REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2002, n. 1122

Direttiva per la formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarita' e le opportunita' di vita indipendente dei cittadini in situazioni di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza,              
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";                 
- la Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla Legge 5 febbraio              
1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con           
handicap grave";                                                                
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme per favorire le opportunita'             
di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili";              
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal DLgs 3 maggio              
2000, n. 130;                                                                   
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione           
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";                         
constatato che le leggi sopracitate richiamano, in riferimento ai               
cittadini disabili, principi ed obiettivi di  prevenzione, di                   
recupero funzionale, di integrazione sociale e di superamento degli             
stati di emarginazione;                                                         
considerato che assicurare ai cittadini disabili, anche in condizioni           
di gravita', la possibilita' di rimanere il piu' a lungo possibile              
nel proprio contesto familiare e sociale si colloca non solo in                 
quella logica di rispetto della dignita' umana e dei diritti di                 
liberta' ed autonomia, richiamati all'art. 1 della gia' citata Legge            
104/92, ma rappresenta anche, sulla base delle esperienze fin qui               
maturate, elemento di rilievo, fondamentale e riconosciuto, per                 
contrastare rischi di emarginazione sociale;                                    
considerato, altresi', che il perseguimento di tale possibilita' puo'           
trovare efficace realizzazione solo attraverso strategie di                     
collaborazione tra il disabile stesso, la sua famiglia e la rete dei            
servizi e delle opportunita' disponibili sul territorio, con                    
modalita' e sinergie da pattuirsi in sede di definizione del                    
"Progetto individuale per il disabile" richiamato anche all'art. 14             
della Legge 328/00;                                                             
dato atto che, pur in presenza di altri servizi ed interventi a                 
sostegno dell'autonomia personale e della permanenza al domicilio, le           
famiglie al cui interno e' presente una persona disabile in                     
situazione di gravita' debbono comunque farsi carico di rilevanti               
oneri di cura e assistenza;                                                     
considerato pertanto che si rende indispensabile, al fine di                    
garantire il piu' a lungo possibile la permanenza della persona                 
disabile nel proprio contesto di vita, fornire alla famiglia ogni               
utile supporto e sostegno affinche' possa assolvere al meglio compiti           
di cura e assistenza nei confronti del proprio familiare;                       
dato atto altresi' che con la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 sono gia'              
stati promossi interventi finalizzati a favorire l'autonomia                    
personale delle persone in situazione di handicap grave, favorendone            
anche la permanenza nella propria abitazione;                                   
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 246 del 25                    
settembre 2001 avente per oggetto "Programma degli interventi ed                
individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale                  
socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali              
per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/00 (proposta della Giunta               
regionale in data 31 luglio 2001, n. 1776)", esecutiva ai sensi di              
legge;                                                                          
richiamati, in particolare, il punto 3 lettera d) del dispositivo               
nonche' il punto C del programma degli interventi allegato, che                 
prevedono l'adozione di apposito atto deliberativo della Giunta                 
regionale per la ripartizione, l'assegnazione e l'impegno di spesa,             
tra gli altri, della somma di Euro 3.917.325,58 destinata al                    
Programma regionale per l'area anziani e disabili;                              
dato atto che l'obiettivo generale del Programma regionale                      
"Valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari",                    
approvato con la citata deliberazione del Consiglio regionale 246/01,           
per l'area disabili consiste nell'introduzione sperimentale, secondo            
modalita' da definire con direttiva regionale, dell'assegno di cura             
per coloro che assistono persone disabili, in situazione di gravita',           
per potenziarne le opportunita' di permanenza al proprio                        
domicilio;ritenuto pertanto di dover provvedere alla definizione                
delle modalita' di attuazione della introduzione sperimentale di                
strumenti per la predisposizione di progetti personalizzati                     
finalizzati a favorire la permanenza al domicilio e le opportunita'             
di vita indipendente di persone disabili in situazione di gravita',             
anche attraverso l'assegno di cura e di sostegno;                               
vista la propria deliberazione n. 2503 del 26/11/2001 "Art. 41, L.R.            
