperimentazione i servizi territorialmente
competenti assicurano, anche attraverso altri interventi, la
continuita' dei progetti assistenziali avviati anche al fine di
evitare rischi di istituzionalizzazione.
La Regione, valutati gli esiti della sperimentazione, si impegna
comunque a sostenere la realizzazione di progetti finalizzati a
contenere i rischi di istituzionalizzazione.
Alla realizzazione in via sperimentale dei progetti personalizzati
per i cittadini disabili attivati mediante l'assegno di cura e di
sostegno concorrono gli stanziamenti di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 2503/01 e risorse proprie dei Comuni.
Al finanziamento della sperimentazione dei piani personalizzati
finalizzati al mantenimento al domicilio per i cittadini disabili
possono altresi' concorrere gli stanziamenti di cui:
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 2952 del 28 dicembre
2001 "Assegnazione e concessione contributi ai Comuni sede di
distretto della Regione Emilia-Romagna per progetti di intervento a
favore di soggetti in situazione di handicap grave. Legge 21 maggio
1998, n. 162";
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 2953 del 28 dicembre
2001 "Assegnazione e concessione contributi ai Comuni sede di
distretto della Regione Emilia-Romagna per interventi in favore dei
cittadini sordociechi e pluriminorati sensoriali (Legge 28 agosto
1997, n. 284)", limitatamente ad assegni di cura erogati a favore di
cittadini con gravi minorazioni visive associate ad altri deficit.
Successivamente potranno essere previste anche altre forme di
finanziamento.
4) Criteri di priorita' per la sperimentazione
Nel programma della sperimentazione devono essere definiti i criteri
di priorita' sulla base delle situazioni di bisogno rilevate a
livello distrettuale ed in relazione all'offerta dei servizi
esistenti.
Ai fini della sperimentazione dell'assegno di cura si propone di
assumere come priorita' gli interventi a favore di persone in eta'
adulta (19-64 anni), con disabilita' gravi o gravissime, per le quali
i Servizi sociali del territorio non abbiano ancora predisposto alcun
progetto di assistenza individualizzato, nonche' i nuclei familiari
in cui sono presenti piu' persone in situazione di handicap e le
persone disabili che vivono sole.
Nella definizione dei criteri di priorita' e' altresi' opportuno
tenere conto della disponibilita' effettiva di risorse a disposizione
del nucleo familiare e del disabile solo.
5) Procedure
Il Servizio competente alla predisposizione dei piani personalizzati
finalizzati al mantenimento al domicilio attiva l'e'quipe
multiprofessionale che valuta le condizioni di bisogno del disabile
ed elabora il programma assistenziale individualizzato.
Al fine di garantire un'adeguata attivita' di valutazione della
situazione di bisogno, nonche' l'attuazione e l'efficacia degli
interventi previsti dal programma di assistenza individualizzato, il
Servizio competente individua un Responsabile del caso che di norma
e' membro e partecipa alle attivita' dell'e'quipe multiprofessionale.
Il Responsabile del caso valuta:
- la possibilita' di assicurare il programma assistenziale
individualizzato nel contesto abitativo del disabile;
- l'eventuale disponibilita' della famiglia ad assicurare le
attivita' socio-sanitarie previste nel programma assistenziale
individualizzato;
- il rispetto del limite di reddito di cui al successivo punto 10).
Sulla base della disponibilita' della famiglia, da sancirsi
successivamente mediante un accordo che definisce gli impegni
assistenziali a carico della medesima, il Responsabile del caso,
previa verifica dei requisiti richiesti da parte del Servizio
competente, propone il contributo economico alla famiglia.
Il Servizio competente decide in merito agli interventi di sostegno
del piano personalizzato (assegno di cura e di sostegno), in
conformita' ai criteri di priorita' definiti a livello distrettuale
secondo quanto previsto al punto 4).
6) Rapporti con le famiglie
Al fine di valorizzare e sostenere la "collaborazione" assistenziale
della famiglia e/o dei soggetti indicati al precedente punto 2), il
Servizio competente assicura una specifica attivita' informativa:
- sulla rete delle opportunita' e sull'accesso ai servizi;
- sulla disponibilita' di ausili;
- sulle possibilita' di adattamento del domicilio alle esigenze
funzionali del disabile.
Il Responsabile del caso e' il costante riferimento per la famiglia
nella gestione complessiva della persona disabile.
Il Responsabile del caso, nell'ambito delle sue funzioni, controlla
l'attuazione del programma personalizzato di assistenza e verifica
l'espletamento degli impegni assunti dalla famiglia con i tempi e le
modalita' previste dal programma assistenziale e riferisce al
Servizio competente che, in caso di gravi inadempienze da parte della
famiglia rispetto agli impegni assunti, puo' proporre la revoca del
contributo.
7) Contenuto e durata degli accordi
Nell'accordo debbono essere indicati:
- il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da
perseguire;
- le attivita' assistenziali che la famiglia e/o i soggetti indicati
al precedente punto 2 si impegnano ad assicurare;
- la durata dell'accordo, che di norma non potra' avere durata
inferiore a sei mesi;
- le modalita', gli strumenti ed i tempi della verifica da parte dei
servizi e da parte della famiglia;
- l'entita' del contributo, i tempi e le modalita' di erogazione
dello stesso.
