REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 aprile 2002, n. 54

Direttiva in materia di procedimenti disciplinari per i dipendenti del Consiglio inquadrati in categorie non dirigenziali. Istituzione del Collegio arbitrale di disciplina (art. 27, comma 3, L.R. 43/01) (proposta n. 55)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
che, al Titolo III, Capo III circa "II regime della responsabilita'             
dei dipendenti", prevede:                                                       
- che le tipologie delle infrazioni disciplinari e delle correlate              
sanzioni siano definite dai contratti collettivi di lavoro (art. 24             
secondo comma);                                                                 
- che le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di             
irrogazione delle sanzioni disciplinari, licenziamento compreso,                
siano attribuite alla dirigenza (art. 26);                                      
- che la Giunta regionale, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza             
del Consiglio, istituisca il Collegio arbitrale di disciplina, di cui           
all'art. 55, commi 8 e 9 del DLgs 165/01, stabilendone le modalita'             
di funzionamento;                                                               
atteso che:                                                                     
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto                      
"Regioni-Autonomie locali" 1994-97, ancora in vigore relativamente              
alla Parte I - Titolo III - Capo V - "Norme disciplinari", detta                
disposizioni in ordine a "Doveri del dipendente" (art. 23), "Sanzioni           
e procedure disciplinari" (art. 24), "Codice disciplinare" (art. 25),           
"Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare" (art.             
26), "Sospensione cautelare in caso di procedimento penale" (art.               
27);                                                                            
- il procedimento disciplinare previsto dall'art. 24 del precitato              
Contratto collettivo nazionale di lavoro, pur integrato dalle                   
disposizioni dettate in materia dalla L.R. 43/01, necessita di essere           
meglio definito e dettagliato, soprattutto sotto il profilo                     
dell'articolazione delle competenze, a maggiore tutela della certezza           
del diritto e a garanzia dei dipendenti medesimi;ritenuto pertanto              
necessario, con il presente atto, provvedere sia ad istituire il                
Collegio arbitrale di disciplina, come previsto dall'art. 27 della              
L.R. 43/01, disciplinandone composizione e funzionamento, sia ad                
adottare una disciplina di dettaglio che regoli lo svolgimento del              
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della Regione            
Emilia-Romagna, inquadrati in categorie non dirigenziali, e                     
appartenenti sia all'organico della Giunta che a quello del                     
Consiglio;                                                                      
dato atto che sono state sentite le rappresentanze sindacali in data            
15 marzo 2002;                                                                  
dato atto che la Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza              
del Consiglio regionale come emerge dal verbale della seduta del 27             
marzo 2002, ha adottato un atto sostanzialmente conforme nei                    
contenuti al presente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27,            
comma 3 della L.R. 43/01, che impone una istituzione e disciplina               
congiunta tra Giunta e Consiglio del Collegio arbitrale di disciplina           
dei collaboratori regionali;                                                    
richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 194 del               
12/12/2001 recante: "Direttiva sulle modalita' di espressione dei               
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto del parere favorevole espresso:                                       
- dal Direttore generale dr. Pietro Curzio, in ordine alla                      
legittimita' del presente atto;                                                 
- dal Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo, in merito alla             
regolarita' tecnica della presente deliberazione;                               
a voti unanimi, delibera:                                                       
per tutto quanto detto in premessa e che qui si intende richiamato:             
a) di approvare il testo della "Direttiva in materia di procedimento            
disciplinare", allegata al presente atto sotto lettera A) per farne             
parte integrante e sostanziale;                                                 
b) di disporre che alla direttiva venga data la massima pubblicita'             
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, come             
previsto per il Codice disciplinare dall'art. 25, comma dieci del               
CCNL "Regioni-Autonomie locali" 1994-97, nonche' con la pubblicazione           
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         
ALLEGATO A                                                                      
Direttiva in materia di procedimento disciplinare                               
          Art. 1                                                                
Ambito di applicazione                                                          
1. La presente direttiva riguarda lo svolgimento del procedimento               
disciplinare nei confronti dei dipendenti della Regione                         
Emilia-Romagna, anche a tempo determinato o in comando presso la                
stessa, inquadrati in categorie non dirigenziali, appartenenti sia              
all'organico della Giunta che a quello del Consiglio.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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