2/85 - Progetto di iniziativa regionale area anziani e disabili -               
Anno 2001 - Assegnazione e concessione di contributi ai Comuni sede             
di distretto in attuazione della deliberazione del Consiglio                    
regionale 246/01";                                                              
considerato che al fine di semplificare le procedure di cui alla                
sopra richiamata deliberazione n. 2503 del 26 novembre 2001, si rende           
opportuno stabilire che il Responsabile del Servizio regionale                  
competente procedera' ad assegnare ed erogare i contributi di cui               
trattasi direttamente al soggetto attuatore della sperimentazione               
promossa con la presente deliberazione, apportando le modifiche                 
necessarie all'elenco Allegato n. 1 della citata deliberazione                  
2503/01 e ferma restando l'entita' del contributo assegnato ad ogni             
ambito territoriale, anche nel caso il soggetto attuatore, sulla base           
della documentazione inviata dal Comune sede di distretto, risulti              
essere un soggetto diverso dal Comune sede di distretto medesimo,               
individuato tra quelli indicati al secondo capoverso della direttiva            
allegata alla presente deliberazione;                                           
tenuto conto della positiva esperienza condotta, a seguito                      
dell'applicazione della propria deliberazione 5105/94,                          
successivamente sostituita dalla deliberazione 1377/99, con                     
l'introduzione dell'assegno di cura a favore delle famiglie                     
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio               
contesto e valutata pertanto positivamente l'opportunita' di                    
introdurre in via sperimentale una modalita' di intervento simile               
anche a favore dei cittadini disabili in situazione di handicap                 
grave;                                                                          
sentito in data 7 marzo 2002 e 28 marzo 2002 il parere della                    
"Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili"           
di cui all'articolo 11 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme per              
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale              
delle persone disabili";                                                        
acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella             
seduta del 27 maggio 2002;                                                      
acquisito il parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale              
nella seduta del 27 giugno 2002;                                                
dato atto, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 43/01 e                
della deliberazione 2774/01:                                                    
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari dr.              
Graziano Giorgi, in merito alla regolarita' tecnica della presente              
deliberazione;                                                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita' della           
presente deliberazione;                                                         
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,                
Progetto giovani e Cooperazione internazionale - Gianluca Borghi,               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di emanare ai Comuni e alle Aziende Unita' sanitarie locali la               
direttiva allegata, parte integrante e sostanziale della presente               
deliberazione;                                                                  
2) di stabilire che il Responsabile del Servizio procedera' ad                  
assegnare ed erogare i contributi di cui alla propria deliberazione             
n. 2503 del 26 novembre 2001 al soggetto attuatore della                        
sperimentazione promossa con la presente deliberazione individuato              
dai Comuni tra quelli indicati al secondo capoverso della direttiva             
allegata, apportando le modifiche necessarie rispetto all'elenco dei            
Comuni di cui all'Allegato 1 della citata deliberazione 2503/01 e               
ferma restando l'entita' del contributo assegnato ad ogni ambito                
territoriale;                                                                   
3) di pubblicare la presente deliberazione e l'allegata direttiva nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Direttiva per la promozione di progetti personalizzati finalizzati a            
favorire le condizioni di domiciliarita' e le opportunita' di vita              
indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno             
di cura e di sostegno)                                                          
I Comuni, sentiti gli altri soggetti istituzionali sottoscrittori               
dell'Accordo di programma che approva il Piano di zona sperimentale             
ai sensi del punto 3) del Programma degli interventi della delibera             
del Consiglio regionale n. 246 del 25/9/2001, individuano il soggetto           
attuatore della sperimentazione di cui alla presente direttiva.                 
Tale soggetto, di norma il Comune sede di distretto, ovvero altro               
Comune capofila, ovvero altra forma associativa e di gestione                   
prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente, predispone e            
approva il programma di ambito distrettuale finalizzato ad attivare,            
in via sperimentale per il biennio 2002/2003, la predisposizione di             
progetti finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarita' e le            
opportunita' di vita indipendente dei cittadini in situazione di                
handicap grave anche attraverso l'introduzione sperimentale di un               
contributo economico, denominato "assegno di cura e di sostegno",               
secondo le modalita' e i criteri di seguito indicati.                           