Limitatamente al periodo della sperimentazione, l'accordo non potra'
avere una durata superiore a quella della sperimentazione medesima.
8) Compiti del Responsabile del caso
Il Responsabile del caso, anche attraverso una apposita scheda di
valutazione, controlla tra l'altro:
a) che il disabile sia adeguatamente assistito e si trovi in buone
condizioni;
b) che siano rispettati il programma personalizzato e gli impegni
assunti dalla famiglia in particolare relativamente a: - igiene e
cura della persona; - igiene e mantenimento dell'ambiente di vita; -
condizione dell'alimentazione; - vita di relazione e socializzazione;
c) che vi sia un corretto utilizzo degli ausili forniti per la
gestione delle attivita' quotidiane e per la prevenzione ed il
mantenimento delle condizioni di salute della persona disabile;
d) che siano assolte le necessita' della persona disabile in rapporto
con l'ambiente esterno e sul piano relazionale.
9) Entita' dell'assegno di cura e di sostegno
L'entita' del contributo e' da prevedersi in relazione alla gravita'
della condizione di non autosufficienza e non autonomia della persona
disabile, alle sue necessita' assistenziali ed alle attivita' di
assistenza garantite direttamente dalla famiglia.
Nella fase sperimentale il contributo giornaliero e' fissato di norma
in Euro 15,49. A fronte di situazioni di impegno assistenziale
ridotto e nell'ambito di progetti assistenziali individualizzati che
prevedono il ricorso anche ad altri servizi o interventi, il Servizio
competente puo' proporre un contributo giornaliero fissato in Euro
10,33.
10) Verifica della condizione economica del nucleo familiare
La fruizione dell'assegno di cura e di sostegno e' subordinata ad una
verifica della condizione economica del nucleo familiare del soggetto
beneficiario, effettuata sulla base delle modalita' e dei limiti di
seguito riportati.
10.1) Indicatore della Situazione economica equivalente
Per quanto concerne il requisito di carattere economico per l'accesso
all'assegno di cura e di sostegno, l'Indicatore della Situazione
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del soggetto
beneficiario, calcolato secondo quanto previsto DLgs n. 109 del 31
marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, non dovra' essere
superiore a Euro 34.000 annui.
Il soggetto attuatore della sperimentazione e' tenuto a svolgere la
funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, cosi'
come previsto all'articolo 4, comma 7 del DLgs n. 109 del 31 marzo
1998 e successive modifiche ed integrazioni.Per la compilazione della
Dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'Indicatore
della Situazione economica equivalente (ISEE) il destinario
dell'intervento di sostegno economico puo' fare riferimento agli enti
e ai soggetti previsti dal DLgs n. 109 del 31 marzo 1998 e successive
modifiche ed integrazioni o a soggetti indicati dal soggetto
attuatore.
10.2) Criteri alternativi all'ISEE adottabili in via transitoria
Qualora sul territorio non risulti ancora possibile ricorrere
all'utilizzo dell'ISEE ed al fine di non ritardare l'avvio della
sperimentazione, per la verifica della condizione economica del
nucleo familiare possono essere utilizzati, in alternativa
all'utilizzo dell'ISEE e comunque in via transitoria sino al
31/12/2003, i criteri di seguito indicati nelle successive lettera
a), b) e c).
a) Formazione del reddito
Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui alla
successiva lettera c) va considerata la somma dei redditi imponibili
percepiti dai componenti il nucleo familiare, considerati al netto di
quanto dovuto ai fini IRPEF. Nel caso il disabile per il quale viene
concesso il beneficio sia titolare di indennita' di accompagnamento o
analoga provvidenza, l'importo di tale prestazione non si considera
ai fini della determinazione del reddito familiare. Il reddito da
calcolare e' quello percepito nell'anno solare precedente. Qualora
sia documentabile un sostanziale mutamento tra il reddito dell'anno
in corso e quello dell'anno precedente, e' possibile fare riferimento
(mediante autocertificazione) al reddito presunto dell'anno in corso,
previo impegno al rimborso del contributo qualora il reddito
effettivo risultasse maggiore dei limiti indicati alla successiva
lettera d). La verifica periodica sul rispetto dei limiti massimi di
reddito coincide di norma con l'ultimo termine per la dichiarazione
dei redditi delle persone fisiche.
b) Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della determinazione del
reddito complessivo, e' costituito da tutti i soggetti conviventi,
compreso il disabile senza eccezione alcuna.
c) Limiti di reddito per la concessione del contributo economico in
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:
numero componenti il nucleo limiti di reddito
(Euro)
- 1 persona 24.192,91
- 2 persone 31.145,45
- 3 persone 38.097,99
- 4 persone 44.215,42
- 5 persone 49.777,15
- ogni persona oltre le prime 5 4.243,21
Per ogni persona riconosciuta in situazione di handicap grave o
anziano certificato non autosufficiente presenti nel nucleo
familiare, oltre la persona disabile per la quale si propone
l'assegno di cura e di sostegno, deve essere considerato il limite di
reddito della fascia superiore.
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al 31/12, in
misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo calcolato dall'ISTAT, con determinazione del Responsabile del
Servizio competente.
11) Flussi informativi
I soggetti attuatori della sperimentazione sono tenuti a trasmettere
alla Regione una relazione sulla sperimentazione effettuata alla data
del 31/12/2002 e del 30/09/2003.