1) Finalita' dell'intervento                                                    
Finalita' dell'intervento e' quella di potenziare le opportunita' di            
permanenza nel proprio contesto di vita dei cittadini disabili in               
situazione di gravita' riconoscendo un contributo economico a                   
sostegno dell'accoglienza e del lavoro di cura svolto dalle famiglie            
o da altri care givers al fine anche di evitare, o posticipare il               
piu' a lungo possibile, il ricorso ai servizi residenziali.                     
Il progetto personalizzato finalizzato a favorire il mantenimento               
della persona disabile presso il domicilio e' predisposto dai Servizi           
territorialmente competenti sulla base di una valutazione globale del           
bisogno e di un progetto assistenziale individualizzato, concordato             
con il disabile e/o la sua famiglia, per la realizzazione del quale             
puo' essere previsto un contributo economico denominato assegno di              
cura e di sostegno.                                                             
Tale contributo, alternativo al ricovero in strutture residenziali,             
integra e non sostituisce l'accesso alle altre opportunita' della               
rete dei servizi disponibili sul territorio cosi' come individuati              
nel Piano di zona ed e' erogato a riconoscimento dell'impegno per               
attivita' socio-sanitarie richieste per il mantenimento al domicilio            
di persone che necessitano di assistenza permanente, continuativa e             
globale nella sfera individuale ed in quella di relazione.                      
In fase di valutazione, ai fini della determinazione della natura del           
bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:                                
- funzioni psicofisiche;                                                        
- natura delle attivita' del soggetto e relative limitazioni;                   
- modalita' di partecipazione alla vita sociale;                                
- fattori di contesto ambientale, abitativo e familiare che incidono            
nella risposta al bisogno e nel suo superamento.                                
2) Destinatari dell'intervento di contribuzione                                 
I progetti personalizzati finalizzati al mantenimento al domicilio si           
rivolgono alle persone in situazione di handicap grave e alle                   
famiglie, al cui interno vi sia un componente in situazione di                  
handicap grave che presenti una forte compromissione delle funzioni             
cognitive o totale dipendenza fisica, che si fanno carico                       
direttamente, o avvalendosi anche della collaborazione di persone non           
appartenenti al nucleo familiare, di assicurare le prestazioni                  
necessarie al mantenimento della persona disabile stessa nel proprio            
domicilio, in adesione ad un programma assistenziale personalizzato             
definito e concordato con i servizi territoriali competenti.                    
Possono essere destinatari del contributo economico:                            
a) il cittadino disabile non autosufficiente ma autonomo il quale,              
pur non essendo capace di svolgere da solo le normali attivita'                 
quotidiane, e' comunque capace di auto determinare la propria                   
esistenza e di costruire un proprio progetto di vita; oppure, quando            
il disabile stesso non e' in grado di compiere scelte autonome o                
esprime il proprio volere in tal senso:                                         
b) la famiglia del disabile stesso o altra famiglia che si rende                
disponibile ad accogliere nel proprio ambito la persona disabile                
rimasta sola;                                                                   
c) altri soggetti, anche non appartenenti al nucleo familiare, che              
avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la                 
persona disabile si rendono disponibili alla convivenza presso il               
domicilio del disabile, ovvero ad ospitarlo presso il proprio                   
domicilio, ovvero a garantire una presenza a casa del disabile in               
relazione alle sue necessita', cosi' come definito nel programma                
assistenziale personalizzato.                                                   
3) Compiti dei soggetti istituzionali coinvolti                                 
Il soggetto attuatore della sperimentazione, sentiti i soggetti                 
istituzionali sottoscrittori dell'Accordo di programma, approva il              
programma distrettuale finalizzato alla realizzazione di progetti               
personalizzati tesi a favorire le condizioni di domiciliarita' e le             
opportunita' di vita indipendente dei cittadini in situazione di                
handicap grave attraverso l'introduzione sperimentale dell'assegno di           
cura e di sostegno.                                                             
I Comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali, promuovendo la                   
collaborazione delle associazioni rappresentanti i disabili,                    
assicurano la corretta informazione dei cittadini sulle finalita'               
proprie dei piani personalizzati finalizzati al mantenimento della              
persona disabile al domicilio (assegno di cura e di sostegno),                  
precisando che non si tratta di un contributo economico "a domanda              
individuale" quanto piuttosto di uno strumento di intervento che                
integra e non sostituisce gli altri servizi territoriali domiciliari            
e semi-residenziali.                                                            
Nel programma della sperimentazione devono essere individuati:                  
- il soggetto attuatore ed il Servizio competente a livello                     
distrettuale alla predisposizione dei progetti di assistenza                    
individualizzati finalizzati al mantenimento al domicilio della                 
persona disabile anche mediante l'assegno di cura e di sostegno;                
- l'e'quipe multiprofessionale e gli strumenti tecnici per la                   
valutazione globale della situazione di bisogno della persona e per             
la predisposizione del relativo progetto di assistenza                          
individualizzato;                                                               
- le risorse finanziarie da finalizzare ai progetti personalizzati di           
mantenimento al domicilio, anche attraverso l'assegno di cura e di              
sostegno;                                                                       
- i criteri di priorita' e di utilizzo delle risorse finalizzate;               
- la data di avvio e la data di conclusione della sperimentazione,              
che comunque non potra' concludersi oltre il 31/12/2003;                        
- le modalita' di verifica e controllo, che debbono prevedere la                
partecipazione anche del cittadino disabile e/o dei suoi familiari.             
Al termine del periodo di sperimentazione i servizi territorialmente            
competenti assicurano, anche attraverso altri interventi, la                    
continuita' dei progetti assistenziali avviati anche al fine di                 
evitare rischi di istituzionalizzazione.                                        
La Regione, valutati gli esiti della sperimentazione, si impegna                
comunque a sostenere la realizzazione di progetti finalizzati a                 
contenere i rischi di istituzionalizzazione.                                    
Alla realizzazione in via sperimentale dei progetti personalizzati              
per i cittadini disabili attivati mediante l'assegno di cura e di               
sostegno concorrono gli stanziamenti di cui alla deliberazione della            
Giunta regionale 2503/01 e risorse proprie dei Comuni.                          
Al finanziamento della sperimentazione dei piani personalizzati                 
finalizzati al mantenimento al domicilio per i cittadini disabili               
possono altresi' concorrere gli stanziamenti di cui:                            
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 2952 del 28 dicembre             
2001 "Assegnazione e concessione contributi ai Comuni sede di                   
distretto della Regione Emilia-Romagna per progetti di intervento a             
favore di soggetti in situazione di handicap grave. Legge 21 maggio             
1998, n. 162";                                                                  
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 2953 del 28 dicembre             
2001 "Assegnazione e concessione contributi ai Comuni sede di                   
distretto della Regione Emilia-Romagna per interventi in favore dei             
cittadini sordociechi e pluriminorati sensoriali (Legge 28 agosto               
1997, n. 284)", limitatamente ad assegni di cura erogati a favore di            
cittadini con gravi minorazioni visive associate ad altri deficit.              
Successivamente potranno essere previste anche altre forme di                   
finanziamento.                                                                  
4) Criteri di priorita' per la sperimentazione                                  
Nel programma della sperimentazione devono essere definiti i criteri            
di priorita' sulla base delle situazioni di bisogno rilevate a                  
livello distrettuale ed in relazione all'offerta dei servizi                    
esistenti.                                                                      
Ai fini della sperimentazione dell'assegno di cura si propone di                
assumere come priorita' gli interventi a favore di persone in eta'              
adulta (19-64 anni), con disabilita' gravi o gravissime, per le quali           
i Servizi sociali del territorio non abbiano ancora predisposto alcun           
progetto di assistenza individualizzato, nonche' i nuclei familiari             
in cui sono presenti piu' persone in situazione di handicap e le                
persone disabili che vivono sole.                                               
Nella definizione dei criteri di priorita' e' altresi' opportuno                
tenere conto della disponibilita' effettiva di risorse a disposizione           
del nucleo familiare e del disabile solo.                                       
5) Procedure                                                                    
Il Servizio competente alla predisposizione dei piani personalizzati            
finalizzati al mantenimento al domicilio attiva l'e'quipe                       
multiprofessionale che valuta le condizioni di bisogno del disabile             
ed elabora il programma assistenziale individualizzato.                         
Al fine di garantire un'adeguata attivita' di valutazione della                 
situazione di bisogno, nonche' l'attuazione e l'efficacia degli                 
interventi previsti dal programma di assistenza individualizzato, il            
Servizio competente individua un Responsabile del caso che di norma             
e' membro e partecipa alle attivita' dell'e'quipe multiprofessionale.           
Il Responsabile del caso valuta:                                                
- la possibilita' di assicurare il programma assistenziale                      
individualizzato nel contesto abitativo del disabile;                           
- l'eventuale disponibilita' della famiglia ad assicurare le                    
attivita' socio-sanitarie previste nel programma assistenziale                  
individualizzato;                                                               
- il rispetto del limite di reddito di cui al successivo punto 10).             
Sulla base della disponibilita' della famiglia, da sancirsi                     
successivamente mediante un accordo che definisce gli impegni                   
assistenziali a carico della medesima, il Responsabile del caso,                
previa verifica dei requisiti richiesti da parte del Servizio                   
competente, propone il contributo economico alla famiglia.                      
Il Servizio competente decide in merito agli interventi di sostegno             
del piano personalizzato (assegno di cura e di sostegno), in                    
conformita' ai criteri di priorita' definiti a livello distrettuale             
secondo quanto previsto al punto 4).                                            
6) Rapporti con le famiglie                                                     
Al fine di valorizzare e sostenere la "collaborazione" assistenziale            
della famiglia e/o dei soggetti indicati al precedente punto 2), il             
Servizio competente assicura una specifica attivita' informativa:               
- sulla rete delle opportunita' e sull'accesso ai servizi;                      
- sulla disponibilita' di ausili;                                               
- sulle possibilita' di adattamento del domicilio alle esigenze                 
funzionali del disabile.                                                        
Il Responsabile del caso e' il costante riferimento per la famiglia             
nella gestione complessiva della persona disabile.                              
Il Responsabile del caso, nell'ambito delle sue funzioni, controlla             
l'attuazione del programma personalizzato di assistenza e verifica              
l'espletamento degli impegni assunti dalla famiglia con i tempi e le            
modalita' previste dal programma assistenziale e riferisce al                   
Servizio competente che, in caso di gravi inadempienze da parte della           
famiglia rispetto agli impegni assunti, puo' proporre la revoca del             
contributo.                                                                     
7) Contenuto e durata degli accordi                                             
Nell'accordo debbono essere indicati:                                           
- il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da                  
perseguire;                                                                     
- le attivita' assistenziali che la famiglia e/o i soggetti indicati            
al precedente punto 2 si impegnano ad assicurare;                               
- la durata dell'accordo, che di norma non potra' avere durata                  
inferiore a sei mesi;                                                           
- le modalita', gli strumenti ed i tempi della verifica da parte dei            
servizi e da parte della famiglia;                                              
- l'entita' del contributo, i tempi e le modalita' di erogazione                
dello stesso.                                                                   
Limitatamente al periodo della sperimentazione, l'accordo non potra'            
avere una durata superiore a quella della sperimentazione medesima.             
8) Compiti del Responsabile del caso                                            
Il Responsabile del caso, anche attraverso una apposita scheda di               
valutazione, controlla tra l'altro:                                             
a) che il disabile sia adeguatamente assistito e si trovi in buone              
condizioni;                                                                     
b) che siano rispettati il programma personalizzato e gli impegni               
assunti dalla famiglia in particolare relativamente a: - igiene e               
cura della persona; - igiene e mantenimento dell'ambiente di vita; -            
condizione dell'alimentazione; - vita di relazione e socializzazione;           
c) che vi sia un corretto utilizzo degli ausili forniti per la                  
gestione delle attivita' quotidiane e per la prevenzione ed il                  
mantenimento delle condizioni di salute della persona disabile;                 
d) che siano assolte le necessita' della persona disabile in rapporto           
con l'ambiente esterno e sul piano relazionale.                                 
9) Entita' dell'assegno di cura e di sostegno                                   
L'entita' del contributo e' da prevedersi in relazione alla gravita'            
della condizione di non autosufficienza e non autonomia della persona           
disabile, alle sue necessita' assistenziali ed alle attivita' di                
assistenza garantite direttamente dalla famiglia.                               
Nella fase sperimentale il contributo giornaliero e' fissato di norma           
in Euro 15,49. A fronte di situazioni di impegno assistenziale                  
ridotto e nell'ambito di progetti assistenziali individualizzati che            
prevedono il ricorso anche ad altri servizi o interventi, il Servizio           
competente puo' proporre un contributo giornaliero fissato in Euro              
10,33.                                                                          
10) Verifica della condizione economica del nucleo familiare                    
La fruizione dell'assegno di cura e di sostegno e' subordinata ad una           
verifica della condizione economica del nucleo familiare del soggetto           
beneficiario, effettuata sulla base delle modalita' e dei limiti di             
seguito riportati.                                                              
10.1) Indicatore della Situazione economica equivalente                         
Per quanto concerne il requisito di carattere economico per l'accesso           
all'assegno di cura e di sostegno, l'Indicatore della Situazione                
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del soggetto                  
beneficiario, calcolato secondo quanto previsto DLgs n. 109 del 31              
marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, non dovra' essere            
superiore a Euro 34.000 annui.                                                  
Il soggetto attuatore della sperimentazione e' tenuto a svolgere la             
funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, cosi'           
come previsto all'articolo 4, comma 7 del DLgs n. 109 del 31 marzo              
1998 e successive modifiche ed integrazioni.Per la compilazione della           
Dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'Indicatore             
della Situazione economica equivalente (ISEE) il destinario                     
dell'intervento di sostegno economico puo' fare riferimento agli enti           
e ai soggetti previsti dal DLgs n. 109 del 31 marzo 1998 e successive           
modifiche ed integrazioni o a soggetti indicati dal soggetto                    
attuatore.                                                                      
10.2) Criteri alternativi all'ISEE adottabili in via transitoria                
Qualora sul territorio non risulti ancora possibile ricorrere                   
all'utilizzo dell'ISEE ed al fine di non ritardare l'avvio della                
sperimentazione, per la verifica della condizione economica del                 
nucleo familiare possono essere utilizzati, in alternativa                      
all'utilizzo dell'ISEE e comunque in via transitoria sino al                    
31/12/2003, i criteri di seguito indicati nelle successive lettera              
a), b) e c).                                                                    
a) Formazione del reddito                                                       
Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui alla                  
successiva lettera c) va considerata la somma dei redditi imponibili            
percepiti dai componenti il nucleo familiare, considerati al netto di           
quanto dovuto ai fini IRPEF. Nel caso il disabile per il quale viene            
concesso il beneficio sia titolare di indennita' di accompagnamento o           
analoga provvidenza, l'importo di tale prestazione non si considera             
ai fini della determinazione del reddito familiare. Il reddito da               
calcolare e' quello percepito nell'anno solare precedente. Qualora              
sia documentabile un sostanziale mutamento tra il reddito dell'anno             
in corso e quello dell'anno precedente, e' possibile fare riferimento           
(mediante autocertificazione) al reddito presunto dell'anno in corso,           
previo impegno al rimborso del contributo qualora il reddito                    
effettivo risultasse maggiore dei limiti indicati alla successiva               
lettera d). La verifica periodica sul rispetto dei limiti massimi di            
reddito coincide di norma con l'ultimo termine per la dichiarazione             
dei redditi delle persone fisiche.                                              
b) Composizione del nucleo familiare                                            
Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della determinazione del            
reddito complessivo, e' costituito da tutti i soggetti conviventi,              
compreso il disabile senza eccezione alcuna.                                    
c) Limiti di reddito per la concessione del contributo economico in             
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:                         
numero componenti il nucleo  limiti di reddito                                  
  (Euro)                                                                        
- 1 persona  24.192,91                                                          
- 2 persone  31.145,45                                                          
- 3 persone  38.097,99                                                          
- 4 persone  44.215,42                                                          
- 5 persone  49.777,15                                                          
- ogni persona oltre le prime 5   4.243,21                                      
Per ogni persona riconosciuta in situazione di handicap grave o                 
anziano certificato non autosufficiente presenti nel nucleo                     
familiare, oltre la persona disabile per la quale si propone                    
l'assegno di cura e di sostegno, deve essere considerato il limite di           
reddito della fascia superiore.                                                 
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al 31/12, in                 
misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al               
consumo calcolato dall'ISTAT, con determinazione del Responsabile del           
Servizio competente.                                                            
11) Flussi informativi                                                          
I soggetti attuatori della sperimentazione sono tenuti a trasmettere            
alla Regione una relazione sulla sperimentazione effettuata alla data           
del 31/12/2002 e del 30/09/2003.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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